§ 6.3.102 - L.R. 13 settembre 1999, n. 27.
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione (Legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:13/09/1999
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 1002108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è [...]
Art. 2.      1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 36, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 è diminuita di lire 1.000.000.000
Art. 3.      1. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è [...]
Art. 4.      1. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1999 ulteriori contributi per lire [...]
Art. 4 bis.      1.
Art. 5.      1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 - con allocazione al capitolo 3132164 dello stato di previsione [...]
Art. 6.      1. Per gli interventi di cui all'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 "Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la [...]
Art. 7. 
Art. 7 bis.      1. In attuazione all'art. 5, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1991, n. 10 la Giunta regionale è autorizzata a costituire una società mista a prevalente capitale pubblico regionale per la [...]
Art. 8.      1. Al fine di rendere massima la sinergia fra l'azione nazionale e quella regionale nel settore promozionale per migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo [...]
Art. 8 bis.      1.
Art. 9.      1. Al fine di concorrere al ripianamento delle ulteriori perdite accertate in sede di bilancio della società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (S.O.G.A.S.) S.p.A., nella misura di [...]
Art. 10.      1. Al fine di garantire agli Enti Locali interessati la copertura pari al tasso di ammortamento dei mutui praticato dalla Cassa DD.PP. e per consentire il finanziamento di tutti gli interventi [...]
Art. 10 bis.      1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione [...]
Art. 10 ter.      1. Al fine di innalzare l'efficienza della gestione del settore idraulico-forestale attraverso interventi volti a riqualificare le relative attività, consentendo anche il superamento delle [...]
Art. 11.      1.
Art. 12. 
Art. 13.      1. - 2.
Art. 14.      1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di lire 300.000.000 per interventi vari di sistemazione da realizzare nella frazione [...]
Art. 15.      1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società mista, a prevalente capitale pubblico regionale, idonea a svolgere ogni utile attività finalizzata alla definizione di un sistema [...]
Art. 16.      1.
Art. 17.      1.
Art. 18.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 6.3.102 - L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione (Legge finanziaria).

(B.U. n. 92 del 18 settembre 1999).

 

Art. 1.

     1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 1002108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 500.000.000.

     2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 2141103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 1.000.000.000.

     3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 - allocata al capitolo 4231108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 1.000.000.000.

     4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 3132107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 430.000.000. Lo stanziamento complessivo di lire 500.000.000 è trasferito al bilancio del Consiglio Regionale, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4.

     5. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 17, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 4331101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 100.000.000.

     6. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 4341101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 300.000.000.

     7. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 4342101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 300.000.000.

     8. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 20, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 4342201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 500.000.000.

     9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 22, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 5132204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è diminuita di lire 7.000.000.000.

     10. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 27, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 2231202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 10.000.000.000.

     11. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 33, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 6133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 3.500.000.000.

     12. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 3313101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 1.000.000.000.

     13. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 3313112 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 260.000.000.

     14. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 9, comma 13, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 3132134 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 300.000.000.

     15. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 4331103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 1.000.000.000.

     16. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 9, comma 4, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 3132111 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 60.000.000.

     17. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 11 la somma di lire 1.500.000.000 è destinata ad interventi promozionali da definire, su proposta del Presidente della Giunta regionale, con specifici atti della Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 36, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 è diminuita di lire 1.000.000.000.

     2. In conseguenza della disposizione di cui al precedente comma gli stanziamenti previsti all'art. 36, comma 2, lett. a) e lett. d) della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 (capitoli 6211204 e 6211207 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999) vengono ridotti rispettivamente di lire 1.000.000.000 e di lire 250.000.000, mentre lo stanziamento previsto all'art. 36, comma 2, lett. c) della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14, (capitolo 6211101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999) viene incrementato di lire 250.000.000.

     3. Per le finalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Catanzaro un ulteriore contributo di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 3313123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Acri un contributo di lire 1.000.000.000 per l'ammodernamento e l'adeguamento della strada di collegamento Schito-Vagno, con allocazione al capitolo 2221222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     5. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 3314102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 600.000.000.

     6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Università di Reggio Calabria - Dipartimento PAU (Patrimonio Architettonico ed Urbanistico) un contributo di lire 600.000.000 - con allocazione al capitolo 3313129 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - per l'acquisto di attrezzature di laboratorio da destinare all'analisi dei materiali e delle rocce dei beni architettonici ed ambientali della Calabria e per la realizzazione del progetto "Beni Culturali Viventi". Tali attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente a scopo scientifico e didattico.

 

     Art. 3.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.300.000.000, con allocazione al capitolo 2323204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     2. La maggiore autorizzazione di spesa di cui al precedente comma è destinata all'arcidiocesi di Reggio Calabria per la ristrutturazione ed ammodernamento del Seminario Pio XI di Reggio Calabria.

     3. Il limite d'impegno autorizzato dall'art. 6, comma 5, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, allocato al capitolo 2323205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999, è aumentato di lire 1.000.000.000.

     4. La somma di lire 3.000.000.000, destinata - ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 - all'acquisto di specifici mezzi meccanici da mettere a disposizione dei Consorzi di Bonifica, non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 1998, è riprodotta nel bilancio di competenza 1999, con allocazione al capitolo 2231205 dello stato di previsione della spesa.

     5. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 27, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 5123202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 10.000.000.000.

     6. La maggiore autorizzazione di spesa di cui al precedente comma è destinata all'adeguamento igienico-sanitario delle aziende e degli allevamenti ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54.

     7. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 "Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - A.R.P.A.CAL.", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2131103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1999 ulteriori contributi per lire 4.644.160.000, con allocazione al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario complessivo di lire 2.000.000.000 per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione da eseguirsi da parte dei comuni, con allocazione al capitolo 2323203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     3. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma complessiva di lire 1.140.000.000 è destinata per lire 250.000.000 ciascuno ai comuni di Fabrizia, San Demetrio Corone e Casabona e per lire 390.000.000 al comune di Longobucco.

     4. Per le finalità di cui al titolo II della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 "Interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2323218 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     5. Le somme già assegnate ai sensi del Titolo I della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dai Comuni interessati negli esercizi precedenti, possono essere conservate - previa autorizzazione del settore 46 "Politiche del Lavoro" e dopo l'acquisizione da parte dello stesso settore dei relativi rendiconti - a favore dei Comuni medesimi quale anticipazione sulle somme spettanti agli stessi per l'anno 1999.

     6. [1].

     7. [2].

 

     Art. 4 bis.

     1. [3].

     2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni interessati dall'integrazione di cui al precedente comma, provvedono agli adempimenti previsti dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21.

 

     Art. 5.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 - con allocazione al capitolo 3132164 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - per la realizzazione di iniziative turistico culturali.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 260.000.000 al comune di Santa Severina per l'attuazione della Convenzione, inerente alla gestione del castello, tra Ministero dei Beni Culturali, Sopraintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Cosenza, comune di Santa Severina, Regione Calabria e provincia di Crotone, con allocazione al capitolo 3131206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per una somma complessiva di lire 1.000.000.000 a favore di iniziative volte alla formazione della coscienza ecologica, con allocazione al capitolo 2131102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 "Norme per la partecipazione della Regione a società consortili per la costruzione e gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 6211203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     5. Al fine di rafforzare le attività dell'Ente Bilaterale Calabrese per l'Artigianato (E.B.C.A.) la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Ente medesimo, per l'esercizio finanziario 1999, un contributo a fondo perduto di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 6122107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     6. [4].

     7. Per la progettazione di attività culturali e formative da realizzare - ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 - con le Università statali aventi sede nella regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 800.000.000, con allocazione al capitolo 3313119 dello stato di previsione del bilancio 1999.

     8. [5].

     9. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1013101 della spesa del bilancio 1999.

 

     Art. 6.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 "Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.400.000.000, con allocazione al capitolo 5132101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     2. Per la costituzione del fondo di garanzia fidejussoria di cui all'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 "Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.600.000.000, con allocazione al capitolo 5132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     3. Per la definizione dei servizi minimi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 400.000.000, con allocazione al capitolo 2222110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     4. Per promuovere e sostenere i programmi, le attività e i servizi della Regione, nonché per rafforzare l'immagine dell'ente, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 1004106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. Alle relative iniziative si provvede, su proposta dell'Assessorato al Bilancio, Programmazione e Politiche Comunitarie, con specifici atti da parte della Giunta regionale.

     5. Al fine di accelerare la definizione della progettazione esecutiva inerente alle opere previste dall'accordo di programma quadro (APQ), nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, e relative al recupero ambientale, alle attività idraulico intensive lungo gli alvei fluviali, alle nuove attività di forestazione, al recupero di aree in condizioni di degrado ambientale e/o di particolare interesse da destinare a parchi urbani, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999, a titolo di anticipazione, la spesa di lire 2.500.000.000, con allocazione al capitolo 2233219 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     6. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 500.000.000 è destinata alla progettazione esecutiva relativa al recupero di aree in condizioni di degrado ambientale e/o di particolare interesse da destinare a parchi urbani nelle cinque città capoluogo della Regione.

     7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla "Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi" di Reggio Calabria un contributo di lire 200.000.000 per la realizzazione del progetto "Caratterizzazione e valorizzazione di scarti ottenuti nella preparazione di succhi ed essenze di bergamotto", con allocazione al capitolo 5122201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     8. [6].

     9. Per la redazione del "Programma triennale 2000-2002 di forestazione e foreste" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 2233106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

 

     Art. 7. [7]

 

     Art. 7 bis.

     1. In attuazione all'art. 5, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1991, n. 10 la Giunta regionale è autorizzata a costituire una società mista a prevalente capitale pubblico regionale per la gestione e la implementazione del sistema informativo regionale.

     2. La società gestirà i beni, i servizi destinati agli enti locali, alle imprese, al sistema territoriale locale e rinvenienti alla Regione dalla realizzazione del Piano Telematico Calabria.

     3. Nel quadro definito di tale attività la società potrà realizzare programmi ed investimenti nell'ambito di un più generale processo per lo sviluppo della società dell'informazione. Le unità organizzative della Regione Calabria nonché gli enti strumentali, in qualunque forma costituiti, sono obbligati ad avvalersi delle strutture e dei contratti della società per tutte le attività che la stessa esercita in base all’oggetto sociale. La società potrà altresì offrire, dietro corrispettivo, le medesime prestazioni e gli stessi servizi anche ad altri soggetti, pubblici e privati, purché in misura non prevalente rispetto alle attività svolte a favore dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali [8].

     4. [9].

 

     Art. 8.

     1. Al fine di rendere massima la sinergia fra l'azione nazionale e quella regionale nel settore promozionale per migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo calabrese e, in particolare, nel processo di internazionalizzazione dell'artigianato e delle PMI e loro consorzi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 6131103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     2. Le iniziative e le azioni previste al precedente comma sono attuate, di concerto con il Ministero per il Commercio con l'Estero, per il tramite della stipula di uno specifico accordo di programma.

     3. A valere sugli stanziamenti di cui ai capitoli 6182205 e 6182206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999, viene finanziato prioritariamente il completamento del progetto inerente alla realizzazione del reparto di riabilitazione neuro-motoria in ambiente termale, da parte della Società Terme Sibarite S.p.A., di proprietà della Regione, nonché il progetto del Centro termale "Ponte Coniglio" di proprietà del comune di Cotronei ed il progetto inerente alla Struttura polivalente per il tempo libero da realizzarsi nel complesso delle Terme Luigiane di proprietà del comune di Acquappesa [10].

     4. Al fine di valutare la convenienza socio-economica dell'istituendo "Istituto Politecnico Mediterraneo per l'Artigianato" è autorizzato il finanziamento di uno specifico studio di fattibilità, nella misura di lire 150.000.000, con allocazione al capitolo 6131104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     5. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 6132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999, la somma di lire 300.000.000 è destinata all'Ente autonomo Fiera di Cosenza.

 

     Art. 8 bis.

     1. [11].

     2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1 si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1013101 della spesa del bilancio 1999.

 

     Art. 9.

     1. Al fine di concorrere al ripianamento delle ulteriori perdite accertate in sede di bilancio della società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (S.O.G.A.S.) S.p.A., nella misura di partecipazione del 50 per cento, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 304.384.865, con allocazione al capitolo 2222211 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto (S.O.G.A.S.) S.p.A., nella misura massima di partecipazione del 50 per cento - ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.884.919.715, con allocazione al capitolo 2222207 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2.

     4. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della Società Aeroportuale Calabrese (S.A.CAL) S.p.A., nella misura massima di partecipazione del 10 per cento - ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 400.000.000, con allocazione al capitolo 2222204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     5. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 4.

 

     Art. 10.

     1. Al fine di garantire agli Enti Locali interessati la copertura pari al tasso di ammortamento dei mutui praticato dalla Cassa DD.PP. e per consentire il finanziamento di tutti gli interventi per opere pubbliche - di cui alla legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 - compresi nel piano di riparto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 363 del 27 aprile 1999, nonché di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica - di cui all'art. 9 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 - compresi nel piano di riparto approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 715 del 31 marzo 1999, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno rispettivamente di lire 4.900.000.000, da allocare al capitolo 2211210, e di lire 1.900.000.000, da allocare al capitolo 3312202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 [12].

     2. Per favorire l'accesso degli Enti Locali e delle loro associazioni alla concessione dei mutui da parte della Cassa DD. e PP. per il finanziamento di opere di interesse regionale, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 è autorizzato per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore limite d'impegno di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2211210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     3. Il piano di riparto delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma, è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.

     4. Nel piano di riparto delle opere da finanziare ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 sono prioritariamente inserite le seguenti:

     a) ammodernamento della strada provinciale di collegamento tra i comuni di Mongiana e di Nardodipace per lire 1.500.000.000 (Amm. Provinciale Vibo Valentia);

     b) ammodernamento della strada provinciale Pizzoni-Sant'Angelo di Gerocarne per lire 1.000.000.000 (Amm. Provinciale Vibo Valentia);

     c) ristrutturazione di "Villa Gagliardi" del comune di Vibo Valentia per lire 1.200.000.000 (Comune di Vibo Valentia);

     d) ristrutturazione del castello "Ruffo" del comune di Nicotera per lire 800.000.000 (Comune di Nicotera);

     e) ristrutturazione, con esproprio, del castello "Galluppi" del comune di Drapia per lire 1.200.000.000 (Comune di Drapia);

     f) ammodernamento della strada provinciale Maierato-Pizzo per lire 1.000.000.000 (Amm. Provinciale Vibo Valentia);

     g) risanamento infrastrutturale dell'area "Pennello" del comune di Vibo Valentia per lire 1.000.000.000 (Comune di Vibo Valentia);

     h) ristrutturazione, ai fini della sicurezza, della strada provinciale Jonio-Tirreno-Rosarno-Marina di Gioiosa per lire 2.000.000.000 (Amm. Provinciale Reggio Calabria);

     i) ammodernamento e adeguamento della strada di collegamento Schito- Vagno del comune di Acri per lire 1.000.000.000;

     j) ristrutturazione dell'Istituto Tecnico Industriale Statale di Catanzaro per lire 700.000.000.

     5. A valere sul limite di impegno di cui al precedente comma 2, le quote pari a lire 800.000.000 e a lire 600.000.000 sono destinate agli enti locali rispettivamente per interventi inerenti ad impianti sportivi e per interventi inerenti alla realizzazione di opere o alla ristrutturazione di immobili relativi a terreni o altri beni provenienti dalla confisca di patrimoni di origine mafiosa.

 

     Art. 10 bis.

     1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Regione applica il controllo di gestione come metodo permanente di verifica dei risultati.

     2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione fra costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

     3. Il controllo di gestione - cui provvederà l'Assessorato regionale al Bilancio e alla Programmazione ed il corrispondente Dipartimento - ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Regione, ivi compresa quella degli Enti strumentali e delle Aziende sanitarie e ospedaliere, ed è svolto con cadenza quadrimestrale, il cui "report" deve essere trasmesso al Consiglio regionale entro i successivi trenta giorni.

     4. Per la realizzazione del controllo di gestione di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale è autorizzata a procedere secondo le seguenti due fasi:

     1) Verifica, da concludersi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei residui attivi e passivi e comunque delle somme non spese inerenti ai bilanci della Regione, degli Enti strumentali della Regione e delle Aziende sanitarie e ospedaliere;

     2) Analisi, impostazione ed attuazione del sistema di controllo di gestione interno dell'Ente Regione, partendo dalla predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi.

     5. La Giunta regionale, tenuto conto dell'attuale carenza di adeguate professionalità interne all'Ente Regione, è autorizzata a ricorrere a soggetti esterni specializzati, nel rispetto della vigente normativa in materia, anche attivando le previste procedure di urgenza, specie in relazione al punto 1) del precedente comma 4.

     6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 1004107 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1999.

 

     Art. 10 ter.

     1. Al fine di innalzare l'efficienza della gestione del settore idraulico-forestale attraverso interventi volti a riqualificare le relative attività, consentendo anche il superamento delle attuali forme di precariato dei lavoratori impiegati nel settore stesso, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare ed attuare nuovi progetti intesi a realizzare, in una logica di carattere pluriennale, un processo di riconversione organizzativa e produttiva del settore idraulico-forestale.

     2. L'accordo di programma quadro attuativo dell'Intesa istituzionale di programma - da stipulare tra Governo e Regione Calabria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge n. 662/96 e della delibera CIPE 21 marzo 1997 - individuerà le risorse, i criteri e le forme giuridiche di gestione per la realizzazione dei nuovi progetti di cui al precedente comma, nella cui attuazione, coerentemente con modalità di gestione compatibili, sono utilizzati prioritariamente i lavoratori idraulico- forestali già impiegati a tempo determinato nel settore.

 

     Art. 11.

     1. [13].

     2. [14].

     3. [15].

     4. All'art. e della Legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

     "2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e le Università statali presenti in Calabria, promuove la realizzazione di seminari e corsi di lingua italiana per studenti stranieri".

     5. [16].

 

     Art. 12. [17]

 

     Art. 13.

     1. - 2. [18].

     3. [19].

     4. [20].

     5. [21].

     6. [22].

 

     Art. 14.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di lire 300.000.000 per interventi vari di sistemazione da realizzare nella frazione Fiumarella di Pellaro - Via degli Agrumi, con allocazione al capitolo 2221223 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie) un contributo di lire 200.000.000 per l'acquisto e la ristrutturazione di un centro di accoglienza gratuita per i congiunti dei malati, con allocazione al capitolo 4231206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     3. Ai fini dell'Istituzione dell'Osservatorio regionale sul fenomeno mafioso, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 3313113 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 30, comma 1, della Legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - allocata al capitolo 6132104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 - è aumentata di lire 200.000.000, per debiti pregressi relativi ad anni precedenti.

     5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Squillace un contributo straordinario di lire 200.000.000 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Seminario, con allocazione al capitolo 2323228 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

     6. A valere sul finanziamento di cui all'art. 32, comma 1, della Legge regionale 24 maggio 1999, n. 14, la somma di lire 300.000.000 è destinata ad interventi diretti della Regione per la promozione della Cooperazione in ambito locale ed internazionale.

 

     Art. 15.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società mista, a prevalente capitale pubblico regionale, idonea a svolgere ogni utile attività finalizzata alla definizione di un sistema integrato della mobilità sul territorio regionale. Nel quadro di tale finalità, la suddetta società gestisce la rete viaria regionale acquisita in esito ai trasferimenti effettuati dall'ANAS, ai sensi del D.Lgs 112/98 e del successivo D.Lgs n. 96/99 di attuazione, nonché le opere infrastrutturali comunque a servizio della mobilità sul territorio regionale.

 

     Art. 16.

     1. [23].

     2. Con l'entrata in vigore della presente legge decadono le rappresentanti delle Associazioni femminili e le rappresentanti dei gruppi consiliari, i quali provvederanno entro trenta giorni alle nuove designazioni.

 

     Art. 17.

     1. [24].

     2. Il comma 3 dell'art. 32 bis della Legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 è abrogato.

 

     Art. 18.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Sostituisce il comma 2, art. 2, il comma 1, art. 3 e il comma 3, art. 11 della L.R. 24 febbraio 1988, n. 2 (erroneamente indicata nel B.U. con la data 24.2.1998).

[2] Modifica la lettera a), comma 1, art. 9 della L.R. 30 luglio 1996, n. 18.

[3] Modifica il comma 1. art. 8 della L.R. 8 agosto 1996, n. 21.

[4] Modifica il comma primo, art. 4 della L.R. 28 maggio 1975, n. 21.

[5] Modifica il comma 6, art. 17 della L.R. 17 maggio 1996, n. 9.

[6] Aggiunge il comma 4 all'art. 7 della L.R. 19 ottobre 1992, n. 20.

[7] Articolo abrogato dall'art. 7 ter della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

[8] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13.

[9] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

[10] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

[11] Aggiunge i commi 2, 3 e 4 all'art. 7 della L.R. 8 luglio 1991, n. 10.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

[13] Modifica le lettere a), b), c) ed e), comma 1, art. 3 della L.R. 15 gennaio 1986, n. 2.

[14] Sostituisce il comma 3, art. 4 della L.R. 23 marzo 1988, n. 8.

[15] Sostituisce il comma 2, art. 3 della L.R. 1 dicembre 1988, n. 32.

[16] Modifica il comma 1, art. 4 della L.R. 19 aprile 1995, n. 20.

[17] Il Commissario del Governo ha precisato che può farsi luogo da parte della Regione alla promulgazione e pubblicazione delle disposizioni della seguente legge tranne l'art. 12 del quale il Governo ha rilevato l'illegittimità, disponendo il c.d. "Rinvio limitato".

[18] Modificano i commi 1 e 4, art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

[19] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 26 maggio 1997, n. 8.

[20] Modifica il comma 1, art. unico della L.R. 8 febbraio 1999, n. 3.

[21] Modifica il comma 1, art. 2 (erroneamente indicato nel B.U. come comma 2, art. 1) della L.R. 7 marzo 1995, n. 6.

[22] Modifica la lettera g), comma 6, art. 7 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[23] Modifica il comma 2, art. 3 e aggiunge l'art. 3 bis alla L.R. 19 aprile 1995, n. 22.

[24] Aggiunge i commi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 all'art. 32 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.