§ 3.4.5 - L.R. 15 gennaio 1986, n. 2.
Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:15/01/1986
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  Istituzione del Comitato permanente.
Art. 4.  Erogazione contributi e sussidi.
Art. 5.  Formulazione del piano di interventi.
Art. 6.  Seminari di preparazione.
Art. 7.  Borse di studio per laureandi.
Art. 8.  Produzione e diffusione di materiali e sussidi.
Art. 9.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.4.5 - L.R. 15 gennaio 1986, n. 2. [1]

Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa.

 

Art. 1. [2]

     La Regione Calabria, per contribuire alla lotta contro la violenza organizzata e contro la mafia anche sul piano educativo e culturale, stimolando le giovani generazioni allo studio ed alla conoscenza critica del fenomeno mafioso nei suoi vari aspetti e per concorrere allo sviluppo della coscienza civile e democratica, attua a favore delle scuole calabresi di ogni ordine e grado, nonchè delle Università calabresi, interventi di sostegno al fine:

     1) di incentivare attività didattiche integrative e di sperimentazione, ricerche individuali e di gruppo, indagini, sociali, seminari, dibattiti, cineforum, mostre fotografiche, ed ogni altra attività utile ad una reale conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonchè delle sue implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume;

     2) di dotare le istituzioni di cui sopra di materiale bibliografico, cinematografico e videoregistrato e di ogni altro sussidio di suo collettivo tendente a documentare, con riferimento specifico, ma non esclusivo, alla Calabria, la nascita, l'evoluzione e l'attuale stato della criminalità mafiosa;

     3) di favorire l'educazione alla democrazia ed alla non violenza;

     4) di stimolare esigenza di rinnovamento della società calabrese.

     Le iniziative e le attività di cui alla presente legge, indirizzate primariamente all'approfondimento della conoscenza specifica del fenomeno mafioso da parte dei giovani che frequentano le scuole e le università, possono anche tendere al coinvolgimento delle famiglie e dei cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni che le organizzano.

 

     Art. 2.

     Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente articolo, la Regione si ispira al metodo della programmazione ed elabora piani annuali e triennali di investimento.

 

     Art. 3. Istituzione del Comitato permanente. [3]

     [1. Presso l'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione è istituito un Comitato permanente di studio, documentazione e proposta sulle materie della presente legge, presieduto dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o suo delegato, e composto:

     a) dal Dirigente scolastico regionale o suo delegato;

     b) dal Presidente ANCI regionale o suo delegato;

     c) da un Magistrato designato dalla A.N.M. - Sezione calabrese;

     d) da un rappresentante designato di concerto dalle organizzazioni sindacali regionali del settore, maggiormente rappresentative;

     e) da un rappresentante del Centro di ricerca e documentazione dell'UNICAL (Università della Calabria);

     f) da tre esperti di comprovata competenza, nominati dalla Giunta regionale di cui: un docente universitario, un dirigente scolastico di scuola di 2° grado e un dirigente scolastico di scuola di base.

     2. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato competente.

     3. Il Comitato si avvale del supporto dell'Osservatorio regionale sul fenomeno mafioso allocato presso lo stesso Assessorato alla Pubblica Istruzione.

     4. Il Comitato ha compiti operativi di indagine, monitoraggio e ricerca sulla evoluzione e gli effetti dei fenomeni criminali. Tali compiti saranno meglio definiti con provvedimento della Giunta regionale.

     5. Ai componenti del Comitato, ove dovuta, spetta l'indennità di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali; ai componenti estranei all'Amministrazione regionale spetta, inoltre, un gettone di presenza in misura analoga a quanto disposto per i componenti i comitati di controllo sugli atti degli enti locali.

     6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale non appena risulti designata la metà più uno dei suoi componenti.]

 

     Art. 4. Erogazione contributi e sussidi.

     La giunta regionale è autorizzata a concedere a titolo sperimentale, per ciascun anno scolastico a decorrere dal 1984-85, contributi fino alla misura massima di L. 10.000.000 alle scuole, istituti o facoltà che ne facciano richiesta per iniziative ed attività rispondenti alle finalità di cui all'art. 1.

     I materiali ed i sussidi di cui al punto 2) dell'art. 1 possono anche essere forniti direttamente.

 

     Art. 5. Formulazione del piano di interventi.

     Per la concessione dei contributi o dei sussidi e materiali di cui all'articolo precedente, il legale rappresentante della scuola o istituto, della facoltà universitaria o il rettore, nel caso di attività e ricerche a carattere interdisciplinare, presentano entro il 30 maggio di ogni anno, all'assessorato regionale alla pubblica istruzione, apposita domanda, corredata di un preventivo di spesa, di una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere e del parere del rispettivo consiglio di istituto, su proposta del collegio dei docenti, o del consiglio di facoltà, su proposta di uno o più docenti.

     Programmi possono essere presentati dai distretti scolastici, per attività da realizzarsi nel proprio ambito, i quali, a tal fine, promuovono incontri con i rappresentanti delle istituzioni scolastiche.

     Sulla base dei programmi presentati, del parere espresso e delle proposte formulate dal Comitato di cui all'art. 3, l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione formula - entro il 30 giugno - un Piano organico di interventi che, su parere della competente Commissione consiliare. viene approvato dalla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno. Qualora la Commissione consiliare non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito [4].

     Sarà data preferenza, nella formulazione del Piano, alle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alla finalità di cui all'art. 1.

 

     Art. 6. Seminari di preparazione.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, è autorizzata ad organizzare, d'intesa con le autorità scolastiche degli Istituti regionali di aggiornamento educativo, ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 e in collaborazione con le Università calabresi e con l'IRRSAE, seminari di preparazione per docenti interessati alle sperimentazioni ed alle attività didattico educative previste dalla presente legge.

     I seminari, da organizzarsi all'inizio di ogni anno scolastico, subito dopo l'approvazione del Piano di cui all'articolo precedente, del quale fanno parte, devono tendere ad approfondire le tematiche culturali, metodologiche e didattiche relative alle iniziative previste dal Piano stesso.

 

     Art. 7. Borse di studio per laureandi.

     Il Piano di cui all'art. 5 può prevedere finanziamenti per borse di studio, fino alla misura massima di L. 10.000.000 ciascuna, per ricerche di laureandi sul fenomeno mafioso [5].

     Le borse di studio vengono concesse dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, su domanda degli interessati, corredate dal parere della Facoltà universitaria nel cui ambito di attività la ricerca viene organizzata e nei limiti dei finanziamenti previsti dal Piano [6].

 

     Art. 8. Produzione e diffusione di materiali e sussidi.

     A cura dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e con l'assistenza o su iniziativa della Consulta antimafia della Giunta regionale, può essere previsto, pubblicato e diffuso nelle scuole della regione, materiale bibliografico, cinematografico, videoregistrato, tendente a documentare gli aspetti e la consistenza del fenomeno mafioso [7].

     Possono essere altresì pubblicati e diffusi nelle scuole i risultati più significativi delle attività di ricerca, i testi di relazioni ed ogni altro materiale prodotto nell'ambito delle iniziative ed attività promosse con la presente legge.

     Le relative spese saranno deliberate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. Disposizioni finanziarie.

     All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 500 milioni si provvederà a partire dall'esercizio 1986 con i fondi che saranno accreditati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 60 della L.R. 26 aprile 2018, n. 9.

[2] Per una modifica al presente articolo, vedi l’art. 12 della L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

[3] Articolo modificato dall'art. 11 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27, sostituito dall'art. 8 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[4] Comma così integrato con art. 9 L.R. 8 luglio 1992, n. 9. Per un'ulteriore modifica al presente comma, vedi l'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9 e l'art. 17 della L.R. 16 ottobre 2008, n. 31.

[5] Comma così modificato dall'art. 8 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[6] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[7] Comma già modificato dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 16 ottobre 2008, n. 31.