§ 3.2.105 - L.R. 26 aprile 2018, n. 9.
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:26/04/2018
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo)
Art. 3.  (Osservatorio indipendente sull'attuazione partecipata)
Art. 4.  (Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA))
Art. 5.  (Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti
Art. 6.  (Sezione di documentazione della legalità)
Art. 7.  (Costituzione in giudizio)
Art. 8.  (Iniziative a sostegno della cultura della legalità
Art. 9.  (Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico)
Art. 10.  (Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all’interno dell’amministrazione
Art. 11.  (Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di
Art. 12.  (Disposizioni generali e definizioni)
Art. 13.  (Fondo regionale di prevenzione e solidarietà)
Art. 14.  (Destinatari del Fondo)
Art. 15.  (Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi)
Art. 16.  (Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d'azzardo patologico)
Art. 17.  (Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati)
Art. 18.  (Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale)
Art. 19.  (Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati)
Art. 20.  (Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e altre fattispecie criminose e ai loro familiari)
Art. 21.  (Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
Art. 22.  (Processo di riduzione delle stazioni appaltanti)
Art. 23.  (Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali)
Art. 24.  (Oggetto)
Art. 25.  (Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro)
Art. 26.  (Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile)
Art. 27.  (Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata)
Art. 28.  (Efficacia dei titoli abilitativi)
Art. 29.  (Elenco regionale dei prezzi)
Art. 30.  (Ambito di applicazione)
Art. 31.  (Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari)
Art. 32.  (Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo)
Art. 33.  (Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio)
Art. 34.  (Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo)
Art. 35.  (Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare)
Art. 36.  (Rete del lavoro agricolo di qualità)
Art. 37.  (Interventi di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura)
Art. 38.  (Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie)
Art. 39.  (Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale)
Art. 40.  (Principi generali e Codice etico)
Art. 41.  (Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri)
Art. 42.  (Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori)
Art. 43.  (Adempimenti in corso di mandato)
Art. 44.  (Adempimenti relativi alla trasparenza associativa)
Art. 45.  (Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali)
Art. 46.  (Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali)
Art. 47.  (Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori)
Art. 48.  (Aggiornamenti e variazioni)
Art. 49.  (Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica)
Art. 50.  (Diffida e sanzioni amministrative)
Art. 51.  (Pubblicazione sul BURC)
Art. 52.  (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia)
Art. 53.  (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società)
Art. 54.  (No slot day)
Art. 55.  (Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo)
Art. 56.  (Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)
Art. 57.  (Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico")
Art. 58.  (Clausola valutativa)
Art. 59.  (Norma finanziaria)
Art. 60.  (Abrogazioni)
Art. 61.  (Entrata in vigore)


§ 3.2.105 - L.R. 26 aprile 2018, n. 9.

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.

(B.U. 2 maggio 2018, n. 45)

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Principi e finalità)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in aderenza ai principi contenuti nella carta

costituzionale e nel rispetto delle prerogative dello Stato, sono finalizzate allo sviluppo

dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale calabrese, della cultura della

legalità e della cittadinanza responsabile. Le presenti disposizioni hanno, altresì, lo

scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a rafforzare la

cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela della

collettività e di ogni singolo individuo.

2. La Regione Calabria, nei limiti delle proprie competenze, promuove e adotta misure di

contrasto e prevenzione del fenomeno mafioso e corruttivo, in ogni sua forma e

manifestazione, attraverso mirati interventi:

a) di prevenzione primaria, diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale anche in

attuazione dell’accordo stipulato in data 1 luglio 2017 con il Ministero della Giustizia,

il Ministero dell’Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio

Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto “Liberi di scegliere”;

b) di prevenzione secondaria, volti a contrastare i segnali di espansione o di

radicamento nel territorio regionale;

c) di prevenzione terziaria, diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei

fenomeni criminosi.

 

     Art. 2. (Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo)

1. La Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente, la Consulta regionale

per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo, quale organo di

consulenza della Commissione regionale speciale contro la ‘ndrangheta e della Giunta

regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle

politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della

corruzione.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta dal

Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Commissione consiliare contro la

‘ndrangheta, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali, da

esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di

volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché

al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa ed alla corruzione.

3. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i seguenti soggetti:

a) i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni

sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

b) un rappresentante per ogni associazione o fondazione antiracket e antiusura, con

sede nella Regione Calabria, di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108

(Disposizioni in materia di usura) e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all’articolo

13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo

di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e/o iscritte negli

elenchi prefettizi ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Interno del 24

ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per

l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2,

della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo

1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture);

c) un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva Confidi

avente sede in Calabria e che disponga del fondo antiusura separato dai fondi rischio

ordinari, di cui alla l. 108/1996;

d) un rappresentante dell’Unione regionale delle camere di commercio della Calabria

(Unioncamere Calabria).

4. La Consulta raccoglie anche informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e

contrasto di ogni forma di bullismo presenti in Calabria, con un approccio

multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, confrontare, condividere,

valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a

prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

5. Ai lavori della Consulta di cui al comma 4 partecipano:

a) l’assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato;

b) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di

inclusione sociale;

c) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sport;

d) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di

sicurezza;

e) un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale;

f) un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni

familiari della Calabria;

g) un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa

con gli uffici statali competenti, dalla Polizia postale e delle comunicazioni;

h) un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di

bullismo come fenomeno sociale;

i) un rappresentante delle associazioni sportive designato dal CONI – Comitato

regionale Calabria. La Consulta si avvale anche del supporto del Garante regionale

dell’infanzia e dell’adolescenza, dell’Osservatorio regionale sui diritti dei minori e del

Corecom.

6. I dati sul cyberbullismo sono inviati al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del

cyberbullismo di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71

(Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del

cyber bullismo), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di

monitorare, attraverso un sistema di raccolta di dati, l’evoluzione dei fenomeni di

cyberbullismo.

7. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni

statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché

ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta

individuati sulla base delle questioni trattate.

8. I componenti della Consulta regionale vengono individuati e nominati, con voto unanime,

dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale e dal

Presidente della Commissione contro la ‘ndrangheta.

9. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura. La partecipazione ai

lavori della Consulta non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

 

     Art. 3. (Osservatorio indipendente sull'attuazione partecipata)

1. Al fine di valorizzare e monitorare l'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui

alla presente legge è istituito, presso il dipartimento regionale competente e senza

ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l’Osservatorio indipendente sulla

attuazione partecipata, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58. Le funzioni

dell'Osservatorio indipendente sono finalizzate alla valutazione partecipata, al controllo

sociale e al confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa

nel territorio regionale e sulle iniziative, pubbliche e private, tese a contrastarla. Inoltre,

in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 2, elabora e propone azioni idonee a

rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare riferimento alle

misure per la trasparenza e legalità nell'azione amministrativa individuate dalla

normativa nazionale e internazionale e dalle linee guida vigenti.

2. L'Osservatorio di cui al presente articolo è composto da cinque componenti, nominati dal

Consiglio regionale nel rispetto della differenza di genere e per i quali non sussistano le

cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove

disposizioni in materia di documentazione antimafia). Tre componenti sono indicati dalle

forze politiche di maggioranza del Consiglio regionale e due componenti dalle forze

politiche di minoranza, nel rispetto della composizione dei gruppi consiliari.

3. I componenti dell'Osservatorio indipendente sono nominati, all'interno di un elenco di

soggetti di riconosciuta onorabilità curato dal Consiglio regionale, tra le personalità di

riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della

promozione della legalità e trasparenza, e di contrasto alla corruzione all'interno delle

pubbliche amministrazioni, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto

all'amministrazione regionale e locale, alle organizzazioni politiche, sindacali e di

categoria e dimostrino alto rigore morale e senso delle istituzioni verso situazioni di

conflitto di interesse, anche potenziale, e lontananza culturale da qualsiasi forma o

gruppo di pressione.

4. I componenti dell'Osservatorio assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alle

organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera legislatura e le loro funzioni

restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.

5. I componenti dell'Osservatorio, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire

cariche pubbliche anche elettive, né incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di

amministratore di ente, impresa o associazione che riceva sovvenzioni o contributi dalla

Regione a qualsiasi titolo.

6. L'incarico di componente dell'Osservatorio indipendente regionale è incompatibile con

l'espletamento di attività lavorativa che presenti conflitto di interessi con le attribuzioni

proprie dell'incarico.

7. L'Osservatorio indipendente approva annualmente una relazione che viene trasmessa al

Consiglio regionale e discussa secondo le procedure indicate dal regolamento consiliare.

La relazione fornisce dettagliate valutazioni sugli aspetti relativi a:

a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e

terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente

legge;

b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e

degli interventi previsti dalla legge, nonché i criteri e le modalità di selezione dei

soggetti privati coinvolti.

8. Ai lavori dell'Osservatorio indipendente possono partecipare, quali invitati non

permanenti:

a) un rappresentante dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria;

b) un rappresentante dell'Università Magna Graecia di Catanzaro;

c) un rappresentante dell'Università della Calabria;

d) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni Italiani della Calabria

(ANCI Calabria);

e) un rappresentante delle autorità portuali operanti sul territorio;

f) un rappresentante della direzione scolastica regionale calabrese;

g) i rappresentanti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

(CCIIAA) e della Unioncamere Calabria;

h) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a

livello nazionale;

i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'edilizia,

dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura;

j) un rappresentante dell'associazione nazionale "Avviso Pubblico - Enti locali e regioni

per la formazione civile contro le mafie";

k) un rappresentante regionale delle associazioni dei consumatori rappresentative a

livello nazionale;

l) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;

m) un rappresentante delle associazioni di riconosciuta rilevanza nazionale.

9. I componenti dell'Osservatorio indipendente esercitano le attività previste dalla presente

legge a titolo gratuito.

 

     Art. 4. (Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA))

1. La Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, sentita la Consulta regionale per la

legalità di cui all’articolo 2, predispone annualmente il Piano speciale legalità, antiracket

e antiusura (PSLA). Il Piano prevede l’insieme delle azioni e dei provvedimenti che la

Regione Calabria intende adottare per prevenire:

a) i rischi di infiltrazione criminale e ’ndranghetista nel tessuto socio-economico

regionale, nonché per contrastarne l’espansione nelle aree in cui il fenomeno

mafioso-criminale è particolarmente radicato;

b) i fenomeni di usura e di estorsione.

2. Nel PSLA sono indicate le risorse economiche e organizzative che saranno dedicate al

rispetto dei principi e al raggiungimento delle finalità della presente legge.

3. Il PSLA è approvato dalla Giunta regionale.

4. Per rafforzare l’azione di legalità e concorrere alla diffusione e pubblicizzazione del PSLA,

la Giunta regionale e il Consiglio regionale, con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, ne assicurano la pubblicazione sui rispettivi

siti e ne promuovono forme di valutazione partecipata, attraverso il coinvolgimento di

cittadini, associazioni operanti nel settore della legalità e soggetti attuatori degli

interventi previsti, mediante la realizzazione, presso la Commissione consiliare contro la

‘ndrangheta, di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche più rilevanti.

 

     Art. 5. (Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti

nel settore dell'educazione alla legalità)

1. La Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove la

stipula di accordi di programma e di altri accordi di collaborazione con i seguenti

soggetti:

a) le associazioni di promozione sociale di cui al Capo II del decreto legislativo 3 luglio

2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte nell’apposita sezione del Registro

unico nazionale del Terzo settore di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 46

dello stesso Codice e operanti nel settore dell’educazione alla legalità, della

cittadinanza attiva e responsabile e del contrasto al fenomeno della ‘ndrangheta;

b) le associazioni o fondazioni antiracket e antiusura, con sede in Calabria, di cui

all’articolo 15 della l. 108/1996 e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all’articolo

13, comma 2, della l. 44/1999, e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi

dell’articolo 1 del d.m. 220/2007;

c) gli enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della

giustizia e del contrasto alla criminalità;

d) le organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposita sezione del Registro unico

nazionale del Terzo settore di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 46 del d.

lgs. 117/2017 e operanti nel settore della legalità.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui al comma 1, iscritte nelle

rispettive sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché le associazioni

di cui alla lettera b) del comma 1, possono richiedere e ottenere il patrocinio gratuito

della Regione Calabria per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della

legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto al fenomeno corruttivo e

‘ndranghetista- mafioso.

3. La Regione Calabria, per il perseguimento delle finalità della presente legge, può

stipulare accordi e convenzioni con associazioni, fondazioni e istituti, anche di carattere

nazionale, impegnati sui temi della legalità, della trasparenza, dell’economia

responsabile e della lotta alla criminalità organizzata.

 

     Art. 6. (Sezione di documentazione della legalità)

1. Presso il Polo culturale Mattia Preti, già operante nei locali ove ha sede il Consiglio

regionale, e che custodisce un patrimonio culturale composto anche di un numero

cospicuo di documenti utili a favorire la conoscenza del fenomeno della 'ndrangheta, è

istituita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la Sezione

di documentazione della legalità, aperta alla libera fruizione e documentazione dei

cittadini sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo

al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, la raccolta di

materiali, la diffusione di conoscenze in materia e la conservazione della memoria

storica.

2. Il Consiglio regionale, sui temi oggetto della presente legge, in particolare, promuove,

senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale:

a) relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio regionale,

nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea anche al fine di raccogliere

informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle

diverse esperienze sul tema;

b) forme di collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di

cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della

cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di informazione;

c) la stipula di convenzioni con gli editori che abbiano pubblicato libri afferenti al

fenomeno mafioso, garantendo la possibilità, per ciascuno degli aderenti, di

presentare presso la prestigiosa sala bibliotecaria, appositamente adibita, un

determinato numero di volumi, massimo cinque per anno, con l’impegno per gli

editori stessi di consegnare annualmente una copia di ciascuna pubblicazione,

incrementando così il patrimonio librario esistente in materia.

 

     Art. 7. (Costituzione in giudizio)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa demandate dallo Statuto, valuta

l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla

criminalità organizzata e mafiosa.

2. La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali, relativi a fatti commessi

nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio

per i delitti di criminalità organizzata, nei modi e nelle forme stabilite dall’articolo 10,

comma 5, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della

struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale).

3. La Regione, coerentemente alle finalità perseguite dalla presente legge, può costituirsi

parte civile, nelle forme e nei modi indicati nel comma 2, anche prima dell’emissione del

decreto che dispone il giudizio, nei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel

territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate

imputazioni per delitti di criminalità organizzata.

4. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell’ente negli altri

procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa

sul territorio calabrese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità

regionale. La costituzione e rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti

anzidetti è affidata all’Avvocatura regionale.

5. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della

costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi

generali della presente legge.

6. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta sulle

deliberazioni di costituzione di parte civile della Regione nei processi di cui al presente

articolo, nonché delle ragioni che hanno portato all’eventuale mancata costituzione.

 

Titolo II

Promozione della legalità

Capo I

Interventi di prevenzione primaria e secondaria

 

     Art. 8. (Iniziative a sostegno della cultura della legalità

e della cittadinanza responsabile)

1. Al fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità e di agevolare percorsi di

cittadinanza attiva ed educazione civica e di favorire il coinvolgimento degli operatori

nelle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi e della criminalità

organizzata e ‘ndranghetista, la Regione promuove la stipula di convenzioni con le

scuole e le università calabresi, gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni

sindacali, le associazioni degli imprenditori e di categoria, le cooperative sociali, le

organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all’articolo 5.

2. La Regione, in particolare, per stimolare le giovani generazioni allo studio e alla

conoscenza critica del fenomeno mafioso e per concorrere allo sviluppo di una coscienza

civile e democratica, promuove le seguenti iniziative:

a) realizzazione, senza oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi della

collaborazione degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, e delle università, di

attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della

legge;

b) attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la

raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico,

iconografico, audiovisivo, documentale e statistico, da effettuarsi anche nell'ambito

delle visite guidate, tematiche e formative, programmate nell'arco di ogni anno

scolastico presso il Consiglio regionale della Calabria;

c) realizzazione di attività, anche attraverso la proiezione di docu-film e dibattiti,

finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al

rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e ogni altra attività utile a una reale

conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonché delle sue implicazioni

storiche,socioeconomiche, politiche e di costume;

d) valorizzazione, tramite borse di studio concesse dalla Giunta regionale nei limiti dei

finanziamenti previsti dal PSLA, delle tesi di laurea e delle ricerche documentali

effettuate da laureandi sui temi riguardanti la lotta alla criminalità organizzata

‘ndranghetista, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

e) attivazione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale per realizzare iniziative

finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta

contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità e della

corresponsabilità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani, volte anche a

fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti scolastici

di ogni ordine e grado della Regione;

f) promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti

calabresi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e

antimafia sociale;

g) pubblicizzazione e valorizzazione, sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio

regionale e senza oneri a carico del bilancio regionale, della commercializzazione di

prodotti alimentari e di altro genere, ricavati da terreni e da aziende confiscati alle

mafie nonché di prodotti “pizzo free” anche attraverso l’attivazione, presso le sale

consiliari e della Giunta regionale, di percorsi di confronto con associazioni, istituti

scolastici, università e istituzioni pubbliche sui seguenti specifici ambiti tematici:

1) sviluppo della cultura della legalità;

2) prevenzione dell'usura;

3) recupero dei beni immobili confiscati;

4) memoria delle vittime innocenti della criminalità ‘ndranghetista.

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente

articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

 

     Art. 9. (Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico)

1. La Regione concorre alla diffusione dei principi etici nella vita d’impresa e nei

comportamenti aziendali, valorizzando gli strumenti di promozione e controllo della

legalità introdotti dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (Regolamento

concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di

legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle

pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario), anche attraverso la

previsione, nei bandi per la concessione di benefici economici, di almeno uno dei

seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:

a) preferenza in graduatoria;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

2. La Regione promuove e valorizza comportamenti eticamente corretti delle imprese e

delle filiere di produzione, dando valore ai sistemi di certificazione di qualità delle

imprese sia in ambito di responsabilità sociale che di tutela dell'ambiente. Sono

comunque fatte salve le disposizioni che regolano i finanziamenti europei.

3. In attuazione a quanto previsto dall' articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2016, n.

3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni

dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione

del lavoro non regolare)) la Giunta regionale, entro trentasei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare la richiesta di registrazione

comunitaria del marchio etico collettivo. Sulla confezione del prodotto delle aziende che

hanno chiesto e hanno ottenuto il diritto all'uso del marchio etico, il medesimo è

apposto per consentire al consumatore di identificare, inequivocabilmente, il prodotto

ottenuto senza impiego di manodopera minorile o di rapporto di lavoro in violazione alle

norme internazionali e nazionali sui diritti dei lavoratori e nel rispetto dell'ambiente e

dei principi di legalità. La licenza d'uso del marchio etico è concessa a titolo oneroso per

la durata di ventiquattro mesi e le relative somme costituiscono un fondo di solidarietà

per l’attuazione delle finalità della presente legge. La Giunta regionale, entro sei mesi

dalla registrazione del marchio, determina la quantificazione della somma dovuta per il

biennio per ottenere e per mantenere la licenza d’uso.

 

     Art. 10. (Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all’interno dell’amministrazione

regionale e delle altre amministrazioni pubbliche.

Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali

a rischio di infiltrazione mafiosa)

1. La Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e

dell'illegalità mediante:

a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica amministrazione) volte a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle

misure di contrasto al fenomeno corruttivo, in particolare attraverso l’adozione e

l’attuazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione;

b) la migliore attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire

un adeguato livello di trasparenza, la legalita' e lo sviluppo della cultura

dell'integrità, in particolare attraverso l’adozione e l’attuazione dei Programmi

triennali per la trasparenza e l'integrità;

c) l'emanazione, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la

qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri

costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura

dell'interesse pubblico;

d) l’adozione di un codice etico regionale, l’istituzione dell’anagrafe pubblica dei

consiglieri e degli assessori regionali e la disciplina in materia di trasparenza

patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di

cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive di cui al Titolo IV della presente

legge.

2. Per le medesime finalità del comma 1, la Giunta regionale promuove, senza oneri a

carico del bilancio regionale, il monitoraggio dei fattori di rischio d'infiltrazioni mafiose

negli enti locali e nelle società da essi partecipate, in relazione all'avvenuto scioglimento

di consigli comunali ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e promuove la stipula di

un protocollo d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), il Ministero

dell’Interno e gli enti locali al fine di:

a) prevenire e scongiurare possibili ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per

infiltrazione mafiosa;

b) attivare percorsi di tutoraggio e assistenza tecnica alle amministrazioni nelle fasi

prodromiche al loro commissariamento;

c) monitorare i comuni più a rischio per una conseguente attivazione di processi di

ripristino della legalità e di risanamento dell'ente;

d) sostegno collaborativo per garantire la continuità degli impegni assunti e la

prosecuzione delle attività intraprese in caso di commissariamento.

 

Sezione I

Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di

minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati

 

     Art. 11. (Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di

minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati)

1. La Regione Calabria, in attuazione dell’accordo, sottoscritto a Reggio Calabria in data 1

luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno e i Tribunali per i

minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto

“Liberi di scegliere”, richiamato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti

locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) attuativo degli articoli

5, 118 e 128 della Costituzione, promuove azioni volte a sostenere percorsi di

inclusione sociale e di diffusione della legalità in favore dei seguenti soggetti:

a) minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o da essi provenienti, per i quali il

Tribunale per i minorenni abbia emesso un provvedimento amministrativo o penale;

b) minori interessati da procedure di volontaria giurisdizione ai sensi degli articoli nn.

330, 333 e 336 ultimo comma del codice civile nell’ambito dei quali sia stato emesso

un provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale disponendo

l’allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di appartenenza;

c) figli di soggetti indagati/imputati o condannati per i reati di cui all’articolo 51 comma

3-bis c.p.p. allorquando si ravvisano situazioni pregiudizievoli e condizionanti

ricollegabili al degradato contesto familiare (intraneo o contiguo alla criminalità

organizzata del territorio);

d) minori in carico al Tribunale per i minorenni per procedimenti civili scaturiti ex

articolo 32, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,

n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati

minorenni) o ai sensi dell’articolo 609 decies c.p., nei casi di maltrattamento

intrafamiliare legato a dinamiche criminali;

e) minori e giovani adulti, inseriti nel circuito penale (condannati, ammessi alla messa

alla prova, collocati presso i servizi minorili residenziali) anche in misura alternativa

alla detenzione che siano provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla

criminalità organizzata del territorio;

f) minori sottoposti a protezione e quelli compresi nelle speciali misure di protezione

secondo le previsioni di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2005

n. 138 (Misure per reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre

persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di

protezione).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate attraverso azioni integrate tendenti, in

particolare, a:

a) assicurare ai servizi dell’amministrazione della giustizia (Uffici di servizio sociale per i

minorenni, Uffici di esecuzione penale esterna e Istituti penitenziari) della Calabria,

le figure professionali di psicologi, di specialisti in neuropsichiatria infantile e di

funzionari della professionalità pedagogica, al fine di garantire l’assistenza

psicologica e l’intervento educativo e di sostegno sociale ai minori e adolescenti;

b) contribuire alla realizzazione di percorsi educativi personalizzati definiti dall’autorità

giudiziaria minorile calabrese, riguardanti i minori e i rispettivi nuclei familiari seguiti

dai servizi sociali del territorio e dai servizi dell’amministrazione della giustizia di cui

alla lettera a);

c) contribuire alla realizzazione di percorsi formativi di concerto con l’autorità giudiziaria

minorile, per le figure specialistiche socio-assistenziali e le associazioni di

volontariato che opereranno su segnalazione dei tribunali per i minorenni dei due

distretti calabresi e che interverranno a vario titolo nel progetto educativo di cui alla

lettera b);

d) supportare la realizzazione di azioni finalizzate all’inclusione lavorativa dei minori

previsti nel comma 1, attraverso percorsi di empowerment e misure per l’attivazione

e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa. In

particolare, garantendo agli stessi adeguate tutele per una regolare crescita psicofisica

e per il soddisfacimento dei loro bisogni.

 

Sezione II

Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione

 

     Art. 12. (Disposizioni generali e definizioni)

1. La Regione Calabria, nell’ambito delle finalità indicate dalle leggi 108/1996 e 44/1999 e

dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole

imprese, previo avviso pubblico, eroga contributi in favore di associazioni economiche

sociali, fondazioni antiusura e antiracket presenti nel territorio regionale, per specifiche

azioni di tipo educativo e campagne informative volte a favorire l'emersione, oltre che il

sostegno alle vittime di usura e di estorsione.

2. La Regione, al fine di prevenire il ricorso all'usura o di incentivare la presentazione della

denuncia, stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti

pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, e promuove iniziative e progetti volti a:

a) monitorare l’andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;

b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;

c) informare e sensibilizzare i soggetti a rischio o già vittime dell'usura sull’utilizzazione

del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alle

leggi 108/1996 e 44/1999.

3. Ai fini della presente legge sono considerate vittime del reato di usura e di estorsione le

persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale,

artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno

subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a

reati di usura e di estorsione perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato

denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia.

4. Sono considerati soggetti a rischio di usura le persone fisiche che si trovino nella

impossibilità di accesso al credito, anche per eventi contingenti non dipendenti dalla

propria volontà.

5. Sono inoltre considerati a rischio di usura i soggetti che esercitano attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera

arte o professione ai quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da

una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur

in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia.

 

     Art. 13. (Fondo regionale di prevenzione e solidarietà)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente sezione, il dipartimento regionale

competente eroga le risorse finanziarie del “Fondo regionale di prevenzione del

fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari”, di

seguito denominato “Fondo”, secondo le modalità e i criteri definiti in conformità al

PSLA.

2. L'ufficio del dipartimento regionale che gestisce il Fondo predispone e trasmette al

Presidente della Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari una relazione

sulle attività svolte nell'anno con il relativo rendiconto analitico.

3. La Regione sperimenta, senza oneri a carico del bilancio regionale, azioni volte ad

agevolare l'accesso al credito, in particolare nelle forme del microcredito, e mirate a

contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di

fondi rotativi.

4. La Regione, senza oneri a carico del bilancio regionale, assicura il supporto informativo

sui temi riguardanti la lotta all'usura, al racket e l'educazione alla legalità, anche

attraverso uno spazio sul sito web della Regione.

 

     Art. 14. (Destinatari del Fondo)

1. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono le vittime di usura e di

estorsione, i soggetti a rischio di usura aventi residenza e/o sede legale ed operativa

nella Regione Calabria alla data di presentazione delle relative istanze.

2. I beneficiari degli interventi previsti per le vittime dei reati di usura e di estorsione

devono dimostrare di essere parte offesa nei procedimenti che li riguardano.

3. Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che hanno riportato condanne per

reati associativi, di usura, di estorsione, in materia di armi e droga, rapina e sequestro

di persona, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione.

 

     Art. 15. (Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi)

1. Nei confronti di soggetti che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di

attività lavorativa, commerciale, imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale o

culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio regionale,

la Giunta regionale concede un indennizzo pari al 10 per cento del danno subito

prevedendo un massimale di 15.000,00 euro, su presentazione di istanza corredata da

idonea relazione illustrativa, previa verifica dei seguenti requisiti:

a) attestazione dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle

denunce;

b) autenticità della documentazione prodotta, con particolare riferimento a che la

vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati a questo connessi.

2. L'indennizzo è concesso alle vittime di cui al comma 1 o, in caso di morte, ai loro

familiari, compresi i conviventi more uxorio. L'indennizzo è concesso a condizione che il

soggetto leso, o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell'evento, del tutto

estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.

3. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle

estorsioni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti

comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano

sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della

loro attività, un contributo fino ad un massimo di 10.000,00 euro sugli importi fatturati

per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di

impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.

4. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi

erogati da parte delle compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi.

 

Sezione III

Interventi regionali per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico

 

     Art. 16. (Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d'azzardo patologico)

1. Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo

patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell’utilizzo

responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e

sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di

soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie.

2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute,

della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco

tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno

1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la

chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli

esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al

pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di

sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Per le rivendite di generi di

monopolio ove siano installati apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.

773/1931, il limite di accensione giornaliero di cui al presente comma è fissato fino alle

ore 20.00. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione

della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle

limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni

apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

3. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire

il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo

110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in

base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con

popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni

con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;

b) centri di formazione per giovani e adulti;

c) luoghi di culto;

d) impianti sportivi;

e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o

sociosanitario;

f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di

aggregazione giovanile ed oratori;

g) istituti di credito e sportelli bancomat;

h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;

i) stazioni ferroviarie.

4. Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a

condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.

773/1931 siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo

del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o visibilmente

separate dall’area di vendita. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si

applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti

sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità,

l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle

disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000

euro a 6.000 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7

del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.

5. La Regione promuove il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del

rischio della dipendenza dal gioco patologico prevedendo, nel limite delle risorse annuali

ripartite su base regionale dal Ministero della salute dove è istituito il Fondo per il gioco

d'azzardo patologico (GAP), i seguenti interventi:

a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di

sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:

1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per

i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;

2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;

3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici

e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle

relative modalità di accesso;

4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi

on line;

5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot".

La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No slot" rilasciato, a

cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di

circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non

installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6

e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente

l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "No Slot". La Regione, nella

concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque

denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il

gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli

esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi;

b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della

prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e

nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui

all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 i cui oneri finanziari sono a carico

degli stessi gestori. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed

aggiornamento il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche

con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data

dall'accertamento. In caso di inosservanza della diffida il comune dispone la chiusura

temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110,

commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo Si applica

in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro per gli

esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7

del r.d. 773/1931 e da 2.000 euro a 6.000 euro per i gestori e il personale operante

nelle sale da gioco e nelle sale scommesse;

c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico

finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica

per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il

gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta

del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;

d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui

rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le

organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;

e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi

per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette

da patologie correlate al disturbo da gioco;

f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su

tematiche collegate al gioco.

6. E’ vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il

gioco di cui all' articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931. E’ altresì vietato

ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con

moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che

distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della

partita, detti ticket redemption. La violazione del divieto di cui al presente comma è

soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni

apparecchio utilizzato.

7. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata

qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e

delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo

110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli

privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione

promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per

favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la

concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui

propri mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente

comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

8. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le

funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo

sono esercitate dai comuni i quali trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione

dello stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche

non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, 6 e 7, il comune dispone

la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del

r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione

amministrativa pecuniaria.

9. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative

pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i

relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20

per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative

previste dalla presente legge.

10. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative

previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

11. In coerenza con le finalità e i principi della presente legge, la Regione Calabria non

concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre,

convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite,

sono contrarie alla cultura dell’utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o

inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già

patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività,

la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

12. Per le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo

parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni

rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a

non finanziare eventi in cui siano presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti

titolari o promotori di attività che favoriscano o inducano la dipendenza dal gioco

d’azzardo.

13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale

scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a

quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i dodici mesi successivi a tale data.

14. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931 [1].

 

Capo II

Interventi di prevenzione terziaria

 

     Art. 17. (Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati)

1. La Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la prevenzione

terziaria attraverso:

a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs.

159/2011;

b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti

concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di

restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico

nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti

concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni

immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la

stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile

sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo

esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico.

 

     Art. 18. (Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale)

1. La Regione promuove azioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, al fine di

sostenere il mantenimento dell’occupazione delle persone che lavorano nelle imprese

oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri

competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le

condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più

complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale,

definiti in ambito regionale.

 

     Art. 19. (Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati)

1. La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 2,

istituisce una apposita sezione con funzioni di Tavolo regionale sui beni e aziende

sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle

attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione

dell’utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le

associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le

organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello

regionale.

2. Il Tavolo, senza oneri a carico del bilancio regionale, svolge i seguenti compiti:

a) monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l’autorità giudiziaria e l’Agenzia

nazionale dei beni sequestrati e confiscati, e con le istituzioni universitarie e di

ricerca che sul territorio svolgono attività di analisi e mappatura, i flussi informativi

relativi alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori dipendenti coinvolti,

nonché tutti i dati utili ad avere un quadro completo dello stato economico delle

stesse;

b) promuovere, anche attraverso protocolli d’intesa per la gestione dei beni e aziende

sequestrati o confiscati, coinvolgendo le parti sociali, nel rispetto delle prerogative

dell’autorità giudiziaria e dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla

criminalità organizzata:

1) meccanismi di intervento per gestire beni immobili sequestrati, anche al fine di

incrementare, se possibile, la redditività e per agevolarne la eventuale successiva

devoluzione allo Stato, liberi da oneri e pesi;

2) meccanismi di sostegno pro-attivo delle aziende sequestrate e confiscate.

c) monitorare, ricercando la massima collaborazione con le Prefetture, le imprese

destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici al fine di predisporre iniziative atte

a non interrompere l’attività produttiva, tutelare i livelli di occupazione e di reddito

dei lavoratori dipendenti, nonché proporre ogni altra azione utile ad una gestione

dinamica e produttiva di tali imprese.

3. Per le finalità di cui al punto 2) della lettera b) del comma 2 il Tavolo opera per:

a) promuovere la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali anche con

la predisposizione di corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o

confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e

concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

b) promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori economici

del territorio, tramite le associazioni di categoria e sindacali e cooperative, e gli

amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla

legalità;

c) promuovere la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio

e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità

organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;

d) promuovere azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori

finalizzate alla gestione dei beni confiscati;

e) promuovere azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese

sequestrate o confiscate volte al consolidamento, allo sviluppo e al pieno

inserimento nelle filiere produttive di riferimento, anche attraverso accordi e

protocolli di intesa con:

1) le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative;

2) le associazioni dei manager pubblici e privati;

3) l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.

4. La Regione promuove le azioni descritte nel presente articolo senza oneri a carico del

bilancio regionale.

 

     Art. 20. (Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e altre fattispecie criminose e ai loro familiari)

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e

sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e

indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di fenomeni di violenza, di

dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

2. La Regione promuove adeguati interventi e adotta misure efficaci per agevolare

l'inserimento lavorativo delle vittime di violenza di genere con il coinvolgimento dei

sindacati, degli enti, della Consigliera di parità regionale e delle associazioni datoriali. La

Regione, inoltre, supporta l'azione genitoriale attraverso l'accoglienza e la presa in

carico dei figli minori di età presso strutture con finalità educative, ludiche o ricreative

e, al fine di favorire l'accesso delle vittime di violenza al lavoro, incentiva la costituzione

di cooperative sociali. Coadiuva azioni di sviluppo delle competenze e azioni di

organizzazione di beni e servizi, in adeguata risposta alle necessità territoriali e ai

progetti di piena integrazione sociale.

3. La Regione Calabria dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo

1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del

terrorismo e della criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata

diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio

posseduto. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al

collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle assunzioni a

tempo determinato, ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative operate

dall’amministrazione regionale rapportando le percentuali di legge al totale dei contratti

di lavoro a termine, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in atto al

momento dell’assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a tempo

determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non preclude all’avente

titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.

4. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al comma 3 viene altresì attuato dagli enti e

agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Calabria, dalle società

di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie

locali.

5. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente

articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all’articolo 1

della l. 407/1998 e all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore

delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) sono stabilite secondo le

modalità di cui all’articolo 7 della l. 302/1990.

6. La Regione Calabria riconosce ai soggetti di cui al comma 1, secondo modalità e criteri

definiti con regolamento dalla Giunta regionale adottato entro centottanta giorni

dall’entrata in vigore della presente legge, specifici titoli di preferenza, a parità di

requisiti, di accesso all’edilizia residenziale pubblica nei bandi regionali ovvero nei bandi

di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali che assegnano alloggi di edilizia

residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di

sostegno alle politiche abitative.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei testimoni di

giustizia qualificati come tali, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni

per la protezione dei testimoni di giustizia), in procedimenti penali incardinati presso le

autorità giudiziarie della Calabria, in conformità all’articolo 7, lettera h), della medesima

l. 6/2018.

 

Titolo III

Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo

Capo I

Disposizioni generali sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

 

     Art. 21. (Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. Presso l’Autorità Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, istituita con la legge

regionale 7 dicembre 2007, n. 26, si colloca l’Osservatorio dei contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture. L’Osservatorio, anche in qualità di Sezione Regionale

dell’Osservatorio Nazionale istituito presso l’ANAC, svolge le attività ad essa demandate

ai sensi dell’articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice

dei contratti pubblici) e promuove la massima trasparenza nelle procedure di gara, la

pubblicità dei procedimenti di affidamento, la qualità delle procedure di appalto e la

qualificazione degli operatori economici pubblici e privati.

2. L’Osservatorio contribuisce all’attuazione delle disposizioni di legge in materia di

trasparenza, sicurezza e tutela del lavoro, svolgendo le seguenti attività:

a) acquisisce le informazioni e i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di

scelta del contraente e a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di

partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici,

nonché i dati relativi al contenzioso;

b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità

dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la

disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti

dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro

acquisizione;

c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli

operatori economici pubblici e privati;

d) acquisisce le informazioni e i dati relativi al ciclo del contratto, al fine di favorire la

massima efficienza degli investimenti pubblici e la trasparenza della spesa;

e) promuove la diffusione dell'uso del "Patto di integrità" e dei protocolli per la legalità

negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 17,

della l. 190/2012.

3. Per consentire lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo, le stazioni

appaltanti comunicano all’Osservatorio regionale, senza ritardo, anche mediante

strumenti informatici, i dati relativi alla indizione degli avvisi di gara, all’esito della

procedura e ad ogni altra vicenda dell’esecuzione, anche ai fini delle pubblicazioni

previste dalla presente legge.

 

     Art. 22. (Processo di riduzione delle stazioni appaltanti)

1. La Regione, avvalendosi dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi

e forniture, promuove il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul proprio

territorio in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale

processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed

economicità nella gestione delle procedure di appalto, nonché di prevenire e contrastare

fenomeni di infiltrazioni mafiose e ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, i comuni non capoluogo di provincia

procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi e forniture mediante unioni di comuni

costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o

consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento.

3. I comuni e le loro unioni possono avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla

Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, quale soggetto aggregatore

regionale, fatti salvi il ruolo e le funzioni delle province e della Città metropolitana di

Reggio Calabria.

4. L’Osservatorio regionale promuove protocolli di intesa al fine di coordinare le azioni di

acquisto centralizzato sul territorio regionale da parte delle stazioni appaltanti.

 

     Art. 23. (Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali)

1. La Regione promuove, in attuazione dell’articolo 10 bis della legge regionale 19 aprile

2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al

contrasto e all’emersione del lavoro non regolare) e in coerenza con i principi di cui alla

legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina vigente

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la responsabilità

sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di

illegalità nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e

‘ndranghetista, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.

2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la

Regione promuove l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di

sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti

pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di

orientamento per le stazioni appaltanti.

3. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione

criminale e mafiosa, la Regione, nell’ambito degli appalti pubblici, opera per:

a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni

di lavoro, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti

di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con

particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a

subappalti;

b) promuovere l'inserimento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del d. lgs. 50/2016, nei

bandi di gara e negli avvisi, di clausole sociali volte a favorire la stabilità

occupazionale del personale impiegato anche con riferimento alla clausola di

assorbimento del personale utilizzato dal precedente aggiudicatario,

compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di

trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

c) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di

emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro,

quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque

l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle

organizzazioni comparativamente più rappresentative;

d) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare

ogni modalità illecita che alteri la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme

di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare

degli stessi;

e) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi

ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e con gli sportelli per la

legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle

imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più

ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

f) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza,

informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione

dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli

istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi

nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali

maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in

materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei

lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni

particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione

del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa;

g) promuovere e valorizzare la diffusione della certificazione dei contratti di appalto;

h) valorizzare le migliori pratiche relative ai processi di emersione delle situazioni di

illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese.

4. Nella prospettiva di istituire un libero mercato realmente concorrenziale, le imprese che

denunciano i fenomeni estorsivi e criminali sono inserite in un elenco istituito presso

tutte le stazioni appaltanti qualificate, integrante circuito preferenziale di partecipazione

agli affidamenti diretti e agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, come disciplinati dall’articolo 36 del d. lgs. 50/2016.

5. L’elenco delle imprese denuncianti si fonda su diversi livelli di intervento, individuati in

base ai diversi importi degli affidamenti di cui al comma 2 dell’articolo 36 del d.lgs.

50/2016 e consistenti in:

a) affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;

c) lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.

6. Per gli affidamenti di cui alla lettera a) del comma 5, il responsabile unico del

procedimento attinge, prioritariamente e con prelazione rispetto al mercato, dall’elenco

delle imprese denuncianti per ogni caso di affidamento diretto, adeguatamente motivato

o per i lavori in amministrazione diretta. Per gli affidamenti di cui alle lettere b) e c) del

comma 5, il responsabile unico del procedimento attinge all’elenco delle imprese

denuncianti in via concorrente rispetto al mercato, mediante procedura negoziata e nel

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo la procedura prevista dalle lettere

b) e c) del comma 2 dell’articolo 36 del d.lgs. 50/2016.

 

Capo II

Edilizia e costruzioni

 

     Art. 24. (Oggetto)

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte specificatamente ad attuare un sistema

integrato di sicurezza territoriale contro i fenomeni che alterano il mercato del settore

edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

 

     Art. 25. (Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro)

1. Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale

verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di

esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico,

riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei

disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le

stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di

valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al

comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto,

possono riguardare:

a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del

risparmio energetico, in particolare attraverso il rispetto di norme di gestione

ambientale in conformità all’articolo 34 del d.lgs. 50/2016;

b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro,

rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che

aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto

impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di

risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali

sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;

d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto

dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di

materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;

e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla

collettività nell'esecuzione dei lavori.

3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si

impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi

previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e

funzionali dell'intervento che intendono realizzare.

4. La Regione, mediante il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si impegna

altresì a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti

della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle

funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza.

 

     Art. 26. (Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile)

1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di

sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei

cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di

vigilanza, sentita la sezione della Consulta di cui all'articolo 2. Tali modalità sono

definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla

dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori.

2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei

sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed

applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.

3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi finalizzati:

a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante

l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali

nei cantieri;

b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione delle informazioni relative alle violazioni

accertate.

 

     Art. 27. (Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata)

1. La Regione, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo, provvede:

a) alla segnalazione, agli enti competenti per le attività di vigilanza in materia di

sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, delle situazioni

in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano

significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento

delle attività nei cantieri;

b) ad acquisire le informazioni dai comuni in merito all'avvio, all'esecuzione e alla

conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della

Giunta regionale;

c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio.

 

     Art. 28. (Efficacia dei titoli abilitativi)

1. Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di

inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei

lavori edilizi, è acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle

condizioni di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 con riferimento alle imprese

affidatarie ed esecutrici dei lavori.

2. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, la comunicazione antimafia è

acquisita dallo sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda. Decorso il

termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'articolo 88,

comma 4, del d.lgs. 159/2011, lo sportello unico richiede agli interessati di rendere

l'autocertificazione di cui all'articolo 89, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Qualora l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio

dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e i lavori non possono essere

avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia,

richiesta dallo sportello unico a seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei

dati relativi all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo

periodo del comma 2.

4. Nelle ipotesi di interventi subordinati a SCIA, l'interessato attesta che nei confronti delle

imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori non sussistono le condizioni di cui all'articolo

67 del d.lgs. 159/2011, attraverso la presentazione della autodichiarazione prevista

dall'articolo 89, comma 2, lettera a), del medesimo decreto. Lo sportello unico

nell'ambito dei controlli sulla SCIA presentata richiede al Prefetto il rilascio della

comunicazione antimafia.

 

     Art. 29. (Elenco regionale dei prezzi)

1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei

lavori pubblici, la Regione predispone e aggiorna l'elenco regionale dei prezzi. L'elenco è

redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni territoriali, con particolare

riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.

2. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione

dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento

per valutare la congruità delle offerte.

 

Capo III

Autotrasporto e facchinaggio

 

     Art. 30. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la

regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle merci, del facchinaggio, dei

servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.

 

     Art. 31. (Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari)

1. Gli operatori economici che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi e

autotrasporto di merci in conto proprio devono possedere i requisiti previsti dalle

disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 92, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

(Legge di stabilità per il 2014) e dell'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre

2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

2. Gli operatori economici che svolgono le attività di facchinaggio previste nell’allegato al

decreto interministeriale 6 giugno 2008 (Modifica dell'allegato del decreto del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, recante “Revisione triennale

degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di

inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi,

anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica

n. 602/1970”), nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 30 giugno

2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge

5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio),

devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 del medesimo

regolamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi economici

alle imprese di cui al presente articolo operanti nel territorio regionale sono tenuti a

verificare la presenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese aggiudicatarie e a quelle

di cui queste si avvalgono per lo svolgimento della prestazione, nonché a quelle che

percepiscono i finanziamenti o i vantaggi economici.

 

     Art. 32. (Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo)

1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione

criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e

dei servizi complementari, la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,

opera in particolare per:

a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni

di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli

strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti,

con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti

e a subappalti;

b) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, senza oneri a carico del

bilancio regionale, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a

specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori

immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi

nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente

più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, l'applicazione delle disposizioni

sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della

legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del

socio lavoratore);

c) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare

il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro

attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo

non regolare degli stessi;

d) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi

ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la

legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle

imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più

ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza,

informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione

dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli

istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi

nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali

maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in

materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei

lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni

particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione

del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

 

     Art. 33. (Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio)

1. La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l'attività di

vigilanza sugli appalti sottocosto, adotta e diffonde le tabelle di riferimento per le

operazioni di facchinaggio calcolate sulla base della media regionale dedotta dalle tariffe

di costo minimo orario del lavoro e della sicurezza determinate dalle direzioni territoriali

del lavoro.

2. Le tabelle hanno valore meramente indicativo e non vincolante; la loro pubblicizzazione

è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per

contrastare i rischi di illegalità.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura

 

     Art. 34. (Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo)

1. La Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei pubblici

esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra operatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in stretto raccordo con l’Osservatorio regionale del

commercio, istituito in attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 11 giugno 1999,

n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa), la Regione promuove,

senza oneri a carico del bilancio regionale:

a) la realizzazione di una banca dati informatica delle imprese esercenti il commercio, in

sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e le

attività ricettive di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla

classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), al fine di verificare, sulla base

dei dati disponibili, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono

stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi

provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, nonché la regolarità

contributiva;

b) controlli sulle segnalazioni certificate di inizio di attività e sulle comunicazioni, al fine

di favorire un'attività di prevenzione integrata;

c) osservatori locali e indagini economiche sulle attività.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere a) e b) la Regione può

stipulare accordi e protocolli con le camere di commercio territorialmente competenti

finalizzati all'utilizzo e alla elaborazione dei dati del Registro delle Imprese.

 

     Art. 35. (Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare)

1. La Regione, per tutelare la legalità nel settore agroalimentare, promuove la

sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti presso le

quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle

violazioni in materia agroalimentare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione rende disponibili le proprie banche dati per

sostenere l’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

 

     Art. 36. (Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. La Regione Calabria, per rafforzare le azioni di contrasto dei fenomeni di irregolarità e

delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo, promuove,

senza oneri a carico del bilancio regionale, iniziative atte a rafforzare la Rete del lavoro

agricolo di qualità, al fine di selezionare e valorizzare le imprese agricole che si

qualifichino per il rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.

 

     Art. 37. (Interventi di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura)

1. Al fine di prevenire lo sfruttamento in agricoltura e il fenomeno del caporalato, è data

facoltà ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di accogliere

temporaneamente salariati agricoli stagionali nei periodi di raccolta della frutta e di

attività correlate alla coltivazione.

2. La Regione Calabria, per raggiungere gli obiettivi inerenti allo sfruttamento del lavoro

agricolo e alla lotta al caporalato, si impegna a diffondere pratiche e misure di

semplificazione amministrativa per valorizzare e incentivare le attività economiche del

settore agricolo delle imprese che scelgono di operare con legalità e sicurezza,

contrastando ogni forma di caporalato e sfruttamento criminale della manodopera.

3. La Regione concede in uso, in via prioritaria, ai soggetti che svolgono attività di

agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità

organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs.

159/2011.

4. La Regione, nella condizione di continuità del protocollo d’intesa contro il caporalato e lo

sfruttamento lavorativo in agricoltura, promuove, nel limite delle risorse annuali

disponibili, le seguenti iniziative per contrastare il fenomeno del caporalato e migliorare

le condizioni di accoglienza dei lavoratori:

a) stipula di convenzioni, per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito per le

lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l'itinerario casa/lavoro;

b) istituzione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e

di primo soccorso;

c) concessione di un contributo agli enti locali e alle organizzazioni no profit

concessionarie dei beni, per la realizzazione di interventi di recupero funzionale dei

beni confiscati alle organizzazioni criminali da destinare a finalità sociali e alla

creazione di centri di servizio e di assistenza socio-sanitari; la concessione del

contributo è subordinata al rispetto delle regole della finanza comunitaria e alla

definizione di uno specifico programma annuale denominato “Piano degli interventi

sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa”, che individua le aree e le

istituzioni interessate in base al fenomeno emergenziale presentatosi nel tempo e

alla capillarità di diffusione del caporalato nell’area;

d) progetti pilota che prevedano l'impiego temporaneo di immobili demaniali in caso di

necessità di gestione delle emergenze connesse all'accoglienza dei lavoratori

stagionali;

e) sperimentazione di sportelli di informazione per l'incontro domanda e offerta di

servizi abitativi, anche valorizzando le esperienze promosse dalle parti sociali;

f) organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua e viveri di prima necessità

per lavoratori stagionali;

g) potenziamento delle attività di tutela e informazione ai lavoratori;

h) attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i Centri per l'impiego e i

servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei

migranti, per consentire un facile accesso ai servizi forniti dallo stesso ente;

i) attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali

mediatori linguistico-culturali, psicologi e personale competente;

l) istituzione di corsi di lingua italiana e di formazione lavoro per i periodi successivi

all'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo.

5. Al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al caporale e sostenere forme di mobilità

alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti locali, in attuazione della

lettera a) del comma 4 e nel rispetto dei propri statuti, possono sottoscrivere intese o

convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle

organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, allo scopo di assicurare

l’accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa.

 

Capo V

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale

 

     Art. 38. (Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie)

1. I soggetti titolari dell’autorizzazione all’attività estrattiva di cui alla legge regionale 5

novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria)

trasmettono all’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria

(Arpacal) e alla Protezione civile regionale, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle

imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall’attività di cava.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire entro le scadenze stabilite

dall’atto di autorizzazione e costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del dieci

per cento rispetto all’importo dovuto quale onere per l’esercizio dell’attività estrattiva.

3. Il comune o l’unione di comuni competente, anche su segnalazione dell’Arpacal o della

protezione civile regionale, dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo

compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi:

a) qualora risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di

autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al vero, fatta salva la

possibilità di correzione di errore materiale di trasmissione entro il termine di

quindici giorni dalla segnalazione;

b) qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto

non aventi i requisiti previsti dall’articolo 31.

 

     Art. 39. (Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale)

1. La Regione stipula protocolli di intesa con le autorità competenti al fine di operare una

collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e

repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale

e forestale, e per condividere priorità e programmi operativi annuali di controllo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili proprie piattaforme

telematiche per la condivisione dei dati utili all’attività ispettiva e di controllo da parte

degli enti preposti.

3. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Prefetture - Uffici Territoriali

del Governo al fine di garantire uniformità nella gestione delle verifiche antimafia e

l’utilizzo efficace della Banca Dati Unica della documentazione antimafia di cui

all’articolo 96 del d.lgs. 159/2011 da parte delle strutture regionali articolate nel

territorio, che realizzano interventi o erogano finanziamenti in materia ambientale e di

sicurezza territoriale.

 

Titolo IV

Norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi

della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.

Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

Capo I

Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli

organi della Regione

 

     Art. 40. (Principi generali e Codice etico)

1. La Regione persegue la trasparenza, la correttezza, la legalità e l’eticità dell’azione dei

propri eletti o nominati a cariche pubbliche regionali e promuove iniziative di

informazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, volte a diffondere la cultura

dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con i fenomeni

criminosi oggetto della presente legge.

2. Ai fini della promozione dei principi di cui al comma 1, i consiglieri e gli assessori

regionali, sottoscrivendo il Codice calabrese del buon governo, approvato con

deliberazione del Consiglio regionale n. 49 del 6 dicembre 2005, nell’esercizio delle loro

funzioni osservano le più elevate norme etiche, rispettano il buon nome dell’Istituzione

che rappresentano e improntano la loro attività politica esclusivamente al

perseguimento dell’interesse generale.

 

     Art. 41. (Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri)

1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto a

trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti:

a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente: i diritti

reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in

società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli

obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi

di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni

fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la

titolarità di imprese;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone

fisiche;

c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le

obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la

propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di

materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o

dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;

d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e

le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni.

2. Alla dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, di cui al

comma 1, lettera c), debbono essere allegati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4,

comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2

maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e

dell'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle

campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica):

a) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute in cui

siano analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante

attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone

fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 5.000,00 e tutti i contributi e servizi

di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Sono inoltre allegati gli

estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto

è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la

veridicità in relazione all'ammontare delle entrate;

b) nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, per un importo che superi 5.000

euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, la

dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto che riceve o, in

alternativa, dichiarazione sostitutiva del solo consigliere. La disposizione non si

applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da

aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine di

sessanta giorni dalla data delle elezioni, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e

b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi

consentano. Dell’eventuale mancato consenso è data menzione nella pubblicazione dei

dati ai sensi dell’articolo 46.

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati di cui al comma 2,

devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data delle elezioni, anche al Collegio

regionale di garanzia elettorale ai sensi della l. 515/1993. Si applicano le sanzioni di cui

all’articolo 15 della l. 515/1993.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati, sono trasmessi al solo

Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai candidati non eletti.

6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per

qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di

cui ai commi 1, 2 e 3, entro sessanta giorni dalla surroga.

 

     Art. 42. (Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori)

1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni

dall’elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo

41, comma 1, lettere a), b) e d), ai competenti uffici della Giunta regionale. Si applica

l'articolo 41, comma 3.

2. Il Presidente della Giunta regionale e ciascuno degli assessori scelti fra soggetti candidati

al Consiglio regionale, sono altresì tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo

41, comma 1, lettera c). Si applica l’articolo 41, comma 4.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora l'assessore vi abbia già

provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il

competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della

documentazione di cui al comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale.

 

     Art. 43. (Adempimenti in corso di mandato)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l. 659/1981, nel caso di erogazione in corso di

mandato di finanziamenti o contributi ai consiglieri, per un importo che nell'anno superi

5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il

soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a redigere una

dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso il

Presidente del Consiglio regionale ovvero a questo indirizzato con raccomandata con

avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti

direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate

dagli accordi interbancari.

2. Il Presidente della Giunta regionale deposita la documentazione di cui al comma 1, con le

modalità in esso previste, presso i competenti uffici della Giunta regionale.

3. Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in ogni caso i

consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono dichiarare, con le

modalità di cui ai commi 1 e 2, tutti i finanziamenti ricevuti, i doni, benefici, beni

materiali, immateriali, servizi o sconti per l’acquisto di beni o qualsiasi altra utilità

diretta o indiretta o altro assimilabile che eccedono il valore di 150 euro.

4. I consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono altresì

trasmettere i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed

i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché i dati relativi all’assunzione di

altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti,

entro tre mesi dall'assunzione di ogni carica o incarico.

 

     Art. 44. (Adempimenti relativi alla trasparenza associativa)

1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai

competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria

appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività

di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica,

precisandone la denominazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nel caso in cui non abbiano già

precedentemente adempiuto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1 ai

competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’elezione o dalla

nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione

al Presidente del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri,

nonché per il Presidente della Giunta e per gli assessori, la pubblicazione delle

dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 45.

 

Capo II

Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

 

     Art. 45. (Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali)

1. È istituita, assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1,

del d.lgs. 33/2013, l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta

regionale e degli assessori regionali, di seguito denominata "anagrafe pubblica".

2. Il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per il Presidente della Giunta

e per gli assessori curano la tenuta delle rispettive sezioni dell'anagrafe pubblica, ne

assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali e assicurano che i

dati siano espressi in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei

cittadini.

3. I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le

modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni

obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica.

4. I singoli consiglieri e assessori possono adottare forme e contenuti di trasparenza

ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli uffici forniscono a tal fine il

necessario supporto tecnico.

 

     Art. 46. (Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali)

1. Entro tre mesi dall'elezione il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica, per

ciascun consigliere, i seguenti dati:

a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) gli emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a qualunque titolo

dalla Regione;

d) ogni altro compenso connesso all’assunzione della carica;

e) gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi all'assunzione della carica pagati

con fondi pubblici;

f) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi

compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi

spettanti;

h) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), compresa quella del

coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;

i) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), compresa quella del

coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;

l) la dichiarazione e gli allegati di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c);

m) i dati risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 43, comma 3;

n) gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale,

negli ultimi dieci anni;

o) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'articolo 44;

p) elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento;

q) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei voti espressi con

modalità di voto elettronico, ove attivato, e per appello nominale e l'elenco delle

presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.

2. Il Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio

sito internet, per ciascun consigliere, i dati concernenti l'indennità di fine mandato,

l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio.

3. I dati di cui al comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio dalle

competenti strutture del Consiglio regionale.

4. I dati di cui al comma 1, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni

successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla lettera h), che sono

pubblicati solo in costanza di mandato.

5. Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove

acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere ed al

momento della cessazione dello stesso.

 

     Art. 47. (Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori)

1. Entro tre mesi dall’elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di

ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica:

a) per il Presidente della Giunta regionale, i dati di cui all’articolo 42 e l’elenco delle

presenze alle sedute della Giunta regionale;

b) per ciascun assessore, i dati di cui all'articolo 46, comma 1, dalla lettera a) alla

lettera o), e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio

regionale.

2. La Giunta regionale pubblica al momento dell’erogazione all’avente diritto, sul proprio

sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati

concernenti l’indennità di fine mandato, l’erogazione anticipata della stessa e l’assegno

vitalizio. A tal fine, i dati sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del

Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.

3. I dati di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio

dalle competenti strutture della Giunta regionale.

4. Si applica l’articolo 46, commi 4 e 5.

 

     Art. 48. (Aggiornamenti e variazioni)

1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni

relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della

Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali

intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, nonché a depositare copia della

dichiarazione dei redditi. Si applica l'articolo 41, comma 3.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 43, commi 1 e 2, i consiglieri, il Presidente della

Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno annualmente, entro lo stesso

termine di cui al comma 1, tutte le variazioni dei dati contenuti nell’anagrafe pubblica

intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, fatta eccezione per quanto concerne i dati

di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n).

3. L’anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e

della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati e sulla base delle

dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 44.

 

     Art. 49. (Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica)

1. Decorsi dodici mesi dalla cessazione dalla carica e non oltre i successivi sei mesi, i

consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a

depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale

intervenute dopo l’ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della

dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta

giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione

stessa. Si applica l’articolo 41, comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del

consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di

assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un

precedente mandato.

 

     Art. 50. (Diffida e sanzioni amministrative)

1. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del

presente Titolo, da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il

consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel

caso di inosservanza della medesima, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima

seduta utile.

2. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del

presente Titolo, da parte di un componente della Giunta regionale, il Presidente della

Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento

della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà comunicazione al

Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne dà notizia al Consiglio regionale

nella prima seduta utile.

3. L’inadempimento della diffida di cui ai commi 1 e 2, comporta l’applicazione della

sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 46, comma 1, del d.lgs. 33/2013, a

carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione.

4. La sanzione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta

regionale e del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei

componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

5. La sanzione è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali,

dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale competente in materia di

sanzioni.

6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio

regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il Presidente della

Giunta regionale e gli assessori.

 

     Art. 51. (Pubblicazione sul BURC)

1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma

1, lettere a) e c), e delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei

redditi di cui allo stesso articolo 41, comma 1, lettera b), nonché degli aggiornamenti

annuali di cui all'articolo 48, comma 1, e degli aggiornamenti successivi alla cessazione

dalla carica di cui all’articolo 49, comma 1, è assicurata, oltre che dalla pubblicazione

nell’anagrafe pubblica di cui all’articolo 45, anche mediante pubblicazione degli stessi

sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) a cura dei competenti

uffici del Consiglio regionale per i consiglieri, e dei competenti uffici della Giunta

regionale per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori.

 

Capo III

Disposizioni in materia di in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.

 

     Art. 52. (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia)

1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettere a) e b),

all’articolo 44 e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i

consiglieri regionali, i titolari delle seguenti cariche istituzionali di garanzia:

a) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4

(Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria);

b) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge

regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale

per le Comunicazioni – CORECOM);

c) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 12 novembre 2004,

n. 28 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza).

2. I dati delle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sui siti

istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale in relazione alle nomine

effettuate.

 

     Art. 53. (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società)

1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e b),

e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali i

seguenti soggetti:

a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e

aziende dipendenti dalla Regione compresi nel sistema degli enti pubblici regionali di

cui alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali,

fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con

esclusione del settore sanità);

b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di nomina o

designazione regionale in enti o aziende pubbliche;

c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui

capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti

privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento

dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a

condizione che queste superino la somma annua complessiva di 250.000 euro.

2. Le dichiarazioni sono presentate all’organo regionale che ha effettuato la nomina o

designazione oppure, se la nomina o designazione non è stata effettuata da un organo

regionale, al Presidente del Consiglio regionale.

3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo la Giunta regionale comunica all’Ufficio di

presidenza del Consiglio regionale l’elenco degli enti che rientrano nelle fattispecie di cui

al comma 1, lettere c) e d).

4. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 sono pubblicati in apposita sezione

sul sito istituzionale dell’organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione.

5. Nel caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il Presidente del Consiglio

regionale o il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze,

diffidano gli interessati ad adempiere entro il termine di dieci giorni. Nel caso di

persistente inadempienza il presidente competente ne dà notizia sul BURC, salvo il caso

di cui al comma 6.

6. Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove

l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo

stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel

frattempo compiuti.

 

Titolo V

Disposizioni finali

 

     Art. 54. (No slot day)

1. In attuazione del comma 5 dell’articolo 16, al fine di prevenire e contrastare il rischio

della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, la Regione istituisce, senza oneri a

carico del bilancio regionale, la giornata del No slot day, da celebrarsi ogni anno il

trenta di aprile per aumentare la consapevolezza su tutto il territorio sui fenomeni di

dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi

relazionali e per la salute.

 

     Art. 55. (Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo)

1. In attuazione dell’articolo 2, al fine di favorire il contrasto ai fenomeni di violenza

nell’età giovanile e promuovere un uso consapevole della rete, la Regione, senza oneri a

carico del bilancio e con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale, istituisce la

settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo, da celebrarsi, anche presso le

sedi istituzionali regionali, nella prima decade di febbraio, in coincidenza con la giornata

nazionale dedicata al tema, prevista per il 7 febbraio di ogni anno.

 

     Art. 56. (Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce,

senza oneri a carico del bilancio regionale, la "Giornata regionale della memoria e

dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza

responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere

l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il

territorio.

 

     Art. 57. (Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico")

1. La Regione Calabria aderisce all'associazione "Avviso pubblico", organizzazione a

carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e Regioni per promuovere

azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed

iniziative di formazione civile contro le mafie.

2. La partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è subordinata alle

seguenti condizioni:

a) che l'associazione non persegua fini di lucro;

b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione

Calabria.

3. La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota di iscrizione

annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e

nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

4. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti

necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare

tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

 

     Art. 58. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i

risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine

organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza

responsabile.

2. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare contro la

‘ndrangheta una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nel PSLA di cui

all'articolo 4, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo

mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in

relazione alla situazione nazionale;

b) la definizione e attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui agli articoli 8, 21,

26 unitamente alle modalità di selezione, numero e tipologia dei soggetti privati

coinvolti;

c) la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati di cui all'articolo

17 con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e dei risultati raggiunti,

anche con riferimento all'attività del Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati

o confiscati di cui all’articolo 19;

d) l’istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare riguardo ai risultati

derivanti per le imprese e gli operatori economici in essi iscritti, nonché gli altri

interventi realizzati per promuovere il rating di legalità di cui all'articolo 9 e la

responsabilità sociale delle imprese di cui all’articolo 23;

e) l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti illegali che alterano

il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata con

particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi finalizzati a

potenziare le attività di controllo di cui all'articolo 26 e alle verifiche richieste ai sensi

dell'articolo 28;

f) l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e la legalità nel

settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del facchinaggio con particolare

riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi per il potenziamento dell'attività

ispettiva e di controllo di cui all'articolo 32, evidenziando specificamente i risultati

ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;

g) l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura relativa al fenomeno del

caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura di cui all'articolo 37;

h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle

proposte per superarle.

3. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, presenta alla

commissione consiliare competente un rapporto sull'approvazione del PSLA di cui

all’articolo 4 e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previste, con particolare

riguardo al livello di coordinamento ed integrazione raggiunti.

4. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall’approvazione della legge, approva un

regolamento organizzativo sul funzionamento della Consulta e dell’Osservatorio di agli

articoli 2 e 3, sentite le associazioni di cui all’articolo 5.

5. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione

della presente legge.

6. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e

soggetti attuatori degli interventi previsti anche attraverso la creazione, senza nuovi

oneri a carico del bilancio regionale, di uno sportello virtuale sul sito istituzionale.

 

     Art. 59. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati in

782.500,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e in 354.500,00 euro per le annualità

2019 e 2020, si provvede:

a) per 200.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020,

mediante l’utilizzo delle risorse allocate alla Missione 12, programma 04 (U.12.04)

dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la

necessaria disponibilità;

b) per 280.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 e per 52.000,00 euro per le

annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo del “Fondo occorrente per far fronte agli

oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo

l'approvazione del bilancio”, iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello

stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria

disponibilità;

c) per 2.500,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 mediante l’utilizzo delle risorse

allocate alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della

spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità e per le

annualità 2019 e 2020, mediante l’utilizzo delle risorse allocate alla Missione 01,

programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-

2020 che presenta la necessaria disponibilità;

d) per 100.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020,

con le risorse provenienti dal Piano di azione e coesione (PAC) 2014/2020 - Azione

9.1.2 e Azione 9.2.2 allocate alla Missione 12, programma 10 (U.12.10) dello stato

di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria

disponibilità;

e) per 200.000,00 euro per il solo esercizio finanziario 2018, mediante l'utilizzo del

fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si

perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti,

iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della

spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti

consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge

di approvazione del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di

previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 60. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 (Provvedimenti a favore delle scuole e delle

Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica

nella lotta contro la criminalità mafiosa);

b) articoli 4 e 11 della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5 (Promozione del sistema

integrato di sicurezza);

c) legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31 (Interventi regionali in materia di sostegno

alle vittime della criminalità e in materia di usura);

d) legge regionale 24 settembre 2010, n. 24 (Norme per la pubblicità della situazione

patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei

Sottosegretari e dei soggetti indicati nell’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n.

441);

e) legge regionale 7 marzo 2011, n. 3 (Interventi regionali di sostegno alle vittime di

reati di ‘ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose

nel settore dell’imprenditoria);

f) legge regionale 7 marzo 2011, n. 5 (Agevolazioni a favore dei testimoni di giustizia e

loro famiglie);

g) legge regionale 18 luglio 2011, n. 22 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 2011,

n. 3 Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di ‘ndrangheta e

disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore

dell’imprenditoria);

h) il comma 3 dell’articolo 10 ter, previsto dall’articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare));

i) legge regionale 3 febbraio 2012, n. 5 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo

e della criminalità organizzata – Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008,

n. 31);

j) articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1 (Disposizioni di adeguamento

all'articolo 2 riduzione dei costi della politica - del decreto legge 10 ottobre 2012, n.

174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,

nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012)

convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213).

 

     Art. 61. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2019, n. 24.