§ 2.2.50 - L.R. 16 maggio 2013, n. 24.
Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:16/05/2013
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità del riordino)
Art. 2.  (Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti)
Art. 3.  (Norme procedimentali)
Art. 4.  (Nomine, requisiti e compensi)
Art. 5.  (Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale)
Art. 6.  (Organi del Consorzio regionale
Art. 7.  (Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale)
Art. 8.  (Azienda Calabria Lavoro)
Art. 9.  (Ente per i Parchi marini regionali)
Art. 10.  (Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione)
Art. 11.  (Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese)
Art. 12.  (Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.)
Art. 13.  (Agricolture, montagne e foreste)
Art. 14.  (Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.)
Art. 15.  (Approvazione degli atti fondamentali degli enti)
Art. 16.  (Attività di indirizzo, controllo e vigilanza)
Art. 17.  (Finanziamento delle attività)
Art. 18.  (Risorse umane e strumentali)
Art. 19.  (Controllo di gestione e sistemi contabili)
Art. 20.  (Revoca e scioglimento)
Art. 21.  (Adozione degli statuti e dei regolamenti)
Art. 22.  (Modifiche e integrazioni alla l.r. 20/1999)
Art. 23.  (Abrogazioni)
Art. 24.  (Norma finanziaria)
Art. 25.  (Entrata in vigore)


§ 2.2.50 - L.R. 16 maggio 2013, n. 24. [1]

Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

(B.U. 16 maggio 2013, n. 10 - S.S. 24 maggio 2013, n. 2)

 

Art. 1. (Finalità del riordino)

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;

b) riduzione degli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;

c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;

d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.

2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.

3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

     Art. 2. (Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti)

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:

a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;

b) Fondazione Field istituita dalla legge regionale 26 giugno 2003, n.8;

c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto1996, n. 27; aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), n. 10 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), n. 11 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), n. 12 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e n. 13 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");

e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

f) Fondazione Mediterranea Terina;

g) Sial Servizi S.p.A.;

h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;

i) Comac srl.

 

     Art. 3. (Norme procedimentali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti.

2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento.

3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.

4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:

a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;

b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;

c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;

d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;

b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.

7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.

9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.

10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.

11. Ai fini dell’accorpamento degli enti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo.

12. I tempi di attuazione degli aspetti procedimentali dell’accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all’istituzione dell'Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7.

14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.

14 bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all’articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio.

 

     Art. 4. (Nomine, requisiti e compensi)

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.

2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della legge 6 novembre 2012 n. 190, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e s.m.i.

3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.

4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.

5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.

 

     Art. 5. (Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale)

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.

2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

5 bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

 

     Art. 6. (Organi del Consorzio regionale

per lo sviluppo delle attività produttive)

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

a) il direttore generale;

b) il comitato di programmazione;

c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;

b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;

c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.

5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.

6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.

7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

 

     Art. 7. (Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale)

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'articolo 3 commi 11, 12, 13 e 14 per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria.

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 27/1996 e s. m. i.

5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:

a) il direttore generale;

b) il comitato di indirizzo;

c) il revisore unico.

6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quanto previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).

7. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;

c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;

b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;

c) un componente nominato dall'ANCE regionale.

9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico e gratuito.

10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

 

     Art. 8. (Azienda Calabria Lavoro)

1. [Abrogato].

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario.

4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, e le seguenti:

a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;

c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

 

     Art. 9. (Ente per i Parchi marini regionali)

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.

2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico-operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.

3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alle leggi regionali n. 9/2008, n. 10/2008, n. 11/2008, n. 12/2008 e n. 13/2008.

4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.

5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.

6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:

a) il direttore generale;

b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;

c) il comitato di indirizzo.

7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

8. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

8 bis. Il comitato d’indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l’Assessore regionale all’ambiente, o suo delegato, che lo presiede;

b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell’ex Parco Marino “Baia di Soverato”;

c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell’ex Parco Marino Regionale “Fondali di Capocozzo – S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano – Tropea”, o suo delegato;

d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell’ex Parco Marino Regionale “Scogli di Isca”, o suo delegato;

e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell’ex Parco Marino Regionale “Costa dei Gelsomini”, o suo delegato;

f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell’ex Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”, o suo delegato;

g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;

h) un esperto in rappresentanza dell’ARPACAL;

i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell’Ambiente.

8 ter. Il comitato è regolarmente costituito con l’individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8 bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8 bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

8 quater. Il comitato d’indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell’Ente.

8 quinquies. L’incarico dei componenti del comitato d’indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

 

     Art. 10. (Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione)

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all’articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva.

 

     Art. 11. (Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese)

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), è sostituito dal seguente:

«6. Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:

«6 bis. È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica.»

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fincalabra, socio unico della società «Calabria impresa e territori s.r.l.», deve provvedere alla messa in liquidazione della società «Calabria impresa e territori s.r.l.». L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società «Calabria impresa e territori s.r.l.» posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società.

 

     Art. 12. (Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.)

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

 

     Art. 13. (Agricolture, montagne e foreste)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.

2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione,

3. Sono abrogati i commi 6 bis, 6 ter dell'articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

 

     Art. 14. (Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.)

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

 

     Art. 15. (Approvazione degli atti fondamentali degli enti)

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:

a) statuto;

b) regolamento di organizzazione e funzionamento;

c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). e s.m.i.;

d) programma annuale delle attività;

e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;

f) dotazione organica e sue variazioni;

g) alienazione e acquisto di immobili;

h) accensione di mutui e prestiti.

2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.

3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

 

     Art. 16. (Attività di indirizzo, controllo e vigilanza)

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.

2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:

a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;

b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;

c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;

d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;

e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;

f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;

g) le forme di controllo sui risultati, sull’attività e sulla gestione.

 

     Art. 17. (Finanziamento delle attività)

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli articoli da 3 a 9 della presente legge.

2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

a) contributi ordinari della Regione;

b) contributi dello Stato;

c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;

d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;

e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;

f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;

g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.

4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

 

     Art. 18. (Risorse umane e strumentali)

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli articoli da 5 a 9 della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

 

     Art. 19. (Controllo di gestione e sistemi contabili)

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.

3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

 

     Art. 20. (Revoca e scioglimento)

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa

deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.

 

     Art. 21. (Adozione degli statuti e dei regolamenti)

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

 

     Art. 22. (Modifiche e integrazioni alla l.r. 20/1999)

1. Alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti.»

b) sono abrogati gli articoli 9bis, 9ter, 9quater, 9quinques;

c) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato»

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i

poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;

b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;

g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

i) la stipula di contratti e convenzioni;

j) le relazioni sindacali;

k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale e il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 22 gennaio 1996, n. 2 e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)».

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Revisore unico dei conti)

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso».

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

 

     Art. 23. (Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

a) legge regionale 26 giugno 2003, n.8 ad esclusione dell’articolo 20;

b) legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;

c) legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;

d) leggi regionali n. 9/2008, n. 10/2008, n. 11/2008, n.12/2008 e n. 13/2008.

 

     Art. 24. (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

 

     Art. 25. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 14 maggio 2018, n. 10.