§ 4.6.19 – L.R. 24 dicembre 2001, n. 38.
Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:24/12/2001
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Natura giuridica dei Consorzi.
Art. 3.  Statuto.
Art. 4.  Articolazione organizzativa dei Consorzi.
Art. 5.  Organi.
Art. 6.  Principi generali relativi agli organi consortili.
Art. 7.  Assemblea Generale.
Art. 8.  Comitato Direttivo.
Art. 9.  Il Presidente.
Art. 10.  Il Direttore.
Art. 11.  Il Collegio dei Revisori.
Art. 12.  Funzione dei Consorzi.
Art. 13.  Deleghe alle Province.
Art. 14.  Programmi di attività.
Art. 15.  Bilanci e Piani economico-finanziari dei Consorzi.
Art. 16.  Capitale e mezzi finanziari.
Art. 17.  Funzioni della Regione.
Art. 18.  Controllo e vigilanza.
Art. 19.  Diritto all’informazione dei Consiglieri regionali.
Art. 20.  Piani regolatori delle Aree e dei Nuclei di sviluppo industriale.
Art. 21. 
Art. 22.  Conferenza dei servizi.
Art. 23.  Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione.
Art. 24.  Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.
Art. 25.  Filiere produttive.
Art. 26.  Norme transitorie.
Art. 27.  Abrogazione di norme.
Art. 28.  Norma finanziaria.


§ 4.6.19 – L.R. 24 dicembre 2001, n. 38.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

(B.U. 29 dicembre 2001, n. 105 - S.S. n. 6).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina l’assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale in attuazione dell’articolo 65 del D.P.R. 616/1977 e agli effetti di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dell’articolo 2 del D.L. 20/5/1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, dell’articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. I Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di "Consorzi per lo sviluppo industriale", di seguito chiamati "Consorzi", dell’area di competenza che coincide, di norma, con il territorio della provincia d’appartenenza.

 

     Art. 2. Natura giuridica dei Consorzi.

     1. I Consorzi sono Enti Pubblici Economici costituiti per la promozione dell’industrializzazione e dell’insediamento d’attività produttive.

     2. I Consorzi, ferma restando l’autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l’indirizzo ed il controllo della Giunta Regionale.

     3. I Consorzi già costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono istituire, nell’ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell’Assemblea Generale [1].

     4. Possono partecipare ai Consorzi, oltre la Regione con una quota non inferiore al 25 per cento, i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni d’imprenditori, Istituti di Credito, Imprese e Consorzi di Imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall’articolo 36 della Legge 317/91, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio [2].

 

     Art. 3. Statuto.

     1. Lo Statuto disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare:

     a) l’ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti;

     b) i requisiti e le modalità d’ammissione di nuovi soggetti partecipanti;

     c) i criteri generali per l’esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Consorzi dalle leggi statali e regionali;

     d) la composizione e il funzionamento degli organi consortili e le relative modalità di nomina e rinnovo;

     e) le competenze attribuite ai singoli organi;

     f) i criteri per il ripiano d’eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.

     2. Lo Statuto e le relative modificazioni sono adottati dall’Assemblea Generale del Consorzio e approvate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 4. Articolazione organizzativa dei Consorzi.

     1. Il Regolamento del personale di cui al successivo articolo 8 lettera b) individuerà le funzioni professionali, tecniche, contabili e amministrative che dovranno essere svolte dai dirigenti e dai dipendenti nell’ambito delle rispettive organizzazioni strutturali.

 

     Art. 5. Organi.

     1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:

     a) l’Assemblea Generale;

     b) il Comitato Direttivo;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

     2. La durata in carica degli Organi è fissata in anni cinque per i membri dell’Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo, con possibilità di rielezione per una sola volta, e in tre anni per il Collegio dei Revisori dei Conti.

     3. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia d’incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

 

     Art. 6. Principi generali relativi agli organi consortili.

     1. La composizione e le competenze degli organi consortili sono disciplinate dallo Statuto nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli dal 7 all’11.

 

     Art. 7. Assemblea Generale.

     1. L’Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati.

     2. L’Assemblea generale è competente sui seguenti atti fondamentali:

     a) adotta lo Statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;

     b) elegge il Comitato Direttivo;

     c) decide sull’ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;

     d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;

     e) propone l’affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;

     f) fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti e l’entità del gettone di presenza ai componenti dell’Assemblea Generale;

     g) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) relativo all’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il Bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato Direttivo. Il termine di approvazione del Bilancio di Esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previa apposita deliberazione di Comitato Direttivo;

     h) delibera sulla contrazione dei mutui;

     i) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio [3].

 

     Art. 8. Comitato Direttivo.

     1. Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l’adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l’elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale [4].

     2. Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all’Assemblea Generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti. In particolare:

     a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;

     b) disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/97, in quanto compatibili;

     c) approva la proposta del Piano Economico e Finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall’Assemblea Generale, gli accordi di programma;

     d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;

     e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;

     f) nomina il Direttore Generale del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell’Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all’amministrazione dell’ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità.

     3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.

     4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all’Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.

     5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale [5].

 

     Art. 9. Il Presidente.

     1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

     2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.

 

     Art. 10. Il Direttore.

     1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno, che la legge e lo Statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili.

 

     Art. 11. Il Collegio dei Revisori.

     1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti iscritti all’albo di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992.

     2. Il Collegio dei revisori dei Conti è eletto dal Consiglio regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 12. Funzione dei Consorzi.

     1. I Consorzi di sviluppo industriale, nell’ambito dei territori dei comuni consorziati in cui operano, provvedono in particolare:

     a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

     b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;

     c) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all’applicazione di innovazioni tecnologiche;

     d) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;

     e) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all’introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;

     f) a curare la promozione di patti territoriali e contratti d’area;

     g) all’acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l’azione promozionale per l’insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all’attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;

     h) alla vendita, all’assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il Comitato Direttivo dei Consorzi con proprio atto individua le aree ed i criteri per l’assegnazione;

     i) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all’ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;

     l) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;

     m) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all’ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;

     n) all’assunzione e promozione dell’erogazione di servizi per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l’insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi;

     o) all’esercizio delle attività previste dall’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

     p) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/97;

     q) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

     r) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all’attuazione di programmi di reindustrializzazione;

     s) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10;

     t) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;

     u) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all’articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

     v) all’assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto.

     2. Nell’esercizio delle loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l’equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale.

 

     Art. 13. Deleghe alle Province.

     1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui all’articolo 2, commi 11 bis e 11 ter del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, come convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

 

     Art. 14. Programmi di attività.

     1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi quinquennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

     2. I programmi e le attività di cui al comma precedente sono approvati dall’Assemblea Generale entro 180 giorni dal suo insediamento e trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall’adozione. Essi devono indicare:

     a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;

     b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;

     c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurne i costi e migliorarne l’esistenza;

     d) l’eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione a loro per la gestione di servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese.

     3. La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dei programmi, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre agli Enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli interventi previsti in detti programmi ed attività, nonché i dirigenti dei Dipartimenti regionali interessati.

     4. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi, approva i programmi di cui al presente articolo entro e non oltre 60 giorni dalla data di svolgimento della stessa conferenza, trascorsi i quali opera l’istituto del silenzio-assenso.

 

     Art. 15. Bilanci e Piani economico-finanziari dei Consorzi. [6]

     1. Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi.

     2. I Consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico-finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all’esercizio dell’anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta Regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.

 

     Art. 16. Capitale e mezzi finanziari.

     1. Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività.

     2. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche:

     a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto. L'entità del Contributo annuale determinato dall'Assemblea, non può mai superare il corrispondente valore economico della quota detenuta dal singolo Socio nel Fondo Consortile e risultante dall'ultimo bilancio approvato [7];

     b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;

     c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.

 

     Art. 17. Funzioni della Regione.

     1. La Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede anche attraverso i Consorzi di sviluppo industriale alle attività di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione di infrastrutture.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:

     a) emana atti di indirizzo e di coordinamento dell’attività dei Consorzi;

     b) approva i piani economici e finanziari dei Consorzi.

     3. La Giunta regionale esercita il controllo sul Piano economico e finanziario (P.E.F.).

     4. Il controllo sul P.E.F. è esercitato entro 40 giorni dal ricevimento dell’atto ed il termine può essere sospeso, per una sola volta con richiesta da parte dell’Assessorato all’Industria, di chiarimenti o elementi integrativi, ricevuti i quali la Giunta, entro i successivi 30 giorni, dovrà esprimersi definitivamente [8].

 

     Art. 18. Controllo e vigilanza.

     1. Il controllo interno sull’attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.

     2. La vigilanza sull’attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dal Presidente della Regione, anche mediante l’acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale [9].

     3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Regione può disporre ispezioni atte alla verifica del regolare funzionamento dei Consorzi. All'esito delle verifiche, laddove siano accertate perdite d'esercizio pari a due volte l'ammontare del fondo consortile desunte dall'ultimo bilancio approvato, ovvero gravi irregolarità amministrative, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto lo scioglimento degli organi elettivi del consorzio provvedendo alla nomina di un commissario straordinario [10].

     4. Nei casi in cui sia maturata la scadenza statutaria senza che si sia provveduto da parte dell’Assemblea alla formale proroga dell’Ente ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 37 ter, comma 7, della legge regionale n. 10/1998, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’industria od autonomamente, procede alla nomina di un Commissario straordinario di liquidazione.

     5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

     6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

 

     Art. 19. Diritto all’informazione dei Consiglieri regionali.

     1. I Consorzi di sviluppo industriale recepiscono l’articolo 8, terzo comma, dello Statuto della Regione Calabria.

 

     Art. 20. Piani regolatori delle Aree e dei Nuclei di sviluppo industriale.

     1. I consorzi, nell’ambito dei territori dei comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali ricadenti nei territori di competenza, svolgono le attività di cui all’articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quelle di cui all’articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell’8 agosto 1995, n. 341 nonché quelle di cui all’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’articolo 26 del D.leg.vo n. 112/98 e all’articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione.

     2. Gli strumenti urbanistici di cui all’articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e relative varianti sono adottati dall’Assemblea del Consorzio, previo parere dei comuni consorziati, sono approvati dalla provincia con le modalità di cui al successivo terzo comma ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell’articolo 5 della legge 1150/1942.

     3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l’attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 11, 11 bis e 11 ter della legge 19 luglio 1993, n. 237, all’articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell’8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8 dell’art. 37 ter della legge regionale n. 10 del 22 settembre 1998.

     4. L’approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l’attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

     5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell’art. 37 ter della legge regionale n. 10 del 22 settembre 1998. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall’articolo 53 del D.P.R. n. 218/1978 e le relative funzioni sono esercitate dai Presidenti dei Consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.

     6. I Consorzi possono avvalersi delle procedure d’urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.

     7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del comune o dei comuni interessati all’accordo di programma, ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all’articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 21. [11]

1. Al fine di incrementare la competitività delle imprese, la Regione, su istanza dei Consorzi, provvede, attraverso l'impiego prioritario dei fondi comunitari, al finanziamento delle opere atte alla costituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Presidente della Regione provvede con proprio atto al riconoscimento della qualificazione APEA dei territori consortili, o di parti di essi, dotati delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza. La Giunta Regionale approva il Regolamento sulla costituzione delle APEA sulla base di una proposta unitaria predisposta dai Consorzi industriali coordinati dall'Assessore regionale alle Attività Produttive.

 

     Art. 22. Conferenza dei servizi.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

 

     Art. 23. Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione.

     1. I Comuni possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai Consorzi stessi.

     2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all’area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell’area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il Consorzio può altresì assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell’area interessata, purché funzionali alle attrezzature della stessa.

     3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall’amministrazione comunale.

     4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.

     5. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.

     6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il Comune oppure il Consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.

 

     Art. 24. Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.

     1. La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l’esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive e da realizzare nell’ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.

     2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell’atto di affidamento, la consegna all’ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.

     3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative [12].

     4. I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

     5. I soggetti di cui al comma 1, possono altresì, trasferire al Consorzio in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel Bilancio Consortile secondo le modalità alternative:

1) a patrimonio indisponibile ed accantonato in apposita Riserva, per le attività Istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 2 della presente legge;

2) a patrimonio disponibile, il cui credito vantato dal Socio potrà essere destinato, in aggiunta a quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'articolo 16 della presente legge, secondo le direttive contenute nello stesso provvedimento di trasferimento.

Ai beni ceduti con le modalità precedenti, non si applica il comma 3 dell'articolo 24 della presente legge [13].

 

     Art. 25. Filiere produttive.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

 

     Art. 26. Norme transitorie.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’industria, delibera lo scioglimento degli Organi ordinari già esistenti e, contestualmente, nomina un Commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi Consigli di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:

     a) alla gestione dei Consorzi;

     b) alla redazione dell’inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici;

     c) alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e passività;

     d) all’adeguamento dello statuto del Consorzio alle norme della presente legge.

     2. I Commissari dei Consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono e svolgono le medesime funzioni dei Commissari di cui al precedente comma 1.

     3. I Commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine di cento giorni dalla nomina di cui al comma 1, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell’assemblea generale dei Consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni.

     4. L’assemblea generale, costituita ai sensi del precedente comma, provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione.

     5. Nelle more dell’attuazione della presente legge, i Consorzi la cui durata scade prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Il ricostituito "Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme" prosegue senza soluzione di continuità tutte le attività e rapporti in essere di competenza del già esistente "Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lamezia Terme", - la cui procedura di liquidazione, per l’effetto, viene sospesa -, continuando ad operare sul territorio di pertinenza di quest’ultimo, utilizzando a tal fine: i locali dell’attuale sede, il personale dipendente - nella posizione in godimento alla data della presente legge, nonché i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti.

     6. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge potranno essere istituiti nuovi Consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano vocazione industriale. I soggetti proponenti (Comuni, Province, Enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo Consorzio un patrimonio in beni e in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui il 40 per cento in risorse finanziarie. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, procederà all’approvazione.

 

     Art. 27. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le seguenti norme:

     a) la legge regionale 4 settembre 1972, n. 4;

     b) le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12 che contrastano con la presente legge;

     c) il comma 7 dell’articolo 37 ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10.

 

     Art. 28. Norma finanziaria.

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge sarà determinato per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l’apposita legge finanziaria di accompagno [14].


[1] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 22 novembre 2002, n. 48.

[2] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[3] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[4] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9 e così modificato dall'art. 36 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[5] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[6] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[7] Lettera così modificata dall'art. 36 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Per la soppressione della presente lettera, vedi l'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[8] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[9] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[10] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[12] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[13] Comma inserito dall'art. 36 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[14] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.