§ 1.4.4 - L.R. 5 agosto 1992, n. 12.
Ordinamento dei controlli regionali sugli atti degli Enti locali e degli altri Enti sub-regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo sugli atti degli enti locali
Data:05/08/1992
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Controllo sugli enti locali.
Art. 2.  Comitato regionale di controllo.
Art. 3.  Forme di coordinamento.
Art. 4.  Elementi informativi.
Art. 5.  Relazione sull'attività di controllo.
Art. 6.  Comitato e sezioni di controllo.
Art. 7.  Elezione dei membri dell'organo di controllo.
Art. 8.  Dimissioni.
Art. 9.  Cause di decadenza.
Art. 10.  Sostituzione di componenti - Sospensione di componenti sottoposti a processo penale.
Art. 11.  Presidente e Vicepresidente.
Art. 12.  Funzioni del Presidente e del Vicepresidente.
Art. 13.  Strutture dell'organo di controllo.
Art. 14.  Segretario dell'organo di controllo.
Art. 15.  Programmazione delle adunanze.
Art. 16.  Convocazione e ordine del giorno.
Art. 17.  Documentazione per i componenti dell'organo di controllo.
Art. 18.  Partecipazione dei componenti supplenti.
Art. 19.  Validità delle adunanze
Art. 20.  Astensione.
Art. 20 bis. 
Art. 20 ter. 
Art. 21.  Verbale delle adunanze.
Art. 22.  Invio delle deliberazioni.
Art. 23.  Deliberazioni urgenti.
Art. 24.  Termine per l'esercizio del controllo.
Art. 25.  Richiesta di chiarimenti.
Art. 26.  In viti e richieste in via informale.
Art. 27.  Audizione di rappresentanti di enti locali.
Art. 28.  Pronunce dell'organo di controllo.
Art. 29.  Comunicazione delle decisioni dell'organo di controllo.
Art. 30.  Conservazione degli atti.
Art. 31.  Accesso agli atti e ai verbali.
Art. 32.  Pubblicità e pubblicazione degli atti di controllo.
Art. 33.  Impugnazione dei provvedimenti di controllo.
Art. 34.  Controllo sostitutivo.
Art. 35.  Controllo sul bilancio ed il conto consuntivo.
Art. 36.  Estensione della disciplina dei controlli nei confronti degli altri Enti Locali.
Art. 37.   Atti degli altri enti locali.
Art. 38.  Controllo sugli atti delle IPAB.
Art. 39.  Controllo degli atti fondamentali degli Enti ed Aziende regionali.
Art. 40.  Esercizio del controllo.
Art. 41.  Atti soggetti a controllo.
Art. 42.  Indennità ai componenti del Comitato.
Art. 43.  Rimborso spese viaggio.
Art. 44.  Costituzione dei nuovi organi.
Art. 45.  Controllo sul conto consuntivo.
Art. 46.  Abrogazione di norme.
Art. 47.  Norma finanziaria.


§ 1.4.4 - L.R. 5 agosto 1992, n. 12. [1]

Ordinamento dei controlli regionali sugli atti degli Enti locali e degli altri Enti sub-regionali.

(B.U. n. 104 del 10 agosto 1992).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Controllo sugli enti locali.

     1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti Locali ai sensi dell'art. I 30, primo comma della Costituzione.

     2. L'organo regionale conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione dello Stato e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli Enti Locali.

 

     Art. 2. Comitato regionale di controllo.

     1. I controlli sono esercitati da un Comitato articolato in sezioni, costituite nei modi stabiliti dalla legge.

     2. Il Comitato e le sezioni esercitano le loro funzioni in modo autonomo. Il Comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del Consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti, secondo quanto disposto dal sesto comma dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 3. Forme di coordinamento.

     1. Allo scopo di assicurare il coordinamento e di salvaguardare l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio dell'attività di controllo, il Presidente del Comitato regionale di controllo convoca e presiede periodiche riunioni dei Presidenti delle sezioni, assistiti dai segretari, anche su richiesta dei singoli Presidenti.

     2. Le riunioni sono promosse al fine di individuare i criteri per la soluzione dei problemi interpretativi di norme che abbiano dato luogo o possono dar luogo a discordanti pronuncie, nonché degli altri problemi inerenti al funzionamento dell'organo di controllo.

     3. Il Presidente del CO.RE.CO. dirama opportune note di coordinamento indicanti gli indirizzi interpretativi emersi in occasione delle dette riunioni, ai quali le Sezioni, salvo ad adeguatamente motivare, devono attenersi.

     4. La convocazione delle riunioni deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare ed é inviata all'Assessore regionale preposto agli Enti Locali, il quale può partecipare ai lavori anche attraverso funzionari o esperti.

     I Presidenti delle sezioni e l'Assessore regionale preposto agli Enti Locali possono chieder di iscrivere sull'ordine del giorno argomenti di cui si ritenga necessaria la trattazione.

 

     Art. 4. Elementi informativi.

     1. La Regione nell'esercizio delle proprie competenze, utilizza i dati e gli elementi informativi in possesso degli organi di controllo, con particolare riferimenti ai programmi operativi e di investimento degli Enti Locali, nonché alla gestione da parte degli stessi dei finanziamenti erogati dalla Regione o comunque per suo tramite.

     2. Il «Servizio elaborazione massimario» facente parte del Settore n. 74 - area A/17 di cui alla L.R. 21.4.1987 n. 11 e successivi atti amministrativi di esecuzione, competente alla catalogazione delle decisioni degli organi di controllo ai sensi del successivo art. 32, cura la raccolta e la conservazione dei dati e degli elementi informativi di cui al comma precedente.

 

     Art. 5. Relazione sull'attività di controllo.

     1. Per consentire una adeguata informazione degli Organi di Governo della Regione sui risultati dell'attività di controllo, il Presidente del Comitato trasmette entro il mese di febbraio di ogni anno, al Consiglio e alla Giunta della Regione, una relazione complessiva sull'attività svolta dagli organi di controllo durante l'anno precedente.

     A tal fine, i Presidenti delle sezioni elaborano una relazione annuale sull'attività dell'organo da essi presieduto, trasmettendola al Presidente del Comitato entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

     2. La relazione predisposta dal Presidente del Comitato e quelle predisposte dai Presidenti delle sezioni vengono previamente sottoposte ai componenti dei rispettivi organi di controllo i quali possono formulare osservazioni scritte che vanno allegate alla relazione stessa.

     3. Nelle relazioni dei Presidenti delle sezioni devono essere specificamente indicati:

     a) il numero delle sedute;

     b) il numero delle delibere dei Consigli ricevute, suddivise per tipologia degli atti e per categoria degli enti controllati;

     c) il numero delle delibere delle giunte sottoposte a controllo su richiesta, suddivise per tipologia degli atti e per categoria degli enti controllati;

     d) i dati relativi alle pronunce di controllo suddivise sulla base delle categorie di cui all'art. 28, con indicazione degli enti deliberanti e, per quanto concerne gli annullamenti, dei relativi motivi;

     e) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;

     f) valutazioni sull'andamento complessivo dell'attività di controllo, segnalando, per i casi di maggiore rilievo, i problemi sollevati e gli orientamenti adottati;

     g) valutazione sull'adeguatezza della sede, sulle attrezzature tecniche, sulla dotazione del personale e sulle eventuali ore straordinarie effettuate;

     h) gli altri dati espressamente richiesti dal Consiglio o dalla Giunta regionale.

     4. La relazione del Presidente del Comitato regionale di controllo riporta i dati sopra indicati in forma sintetica ed in forma disaggregata per singoli organi di controllo.

 

TITOLO II

Organi di controllo

 

     Art. 6. Comitato e sezioni di controllo.

     1. Il Comitato regionale esercita il controllo:

     a) sugli atti delle Province e dei Consorzi a cui partecipino le Province;

     b) sugli atti degli Enti dipendenti dalla Regione espressamente indicati nel titolo IX della presente legge.

     2. In ogni capoluogo di Provincia inoltre sono istituite sezioni decentrate del Comitato regionale di controllo per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi, delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni, delle II.PP.AA.BB. e degli altri enti locali composte nei modi indicati dall'art. 42, comma I della legge n. 142/90.

 

     Art. 7. Elezione dei membri dell'organo di controllo.

     1. Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale ovvero, quando occorra procedere al rinnovo parziale a seguito di dimissioni o altra causa di cessazione di componenti, entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni o dal verificarsi della causa di cessazione, la Giunta regionale provvede a richiedere le necessarie designazioni.

     2. I componenti del Comitato e delle sezioni di controllo, di cui alla lett. a) dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono eletti dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'elezione della Giunta regionale ed entro trenta giorni dal verificarsi delle dimissioni o della causa di cessazione.

     3. L'elezione, per ogni sezione, dei componenti effettivi e supplenti di competenza del Consiglio regionale, avviene con votazioni separate per ciascuna categoria; risultano eletti i candidati che abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati.

     Gli ordini professionali inviano le terne di esperti di cui all'art. 42, comma I, lett. a), n. 1 e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per la nomina dei componenti elettivi della Sezione centrale, i competenti Ordini professionali della provincia di Catanzaro designano le rispettive teme di intesa con i corrispondenti ordini delle altre province. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio regionale provvede direttamente alla elezione, nell'osservanza dei requisiti di iscrizione agli albi professionali.

     4. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla costituzione dell'organo di controllo sulla base del risultato delle elezioni e delle designazioni previste dall'art. 42, comma primo, lett. b) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     Con il medesimo decreto il Presidente provvede alla convocazione della seduta di insediamento dell'organo di controllo.

 

     Art. 8. Dimissioni.

     1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, degli organi di controllo sono presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne prende atto e provvede agli adempimenti conseguenti ai sensi del successivo art. 10.

     Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla data della loro presentazione.

     2. I componenti dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.

 

     Art. 9. Cause di decadenza.

     1. I componenti dell'organo di controllo decadono nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legge.

     2. Decadono altresì qualora non siano intervenuti, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente dell'organo di controllo, a cinque sedute consecutive oppure a un numero di sedute pari o superiore a un terzo delle sedute svoltesi nei tre mesi precedenti.

     3. La causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni; trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede definitivamente.

     4. Qualora si tratti di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale invita il componente dell'organo di controllo a far cessare la causa di incompatibilità.

     Se il componente non vi provvede entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara decaduto.

 

     Art. 10. Sostituzione di componenti - Sospensione di componenti sottoposti a processo penale.

     1. Per la sostituzione di componenti dimissionari o comunque cessati, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per la elezione dei membri mancanti che dovrà avvenire con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dal precedente art. 7.

     2. I componenti del Comitato e delle sue Sezioni sono sospesi dalle funzioni nei casi e con le modalità previste dalle leggi statali che disciplinano la sospensione per gli amministratori degli Enti locali sottoposti a processo penale.

 

     Art. 11. Presidente e Vicepresidente.

     1. Il Comitato ed ogni sua sezione eleggono, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente, scelti fra i componenti eletti dal Consiglio regionale.

     2. Alla elezione si provvede a scrutinio segreto con distinte votazioni e a maggioranza assoluta dei voti.

     Dopo tale votazione è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano in base all'età.

     3. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per l'intera durata dell'organo da essi presieduto.

     4. Le adunanze per l'elezione dei Presidenti del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente effettivo più anziano in base all'età fra quelli eletti dal Consiglio regionale.

 

     Art. 12. Funzioni del Presidente e del Vicepresidente.

     1. Il Presidente del Comitato e quello di ciascuna sezione:

     a) formula l'ordine del giorno delle adunanze;

     b) convoca e presiede le adunanze;

     b1) designa i relatori;

     c) sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni sui singoli provvedimenti degli enti interessati;

     d) formula, d'intesa con gli altri componenti del Comitato o della sezione, proposte alla Giunta circa il personale e il fabbisogno di spesa;

     e) formula l'invito a regolarizzare gli atti e provvede a richiedere informazioni e documenti ai sensi del successivo art. 26;

     f) dirige l'attività del Comitato regionale di controllo e delle sezioni secondo le norme della presente legge e sovraintende agli uffici.

     2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

     3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente le relative funzioni sono esercitate dal membro elettivo effettivo più anziano in base all'età.

 

TITOLO III

Uffici degli Organi di controllo

 

     Art. 13. Strutture dell'organo di controllo.

     1. La Regione provvede alle strutture serventi del Comitato regionale di controllo e delle sezioni, ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e della autonomia dell'organo.

     2. Gli uffici del Comitato e delle sezioni sono organizzati per come previsto dalla L.R. 21 aprile 1987, n. 11 relativa all'Ordinamento degli uffici regionali, dalla successiva L.R. 5 maggio 1990, n. 55 e dalla deliberazione di esecuzione della Giunta regionale n. 2751 del 12 settembre 1989 nonché dei successivi atti di modifica ed integrazione.

     3. Su richiesta dei Presidenti del Comitato e delle sezioni, la Giunta, in caso di necessità, particolarmente in occasione dell'esame dei bilanci e dei rendiconti, può conferire temporanei incarichi a dipendenti in servizio presso altri uffici regionali.

 

     Art. 14. Segretario dell'organo di controllo.

     1. Svolge le funzioni di Segretario il dipendente regionale, con qualifica di dirigente di settore preposto alla direzione del settore Affari Generali del Comitato o delle rispettive Sezioni decentrate (Settori n. 75-76- 77-78 della L.R. I 1/1987), nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale agli Enti Locali.

     2. Con la stessa procedura sarà nominato il Dirigente dei Settori «Istruttoria, Studi, Ricerche, Documentazioni e Consulenza» Settori nn. 75 bis, 76 bis, 77 bis, 78 bis della L.R. 55/1990 del Comitato e delle Sezioni che sostituisca il rispettivo segretario in caso di assenza o impedimento.

     3. Il segretario assiste alle adunanze dell'organo di controllo, cura l'invio degli avvisi di convocazione e sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni dell'organo di controllo sui singoli atti deliberativi e, in conformità alle direttive del Presidente, provvede alle incombenze che gli siano da questi commesse per il regolare funzionamento dell'organo.

 

TITOLO IV

Adunanze

 

     Art. 15. Programmazione delle adunanze. [2]

     1. Il Comitato e le sezioni si riuniscono, di norma, non più di dodici volte al mese e fissano il calendario delle proprie sedute, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. In caso di necessità è facoltà del Presidente convocare l'organo anche nei giorni diversi da quelli prestabiliti, dandone avviso telegrafico o con altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

 

     Art. 16. Convocazione e ordine del giorno.

     1. Il Comitato e le sezioni si riuniscono su convocazione disposta dal Presidente.

     L'ordine del giorno relativo alle convocazioni è comunicato per iscritto almeno 24 ore prima dell'adunanza, ai componenti effettivi e supplenti.

     In caso di urgenza, la comunicazione può essere effettuata mediante avviso ai componenti, con ogni mezzo idoneo, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

     2. L'organo di controllo può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo se tutti i componenti effettivi sono presenti e nessuno si oppone.

     Può altresì deliberare di rinviare ad una successiva adunanza la trattazione di uno o più oggetti posti all'ordine del giorno.

     3.Il Presidente può assegnare a componenti dell'organo di controllo l'incarico di riferire sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

 

     Art. 17. Documentazione per i componenti dell'organo di controllo.

     1. La documentazione concernente gli argomenti indicati all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede dell'organo di controllo almeno per un giorno non festivo precedente la data fissata per l'adunanza.

     2. In caso di convocazione urgente, la documentazione è messa a disposizione contestualmente all'invio della convocazione.

     3. Per l'esame della documentazione nel giorno precedente la data fissata per l'adunanza non è dovuto il rimborso delle spese di viaggio [3].

 

     Art. 18. Partecipazione dei componenti supplenti. [4]

     1. I componenti supplenti partecipano alle sedute e intervengono alle discussioni, anche con funzioni di relatore, senza diritto di voto.

     2. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, i componenti supplenti della rispettiva categoria concorrono a formare il numero legale ed a partecipare alle decisioni con voto deliberativo.

     3. Ai fini della sostituzione dei componenti effettivi, tra i due supplenti di cui all'art. 42, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e tra i due supplenti di cui all'art. 40, comma 3, della presente legge, ha la precedenza il più anziano di età.

 

     Art. 19. Validità delle adunanze

     1. L'adunanza si apre con la verifica del numero legale.

     2. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti.

     3. Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza.

     Qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.

     4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

     5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     6. I voti dei componenti dell'organo di controllo si esprimono a scrutinio palese, che avviene per appello nominale; i voti negativi devono essere sempre motivati.

 

     Art. 20. Astensione.

     1. Il componente del Comitato e delle sezioni deve astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione e alla votazione di provvedimenti qualora:

     a) sia direttamente interessato al provvedimento;

     b) egli stesso o la moglie o un parente fino al quarto grado, o legato da vincoli di affiliazione o convivente abituale, sia interessato al provvedimento;

     c) sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro dell'interessato al provvedimento;

     d) sia amministratore o gerente dell'ente, dell'associazione, del comitato, della società o stabilimento interessato al provvedimento. Il divieto comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala in cui si sta svolgendo la seduta.

     2. Il membro del Comitato può astenersi in ogni altro caso in cui esistano ragioni di convenienza.

 

     Art. 20 bis. [5]

     Ai sensi dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i componenti dell'organo di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti i cui atti sono sottoposti a controllo per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 20 ter. [6]

Il Presidente della Giunta regionale provvede all'applicazione nei

confronti dei componenti dell'organo di controllo delle disposizioni di cui

all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

 

     Art. 21. Verbale delle adunanze.

     1. Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti o che si sono assentati nel corso della riunione, nonché di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza, e contenere un cenno sommario delle questioni trattate e delle decisioni adottate, nonché l'indicazione dei voti negativi e delle relative motivazioni.

     2. Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale.

     3. Ciascun componente ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed eventualmente le motivazioni del medesimo.

     4. Ciascun componente ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le dichiarazioni rese durante l'adunanza nella forma testuale da lui enunciata.

     5. I verbali sono redatti dal segretario e sono firmati dal Presidente e dal segretario.

 

TITOLO V

Procedimento di controllo

 

     Art. 22. Invio delle deliberazioni.

     1. Le deliberazioni del Consiglio comunale e provinciale sono inviate all'organo di controllo entro quindici giorni dalla loro adozione, fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge statale.

     2. L iniziativa di sottoporre al Comitato propri atti, ai sensi dell'art. 45, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e assunta dalla Giunta contestualmente al provvedimento cui si riferisce, che deve essere trasmesso al controllo entro quindici giorni dalla adozione.

     Nel caso in cui I iniziativa si riferisce ad atti dichiarati immediatamente eseguibili, l'atto deve essere trasmesso entro il termine di cui al successivo art. 23, primo comma.

     3. L'iniziativa del Consiglio comunale o provinciale di sottoporre al controllo atti della Giunta, ai sensi dell'art. 45, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è deliberata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio.

     L'atto deve essere trasmesso all'organo di controllo entro il medesimo termine.

     4. Le deliberazioni della Giunta nei casi previsti dall'art. 45, comma secondo e quarto della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inviate, a cura dei Consiglieri interessati contestualmente alla richiesta ed entro il termine previsto nello stesso art. 45, all'organo di controllo e, per conoscenza, al segretario comunale o provinciale.

     5. La segreteria del Comitato o della sezione rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.

 

     Art. 23. Deliberazioni urgenti.

     1. Le deliberazioni del Consiglio, dichiarate immediatamente eseguibili, sono trasmesse, a pena di decadenza, entro cinque giorni ai sensi dell'art. 46, sesto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Entro il termine di cui al comma precedente, sono altresì trasmesse, a pena di decadenza, le deliberazioni della Giunta attinenti alle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza.

     In tal caso il controllo su relativo atto di ratifica, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è limitato ai soli vizi attinenti alla forma e al procedimento della delibera consiliare.

 

     Art. 24. Termine per l'esercizio del controllo.

     1. Le deliberazioni soggette a controllo divengono esecutive se, nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse, l'organo regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato ai sensi del successivo art. 29.

     2. Il termine per l'esame del bilancio preventivo ed il conto consuntivo è di quaranta giorni.

     3. Le deliberazioni divengono esecutive prima del decorso del termine se il Comitato di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

     4. La decorrenza del termine è provata dal timbro-data apposto dall'ufficio di segreteria dell'organo di controllo, ovvero dalla data risultante dall'avviso di ricevimento nel caso di spedizione per mezzo del servizio postale.

     5. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi durante il periodo feriale compreso fra il giorno 5 ed il giorno 20 del mese di agosto e fra il giorno 27 dicembre ed il giorno 2 gennaio di ogni anno [7].

 

     Art. 25. Richiesta di chiarimenti.

     1. Il termine per l'esercizio del controllo è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il Comitato chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante.

     In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti che devono essere trasmessi a cura dell'Ente interessato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'organo di controllo assume il provvedimento definitivo sulla base degli atti in suo possesso entro i successivi venti giorni [8].

     2. La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio è comunicata all'ente interessato entro i termini di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 24.

     3. Nel caso in cui il vizio di legittimità investa solo una parte dell'atto sottoposto a controllo l'Organo di Controllo ne dispone l'annullamento parziale.

 

     Art. 26. In viti e richieste in via informale.

     1. Quando l'atto trasmesso per il controllo manchi dei requisiti formali o presenti errori materiali, il Presidente può invitare l'ente a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

     2. Quando sia utile per un più spedito esame dell'atto, possono essere allo stesso modo richiesti direttamente informazioni o documenti, da trasmettersi dall'ente interessato in tempo utile per l'esercizio del controllo.

 

     Art. 27. Audizione di rappresentanti di enti locali.

     1. Il Comitato e le sezioni debbono consentire a rappresentanti dell'ente sottoposto a controllo di esprimere proprie osservazioni, quando ne sia stata fatta richiesta; possono invitarli quando ne ravvisino l'opportunità.

     2. I rappresentanti dell'ente locale hanno facoltà di farsi assistere da funzionari.

     3. La discussione conclusiva e la conseguente decisione del Comitato e delle sezioni hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.

     4. Chiunque può presentare al Comitato ed alle Sezioni osservazioni o reclami avverso l'atto da sottoporre a controllo; qualora il Comitato e le Sezioni li ritengano rilevanti ai lini della decisione, chiedono chiarimenti all'Ente interessato.

 

TITOLO VI

Atti del Comitato e diritti di accesso

 

     Art. 28. Pronunce dell'organo di controllo.

     1. L'organo di controllo pronuncia:

     a) ordinanza declaratoria di non aver riscontrato vizi di legittimità, ai sensi ed agli effetti del quinto comma dell'art. 46, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     b) non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dall'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     c) ordinanza congruamente motivata di annullamento per illegittimità;

     d) dichiarazione di nullità dell'atto ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     e) richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ai sensi del quarto comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     f) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del conto consuntivo, ai sensi del nono comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     g) invito a provvedere, entro congruo termine, in caso di ritardo od omissione del compimento di atti obbligatori per legge, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     h) nomina di commissario per provvedere all'emanazione di atti in caso di inutile decorso del termine di cui alla precedente lett. g).

     2. L'atto di annullamento, eventualmente pronunciato dall'organo di controllo, deve essere congruamente motivato, esclusa ogni diversa valutazione 5ull'opportunità dell'atto, in riferimento alle norme vigenti, alle norme statutarie dell'ente, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

     3. I provvedimenti dell'organo di controllo sono definitivi.

 

     Art. 29. Comunicazione delle decisioni dell'organo di controllo.

     1. I provvedimenti di annullamento, nonché quelli interlocutori, devono essere comunicati all'ente interessato per iscritto, tramite mezzo idoneo ad attestare il ricevimento, entro il termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 46, primo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     La comunicazione deve contenere il testo del dispositivo del provvedimento completo di motivazione.

     2. Per i bilanci ed i conti consuntivi la comunicazione di cui al comma precedente deve avvenire, ai sensi dell'ottavo comma del cit. art. 46, nel termine perentorio di quaranta giorni.

 

     Art. 30. Conservazione degli atti.

     1. I verbali delle adunanze ed i provvedimenti dell'organo di controllo, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, restano depositati presso la segreteria dell'organo di controllo.

     2. Gli atti controllati, ad eccezione degli statuti, dei regolamenti e dei bilanci, sono sottoposti, ai sensi del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, alle procedure di scarto di archivio, trascorsi cinque anni dall'anno della loro emanazione.

 

     Art. 31. Accesso agli atti e ai verbali.

     1. Tutti hanno diritto di ottenere, previo pagamento dei soli costi, copia semplice o autentica dei provvedimenti dell'organo di controllo secondo i principi e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 32. Pubblicità e pubblicazione degli atti di controllo.

     1. Un estratto dei verbali delle sedute da cui viene stralciato ogni riferimento al nominativo del relatore ed alla modalità del voto è pubblicato, per cinque giorni consecutivi, in apposito albo esposto nei locali ove hanno sede il Comitato e le sue Sezioni.

     2. Nel perseguimento degli obiettivi indicati dagli artt. 3 e 4 della presente legge, il Servizio elaborazione massimario di cui al precedente art. 4 cura, in collaborazione con gli uffici del Comitato, la catalogazione delle decisioni degli organi di controllo e cura la pubblicazione, completa di motivazione, di quelle che, per la novità, la complessità o il rilievo delle questioni trattate, presentino un particolare interesse.

     3. A tal fine il Comitato e le sezioni trasmettono all'Assessorato agli EE.LL. copia di tutte le proprie decisioni.

 

     Art. 33. Impugnazione dei provvedimenti di controllo.

     1. Il Comitato e le sezioni trasmettono alla Giunta regionale gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e forniscono alla stessa Giunta ogni altro elemento utile ai fini della difesa in giudizio della Regione.

 

TITOLO VII

Controllo sostitutivo

 

     Art. 34. Controllo sostitutivo. [9]

     Il potere di controllo sostitutivo sugli atti di cui alla presente legge viene esercitato dall'organo di controllo competente.

     L'organo di controllo, qualora gli enti locali e gli altri organismi di cui alla presente legge ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge invitano gli stessi a compiere gli atti medesimi entro un congruo termine che, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 30 giorni.

     Scaduto inutilmente il termine assegnato, I'organo di controllo competente procede alla nomina di un commissario, scelto fra i dipendenti della Regione.

     I comuni e le province non perdono il potere di porre in essere gli atti di cui al precedente comma, fino alla nomina del Commissario.

     Con il provvedimento di nomina l'organo di controllo stabilisce, in relazione all'importanza dell'incarico, il compenso da corrispondere al Commissario. Detto compenso, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, viene posto a carico dell'Ente inadempiente.

 

     Art. 35. Controllo sul bilancio ed il conto consuntivo.

     1. Nell'ipotesi di cui alla lett. c) del comma primo dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

     In tal caso e, comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore ai venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

     Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

     2. L'organo di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

     3. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma precedente o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte dell'organo di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

     4. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo di cui all'art. 46, ultimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'organo di controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art.  57 della stessa legge e della documentazione ad essa allegata.

 

TITOLO VIII

Controllo sugli altri Enti Locali

 

     Art. 36. Estensione della disciplina dei controlli nei confronti degli altri Enti Locali.

     1. Salvo diverse disposizioni legislative, la disciplina dettata dalla presente legge si applica, in quanto compatibile a Consorzi, Comunità Montane, Unione di Comuni.

 

     Art. 37.  Atti degli altri enti locali.

     1. Fatto salvo ogni ulteriore esonero da controlli in base ai principi stabiliti dal legislatore statale, sono comunque esclusi dal controllo di cui alla presente legge, gli atti di Consorzi, Comunità Montane, Unioni di Comuni ed altri Enti Locali rientranti nelle seguenti categorie:

     a) gli atti esecutivi dei provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge ovvero a contenuto vincolato a norma di legge, che non comportino nuovi e maggiori oneri, quali:

     1) atti meramente confermativi di provvedimenti già esecutivi a norma di legge;

     2) atti di ratifica ovvero di presa d'atto, senza integrazioni o modificazioni, di provvedimenti rispettivamente assunti in via d'urgenza o su delega;

     3) atti di liquidazione di spese a calcolo, e in genere di liquidazione di spese entro i limiti della somma autorizzata con precedente provvedimento esecutivo a norma di legge;

     4) atti di liquidazione per fornitura ed opere previste dal contratto, di restituzione di ritenute di garanzia, di approvazione di stati di avanzamento e di svincoli della cauzione;

     5) contratti stipulati in esecuzione di delibere esecutive a norma di legge, e prese d'atto di rinnovi contrattuali a contenuto vincolato a norma di legge o in forza dell'originario contratto;

     6) atti approvativi di verbali di aggiudicazione di lavori e fornitura in conformità a precedenti delibere esecutive;

     7) atti di liquidazione di quote a carico degli Enti consorziati a seguito del riparto delle spese effettuato con precedente atto esecutivo;

     8) atti di liquidazione di indennità di missione e compensi per lavoro straordinario al personale entro i limiti autorizzati;

     9) atti di concessione di congedi e aspettative al personale, a carattere non discrezionale;

     10) delibere di collocamento a riposo del personale, aventi carattere non discrezionale;

     11) delibere di adeguamento dell'indennità integrativa speciale e di variazioni automatiche, derivanti da disposizioni legislative, al trattamento economico;

     12) delibere di liquidazione agli amministratori di indennità e gettoni di presenza entro i limiti prescritti dalla legge e sulla base del provvedimento annuale autorizzativo;

     13) delibere di liquidazione di indennità e di rimborso spese agli Amministratori per missioni preventivamente autorizzate;

     b) gli atti privi di contenuto dispositivo, che non comportano spese quali:

     1) interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno;

     2) pareri, prese d'atto, delibere di richiesta di contributi allo Stato, alla Regione, e ad altri Enti ed Organismi; proposte ad organi del medesimo ente e ad altri enti;

     3) atti a contenuto interno, organizzatorio, programmatico, di massima;

     4) atti di approvazione dei verbali delle adunanze e dell'ordine dei lavori del Consiglio;

     5) designazione di rappresentanti dell'ente alla cui nomina si provveda con atto successivo;

     6) delibere di controdeduzioni nei procedimenti complessi quali quelli concernenti i piani regolatori;

     7) atti di partecipazione all'attività legislativa e amministrativa della Regione.

 

     Art. 38. Controllo sugli atti delle IPAB.

     1. Il controllo sugli atti delle IPAB è esercitato dalle sezioni del Comitato di controllo secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.

     2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni delle IPAB concernenti:

     a) bilanci e conti consuntivi;

     a1) regolamenti;

     b) piante organiche e relativi ampliamenti e trasformazioni;

     c) coperture di posti di organico in ciascuna qualifica funzionale;

     d) alienazioni, acquisti, permute di immobili, contratti di comodato;

     e) trasformazione di destinazione di beni immobili, costituzione di diritti reali sugli stessi, contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;

     f) alienazione o acquisto di titoli per un valore nominale superiore a L. 50 milioni;

     g) allocazione delle somme provenienti da alienazione di immobili o di titoli;

     h) atti comportanti spese annuali per un valore superiore a L. 50 milioni, o spese pluriennali per un valore complessivo superiore a L. 70 milioni.

     3. Le deliberazioni di cui alle lett. b) e d) del secondo comma del presente articolo sono adottate su parere conforme dell'Assessore regionale agli Enti Locali previo parere del Comune in cui l'ente ha sede legale e, se trattasi di immobile ubicato in Comune diverso, anche su parere di quest'ultimo.

     I pareri dei Comuni sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, trasmessa contestualmente all'Assessore regionale, che si esprime nei successivi trenta giorni.

     Trascorsi i suddetti termini, i pareri si intendono resi in senso favorevole.

     La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni di cui al 2° comma del presente articolo, ha luogo entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Le deliberazioni rese immediatamente eseguibili sono trasmesse, a pena di decadenza, all'organo di controllo entro 5 giorni dalla loro adozione [10].

 

TITOLO IX

Controllo su Enti, Aziende e Società

 

     Art. 39. Controllo degli atti fondamentali degli Enti ed Aziende regionali.

     1. Ai sensi dell'art. 70 dello Statuto regionale, spetta al Consiglio regionale l'approvazione dei bilanci, delle piante organiche e dei relativi regolamenti organici del personale, e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

     2. [11].

     3. Le modalità ed i tempi dell'esame ed approvazione sono quelli fissati dallo Statuto regionale e dalle leggi regionali riguardanti la costituzione e l'attività dei singoli enti ed aziende.

     4. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione degli enti agli indirizzi fissati, la Giunta regionale esercita la vigilanza sugli stessi anche mediante apposite ispezioni.

     E' fatta salva ogni specifica disposizione di legge.

 

     Art. 40. Esercizio del controllo.

     1. Il controllo preventivo sugli atti degli enti ed aziende regionali, degli enti ed aziende a carattere consorziale tra enti locali, degli altri enti pubblici soggetti al controllo della Regione e di tutti gli altri Enti strumentali della Regione Calabria che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento dei fini propri della stessa, per i quali è previsto il controllo, sarà esercitato dal Comitato regionale di Controllo nei modi e nei termini previsti dalla presente legge e limitatamente agli atti indicati al successivo art. 41 [12].

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono soppresse:

     la Commissione di Controllo sugli atti dei Consorzi di Bonifica di cui all'art. 27 della L.R. 5/88;

     la Commissione di Controllo sugli atti dell'ESAC di cui all'art. 20 della L.R. n. 28/78;

     la Commissione di Vigilanza e tutela sui Consorzi per le Aree ed i Nuclei di sviluppo industriale di cui all'art. 2 della L.R. n. 4/72;

     la Commissione di Vigilanza sugli atti dell'EDIS, di cui all'art. 24 della L.R. n. 32/84;

     la Commissione di Vigilanza sugli atti degli IACP di cui all'art. 3 della L.R. n. 42/90.

     3. Ai fini dell'esercizio del controllo sugli atti degli Enti ed Aziende di cui al comma I del presente articolo, il Comitato Regionale di Controllo è integrato da due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con le stesse modalità previste per gli altri componenti ed in possesso dei seguenti requisiti:

     a) provata esperienza amministrativa;

     b) laurea in materie giuridiche o economiche;

     c) qualifica dirigenziale ricoperta, per almeno cinque anni, nei ruoli organici della Regione Calabria o di altri Enti Locali e strumentali della Regione stessa, qualora si tratti di dipendenti pubblici.

 

     Art. 41. Atti soggetti a controllo. [13]

     1. Il comitato regionale di controllo esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni adottate, dai soggetti indicati nel precedente articolo 40, sulle seguenti materie:

     a) statuti, regolamenti e loro modificazioni;

     b) bilanci preventivi e relative variazioni, rendiconti generali, programmi della gestione;

     c) piante organiche e relative variazioni [14].

     2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere chiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del dirigente preposto alla direzione amministrativa sotto il profilo della legittimità. I pareri, compreso quello del Collegio dei Revisori dei Conti, se ed in quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, sono inseriti nella deliberazione.

     3. La trasmissione delle deliberazioni all'organo di controllo ha luogo a pena di decadenza entro 15 giorni dalla loro adozione. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono trasmesse, a pena di decadenza, entro 5 giorni dalla loro adozione.

     4. Sono esclusi dal controllo previsto dalla presente legge gli atti fondamentali degli enti e delle aziende regionali sottoposti al controllo del Consiglio regionale ai sensi del precedente articolo 39.

 

TITOLO X

Indennità ai componenti dell'organo di controllo

 

     Art. 42. Indennità ai componenti del Comitato.

e delle sezioni decentrate. [15]

     1. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti supplenti del Comitato e delle sezioni decentrate è corrisposta una indennità mensile lorda omnicomprensiva per dodici mensilità annuali, rispettivamente di lire 3.500.000 al Presidente, lire 3.000.000 al Vice Presidente, lire 2.500.000 ai componenti effettivi e lire 2.000.000 ai componenti supplenti, a decorrere dal 1° giugno 1994.

     2. L'indennità di cui al precedente comma è ridotta della somma di lire 130.000 per ogni seduta cui il Presidente, il Vice Presidente o i componenti non partecipino, purché le assenze mensili non superino la metà delle sedute tenute nel mese. Nella ipotesi, invece, di assenze superiori alla metà delle sedute tenute in un mese, compete, per (ciascuna presenza) solo un dodicesimo dell'indennità determinata al primo comma.

 

     Art. 43. Rimborso spese viaggio.

     1. Ai componenti dell'organo di controllo spetta inoltre un rimborso spese viaggio nella misura stabilita dall'art. 3 della citata Legge regionale 4 agosto 1988, n. 19.

 

TITOLO XI

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 44. Costituzione dei nuovi organi.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi della Regione adottano, secondo le rispettive competenze, gli atti di riordino organizzativo ed ogni altro provvedimento necessario all'applicazione della legge stessa.

     2. Gli organi di controllo istituiti dalla presente legge esercitano le proprie funzioni a partire dal trentesimo giorno successivo al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al quarto comma dell'art. 7.

     A partire da tale data gli Enti Locali inviano i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, anche se richiesti dai precedenti organi di controllo.

     3. Gli organi di controllo operanti all'entrata in vigore della presente legge sono prorogati ed esercitano le loro funzioni secondo le modalità ed i termini in essa stabiliti, in relazione a tutti gli atti ad essi pervenuti entro il termine previsto dal precedente comma.

 

     Art. 45. Controllo sul conto consuntivo.

     1. Il controllo di cui al quarto comma del precedente art. 35, si effettua a partire dal conto consuntivo relativo all'anno in cui sia entrato in funzione il Collegio dei revisori dei conti, secondo quanto previsto dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 46. Abrogazione di norme.

     Sono abrogate le leggi 27 dicembre 1973, n. 22 e 23 marzo 1984, n. 5 ed ogni altra disposizione regionale incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 47. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati al Cap. 1012101, relativo alle indennità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo, del bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e con gli stanziamenti che saranno allocati sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione degli anni successivi.

     2. La spesa necessaria verrà annualmente autorizzata dalla legge di bilancio a norma di quanto disposto dalla legge regionale 22 maggio 1978. n. 5 recante norme in materia di bilancio e di contabilità.

     La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Calabria.


[1] Sono abrogate le disposizioni della presente legge che contrastano con la L.R. 38/2001 per effetto dell’art. 27 della L.R. 24 dicembre 2001, n. 38.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.

[3] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.

[6] Articolo aggiunto dall’art. 5 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.

[7] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.

[8] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.

[10] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.

[11] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

[12] Comma così modificato dall’art. 37 della L.R. 9 settembre 1994, n. 19.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.

[14] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

[15] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.