§ 5.4.15 - L.R. 3 ottobre 1997, n. 10.
Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:03/10/1997
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Competenze della Regione.
Art. 3.  Competenze delle Province.
Art. 4.  Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane.
Art. 5.  Funzioni tecniche di controllo.
Art. 6.  Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature.
Art. 7.  Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, nelle acque superficiali interne e marine e sul suolo.
Art. 8.  Autorizzazione provvisoria allo scarico.
Art. 9.  Autorizzazione definitiva allo scarico.
Art. 10.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 11.  Obblighi dei titolari degli scarichi.
Art. 12.  Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi.
Art. 13.  Divieti.
Art. 14.  Definizioni.
Art. 15.  Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature.
Art. 16.  Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.
Art. 17.  Recapiti ammessi per gli scarichi.
Art. 18.  Approvazione dei progetti di impianti di depurazione.
Art. 19.  Autorizzazione provvisoria e definitiva.
Art. 20.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 21.  Scarichi autorizzabili mediante il ricorso a procedure semplificate.
Art. 22.  Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali.
Art. 23.  Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare.
Art. 24.  Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare.
Art. 25.  Scarichi delle pubbliche fognature esistenti.
Art. 26.  Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali.
Art. 27.  Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare.
Art. 28.  Scarichi non ammissibili.
Art. 29.  Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo.
Art. 30.  Piano regionale di risanamento delle acque.
Art. 31.  Aggiornamento del Piano.
Art. 32.  Interventi non previsti nel Piano.
Art. 33.  Metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche.
Art. 34.  Disciplina per la gestione e l'utilizzo della risorsa idrica.
Art. 35.  Aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli acquedotti.
Art. 36.  Istituzione Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali.
Art. 37.  Collegamento dell'Osservatorio con ulteriori reti di rilevamento e controllo della qualità delle acque.
Art. 38.  Organizzazione dei servizi nel territorio regionale. Delimitazione Ambiti Territoriali Ottimali.
Art. 39.  Modifica degli Ambiti Territoriali.
Art. 40.  Società mista - Definizione dei rapporti tra Regione e Società ed tra Società ed Ente di Ambito.
Art. 41.  Modalità di cooperazione tra gli enti locali negli Ambiti territoriali ottimali.
Art. 42.  Termini per la costituzione dell'Ente d'ambito - Poteri sostitutivi.
Art. 43.  Forme di consultazione tra gli Enti Locali appartenenti allo stesso ambito territoriale Ottimale di gestione - Ente d'ambito.
Art. 44.  Competenza dell'Ente d'ambito.
Art. 45.  Controllo sugli atti dell'Ente d'ambito.
Art. 46.  Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico. Organizzazione del servizio idrico. Approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.
Art. 47.  Scelta dei soggetti gestori - Gestione del servizio idrico.
Art. 48.  Poteri sostitutivi.
Art. 49.  Salvaguardia degli organismi esistenti.
Art. 50.  Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche.
Art. 51.  Rapporti economici e patrimoniali.
Art. 52.  Personale.
Art. 53.  Finanziamenti comunitari.
Art. 54.  Organo di garanzia.
Art. 55.  Disposizioni finanziarie.
Art. 56.  Norme semplificative per la realizzazione.
Art. 57.  Fanghi.
Art. 58.  Modificazioni delle tabelle e della scheda tecnica.
Art. 59.  Consorzi.
Art. 60.  Sanzioni.
Art. 61.  Decorrenza delle funzioni.
Art. 62.  Scarichi degli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di cui al comma 2 dell'art. 15 della presente legge.
Art. 63.  Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione.
Art. 64.  Gestione del centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali.
Art. 65.  Disposizioni finali.
Art. 66.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.4.15 - L.R. 3 ottobre 1997, n. 10. [1]

Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.

(B.U. n. 102 del 9 ottobre 1997).

 

TITOLO I

Competenze in materia di tutela e salvaguardia delle acque dall'inquinamento

 

CAPO I

Trasferimento di funzioni

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Calabria promuove una politica generale di governo delle risorse idriche mirata alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione secondo principi di solidarietà e di reciprocità, anche con le Regioni viciniori, al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico Promuove, inoltre, la difesa, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future nonché il rinnovo ed il risparmio delle risorse e l'uso plurimo delle stesse con priorità al soddisfacimento delle esigenze idropotabili.

     2. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di valorizzazione delle risorse idriche.

     3. In attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), la Regione svolge le funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie di cui al comma 1, assicurando, tramite le Province, la partecipazione degli enti locali alla formazione dei programmi.

     4. Ai fini dell'attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36, concernente «Disposizioni in materia di risorse idriche», la Regione Calabria promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:

     a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità e solidarietà, per favorirne il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, con priorità per quello potabile e per fare in modo che le generazioni future possano disporre di tale patrimonio ambientale;

     b) l'organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico attraverso il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti garantendo l'effettuazione del servizio secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità.

     5. Per conseguire economicità gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio idrico integrato è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, della legge 5 gennaio 1994 n. 36.

     6. Per raggiungere gli obiettivi indicati nel comma 4, la Regione adegua la propria normativa con particolare riferimento a:

     a) Metodologie di programmazione della razionale tutela ed utilizzazione delle risorse idriche;

     b) disciplina per la gestione, l'utilizzo e la tutela delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e conservazione dell'integrità del patrimonio ambientale;

     c) ciclo integrale delle acque, protezione delle risorse idriche e sistemi di smaltimento delle acque reflue;

     d) usi prioritari delle acque, risparmio idrico e obiettivi del processo di revisione del P.R.G.A. e organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.

     7. Per raggiungere gli stessi obiettivi indicati nel comma 4 del presente articolo, la Regione detta norme per:

     a) delimitare ambiti ottimali per la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato;

     b) disciplinare le forme ed i modi di cooperazione fra gli enti locali ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale;

     c) definire le procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

     d) l'adozione della convenzione tipo e del relativo disciplinare, ai sensi dell'art 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 al fine di regolamentare rapporti fra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato.

 

     Art. 2. Competenze della Regione.

     1. La Regione, in armonia con le disposizioni delle leggi regionali n. 34 del 29 novembre 1996 (Istituzione delle Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Lao, Noce, Sinni) e n. 35 (Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 Maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni), svolge le seguenti funzioni:

     a) programmazione, attraverso la redazione del Piano Regionale di Risanamento delle acque secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) coordinamento, per quanto attiene ad esigenze di carattere unitario, delle funzioni attribuite agli enti locali nelle materie oggetto della presente legge;

     c) direzione del sistema di controllo dagli scarichi e degli insediamenti;

     d) acquisizione ed elaborazione dei dati interessanti la tutela dell'ambiente, ai fini di conoscere lo stato dell'inquinamento in atto sul territorio regionale nonché le caratteristiche dei corpi idrici;

     e) individuazione degli interventi e delle misure necessarie a tutelare e valorizzare le risorse idriche;

     f) adozione dei programmi per attuare il risparmio idrico, per realizzare acquedotti ad uso rurale, promiscuo e industriale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 2, della legge 36/1994;

     g) organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 36/1994;

     h) adozione della convenzione tipo e relativo disciplinare, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 36/1994;

     i) disciplina delle forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del personale di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 36/1994.

     2. Per il raggiungimento di particolari obiettivi di qualità delle risorse idriche, per determinati corpi idrici e per porzioni di territorio, la Giunta regionale può imporre limiti più restrittivi agli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili di cui alle tabelle allegate alla presente legge con i numeri 1) e 2), sentita l'Autorità di bacino di cui alle leggi regionali n. 34 e n. 35 del 1996 e la Provincia, che raccoglie e coordina eventuali proposte avanzate dai Comuni; la Giunta regionale può procedere, anche in assenza dei pareri della Provincia e dell'Autorità di bacino, qualora gli stessi non pervengano entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

     3. L'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, di cui al successivo articolo 36, fornisce il supporto conoscitivo in materia di tutela e gestione delle acque, anche in attuazione del Sistema Informativo Nazionale per l'Ambiente (S.I.N.A.), di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente).

 

     Art. 3. Competenze delle Province.

     1. Spettano alle Province:

     a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi delle pubbliche fognature nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;

     b) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;

     c) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi recapitanti:

     1) nei corpi idrici, sul suolo per quanto attiene ai limiti di accettabilità e al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei liquami e dei fanghi, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni, purché i liquami ed i fanghi non siano pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE e sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni ed integrazioni;

     2) direttamente nelle acque costiere marine;

     d) il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose);

     e) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature e la relativa verifica della compatibilità ambientale per gli impianti di competenza regionale o statale e l'autorizzazione all'esercizio,

     f) l'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 9 della legge 36/1994;

     g) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 36/1994, per la definizione dei contenuti della convenzione tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato.

     2. Spettano alle Province, inoltre, le seguenti competenze:

     a) l'installazione e la manutenzione della rete del dispositivo per il controllo qualitativo dei corpi idrici anche ai fini dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche. Qualora i corpi idrici siano fonte di acqua destinata al consumo umano le suddette attività sono svolte in collaborazione con i soggetti gestori di cui alla legge 36/1994;

     b) il catasto di tutti gli scarichi nei corpi idrici superficiali ed il suo aggiornamento.

     3. Le Province provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino delle finanze degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

 

     Art. 4. Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane.

     1. Spettano ai Comuni:

     a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per quanto attiene all'accettabilità degli stessi alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'articolo 2, lett. d), della legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) l'approvazione dei progetti delle opere che originano gli scarichi di cui sopra, ove questi non siano espressamente approvati nei progetti edilizi di edifici, impianti o complessi insediativi oggetto di specifiche autorizzazioni in applicazione di leggi vigenti;

     c) l'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 9 della legge 36/1994;

     d) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 36/1994, per la definizione dei contenuti della convenzione tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato.

     2. I Comuni, inoltre, provvedono alla gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque di scarico; tale gestione è attuata attraverso le forme previste dalla legge 142/1990, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica).

     3. Le funzioni di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo sono svolte da Consorzi di Comuni o dalle Comunità montane qualora gli stessi siano titolari del servizio di pubblica fognatura e depurazione delle acque reflue.

     4. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane quali titolari del servizio pubblico di fognatura e depurazione, adottano un regolamento per l'esercizio del relativo servizio che, in particolare, stabilisce:

     a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale dello scarico della fognatura;

     b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

     c) le modalità per il controllo degli scarichi in relazione ai limiti di accettabilità;

     d) le norme tecniche per gli allacciamenti;

     e) le spese di allacciamento e le tariffe;

     f) i criteri per l'assimilabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti abitativi, ai sensi della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

     g) le immissioni vietate.

     5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172 (Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature).

     6. Copia dell'autorizzazione di cui al comma 1, lett. a), e il regolamento di cui al comma 4 del presente articolo, sono inviati alla Provincia territorialmente competente al controllo degli scarichi entro trenta giorni dall'esecutività degli stessi; l'avviso dell'adozione del regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. Funzioni tecniche di controllo.

     1. Gli enti locali di cui agli articoli 3 e 4 si avvolgono delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

     2. In attesa dell'istituzione dell'Agenzia regionale di cui al comma 1, gli enti locali possono avvalersi dei Presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle Unità sanitarie locali.

 

TITOLO II

Disciplina degli scarichi

 

CAPO I

Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature

 

     Art. 6. Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature.

     1. Gli scarichi nelle pubbliche fognature provenienti dagli insediamenti civili sono sempre ammessi, nei modi previsti dalle norme regolamentari che disciplinano il relativo servizio.

     2. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a).

     3. Gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono comunque rispettare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 4. In attesa dell'approvazione del regolamento gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 319/1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO II

Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi

 

     Art. 7. Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, nelle acque superficiali interne e marine e sul suolo.

     1. Gli scarichi in acque superficiali, interne e marine, sul suolo provenienti dagli insediamenti produttivi, autorizzati dalle Province ai sensi dell'articolo 3, devono essere conformi ai limiti imposti con il provvedimento di autorizzazione. In ogni caso i limiti di accettabilità degli scarichi non devono essere superiori a quelli imposti dalla tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 8. Autorizzazione provvisoria allo scarico.

     1. Fatte salve le norme in materia di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui al D.Lgs. 132/1992 ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (Attuazione delle direttive 74/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/191/ CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque), al fine del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dell'insediamento produttivo, o il legale rappresentante dello stesso, presenta domanda alla Provincia competente per territorio, corredata da una scheda tecnica contenente i dati di cui all'allegato n. 3 della presente legge.

     2. La Provincia, sulla base degli elementi acquisiti nonché di ulteriori eventuali accertamenti effettuati, e sentito il parere, da comunicarsi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Autorità sanitaria competente per territorio, in relazione alle misure di tutela degli usi potabili dell'acqua, della miticoltura, della balneazione e della protezione della salute pubblica, rilascia l'autorizzazione provvisoria entro sessanta giorni a far data dalla presentazione della domanda.

     3. L'autorizzazione deve almeno contenere:

     a) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento;

     b) l'individuazione del titolare dello scarico;

     c) le coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore;

     d) le prescrizioni tecniche per la tutela delle acque;

     e) la frequenza e modalità dei prelievi e delle analisi, da effettuarsi a cura del titolare dello scarico, sottoscritta da tecnici abilitati e da comunicarsi all'autorità competente al controllo nei termini fissati nell'autorizzazione;

     f) la frequenza minima dei controlli da parte dell'Autorità competente al controllo.

     4. Le prescrizioni di cui al comma 3, lett. d), in particolare concernono:

     a) i limiti massimi di accettabilità sia in termini di portata sia in termini di qualità, per il tipo di scarico considerato, nonché le norme igieniche da rispettare secondo quanto stabilito dalle Autorità Sanitarie Locali;

     b) il rispetto delle prescrizioni tecniche, da impartirsi caso per caso in relazione al corpo recettore ed alla sua capacità recettiva, previste dalla normativa statale e, ove emanata, dalla normativa regionale;

     c) l'obbligo di adottare eventuali trattamenti per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C, della legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'adozione di particolari misure di trattamento o di scarico attinenti singoli specifici scarichi;

     d) l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi o per il loro controllo automatico;

     e) l'eventuale adozione delle misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque dilavanti le superfici scoperte

dell'insediamento.

     5. L'autorizzazione provvisoria deve inoltre stabilire, salvo motivi particolari di rischio per l'ambiente, un termine di sessanta giorni necessario per la messa a regime dell'impianto, indicando limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante tale periodo.

 

     Art. 9. Autorizzazione definitiva allo scarico.

     1. La Provincia, verificato il rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione provvisoria, entro centoventi giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, comunicata preventivamente a cura del titolare dello stesso, rilascia l'autorizzazione definitiva.

     2. L'autorizzazione definitiva ha la durata di quattro anni, ed è rinnovabile. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto centottanta giorni prima della scadenza. La Provincia deve dare risposta entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.

     3. L'autorizzazione può essere sempre modificata in relazione a nuove normative tecniche, per prevenire od eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo o in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2.

     4. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, devono essere comunicate preventivamente alla Provincia ed al Sindaco.

     5. Le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica, per le quali si ipotizzino disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, devono essere immediatamente comunicati alla Provincia ed al Sindaco; nelle more della corretta ripresa delle attività, devono essere attuati gli interventi correttivi.

 

     Art. 10. Revoca dell'autorizzazione.

     1. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, la Provincia può:

     a) diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;

     b) sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;

     c) revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4.

 

     Art. 11. Obblighi dei titolari degli scarichi.

     1. I titolari degli scarichi sono tenuti all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.

     2. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione è preventivamente comunicata alla Provincia per i provvedimenti di competenza.

     3. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

     4. I titolari degli insediamenti sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte degli stessi insediamenti producano danni ai corpi ricettori.

     5. Il gestore dell'impianto di depurazione tiene il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento; tali quaderni sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione e sono esibiti a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 5, unitamente, ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

 

     Art. 12. Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi.

     1. Per gli scarichi diretti del percolato proveniente da discariche autorizzate esistenti, dotate di impianti di depurazione che necessitano di interventi di miglioria per impreviste difficoltà di funzionamento, deve essere inoltrato, alla Provincia competente per territorio, per la relativa approvazione e per il rilascio dell'autorizzazione, un progetto di potenziamento e/o ristrutturazione funzionale degli stessi impianti.

     2. Nel periodo temporale necessario per la ristrutturazione funzionale dell'impianto, è fatto divieto di scarico i cui valori parametrici sono superiori ai valori limiti della Tab. A della legge 319/76.

     3. In detto periodo il percolato dovrà essere smaltito in impianto di depurazione di adeguata e corretta potenzialità.

 

     Art. 13. Divieti.

     1. Nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), sono vietati gli scarichi di acque reflue, liquami e di fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione.

     2. Sono altresì vietati:

     a) gli scarichi nei laghi naturali ed artificiali, nel corsi d'acqua naturali ed artificiali che si immettono direttamente in laghi, serbatoi o reticoli carsici, nonché nelle falde idriche sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali del suolo, il cui substrato sia soggetto a fenomeni carsici. Sono sempre vietati gli scarichi nel sottosuolo;

     b) gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo con coltivazione di prodotti usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana;

     c) lo smaltimento dei fanghi sul suolo non adibito ad uso agricolo.

     3. Lo smaltimento dei fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo è ammesso qualora l'utilizzo dei fanghi sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); lo smaltimento deve comunque rispettare le disposizioni di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977, allegato 5, Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione dai processi di depurazione).

     4. Gli scarichi sul suolo devono in ogni caso rispettare le norme igieniche stabilite dalle Autorità Sanitarie Locali.

 

CAPO III

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti

civili che non recapitano in pubbliche fognature

 

     Art. 14. Definizioni.

     1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono:

     a) per «numero di abitanti complessivi»: il numero che si ottiene dividendo per 60 il BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno) dello scarico espresso in grammi/giorno. Esso deve essere stimato come valore medio dei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali:

     b) per «acque bianche»: le acque esclusivamente pluviali;

     c) per «acque nere»: ogni scarico non costituito esclusivamente da acque bianche;

     d) per «pubbliche fognature a sistema misto»: le pubbliche fognature che assieme alle acque nere convogliano anche le acque bianche;

     e) per «insediamenti civili»: gli insediamenti così definiti dall'articolo 1 quater della legge 690/1976, compresi gli insediamenti nei quali vengono svolte esclusivamente attività commerciali.

 

     Art. 15. Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature.

     1. Gli scarichi delle pubbliche fognature, ai fini della presente legge, sono suddivisi in:

     a) scarichi che derivano dall'uso esclusivamente abitativo degli edifici;

     b) scarichi di insediamenti di qualsiasi natura, il cui sversamento non provoca il superamento dei limiti indicati nella Tabella allegata con il n. 2 alla presente legge, da parte dello scarico della pubblica fognatura, prima di qualsiasi trattamento depurativo.

     2. Per gli scarichi di pubbliche fognature caratterizzati da parametri che, prima di qualsiasi trattamento depurativo. non rientrano nei limiti indicati nella Tabella allegata con il n. 2 alla presente legge, l'ente gestore della pubblica fognatura accerta le cause del superamento di tali limiti ed adotta i provvedimenti necessari alla eliminazione delle cause medesime entro il termine stabilito dalla Provincia.

 

     Art. 16. Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

     1. Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, ai fini della presente legge, sono suddivisi come segue:

     a) Classe A - scarichi che derivano da edifici adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa; rientrano in tale classe:

     1) gli scarichi provenienti esclusivamente dai servizi igienici, cucine e mense degli insediamenti adibiti ad attività scolastiche, produttive ed a prestazioni di servizio;

     2) gli scarichi provenienti da imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

     3) gli scarichi provenienti da insediamenti in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni che diario origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

     b) Classe B:

     1) scarichi provenienti da insediamenti adibiti a prestazioni di servizi, ad attività scolastiche, nonché a centri di ricerca pubblici e privati i quali diario origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

     2) scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitaria.

     c) Classe C - scarichi provenienti da imprese agricole ivi comprese le cooperative, che abbiano le seguenti caratteristiche:

     1) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini, ecc., che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

     2) imprese di cui alle lettere a), b) e c) della delibera del Comitato Interministeriale dell'8/5/1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale. In ogni caso la materia prima dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

 

     Art. 17. Recapiti ammessi per gli scarichi.

     1. Gli scarichi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, esclusivamente nei seguenti recapiti:

     a) corsi d'acqua naturali e artificiali, che non si immettano in laghi, serbatoi o in reticoli carsici;

     b) acque di transizione;

     c) mare territoriale;

     d) suolo e strati superficiali del suolo, purché il substrato non sia soggetto a fenomeni carsici.

 

     Art. 18. Approvazione dei progetti di impianti di depurazione.

     1. I progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi nonché i progetti di modificazione o ampliamento di impianti esistenti sono preliminarmente approvati dalla Provincia competente ai fini dell'accertamento della conformità degli interventi alle norme tecniche di cui all'allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

     2. Per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale, l'approvazione di cui al comma 1 deve tenere conto della loro compatibilità ambientale.

 

     Art. 19. Autorizzazione provvisoria e definitiva.

     1. Gli scarichi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 sono autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della presente legge.

     2. La domanda di autorizzazione provvisoria, relativi agli scarichi di cui agli articoli 15 e 16, deve essere corredata dall'indicazione della classe dell'insediamento o della pubblica fognatura, del numero degli abitanti complessivi serviti, del punto di recapito dello scarico, delle previste caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dagli estremi di approvazione, ai sensi del precedente art. 18, del progetto dell'impianto di depurazione o del sistema di smaltimento previsto.

     3. La domanda di autorizzazione provvisoria agli scarichi provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura è presentata dai titolari degli scarichi stessi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico.

     4. Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto), è subordinato al possesso dell'autorizzazione provvisoria allo scarico.

     5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la Provincia competente ai sensi del precedente articolo 3 rilascia l'autorizzazione provvisoria che stabilisce:

     a) i limiti di accettabilità dello scarico;

     b) un termine di quarantacinque giorni. necessario per la messa a regime dell'impianto di depurazione, con l'indicazione di limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante tale periodo;

     c) la frequenza dei controlli.

     6. Per gli scarichi di cui al presente Capo III, la frequenza minima dei campionamenti è fissata nei termini seguenti in funzione del numero di abitanti complessivi serviti:

     a) fino a 2000 abitanti complessivi: 4 campioni all'anno;

     b) da 2.001 fino a 10.000 abitanti complessivi: 6 campioni annui;

     c) da 10.001 a 50.000 abitanti complessivi: 12 campioni annui;

     d) oltre 50.000 abitanti complessivi: 24 campioni annui.

     7. L'autorizzazione definitiva è rilasciata quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilità indicati nell'autorizzazione provvisoria.

     8. L'autorizzazione è trasmessa al richiedente, alla struttura provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, o qualora non ancora istituita, al Presidio multizonale di prevenzione, ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

     9. La Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione può richiedere che il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento. I quaderni sono conservati per un periodo di cinque anni a far data dall'ultima annotazione, sono esibiti a qualunque richiesta della Provincia, o delle strutture tecniche di controllo di cui al precedente articolo 5.

     10. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, devono essere comunicate preventivamente alla Provincia e, per le opere private, al Sindaco.

     11. Le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti od assenza di energia elettrica, per le quali si ipotizzino disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, devono essere immediatamente comunicati alla Provincia e, per le opere non comunali, al Sindaco. Nelle more della corretta ripresa delle attività, devono essere attuati gli interventi correttivi.

 

     Art. 20. Revoca dell'autorizzazione.

     1. Qualora non vengono osservate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, la Provincia può:

     a) diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;

     b) sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;

     c) revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni in essa contenute.

 

     Art. 21. Scarichi autorizzabili mediante il ricorso a procedure semplificate.

     1. Per gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature e/o degli insediamenti civili, deve essere inoltrata richiesta di autorizzazione alla Provincia competente per territorio, con allegata scheda tecnica riportante le caratteristiche qualitative dello scarico.

     2. La Provincia, in rapporto alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico stesso, assume le determinazioni del caso, ricorrendo a procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione.

     3. Le fognature convoglianti acque bianche devono essere dotate di dispositivi idonei ad evitare fenomeni di inquinamento dei corpi idrici da parte delle acque di prima pioggia.

 

CAPO IV

Modalità per gli scarichi nei corpi idrici

 

     Art. 22. Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali.

     1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali è rilasciata dalla Provincia ai sensi del precedente articolo 19.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

     a) gli scarichi delle pubbliche fognature devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) per tali scarichi deve essere prevista una vasca di contatto per eventuali trattamenti di disinfezione;

     c) i trattamenti di cui alla precedente lett. b) sono obbligatori quando le acque in cui avviene lo scarico sono destinati ad uso potabile, alla balneazione, alla piscicoltura ed all'utilizzo agricolo per prodotti usualmente consumati anche crudi nell'alimentazione umana.

 

     Art. 23. Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare.

     1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare è rilasciata dalla Provincia, ai sensi del precedente articolo 19.

     2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione lo scarico. deve sempre avvenire, tramite condotta, a distanza dalla battigia tale da non compromettere gli usi a cui è destinato il tratto di mare. con particolare riguardo alla balneazione, alla mitilicoltura e alla pesca.

     3. Gli scarichi delle pubbliche fognature, a servizio di oltre 50 abitanti complessivi, per essere autorizzati, devono essere trattati in impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella allegata con il n. 1 alla presente legge, assicurando, comunque, almeno le fasi di fasi di grigliatura, disoleatura e trattamento primario dei liquami (sedimentazione primaria), nonché, per emergenza, la presenza di una vasca di contatto per i trattamenti di disinfezione.

     4. La lunghezza minima della condotta di scarico a mare non può essere inferiore a mt. 300 dalla battigia e la profondità raggiunta non deve essere inferiore a 30 metri.

     5. Il posizionamento, il dimensionamento e la verifica dell'efficienza funzionale della condotta, comunque dotata di adeguato sistema di diffusione finale, dovranno essere effettuate sulla base di appositi studi ed indagini oceanografici e meteo-marini.

     6. Per gli scarichi trattati in impianti di depurazione in grado di garantire il rispetto della tabella A allegata alla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligatoria la previsione di una condotta di allontanamento che raggiunga una profondità di 10 mt. o abbia una lunghezza minima di 100 mt. dalla linea di battigia e comunque tale da non compromettere gli usi a cui è destinato il tratto di mare, con particolare riguardo alla balneazione, alla mitilicoltura e alla pesca.

 

     Art. 24. Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare.

     1. Lo scarico delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare può essere autorizzato nel rispetto di quanto prescritto nei precedenti articoli 22 e 23 ed a condizione che gli scaricatori di piena siano dimensionati in modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici, il versamento diretto, nei corpi ricettori, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco. Tale volume d'acqua è sottoposto, prima dello scarico, al trattamento previsto per i liquami nei medesimi corpi ricettori, in assenza di eventi meteorici.

 

     Art. 25. Scarichi delle pubbliche fognature esistenti.

     1. Al fine di portare a termine l'adeguamento tecnico degli impianti senza interruzione del pubblico servizio e la fine di limitare le conseguenze dell'inquinamento, le Province possono autorizzare, nei modi e nei termini previsti nella presente legge, scarichi delle pubbliche fognature esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non conformi alla programmazione del Piano regionale di risanamento delle acque, purché tali scarichi siano conformi ai limiti previsti dalla presente legge.

     2. Gli scarichi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto degli usi cui è destinato il corpo idrico ricettore e sulla base del divieto dell'aumento dell'inquinamento.

 

     Art. 26. Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali.

     1. Gli scarichi degli insediamenti civili di cui al precedente art. 16, classe B, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 27. Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare.

     1. Agli scarichi degli insediamenti civili di cui al precedente art. 16, Classe A, nelle acque di transizione e nel mare si applica, dal punto di vista tecnico, la disciplina prevista per gli scarichi delle pubbliche fognature di cui all'articolo 23 della presente legge.

     2. Gli scarichi degli insediamenti civili di cui al precedente art. 16, Classe B, nelle acque di transizione e nel mare sono autorizzati se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge 319/1976.

 

CAPO V

Modalità per gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo

 

     Art. 28. Scarichi non ammissibili.

     1. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono vietati:

     a) gli scarichi delle pubbliche fognature non recapitanti in impianti di trattamento;

     b) gli scarichi delle pubbliche fognature di cui all'art. 15 lettere a) e b) al servizio di oltre 50 abitanti complessivi;

     c) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili nelle aree di salvaguardia di cui al D.P.R. 236/1988.

     2. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo è vietato ogni altro scarico che non sia direttamente utile alla produzione agricola.

     3. Sono comunque vietati scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo sul quale vengono coltivati prodotti che sono usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana.

 

     Art. 29. Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

     1. L'autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo è rilasciata ai sensi del precedente articolo 19 da parte della Provincia, verificato il rispetto delle «Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo» riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977.

     2. Gli scarichi delle pubbliche fognature di cui al precedente art. 15 lettere a) e b), nonché degli insediamenti civili di cui al precedente articolo 16, Classe A, a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi, sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 22, comma 2 della presente legge.

     3. Gli scarichi degli insediamenti civili di cui all'art. 16, Classe A, con oltre 50 abitanti complessivi sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettati i limiti della tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni; la Provincia può autorizzare, sulla base di motivate richieste e per un periodo non superiore a quattro anni non suscettibili di rinnovo, l'effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi per alcuni parametri della citata tabella A, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dell'uso cui è destinato il suolo ricettore e della situazione ambientale locale; i limiti meno restrittivi non possono in nessun caso riguardare i valori dei parametri indicati ai punti 10, 12, 15, 16, 17, 20- 30, 34, 39-47 della tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976.

     4. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili di cui all'art. 16, classe B, sono autorizzabili qualora la quantità di liquame da smaltire derivante da attività zootecnica corrisponda ad un carico non superiore a 40 quintali di peso vivo di bestiame di allevamento per ettaro. Tale limite si applica altresì agli scarichi dei liquami, delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione della produzione di cui al comma 1, lettera d), della deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 8 maggio 1980.

     5. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo non adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili di cui all'art. 16, classe B, sono autorizzabili qualora la quantità dei liquami da smaltire non superi la metà del valore indicato nel comma 4.

     6. La Provincia verifica l'impatto ambientale conseguente allo scarico dei liquami, stabilendo gli elementi ed i parametri più significativi tra quelli indicati al punto 2.8 della deliberazione di cui al comma 1 e la periodicità del loro rilevamento.

 

TITOLO III

Programmazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche.

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del

servizio idrico integrato. Organizzazione sistema di monitoraggio

 

CAPO I

Programmazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche

 

     Art. 30. Piano regionale di risanamento delle acque.

     1. Il Piano regionale di risanamento delle acque di cui all'articolo 4, lett. a), della legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni costituisce lo strumento di programmazione regionale in materia di opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.

     2. La Giunta regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare il Piano di risanamento delle acque, sentito il Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 35 del 29 novembre 1996, lo trasmette alle Autorità di Bacino interregionali, di cui alla legge regionale n. 34 del 1996, alle Province ed ai Comuni, ai Consorzi di Comuni ed alle Comunità montane che gestiscono i servizi pubblici di cui all'articolo 6, comma 2, legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni e cura la pubblicazione dell'avviso di quanto sopra sul Bollettino Ufficiale della Regione; entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i Comuni, i Consorzi, le Comunità montane e le Autorità di bacino trasmettono il parere alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente.

     3. Nei successivi novanta giorni, le Province inviano le proprie proposte alla Giunta regionale in ordine allo schema di piano relativo al rispettivo territorio, sulla base delle consultazioni effettuate con gli enti locali di cui al comma 2.

     4. Qualora le Province non trasmettano le proprie proposte nel termine di cui al comma 3, la Giunta regionale procede sulla base dei pareri pervenuti degli enti locali e delle Autorità di bacino di cui al comma 2 o provvede alla consultazione degli enti locali stessi.

     5. Entro sei mesi dalla data di adozione dello schema di Piano di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentiti, di concerto, la Commissione del Piano e il Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino, propone il Piano al Consiglio regionale per l'approvazione.

     6. Il Consiglio regionale approva il Piano regionale di risanamento delle acque e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     7. Fino all'adozione di eventuali modifiche ed aggiornamenti, rimane in vigore il Piano regionale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 186 del 19 Gennaio 1982.

 

     Art. 31. Aggiornamento del Piano.

     1. Con le procedure di cui al precedente articolo 30, la Regione effettua, di regola ogni cinque anni, l'aggiornamento del Piano, rilevando lo stato di fatto delle opere attinenti i servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione, anche mediante i dati forniti dall'Osservatorio permanente dei corpi idrici.

     2. Alla Regione compete l'attuazione del piano regionale di depurazione delle acque di vegetazione (A.V.) dei frantoi oleari al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente ed il rilancio dell'olivicoltura.

     3. La Regione può adeguare ed integrare il Piano in attuazione di specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque e di protezione delle stesse dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose.

     4. La Regione può aggiornare il Piano, anche per parti territoriali o settoriali.

     5. Nel caso di aggiornamenti parziali del Piano, i pareri di cui al precedente articolo 30, comma 2, sono espressi dagli enti locali interessati.

 

     Art. 32. Interventi non previsti nel Piano.

     1. Non sono oggetto di pianificazione:

     a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo della depurazione delle acque e riutilizzo delle stesse, il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica;

     b) gli impianti a servizio di un'utenza inferiore a 100 abitanti equivalenti;

     c) gli impianti di cui al precedente articolo 25, comma 1.

 

     Art. 33. Metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche.

     1. La programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche rappresenta un processo operativo articolato in differenti fasi che devono vedere la partecipazione, in base alle rispettive competenze, di soggetti pubblici e privati.

     2. Le Autorità di Bacino pianificano l'uso razionale delle risorse idriche e assicurano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     - soddisfacimento della domanda nel rispetto delle priorità indicate agli artt. 1 e 2 della legge 36/94 e di criteri di equa distribuzione della risorsa sul territorio;

     - corrispondenza tra qualità della risorsa e uso della stessa.

     3. Nella fase di avvio delle attività di programmazione che porteranno alla razionale utilizzazione delle risorse idriche, dovrà essere garantito un graduale adeguamento del sistema alle nuove soluzioni di equilibrio affinché i soggetti istituzionali, i gestori del servizio idrico e gli utenti siano posti in grado di contribuire e di collaborare al raggiungimento degli obiettivi della legge 36/94 con la delimitazione razionale e definitiva degli ambiti territoriali ottimali sul territorio regionale.

     4. I risultati dell'attività di programmazione in ogni fase del suo svolgimento devono essere sottoposti a continua e costante verifica affinché gli strumenti amministrativi e organizzativi a disposizione, le disponibilità finanziarie, le risorse umane, gli obiettivi finali ed i risultati intermedi del processo operativo di cui al comma 1 risultino tra loro congrui.

 

     Art. 34. Disciplina per la gestione e l'utilizzo della risorsa idrica.

     1. Per un corretto funzionamento dei servizi del Sistema idrico integrato, in attuazione di quanto disposto dalla legge 36/1994, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per una razionale utilizzazione delle risorse idriche, al fine di individuare eventuali squilibri quantitativi e qualitativi esistenti fra la disponibilità e l'uso delle risorse, procede alla determinazione del bilancio idrico, individua gli usi prioritari delle acque e definisce gli interventi strutturali e finalizzati a mitigare gli squilibri e riassicurare l'equilibrio tra la disponibilità di risorse e fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi indicati agli artt. 1 e 2 della legge 36/94.

     2. La razionale utilizzazione delle risorse idriche di cui al comma 1 viene programmaticamente assicurata nelle seguenti fasi:

     a) aggiornamento del Piano Generale degli Acquedotti ed armonizzazione con altri strumenti di pianificazione (Piani di Bacino, Piano di Risanamento delle acque, nonché piani territoriali e settoriali comportanti significative interrelazioni con la distribuzione della risorsa idrica);

     b) programmazione degli interventi di completamento, integrazione e adeguamento delle infrastrutture e relativo piano di fattibilità economico- finanziaria;

     c) effettuazione del bilancio idrico globale che dovrà individuare per i bacini idrografici interessati e per ogni settore di utilizzo, le «carenze» e le «eccedenze» nei rapporti risorse/fabbisogni, su base temporale mensile ed annua determinando, inoltre, l'evoluzione temporale del bilancio stesso dall'anno di redazione a quello finale di riferimento;

     d) valutazione tempestiva di problemi ambientali connesse con le ipotesi progettuali che vanno definiti tenendo presenti le componenti naturalistiche coinvolte negli interventi che incidono sugli ecosistemi.

 

     Art. 35. Aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli acquedotti.

     1. La Regione, ai sensi dell'art. 90 lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sentite le Province e le Autorità di Bacino nell'ambito delle attività previste dagli artt. 3 e 17 della legge 183/89, aggiorna il Piano Regolatore Generale degli acquedotti concernente le risorse idriche fino a soddisfare esigenze e bisogni del territorio regionale nonché l'utilizzazione delle risorse stesse nei modi di cui all'art. 8 comma 4 della legge 36/94.

     2. Detto Piano Regolatore Generale degli acquedotti va aggiornato sulla base delle direttive di cui all'art. 1, lettere b), c) e d) del D.P.C.M. 4 marzo 1996 previsto dall'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) della legge 36/94.

 

CAPO II

Osservatorio permanente dei corpi idrici

 

     Art. 36. Istituzione Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali.

     1. E' istituito l'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, al fine di disporre di dati per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e gestione ambientale delle risorse idriche, anche in coordinamento con quanto previsto, in merito al sistema informativo e di monitoraggio, dall'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     2. La Giunta regionale realizza l'Osservatorio, mediante implementazione con il Sistema Regionale Ambientale, in collaborazione con le Province, i Comuni, le Autorità di bacino e i soggetti preposti alla gestione e controllo delle acque.

     3. L'Osservatorio si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle Province gestiti dalle Province stesse. I centri di monitoraggio sono collegati telematicamente al centro regionale direttamente o tramite centri provinciali.

     4. L'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali è costituito da un sistema di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle portate dei corpi idrici, dei parametri meteorologici che agiscono direttamente sul regime di deflusso degli stessi corpi idrici, della raccolta dei dati relativi alla domanda di servizi idrici e all'offerta di infrastrutture, esistenti e in progetto, necessaria a soddisfare la domanda suddetta; ad esso confluiscono i dati trasmessi dai soggetti gestori dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 36/1994.

     5. La Giunta regionale assicura l'accesso ai dati dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici e alle elaborazioni dei dati effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

     6. La Regione provvede alle spese di gestione del centro regionale di raccolta ed elaborazione dati dell'Osservatorio e dei centri di monitoraggio periferici fino alla successiva attribuzione alle Province. A partire da tale data le spese di gestione dei centri di monitoraggio periferici sono sostenute dalle Province.

     7. L'istituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, avverrà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 37. Collegamento dell'Osservatorio con ulteriori reti di rilevamento e controllo della qualità delle acque.

     1. La Giunta regionale individua criteri per la realizzazione di ulteriori reti di rilevamento e di controllo della qualità delle acque, diverse da quelle di cui all'articolo 36, da parte di soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1996. I dati di tali reti di rilevamento confluiscono all'Osservatorio permanente dei corpi idrici, di cui all'articolo 36, secondo standard informatici approvati dalla Giunta regionale.

     2. La Provincia può richiedere ai soggetti pubblici o privati, gestori di impianti che con i loro scarichi liquidi possono provocare inquinamenti, di installare e gestire, a proprie spese, apparecchiatura di controllo continuo della qualità ambientale; i dati così acquisiti sono trasmessi all'Osservatorio di cui all'articolo 36, secondo gli standard informatici indicati dalla Provincia.

     3. I soggetti di cui al comma 2, che già posseggono apparecchi di controllo continuo, si collegano con l'Osservatorio di cui al precedente articolo 36.

 

CAPO III

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

per la gestione del servizio idrico integrato

 

     Art. 38. Organizzazione dei servizi nel territorio regionale. Delimitazione Ambiti Territoriali Ottimali.

     1. La Regione, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli artt. 3 e 17 della legge n. 183/89 e successive modificazioni e, per conseguire le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge, nonché per raggiungere gli obiettivi di cui ai precedenti capi I e II del presente titolo III:

     - provvede alla delimitazione provvisoria degli ambiti territoriali ottimali, come indicato nel successivo comma 4;

     - detta procedure e modalità per l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici:

     a) di captazione, adduzione e distribuzione all'utenza delle acque per uso civile, di fognatura e di depurazione delle stesse, attualmente gestite direttamente o date in concessione dai Comuni, dalle Comunità montane o da altri Enti;

     b) relativi alle opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonché le ulteriori opere idriche di integrazione e completamento coerenti con la programmazione avviata dall'ex Casmez.

     - disciplina le forme e i modi di cooperazione tra Comuni e Province, come indicato nel successivo art. 41.

     2. La Regione, al fine di perseguire l'obiettivo della gestione autonoma del servizio idrico integrato da parte di ciascun ambito territoriale ottimale, completerà, modificherà e organizzerà in coerenza alla presente legge il sistema e gli schemi idrici regionali.

     3. La Regione, previa ricognizione, trasferirà con apposita legge gli impianti di cui alla lett. b) del 1 comma del presente articolo, e la relativa gestione, agli ambiti territoriali ottimali delimitati in modo definitivo con le modalità di cui al successivo articolo 39.

     4. Per la organizzazione dei servizi di cui al precedente primo comma, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fatte salve le competenze di cui al successivo art. 40, la Regione delimita i seguenti cinque Ambiti Territoriali Ottimali subregionali, comprendenti, ciascuno, i Comuni di cui agli elenchi allegati alla presente legge con il n. 4, lett. A, B, C, D ed E:

     - Ambito territoriale ottimale denominato «Calabria 1 - Cosenza»

     - Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 2 - Catanzaro»

     - Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 3 - Crotone»

     - Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 4 - Vibo Valentia»

     - Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 5 - Reggio Calabria».

 

     Art. 39. Modifica degli Ambiti Territoriali.

     1. Alle modifiche della delimitazione di cui al precedente articolo 38, che risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti stessi alle scelte programmatiche regionali, provvede il Consiglio Regionale con propria delibera su proposta della Giunta, sentite le Amministrazioni provinciali e le Autorità di Bacino interessate.

     2. Le Amministrazioni provinciali e le Autorità di bacino debbono esprimere i propri pareri ed osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale, il parere si considera favorevolmente espresso.

 

     Art. 40. Società mista - Definizione dei rapporti tra Regione e Società ed tra Società ed Ente di Ambito.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142 del 1990, a costituire una società mista a prevalente capitale pubblico, per garantire su tutto il territorio regionale un equilibrio del bilancio idrico e la priorità negli usi, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, comma 1 e 2, e 10, comma 7, della legge n. 36 del 1994 nonché dagli articoli 3 e 10 della legge n. 183 del 1989.

     2. Alla società mista di cui al comma precedente sarà affidata la gestione di tutte le opere idriche di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 38, nonché la realizzazione e gestione delle ulteriori opere idriche di integrazione e le necessarie riconversioni, ivi compresi l'esecuzione ed il completamento di invasi, di adduttori e di ogni altra opera diversa da quelle espressamente indicate nell'articolo 27 della legge n. 36 del 1994.

     3. Alla società mista di cui al comma 1 partecipano gli enti locali e, nell’ambito della quota pubblica di capitale, enti ed istituzioni di diritto pubblico. In tal caso la Regione deve comunque mantenere la maggioranza del capitale sociale. [2]

     4. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, definisce le modalità di costituzione della società di cui al comma 1.

     5. Alla Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, è altresì demandata l'approvazione dello Statuto della costituenda società nonché l'approvazione di apposito disciplinare contenente la individuazione delle opere affidate in gestione e la regolamentazione dei rapporti tra Regione e Società e tra Società ed Enti d'ambito.

     6. La Società esercita le proprie funzioni secondo i seguenti principi:

     a) organizza la gestione del servizio idrico secondo le forme e i modi dell'impresa industriale;

     b) favorisce la partecipazione al capitale sociale da parte degli Enti locali e dei soggetti investitori interessati;

     c) privilegia l'autofinanziamento ed il ricorso al mercato dei capitali per le necessità di finanziamento dei programmi di investimento e di gestione del servizio idrico;

     d) assicura la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;

     e) si dota di apposito servizio di controllo sulla qualità delle acque;

     f) assicura l'informazione agli utenti garantendone l'accesso e promuove iniziative per la educazione alla corretta utilizzazione dell'acqua.

 

     Art. 41. Modalità di cooperazione tra gli enti locali negli Ambiti territoriali ottimali.

     1. I Comuni e le Province ricompresi nel territorio di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la gestione dei servizi di cui alla lett. a) del comma 1 del precedente articolo 38.

     2. Per i fini di cui al comma 1, per garantire la gestione unitaria secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i Comuni e le Province possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione:

     a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall'art. 24 della legge 142 dell'8 giugno 1990;

     b) costituire un consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge 142/90 e successive modificazioni.

     3. Il raggruppamento di Comuni e Province ricadenti nel medesimo ambito e organizzati nelle forme di cooperazione prescelta, è definito «Ente d'ambito».

     4. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui alla lett. a) del comma 2, la convenzione, denominata «Convenzione per la costituzione dell'Ente d'ambito», è definita sulla base dello schema di convenzione tipo allegato alla presente legge con il n. 5. Limitatamente al solo responsabile della segreteria tecnico-operativa la relativa posizione giuridico-economica è preventivamente definita dalla Regione che ne assume a proprio carico il relativo onere, fermo restando la dipendenza funzionale dall’Ente di Ambito di destinazione, a carico del quale gravano gli oneri delle competenze accessori [3].

     5. Nella «Convenzione per la costituzione dell'Ente d'ambito», l'attività di coordinamento tra Enti interessati è attribuita alla Provincia e sono indicati:

     a) la finalità;

     b) la durata;

     c) gli Organi dell'Ente d'ambito nonché le forme di consultazione e decisione tra gli enti convenzionati;

     d) le modalità operative dell'attività di coordinamento espletata dall'Ente responsabile;

     e) la delega, all'Ente responsabile del coordinamento, dei poteri per la stipula con i soggetti gestori della «Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato» di cui al successivo art. 46;

     f) i rapporti finanziari;

     g) gli obblighi e le garanzie;

     h) le forme per la gestione del servizio idrico integrato, le modalità per la sua organizzazione, per la vigilanza e per il controllo;

     i) le procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico;

     l) i parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, sulla base dei quali si provvede alla individuazione dei soggetti da salvaguardare, in applicazione dell'art. 9, 4 comma, della legge 36/94.

     6. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui alla lett. b) del secondo comma, la convenzione di cui all'art. 25, comma 2, della legge 142/90, è definita sulla base dello schema di convenzione con annesso statuto tipo allegati alla presente legge con i numeri 6 e 7.

 

     Art. 42. Termini per la costituzione dell'Ente d'ambito - Poteri sostitutivi.

     1. I Comuni e le Province appartenenti a ciascun ambito territoriale, attraverso le forme di consultazione definite nel successivo art. 43, provvedono, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a definire ed approvare nei rispettivi Consigli la «Convenzione per la costituzione dell'Ente d'ambito», di cui alla lett. a) del secondo comma del precedente articolo 41, redatta secondo lo schema allegato alla presente legge con il numero 5, dando mandato al rappresentante legale per la stipula della convenzione stessa.

     2. Entro lo stesso termine di 60 giorni, i Comuni provvedono a costituire il consorzio previsto dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 41 della presente legge.

     3. Trascorso inutilmente il termine dei sessanta giorni, la Regione applica la procedura sostitutiva prevista all'art. 9, comma 3, della legge 36/1994, nel caso sia stata prescelta la forma della convenzione.

     4. Nel caso sia stata prescelta la forma del Consorzio, trascorso il termine di cui al 2 comma del presente articolo, il Coordinatore attiva, entro i dieci giorni successivi, l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 48 della legge n. 142 del 1990.

     5. Per l'espletamento del potere sostitutivo di cui al precedente comma, il CORECO competente provvede entro dieci giorni alla nomina di un Commissario ad acta, al quale assegna un termine di 20 giorni per l'adempimento dell'incarico.

 

     Art. 43. Forme di consultazione tra gli Enti Locali appartenenti allo stesso ambito territoriale Ottimale di gestione - Ente d'ambito.

     1. Il Presidente della Provincia di ciascun A.T.O. provvede alla convocazione della Conferenza dei sindaci entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge ai fini della scelta delle modalità di cooperazione secondo quanto previsto dai precedenti articoli 41 e 42.

     2. Ove venga attuata la forma di cooperazione prevista dalla lett. a) del comma 2 del precedente articolo 41, la Conferenza dei Sindaci costituisce la forma permanente di consultazione dei Comuni appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale; al Presidente della Provincia compete il coordinamento.

     3. La «Convenzione per la costituzione dell'Ente d'ambito», definisce le modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci.

     4. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente comma, nonché, per le attività di controllo e di vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato, ogni Ente d'ambito si avvale di una propria segreteria tecnico-operativa.

     5. I criteri da seguire per la costituzione della segreteria tecnico- operativa, nonché l'articolazione delle funzioni specifiche e le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari alla sua organizzazione e al suo funzionamento sono stabiliti nella «Convenzione per la costituzione dell'Ente d'ambito».

     6. Ove venga attuata la forma di cooperazione prevista dalla lett. b) del secondo comma del precedente art. 41, l'ordinamento dell'Ente d'ambito è stabilito dallo Statuto del consorzio.

     7. L'Ente d'ambito è dotato di proprio patrimonio costituito:

     a) da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel suo territorio;

     b) dalle acquisizioni dirette effettuate dall'Ente d'ambito con mezzi propri;

     c) dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai Comuni consorziati.

     8. I conferimenti in natura sono imputati sulla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in termini del loro valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 del Codice Civile.

     9. Le province non partecipano al fondo consortile, ma possono assegnare all'Ente d'ambito beni in uso, locazione o comodato.

     10. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi del consorzio sono disciplinati dallo statuto. Lo statuto determina inoltre la responsabilità degli enti consorziati, stabilita in proporzione alle quote di partecipazione, in ordine alla deliberazione del programma di interventi e del piano economico e finanziario per la gestione del servizio idrico, all'affidamento della gestione ed alla tariffa da applicare.

     11. La contabilità dell'Ente d'ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali.

 

     Art. 44. Competenza dell'Ente d'ambito.

     1. L'Ente d'ambito svolge funzioni di programmazione, sviluppo e controllo delle attività e degli interventi necessari per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 41, secondo il principio di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti e, quindi, gradualmente, di assicurare in tutto il territorio il medesimo livello dei servizi.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 riguardano in particolare:

     a) la scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato, per quanto di competenza, nei modi previsti dall'art. 22, comma 3, lett. b), c ed e) della legge n. 142/90, come integrato dall'art. 12 della legge 498/92;

     b) la salvaguardia degli organismi esistenti, di cui all'art. 9, comma 4, della legge 36/94;

     c) la definizione e l'approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico e del relativo disciplinare;

     d) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato in relazione alla scelta di cui alla lett. a);

     e) l'approvazione del programma, su base triennale, degli interventi per il perseguimento degli obiettivi della presente legge e, in particolare, del programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3 della legge 36/94;

     f) l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico e finanziario di cui alla lett. e) sulla base di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità. anche predisposti dal Soggetto Gestore;

     g) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe in relazione a quanto stabilito all'art. 13 della legge 36/94;

     i) le modifiche eventuali alla convenzione per la gestione del servizio idrico scaturenti.

     3. L'attività di controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standards economici, qualitativi, tariffari fissati nell'atto di concessione e nella convenzione col soggetto gestore. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utenza.

     4. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo prevista dal comma 3, la convenzione di gestione di cui al successivo articolo 46 contiene l'obbligo, per il gestore, di adeguare la propria struttura per garantire all'Ente di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione o, comunque, tutte le informazioni ritenute da essa necessarie.

 

     Art. 45. Controllo sugli atti dell'Ente d'ambito.

     1. Gli amministrativi adottati dall'Ente d'ambito ai sensi della presente legge sono soggetti al controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo sull'Amministrazione delle Province.

 

     Art. 46. Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico. Organizzazione del servizio idrico. Approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

     1. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge 36/94, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il parere vincolante della Commissione consiliare competente, approva la «Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato» ed il relativo disciplinare.

     2. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui al precedente articolo 41, comma 2, lett. a), sulla base della convenzione di costituzione dell'Ente d'ambito e con il coordinamento della Provincia, gli enti locali definiscono ed approvano, nei rispettivi consigli, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare prevedendo il programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo.

     3. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui alla lett. b) del secondo comma del precedente articolo 41, agli adempimenti previsti dal comma 4 provvede il consorzio all'uopo costituito.

     4. La convenzione per la gestione del servizio idrico è definita sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.

     5. Al fine della definizione dei contenuti della convenzione, i Comuni e le Province:

     a) effettuano la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

     b) predispongono ed approvano il programma di interventi, articolati su base annuale e triennale, accompagnato dal piano economico e finanziario e da connesso modello organizzativo e gestionale. Il piano economico e finanziario indica, per ognuno dei periodi considerati, le risorse disponibili, quelle da reperire ed i ricavi da tariffa.

 

     Art. 47. Scelta dei soggetti gestori - Gestione del servizio idrico.

     1. In attuazione di quanto stabilito con le Convenzioni definite in base al precedente articolo 41, relativamente alle forme di gestione del servizio idrico integrato ed alle modalità per la sua organizzazione, il Presidente della Provincia, che svolge funzioni di Presidente dell'Ente d'ambito, o il consorzio costituito in base allo stesso articolo 41 comma 2 lett. b), procedono alla formale stipula con i soggetti gestori delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 46 della presente legge.

     2. Con la sottoscrizione, da parte del soggetto gestore, della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, cessano, in attuazione dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge 36/94, salvo quelle eventualmente salvaguardate o esistenti ai sensi rispettivamente dell'art. 9, comma 4, e 10, comma 3, della medesima legge n. 36.

 

     Art. 48. Poteri sostitutivi.

     1. Atteso che il termine stabilito dal comma 1 del precedente articolo 41 corrisponde al disposto dell'art. 9 comma 1 della legge 36/94 nel quale ne è espressamente stabilita la perentorietà, qualora il medesimo termine risulti trascorso inutilmente, si provvede, in sostituzione dell'Ente d'ambito, a mezzo di Commissario ad acta nominato dalla Giunta regionale senza bisogno di preventiva diffida.

 

     Art. 49. Salvaguardia degli organismi esistenti.

     1. L'Ente di ambito provvede alla gestione del servizio idrico integrato mediante un unico soggetto gestore.

     2. Tuttavia, in applicazione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, esso può provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante una pluralità di soggetti al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

     3. Nel caso di cui al comma precedente, alla individuazione dei soggetti da salvaguardare si provvede nella predisposizione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 46 della presente legge.

     4. Compete al soggetto gestore del servizio idrico integrato il coordinamento dei servizi.

     5. La individuazione dei soggetti da salvaguardare è condizionata ad una verifica, condotta in base ai parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, definiti nella convenzione tipo per la costituzione dell'Ente di ambito, in modo da garantire l'interesse generale dell'intero ambito ed in ogni caso assicurare la qualità del servizio e consentire risparmi dei costi di gestione.

     6. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 36/1994, le Società e le Imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della medesima legge 36/1994, ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.

 

     Art. 50. Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche.

     1. E' costituita, presso l'Assessorato Lavori Pubblici della Regione, la Consulta Regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche.

     2. La Consulta Regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche costituisce organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge e della politica regionale delle acque.

     3. La Consulta di cui ai precedenti commi, esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative agli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei servizi idrici integrati, alla regolamentazione delle interferenze tra ambiti territoriali ottimali di gestione, nonché sui programmi di intervento, sui programmi finanziari e sui modelli organizzativi.

     4. In particolare, sulla base degli indirizzi espressi dal Comitato per la Vigilanza sull'uso dell'acqua, di cui all'art. 21 della legge 36/94, la Consulta esprime parere circa l'adozione delle tariffe per i servizi resi dalla società mista di cui al precedente art. 40, con riferimento anche alle eventuali misure di compensazione tra aree disomogenee per dotazione infrastrutturale, qualità delle risorse idriche e costi di produzione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 2, 7, 8 e 9 della legge n. 36 del 1994.

     5. La Consulta regionale è composta da:

     - il Presidente della Giunta regionale, che la presiede;

     - l'Assessore regionale delegato per i lavori pubblici, che, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, ne assume la presidenza;

     - l'Assessore regionale all'Agricoltura;

     - il Presidente, o suo delegato, di ciascuna delle province calabresi;

     - il dirigente regionale del settore Affari Generali giuridico amministrativi dell'area Lavori Pubblici;

     - il dirigente del settore legale della Giunta regionale;

     - il dirigente del settore tecnico centrale regionale dell'area Lavori Pubblici;

     - il dirigente dell'Assessorato all'Ambiente;

     - il dirigente del settore Bonifica ed Irrigazione della Giunta regionale;

     - i segretari generali dell'Autorità di Bacino Regionali ed Interregionali;

     - i responsabili di ciascun Ente d'ambito;

     - un rappresentante dell'ARPAC;

     - un rappresentante dell'UNCEM;

     - il Presidente e/o l'Amministratore Delegato della società mista di cui all'art. 40, comma 1;

     - n. 4 professionisti esterni, esperti del settore, nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici;

     - l'Assessore alla Sanità o suo delegato;

     - l'Assessore all'Ambiente o suo delegato.

     6. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai Lavori pubblici.

     7. Il Decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al precedente comma 4, individua anche il Segretario della Consulta ed il personale che svolge le funzioni di Segreteria.

     8. Qualora sia il Presidente della Giunta regionale che l'Assessore con delega per i Lavori Pubblici siano impossibilitati a partecipare alla seduta, ne assume la presidenza il più anziano fra i Dirigenti Tecnici Regionali presenti.

 

     Art. 51. Rapporti economici e patrimoniali.

     1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, provvede ad emanare le specifiche direttive di competenza per regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra gli enti ed i soggetti che attualmente provvedono alla gestione dei servizi idrici ed il nuovo soggetto gestore.

 

     Art. 52. Personale.

     1. Con apposita legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a regolamentare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del proprio personale, nonché di quello appartenente alle Amministrazioni comunali, ai Consorzi, alle Aziende speciali e ad altri Enti pubblici già adibito ai servizi idrici, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     2. Ai fini di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede alla ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle attuali forme di organizzazione dei servizi idrici, in modo particolare per individuare il personale adibito agli stessi; i Comuni e gli altri enti di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro 60 giorni dalla richiesta regionale.

 

     Art. 53. Finanziamenti comunitari.

     1. L'Ente di ambito, ai fini della ricognizione delle opere e della predisposizione del programma degli interventi previsti all'art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, può chiedere al Ministero dei lavori pubblici, per il tramite della Regione Calabria, contributi sui fondi UE per l'assistenza tecnica nell'ambito degli specifici programmi comunitari.

     2. La Regione, nella formazione dei programmi di intervento per l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi idrici, assicura priorità agli interventi localizzati negli ambiti territoriali ottimali strutturalmente più deboli, anche sotto il profilo delle emergenze ambientali, in modo da garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato dei servizi idrici nel territorio regionale, con tariffe compatibili.

 

     Art. 54. Organo di garanzia.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 36 del 1994, il Comitato per la vigilanza delle risorse idriche, ai sensi del comma 5 del citato articolo 21, definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli utenti.

     2. Ai fini di cui al precedente comma, con la legge regionale prevista al precedente articolo 52, verranno istituiti cinque Organi di garanzia dei quali dovranno far parte rappresentanti dei consumatori.

 

     Art. 55. Disposizioni finanziarie.

     1. Fino alla operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici di cui alla presente legge, le spese connesse all'attuazione delle convenzioni di cui all'art. 41 gravano sui comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale in proporzione all'entità della popolazione residente.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/99 per come espressamente previsto nel Sottoprogramma II - Misura 1 «Attuazione della legge Galli».

     3. A tal fine con la legge di bilancio relativa al 1997 si istituisce un apposito capitolo di spesa sia alla voce Entrata che alla voce Spesa avente la denominazione «Spese per la prima attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36».

 

TITOLO IV

Reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica e

telecomunicazioni, nonché i loro accessori (manufatti, impianti, ecc.).

Loro realizzazione

 

     Art. 56. Norme semplificative per la realizzazione.

     1. Le opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da Enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, nonché i loro accessori (manufatti, impianti, ecc.), interrati, si configurano quali opere di urbanizzazione e, pertanto, non necessitano di conformità urbanistica e non sono soggette a Concessione Edilizia ma a semplice autorizzazione da parte delle Amministrazioni comunali competenti per territorio. [4]

     2. Quando la realizzazione delle opere di cui al precedente comma è eseguita a cura dell'Amministrazione comunale competente per territorio, l'approvazione del progetto sostituisce l'autorizzazione di cui al comma precedente. [5]

     3. Nel caso che le opere di cui al comma 1 interessino i terreni sui quali gravano usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, il provvedimento autorizzatorio del Sindaco di cui al comma 1 e l'approvazione di cui al comma 2, determina l'immediata utilizzabilità dei suoli interessati, concretando, quella autorizzata, una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli articoli 12 della legge n. 1766 del 1927 e 41 del R.D. n. 332 del 1928. [6]

     4. Ove mai se ne riscontri l'esigenza, i provvedimenti autorizzatori di cui ai commi 1 e 2 costituiscono rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 e della Legge regionale n. 3/1995, qualunque sia la destinazione delle aree interessate nello strumento urbanistico comunale.

     5. Nel caso previsto dal precedente quarto comma, il Comune provvederà, entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a trasmettere alla sovrintendenza ai B.A.A.A.C., per gli adempimenti di competenza, il progetto in duplice copia, corredato della relativa autorizzazione, di idonea relazione redatta ai sensi della legge regionale n. 3/95 nonché di documentazione fotografica per le sole zone in cui sono previste opere fuori terra o parzialmente interrate.

     6. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo e in tal senso devono intendersi modificate le normative degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

 

TITOLO V

Norme varie, transitorie e finali

 

CAPO I

Disposizioni varie

 

     Art. 57. Fanghi.

     1. Allo smaltimento dei fanghi risultanti dal trattamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

     2. In deroga a quanto stabilito nel comma 1 e fatte salve le «Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione» riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, lo smaltimento su suolo adibito ad uso agricolo è ammesso solo nel caso in cui l'utilizzo di tali fanghi sia stato autorizzato ai sensi del D.Lgs. 99/1992.

 

     Art. 58. Modificazioni delle tabelle e della scheda tecnica.

     1. La Giunta regionale, in relazione alle verifiche effettuate sull'impatto ambientale degli scarichi, può modificare i parametri ed i limiti indicati nelle tabelle allegate con i nn. 1 e 2 alla presente legge.

     2. La Giunta regionale può, altresì, modificare la scheda tecnica di cui all'allegato n. 3 della presente legge sulla base di motivate valutazioni tecniche.

 

     Art. 59. Consorzi.

     1. I Comuni e le Province provvedono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 60 della legge 142/1990, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto costituiti ai fini della costruzione, manutenzione e gestione delle opere relative ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi esistenti che non si sono adeguati a quanto disposto dall'articolo 60 della legge 142/1990 cessano da ogni finanziamento e contributo regionale.

     3. Per l'attuazione delle opere previste dal Piano regionale di risanamento delle acque, la Regione concede prioritariamente contributi e finanziamenti ai Consorzi ed agli Enti che unificano, ai sensi del comma 1, le iniziative pubbliche da porre in atto nel territorio d'ambito relativamente alle opere in considerazione.

 

     Art. 60. Sanzioni.

     1. Oltre alle sanzioni penali previste dalla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie da L. 500.000 a L. 5.000.000.

     2. Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma 1 sono comminate dall'Autorità competente al ricevimento della denuncia o al rilascio della relativa autorizzazione.

     3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati e utilizzati dall'Autorità di cui al comma 2, per lo svolgimento di attività connesse alla tutela delle acque dall'inquinamento.

 

CAPO II

Norme transitorie e finali

 

     Art. 61. Decorrenza delle funzioni.

     1. Le Province esercitano le nuove funzioni attribuite dalla presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

     2. I Comuni, i Consorzi e le Comunità montane trasmettono alle Province entro la data di cui al comma 1 le pratiche e gli atti relativi alle nuove funzioni attribuite.

     3. I Comuni, i Consorzi e le Comunità montane provvedono, altresì, alla definizione delle pratiche in corso nonché, ai sensi dell'articolo 7 della legge 172/1995 citata, al riesame di tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi dell'articolo 15 della legge 319/76, con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita, e le trasmettono alle Province.

 

     Art. 62. Scarichi degli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di cui al comma 2 dell'art. 15 della presente legge.

     1. Entro novanta giorni dalla data in cui le Province esercitano le funzioni di cui alla presente legge, i titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di cui al comma 2 dell'art. 15 della presente legge, presentano alla Provincia, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, copia dell'autorizzazione, ai fini del riesame ai sensi della presente legge.

     2. Le autorizzazioni di cui al comma 1, conservano la loro validità, salvo diversa valutazione da parte della Provincia, per un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 63. Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione.

     1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane adottano il regolamento di cui all'articolo 4 comma 4 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data tali enti adeguano i regolamenti eventualmente già in vigore.

 

     Art. 64. Gestione del centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali.

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce l'organismo di gestione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali di cui al precedente art. 36, cui partecipano i soggetti gestori dei servizi idrici, gli enti locali e l'istituenda Agenzia regionale (ARPAC) per la protezione ambientale, e ne determina le modalità di funzionamento.

 

     Art. 65. Disposizioni finali.

     1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si osservano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

 

     Art. 66. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato n. 1

 

Tabella n. 1 - Limiti di accettabilità allo scarico per pubbliche fognature senza alcun limite di abitanti serviti o di portata in acque marine, con diffusore posto a non meno di 300 metri dalla costa e con profondità non inferiori a 30 metri.

(Omissis).

 

 

Allegato n. 2

 

Tabella n. 2 - Parametri di qualificazione degli scarichi degli insediamenti civili e di quelli ad essi assimilabili.

 

     Ai fini dell'art. 1 quater, primo comma, lettera B) del D.L. 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modifiche nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 nel territorio della Regione sono considerati assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi solo gli scarichi terminali, caratterizzati esclusivamente dai parametri di cui all'elenco appresso riportato, in concentrazioni sempre inferiori a quelle indicate in aggiunta alle concentrazioni presenti nelle acque di approvvigionamento.

 

 

------------------------------------------------------------------

             Temperatura                        < 25 °C

------------------------------------------------------------------

pH                                     < compreso tra 6,5 e 9,5

Solidi in sospensione                         < 650 mg/l

 BOD5                                          < 250 mg/l

COD                                           < 500 mg/l

Rapporto BOD5/COD                             < 0,5 mg/l

TOC                                           < 200 mg/l

 Azoto ammoniacale come N                      < 30 mg/l

Azoto totale come N                           < 55 mg/l

Fosforo totale come P                         < 43 mg/l

Cloruri come Cl                               < 50 mg/l

Solfati come SO4                              < 30 mg/l

Grassi o oli animali e vegetali               < 35 mg/l

Tensioattivi                                  < 40 mg/l

------------------------------------------------------------------

 

 

     Gli insediamenti i cui scarichi terminali presentano caratteristiche difformi rispetto alla presente normativa sono considerati "produttivi" salvo che non esercitino attività puntualmente specificate alla lettera b) del su citato art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e cioè attività: alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, nonché le imprese agricole considerate insediamenti civili di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 maggio 1980, e sono conseguentemente assoggettati alla disciplina prescritta per gli insediamenti produttivi dalla legge n. 319 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Allegato n. 3

 

SCHEDA TECNICA DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1

 

1) Elementi concernenti la composizione dello scarico:

     a) caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico. Devono essere denunciate tutte le sostanze contenute nello scarico o negli scarichi. La omessa denuncia di una sostanza equivale a dichiarazione di sua assenza. Deve essere inoltre indicata la variabilità dello scarico nel tempo (continuo/discontinuo) e la saltuarietà della portata (costante/variabile);

     b) quantità di acqua che si preleva nell'anno solare, espressa in m3/d e m3/anno;

     c) fonte di approvvigionamento;

     d) corpo ricettore dello scarico, individuato tra quelli previsti all'articolo 1, lett. a), legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, e modalità di effettuazione dello stesso;

     e) caratteristiche delle acque prelevate e loro utilizzazione;

     f) portata dello scarico, sia media sia di punta;

     g) diversi impieghi dell'acqua nel ciclo produttivo espressi in m3/d e m3/anno: acque di processo, di raffreddamento, di servizio (se separata da quelle industriali), meteoriche;

     h) quantità e caratteristiche chimico-fisiche, recapito e modalità di smaltimento dei fanghi derivanti dai processi di depurazione;

     i) sistemi utilizzati per la misura delle portate delle acque prelevate e delle acque scaricate;

     l) coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore.

 

2) Elementi concernenti l'individuazione dell'insediamento:

     a) ubicazione ed indirizzo dell'insediamento, tipo di attività svolta in relazione ai diversi affluenti parziali prodotti, numero e ubicazione delle diverse unità produttive;

     b) numero dei dipendenti ripartiti in base alle diverse unità produttive;

     c) numero e tipo di impianti di depurazione esistenti

nell'insediamento o relativi effluenti ad essi convogliati;

     d) planimetria dello stabilimento, degli impianti di depurazione e degli scarichi;

     e) elencazione delle principali materie prime lavorate;

     f) numero di mesi lavorati nell'anno e numero medio delle giornate lavorative settimanali;

     g) superfici impermeabili (quali piazzali, tetti, ecc.) e superfici permeabili, espresse in m2.

 

 

Allegato n. 4/A

AMBITO "CALABRIA 1 - COSENZA"

 

  1. Acquaformosa

  2. Acquappesa

  3. Acri

  4. Aiello Calabro

  5. Aieta

  6. Albidona

  7. Alessandria del Carretto

  8. Altilia

  9. Altomonte

10. Amantea

11. Amendolara

12. Aprigliano

13. Belmonte Calabro

14. Belsito

15. Belvedere Marittimo

16. Bianchi

17. Bisignano

18. Bocchigliero

19. Bonifati

20. Buonvicino

21. Calopezzati

22. Caloveto

23. Campana

24. Canna

25. Cariati

26. Carolei

27. Carpenzano

28. Casole Bruzio

29. Cassano allo Jonio

30. Castiglione Cosentino

31. Castrolibero

32. Castroregio

33. Castrovillari

34. Celico

35. Cellara

36. Cerchiara di Calabria

37. Cerisano

38. Cervicati

39. Cerzeto

40. Cetraro

41. Civita

42. Cleto

43. Colosimi

44. Corigliano Calabro

45. Cosenza

46. Cropalati

47. Crosia

48. Diamante

49. Dipignano

50. Domanico

51. Fagnano Castello

52. Falconara Albanese

53. Figline Vegliaturo

54. Firmo

55. Fiumefreddo Bruzio

56. Francavilla Marittima

57. Frascineto

58. Fuscaldo

59. Grimaldi

60. Grisolia

61. Guardia Piemontese

62. Lago

63. Laino Borgo

64. Laino Castello

65. Lappano

66. Lattarico

67. Longobardi

68. Longobucco

69. Lungro

70. Luzzi

71. Maierà

72. Malito

73. Malvito

74. Mandatoriccio

75. Mangone

76. Marano Marchesato

77. Marano Principato

78. Marzi

79. Mendicino

80. Mongrassano

81. Montalto Uffugo

82. Montegiordano

83. Morano Calabro

84. Mormanno

85. Mottafollone

86. Nocara

87. Oriolo Calabro

88. Orsomarso

89. Paludi

90. Panettieri

91. Paola

92. Papasidero

93. Parenti

94. Paterno Calabro

95. Pedace

96. Pedivigliano

97. Piane Crati

98. Pietrafitta

99. Pietrapaola

100. Plataci

101. Praia a Mare

102. Rende

103. Rocca Imperiale

104. Roggiano Gravina

105. Rogliano

106. Rose

107. Roseto Capo Spulico

108. Rossano Calabro

109. Rota Greca

110. Rovito

111. San Basile

112. San Benedetto Ullano

113. San Cosmo Albanese

114. San Demetrio Corone

115. San Donato Ninea

116. San Fili

117. San Giorgio Albanese

118. San Giovanni in Fiore

119. San Lorenzo Bellizzi

120. San Lorenzo del Vallo

121. San Lucido

122. San Marco Argentano

123. San Martino di Finita

124. San Nicola Arcella

125. San Pietro in Amantea

126. San Pietro in Guarano

127. San Sosti

128. San Vincenzo La Costa

129. Sangineto

130. Sant'Agata d'Esaro

131. Santa Caterina Albanese

132. Santa Domenica Talao

133. Santa Maria del Cedro

134. Santa Sofia d'Epiro

135. Santo Stefano di Rogliano

136. Saracena

137. Scala Coeli

138. Scalea

139. Scigliano

140. Serra d'Aiello

141. Serra Pedace

142. Spezzano Albanese

143. Spezzano della Sila

144. Spezzano Piccolo

145. Tarsia

146. Terranova da Sibari

14?. Terravecchia

148. Torano Castello

149. Tortora

150. Trebisacce

151. Trenta

152. Vaccarizzo Albanese

153. Verbicaro

154. Villapiana

155. Zumpano

 

 

Allegato n. 4/B

AMBITO "CALABRIA 2 - CATANZARO"

 

  1. Albi

  2. Amaroni

  3. Amato

  4. Andali

  5. Argusto

  6. Badolato

  7. Belcastro

  8. Borgia

  9. Botricello

10. Caraffa di Catanzaro

11. Cardinale

12. Carlopoli

13. Catanzaro

14. Cenadi

15. Centrache

16. Cerva

17. Chiaravalle Centrale

18. Cicala

19. Conflenti

20. Cortale

21. Cropani

22. Curinga

23. Davoli

24. Decollatura

25. Falerna

26. Feroleto Antico

27. Fossato Serralta

28. Gagliato

29. Gasperina

30. Gimigliano

31. Girifalco

32. Gizzeria

33. Guardavalle

34. Isca sullo Jonio

35. Jacurso

36. Lamezia Terme

37. Magisano

38. Maida

39. Marcedusa

40. Marcellinara

41. Martirano

42. Martirano Lombardo

43. Miglierina

44. Montauro

45. Montepaone

46. Motta S. Lucia

47. Nocera Terinese

48. Olivadi

49. Palermiti

50. Pentone

51. Petrizzi

52. Petronà

53. Pianopoli

54. Platania

55. San Floro

56. San Mango d'Aquino

57. San Pietro a Maida

58. San Pietro Apostolo

59. San Sostene

60. San Vito sullo Jonio

61. Sant'Andrea Apostolo dello Jonio

62. Santa Caterina dello Jonio

63. Satriano

64. Sellia

65. Sellia Marina

66. Serrastretta

67. Sersale

68. Settingiano

69. Simeri Crichi

70. Sorbo San Basile

71. Soverato

72. Soveria Mannelli

73. Soveria Simeri

74. Squillace

75. Stalettì

76. Taverna

77. Tiriolo

78. Torre di Ruggiero

79. Vallefiorita

80. Zagarise

 

 

Allegato n. 4/C

AMBITO "CALABRIA 3 - CROTONE"

 

  1. Belvedere Spinello

  2. Caccuri

  3. Carfizzi

  4. Casabona

  5. Castelsilano

  6. Cerenzia

  7. Cirò

  8. Cirò Marina

  9. Cotronei

10. Crotone

11. Crucoli

12. Cutro

13. Isola Capo Rizzuto

14. Melissa

15. Mesoraca

16. Pallagorio

17. Petilia Policastro

18. Roccabernarda

19. Rocca di Neto

20. San Mauro Marchesato

21. San Nicola dell'Alto

22. Santa Severina

23. Savelli

24. Scandale

25. Strongoli

26. Umbriatico

27. Verzino

 

 

Allegato n. 4/D

AMBITO "CALABRIA 4 - VIBO VALENTIA"

 

  1. Acquaro

  2. Arena

  3. Briatico

  4. Brognaturo

  5. Capistrano

  6. Cessaniti

  7. Dasà

  8. Dinami

  9. Drapia

10. Fabrizia

11. Filadelfia

12. Filandari

13. Filogaso

14. Francavilla Angitola

15. Francica

16. Gerocarne

17. Jonadi

18. Joppolo

19. Limbadi

20. Maierato

21. Mileto

22. Mongiana

23. Monterosso Calabro

24. Nardodipace

25. Nicotera

26. Parghelia

27. Pizzo

28. Pizzoni

29. Polia

30. Ricadi

31. Rombiolo

32. San Costantino Calabro

33. San Calogero

34. San Gregorio d'Ippona

35. San Nicola da Crissa

36. Sant'Onofrio

37. Serra San Bruno

38. Simbario

39. Sorianello

40. Soriano Calabro

41. Spadola

42. Spilinga

43. Stefanaconi

44. Tropea

45. Vallelonga

46. Vazzano

47. Vibo Valentia

48. Zaccanopoli

49. Zambrone

50. Zungri

 

 

Allegato N. 4/E

AMBITO "CALABRIA 5 - REGGIO CALABRIA"

 

  1. Africo Nuovo

  2. Agnana Calabra

  3. Anoia

  4. Antonimina

  5. Ardore

  6. Bagaladi

  7. Bagnara Calabra

  8. Benestare

  9. Bianco

10. Bivongi

11. Bova

12. Bova Marina

13. Bovalino

14. Brancaleone

15. Bruzzano Zeffirio

16. Calanna

17. Camini

18. Campo Calabro

19. Candidoni

20. Canolo

21. Caraffa del Bianco

22. Cardeto

23. Careri

24. Casignana

25. Caulonia

26. Ciminà

27. Cinquefrondi

28. Cittanova

29. Condofuri

30. Cosoleto

31. Delianuova

32. Feroleto della Chiesa

33. Ferruzzano

34. Fiumara

35. Galatro

36. Gerace

37. Giffone

38. Gioia Tauro

39. Gioiosa Jonica

40. Grotteria

41. Laganadi

42. Laureana di Borrello

43. Locri

44. Mammola

45. Marina di Gioiosa Jonica

46. Maropati

47. Martone

48. Melicuccà

49. Melicucco

50. Melito Porto Salvo

51. Molochio

52. Monasterace

53. Montebello Jonico

54. Motta San Giovanni

55. Oppido Mamertina

56. Palizzi

57. Palmi

58. Pazzano

59. Placanica

60. Platì

61. Polistena

62. Portigliola

63. Reggio Calabria

64. Riace

65. Rizziconi

66. Roccaforte del Greco

67. Roccella Jonica

68. Roghudi

69. Rosarno

70. Samo

71. San Ferdinando

72. San Giorgio Morgeto

73. San Giovanni di Gerace

74. San Lorenzo

75. San Luca

76. San Pietro di Caridà

77. San Procopio

78. San Roberto

79. Santa Cristina d'Aspromonte

80. Sant'Agata del Bianco

81. Sant'Alessio in Aspromonte

82. Santa Eufemia d'Aspromonte

83. Sant'Ilario dello Jonio

84. Santo Stefano in Aspromonte

85. Scido

86. Scilla

87. Seminara

88. Serrata

89. Siderno

90. Sinopoli

91. Staiti

92. Stignano

93. Stilo

94. Taurianova

95. Villa San Giovanni

96. Terranova Sappo Minulio

97. Varapodio

 

 

Allegato n. 5

(Art. 41 - 4° comma)

 

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE DI AMBITO

 

     Premesso che:

     - la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", all'articolo 9, comma 3, prevede l'adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale:

     - la Regione Calabria, con legge regionale n. ............... del .................. ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato quello della stipula di apposita convenzione di cooperazione tra i comuni interessati, ai sensi dell'art. 24 della legge 142/1990;

     - con la medesima legge regionale è stato delimitato fra gli altri l'ambito territoriale ottimale denominato .................;

     - è necessario quindi stipulare apposita convenzione seguendo lo schema allegato alla citata legge regionale n. ............ del .........................

     Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ricadenti nell'ambito territoriale sopra indicato.

     Nell'anno 199 ..., il giorno ...... del mese di ............. sono presenti:

     Sig.......................................................... in rappresentanza della Provincia di .............................

     Sig.......................................................... in rappresentanza del Comune di ..................................

     Sig.......................................................... in rappresentanza del Comune di ..................................

     Sig.......................................................... in rappresentanza del Comune di ..................................

     Ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge;

     Provincia di ................................................ delibera Consiglio provinciale n. .......... del .................

     Comune di ................................................... delibera Consiglio provinciale n. .......... del .................

     Comune di ................................................... delibera Consiglio provinciale n. .......... del .................

     Comune di ................................................... delibera Consiglio provinciale n. .......... del .................

     Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione i comuni partecipanti attribuiscono alla Conferenza dei Sindaci ed all'Ente responsabile del coordinamento di cui ai successivi articoli lo svolgimento delle funzioni organizzatorie, di programmazione e di controllo in seguito precisate, relative al servizio idrico integrato nel proprio territorio, con le modalità ed i limiti espressamente indicati.

     Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

 

     Articolo 1. Ambito territoriale ottimale di gestione.

     1. E' individuato, in attuazione della legge regionale n. ..... del ......., l'Ambito Territoriale-Ottimale di gestione dei servizi idrici integrati denominato .............. così come risulta dall'elenco dei Comuni allegato alla presente convenzione.

 

     Articolo 2. Enti locali partecipanti.

     1. Dell'Ambito territoriale denominato ...................... fanno parte:

     il Comune di

     il Comune di

     il Comune di

     il Comune di

     il Comune di

     il Comune di

     la Provincia di

 

     Articolo 3. Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 36/1994 ed in attuazione della legge regionale n. ..... del ........., i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale di Gestione denominato ....................... stipulano la presente convenzione per coordinarsi ed organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme e dai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

     2. Tale organizzazione dovrà garantire:

     a) la gestione unitaria, all'interno dell'ambito, del servizio idrico integrato, come sopra definito, secondo criteri di efficienza ed economicità e con vincolo della reciprocità degli impegni per tutti coloro che intervengono su uno stesso acquifero;

     b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle normative vigenti ed alle necessità degli utenti;

     c) la protezione, in attuazione del D.P.R. 236/1988, nonché, la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

     d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi, secondo le normative vigenti;

     e) l'unitarietà del regime tariffario nell'Ambito Territoriale Ottimale di Gestione, definito in funzione anche delle qualità delle risorse e del servizio fornito;

     f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti finalizzato all'estensione, alla razionalizzazione ed alla qualificazione dei servizi, privilegiano le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

     3. Il soggetto nascente con la stipula della presente convenzione assume la denominazione di "Ente di Ambito".

 

     Articolo 4. Durata.

     1. La presente convenzione ha durata trentennale. Essa corrisponde allo schema allegato con il numero 5 alla legge regionale n. ..... del ......... composto di 22 articoli che costituiscono disciplina delle modalità di cooperazione.

     2. Gli Enti partecipanti possono tuttavia integrare lo schema con altre condizioni, che rappresentano esclusivamente disciplina di dettaglio non contrastanti con i rimanenti articoli e con le vigenti norme regionali e statali, purché accettate ed approvate dalla Conferenza dei Sindaci.

     3. Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri 30 anni, salvo che le normative vigenti a quell'epoca non dispongono diversamente.

 

     Articolo 5. Modifica dell'Ambito territoriale.

     1. Nell'eventualità che con delibera di Consiglio Regionale siano modificati i confini dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione viene modificata di conseguenza.

 

     Articolo 6. Organi dell'Ente di Ambito.

     1. Sono Organi dell'Ente di Ambito:

     - la Conferenza dei Sindaci;

     - la Segreteria tecnico-operativa;

     - il Presidente.

     2. L'Ente responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente Convenzione è la Provincia di ........................

 

     Articolo 7. Conferenza dei Sindaci.

     1. La Conferenza dei Sindaci costituisce la forma di consultazione tra gli Enti locali appartenenti all'Ambito territoriale ottimale ed ha sede presso la Provincia di ..............; essa definisce gli indirizzi e gli orientamenti adottando tutte le determinazioni necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, secondo il principio di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti alla presente Convenzione.

     2. La Conferenza dei Sindaci è composta dai rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco, o di un suo delegato, ed è presieduta dal Presidente dell'Ente di Ambito.

     3. La Conferenza di Sindaci delibera in ordine agli atti fondamentali dell'Ente di Ambito ed in particolare:

     a) individua le forme di gestione del servizio idrico integrato nei modi previsti dall'art. 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge n. 142/90, come integrato dall'art. 12 della legge 498/92;

     b) determina la salvaguardia degli organismi esistenti, di cui all'art. 9, comma 4, della legge 36/94;

     c) definisce e approva la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo Disciplinare;

     d) affida la gestione del servizio idrico integrato in relazione alla scelta di cui alla lettera a);

     e) approva i programmi di intervento e di investimento e gli eventuali aggiornamenti predisposti dalla Segreteria Tecnico-Operativa su proposta del Soggetto Gestore;

     f) determina la tariffa di Ambito;

     g) apporta eventuali modifiche alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

     4. Le sedute sono pubbliche e per ciascuna di esse viene redatto regolare verbale.

     5. Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono validamente costituite con la presenza di un numero di Sindaci, o loro delegati, non inferiore alla metà più uno rispetto al numero totale dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale e che rappresentino almeno la metà della popolazione totale residente nell'Ambito.

     6. Ad ogni Sindaco, o suo delegato, viene attribuito un numero di voti pari al numero di abitanti residenti nel comune da lui rappresentato.

     7. Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci si intendono approvate a maggioranza dei voti; tale maggioranza deve essere comunque espressione di almeno la metà del numero dei Sindaci, o loro delegati, presenti.

     8. Qualora non si riesca per due volte consecutive a costituire validamente la seduta della Conferenza dei Sindaci o non si riesca a raggiungere la maggioranza prescritta, al fine di ottemperare agli obblighi previsti nella presente legge, la Regione interverrà con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta.

     9. La Conferenza è convocata dal Presidente di Ambito almeno una volta l'anno per la verifica della gestione, nonché, qualora risulti necessario, per particolari problematiche attinenti all'organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano un numero di Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione totale residente nell'Ambito.

 

     Articolo 8. Segreteria tecnico-operativa.

     1. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente articolo nonché, per le attività di controllo e di vigilanza, viene costituita, a servizio dell'Ente di Ambito e di tutti gli Enti Locali appartenenti allo stesso Ambito territoriale, una Segreteria tecnico-operativa.

     2. La Segreteria Tecnico-Operativa:

     a) svolge funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico al servizio dell'Ente di Ambito;

     b) esercita funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio e sul rispetto dell'ambiente; su tali risultanze riferisce alla Conferenza dei Sindaci;

     c) esercita le attività di vigilanza tecnica nell'ambito della convenzione col soggetto gestore del servizio idrico;

     d) propone all'Assemblea eventuali programmi di intervento e di investimenti, inoltre propone al Presidente dell'Ente di Ambito, responsabile del coordinamento, eventuali misure ed iniziative nei confronti del soggetto gestore;

     e) promuove l'adozione, da parte del soggetto gestore, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili atti a fornire dati fra loro integrabili;

     f) esprime pareri sui programmi di intervento e di investimenti, riferiti all'intero Ambito, predisposti dal soggetto gestore per la successiva ratifica da parte della Conferenza dei Sindaci e ne verifica l'attuazione da parte del gestore stesso;

     g) predispone, anche su richiesta degli Enti Locali appartenenti all'Ambito, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.

 

     Articolo 9. Presidente dell'Ente di Ambito.

     1. Al Presidente della Provincia è attribuita la funzione di Presidente dell'Ente di Ambito con facoltà di designare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

     2. Il Presidente dell'Ente di Ambito, quale responsabile del coordinamento:

     a) convoca la Conferenza dei Sindaci nei casi previsti dal precedente articolo 7, comma 9;

     b) trasmette gli atti fondamentali ed i provvedimenti della Conferenza dei Sindaci agli Enti facenti parte dell'Ente di Ambito, entro dieci giorni dalla loro adozione;

     c) stipula, in virtù della delega prevista dall'art. 16 della Convenzione tipo per la costituzione dell'Ente di Ambito, la Convenzione per la gestione del servizio idrico con il soggetto gestore prescelto, secondo i modi previsti dall'art. 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 142/90 come integrato dall'art. 12 della legge 498/92;

     d) attua tutti i provvedimenti e le iniziative deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.

 

     Articolo 10. Costituzione della Segreteria tecnico-operativa.

     1. La Segreteria tecnico-operativa ha sede presso la Provincia di ..................... responsabile del coordinamento.

     2. Alla Segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente convenzione, ivi compreso il costo del personale, è attribuita .........................; nelle convenzioni di gestione da stipulare con i soggetti gestori sono indicate le modalità per la determinazione ed il trasferimento alla Segreteria tecnico-operativa, dei relativi importi.

     3. La Segreteria tecnico-operativa è diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

     4. La Segreteria tecnico-operativa è costituita da un dirigente responsabile e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo.

     5. La Segreteria tecnico-operativa ha il seguente organico: .................................................................. ..................................................................

     6. La copertura dei posti del predetto organico avviene mediante personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende od enti pubblici, nonché mediante assunzione da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli enti locali.

     7. Il rapporto di lavoro del responsabile della Segreteria tecnico- operativa e del dirigente è disciplinato da un contratto privato, ai sensi dell'art. 51 comma 5 della legge n. 142 del 1990, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.

     8. Il responsabile della Segreteria tecnico-operativa ed il dirigente prestano la propria attività a tempo pieno, e, qualora siano scelti fra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

     9. Alla nomina del responsabile della Segreteria tecnico-operativa provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio Decreto, su proposta dell'Assessore ai LL.PP., in base a criteri di professionalità e competenza.

     10. Alla formale costituzione della Segreteria tecnico-operativa, provvede la Provincia di ..............................

che esercita le funzioni di coordinamento di Ambito; contestualmente al provvedimento di costituzione la Provincia ne approva il regolamento di funzionamento.

 

     Articolo 11. Organizzazione del servizio idrico integrato.

     1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito provvede, salvo quanto stabilito al successivo articolo 14, un unico gestore individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della presente Convenzione.

     2. Al gestore è affidata, e ne risponde nei confronti degli Enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale, la gestione del servizio idrico integrato di cui al successivo art. 15.

     3. Si provvede alla gestione integrata del servizio idrico nell'Ambito con una pluralità di soggetti e di forme solo ove esistano gestioni salvaguardate, ovvero concessioni preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 36/94; in quest'ultimo caso solo sino alla scadenza della relativa concessione, senza che questa possa essere rinnovata o prolungata.

     4. Il nuovo soggetto gestore del Servizio idrico integrato subentra alle gestioni in economia ed a quelle non mantenute ai sensi degli articoli 9.4 e 10.3 della legge 36 con le modalità previste nella convenzione di gestione redatta in base alla convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 36/94; esso svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei gestori salvaguardati o mantenuti, nonché quelle di cui all'art. 15 della legge 36/94.

 

     Articolo 12. Forme di gestione del servizio idrico integrato.

     1. In armonia con la legge 142/1990, per la gestione del servizio idrico integrato, si adotta la seguente forma:

     azienda speciale di cui all'art. 22, lett. c) della legge 142/90;

     ovvero

     società mista di cui all'art. 22 lett. e) della legge 142/1990 come modificata dall'art. 12 della legge 498 del 23 dicembre 1992

     ovvero

     concessione a terzi di cui all'art. 22 lett. b) della legge 142/1990.

 

     Articolo 13. Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato.

     Nel caso in cui all'art. 12 sia stata scelta la forma dell'Azienda speciale

     1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituito il consorzio denominato ............................... ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della legge n. 142/90 e secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della stessa legge.

     2. La convenzione e lo statuto del consorzio sono definite.

     Nel caso in cui all'art. 12 sia stata scelta la forma della Società

     1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituita una Spa con la seguente composizione di capitale: .................................................................. .................................................................. ..................................................................

     2. La società è regolata nella seguente maniera:

..................................................................

..................................................................

     Nel caso in cui all'art. 12 sia stata scelta la forma della concessione a terzi

     1. Per la scelta del soggetto gestore si procede in conformità delle vigenti direttive della Comunità Europea in materia e secondo le modalità definite con decreto emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici in attuazione dell'articolo 20 della legge 36/1994.

 

     Articolo 14. Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti.

     1. Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare subordinata ad una verifica condotta in base a parametri di carattere economico, gestionale o organizzativo, come riporta il 3 comma dell'art. 49 della legge regionale n. ..... del ........., possono essere salvaguardati i soggetti gestori che rispondano ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:

     a) consistenza e solidità economica/finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita, comprovata dai bilanci societari degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;

     b) comprovata esperienza almeno triennale nella gestione dei servizi idrici ed adeguata dotazione di mezzi e di strutture organizzative, il tutto commisurato alle dimensioni dell'area e dell'utenza servita;

     c) realizzazione di investimenti, negli ultimi tre anni, per il miglioramento qualitativo del servizio attraverso l'utilizzo di capitali propri;

     d) livello qualitativo del servizio erogato, verificando, dalla documentazione in possesso dell'Ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. 236/1988 in merito alle acque potabili, nonché, quelle della legge 319/1976 per quanto attiene alle acque reflue;

     e) controllo dell'adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e dell'osservanza delle prescrizioni di cui al D.P.R. 236/1988.

     2. Si concorda e si approva che i seguenti soggetti, in quanto rispondenti ai requisiti di cui all'art. 49 della legge regionale n. ..... del ........., come meglio specificati nel presente articolo, sono salvaguardati:

.................................................................. ..................................................................

     3. Il compito di coordinamento del servizio è svolto da .............................................

     4. Tutti gli altri soggetti non compresi tra quelli salvaguardati cessano la loro attività a decorrere dal conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. ..... del .........

 

     Articolo 15. Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

     1. In applicazione di quanto previsto all'art. 41 della legge regionale n. ..... del ........., entro 120 giorni dalla stipula della presente convenzione l'Ente d'ambito approva l'organizzazione del Servizio idrico integrato, individuando gli eventuali Enti già operanti da salvaguardarsi o da mantenere, e redigendo, sulla base della convenzione tipo emanata dalla Regione, la convenzione di gestione, nel rispetto delle norme di cui all'art. 11 della legge 36/94.

     2. A tal fine adottano tutti i provvedimenti attuativi della presente convenzione finalizzati alla scelta del gestore, rispettando, nella ipotesi di convenzione a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, quanto stabilito all'art. 20 della legge 36/94.

     3. Tutti gli atti necessari per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'assegnazione della gestione del Servizio idrico integrato, nonché quelli relativi all'affidamento, sono sottoposti all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.

 

     Articolo 16. Poteri di stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

     1. Il Presidente dell'Ente di Ambito è delegato, alla stipula con il soggetto gestore della Convenzione di Gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 46 della legge regionale n. ..... del .........

 

     Articolo 17. Ricognizione delle opere e programma degli interventi.

     1. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di gestione, redatta in base alla convenzione tipo adottata dalla Regione, ed ai fini del successivo trasferimento al soggetto gestore, gli enti locali convenzionati provvedono ad operare la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti nel proprio territorio.

     2. Utilizzando le forme di consultazione dell'Ente di Ambito, gli enti locali convenzionati si impegnano, altresì, a predisporre, sulla base della ricognizione effettuata, il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario.

     3. Il programma degli interventi è approvato dai Consigli degli enti locali convenzionati contestualmente alla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

     4. Gli atti di approvazione dovranno indicare anche le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma, in armonia con quanto previsto dal piano finanziario.

 

     Articolo 18. Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.

     1. Contestualmente al piano finanziario di cui all'articolo precedente ed in relazione allo stesso la Conferenza dei Sindaci determina la tariffa del Servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 36/1994.

 

     Articolo 19. Obblighi e garanzie.

     1. I Comuni convenzionati nell'Ente di Ambito - giusto l'art. 12 della legge 36/94 - affidano in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nella Convenzione per la gestione del servizio idrico, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti, anche in economia, nonché, le immobilizzazioni, le attività e le passività.

     2. Il soggetto gestore ne assume i relativi oneri di gestione e manutenzione nei termini previsti dalla convenzione di gestione di cui all'art. 46 della legge regionale n. ..... del ............

     3. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità degli Enti locali convenzionati nell'Ente di Ambito in quanto proprietari degli impianti.

     4. Il Presidente dell'Ente di Ambito, in nome e per conto dei Comuni convenzionati, autorizza il gestore, per la durata della Convenzione per la gestione del servizio idrico, ed utilizza gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima e per realizzare le opere previste nei programmi di intervento.

     5. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal gestore, la Convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio di polizze di garanzia assicurative o bancarie.

 

     Articolo 20. Vigilanza e controllo.

     1. Nella Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui al precedente articolo 15 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e di vigilanza sul servizio idrico integrato.

     2. La Segreteria tecnico-operativa dell'Ambito, costituita in attuazione del precedente articolo 10, svolge, in nome-e per conto dell'Ente di Ambito, le attività di vigilanza e controllo secondo quanto previsto dal precedente art. 8, informando gli Enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure previste dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato; gli Enti locali convenzionati forniscono alla Segreteria tecnico-operativa dell'Ambito ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

 

     Articolo 21. Rapporti finanziari.

     1. La contabilità dell'Ente d'ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli Enti locali.

     2. Ciascun comune partecipa al fondo di dotazione dell'Ente d'ambito in proporzione alla popolazione.

     3. Qualora nel prosieguo un comune intendesse accelerare un programma di investimenti sugli impianti del proprio territorio, potrà chiedere all'Ente d'ambito di applicare una modulazione della tariffa dei propri utenti mediante una sovraquota di oneri finanziari a copertura degli investimenti citati.

     4. Ciascun comune ha inoltre la facoltà di realizzare a propria cura e spese le opere ritenute necessarie per l'adeguamento del proprio servizio idrico integrato in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione - sentito l'Ente d'Ambito - con il soggetto gestore del servizio medesimo al quale le opere sono affidate in gestione con uno stato di consistenza aggiuntivo.

 

     Articolo 22. Arbitrato.

     1. Gli Enti partecipanti convengono che gli eventuali conflitti tra gli stessi in ordine alle attività concernenti l'organizzazione del servizio idrico integrato, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, verranno risolti da un collegio arbitrale composta da un membro nominato da ciascuno degli Enti in conflitto e da un presidente nominato d'intesa tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Catanzaro su istanza della parte più diligente.

     2. Qualora i membri del collegio risultassero in numero pari, verrà nominato, con le stesse modalità previste per il Presidente, un ulteriore componente.

 

 

Allegato n. 6

(Art. 41 - 6° comma)

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE

DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI

NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

 

     Premesso che:

     - la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), all'articolo 9 prevede l'adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale di gestione;

     - la Regione Calabria, con legge regionale n. ..... del ......... ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la costituzione del consorzio tra gli enti locali del medesimo ambito ottimale di gestione ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 tra gli enti locali interessati;

     - con la medesima legge regionale è stato delimitato l'ambito territoriale ottimale di gestione denominato ....................;

     - ai fini della costituzione del consorzio è necessario stipulare apposita convenzione secondo lo schema allegato alla legge regionale n. ..... del .........

     Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopraindicato.

     Nell'anno 199 ..., il giorno ........ del mese di ........... sono presenti:

     Sig. ........................................................ in rappresentanza della Provincia di .............................

     Sig. ........................................................ in rappresentanza del Comune di ..................................

     Sig. ........................................................ in rappresentanza del Comune di ..................................

     Sig. ........................................................ in rappresentanza del Comune di ..................................

     Ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge;

     Provincia di ................................................ delibera Consiglio provinciale n. ..... del ..............

     Comune di ................................................... delibera Consiglio provinciale n. ..... del ..............

     Comune di ................................................... delibera Consiglio provinciale n. ..... del ..............

     Comune di ................................................... delibera Consiglio provinciale n. ..... del ..............

     Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

 

     Articolo 1. Ambito territoriale ottimale.

     1. E' individuato, in attuazione della legge regionale n. ..... del ........, l'ambito territoriale ottimale denominato

.......................... così come risulta dall'elenco dei Comuni allegati alla presente convenzione contrassegnata con il numero .........., lettera ..........

 

     Articolo 2. Enti locali partecipanti.

     1. Dell'ambito territoriale ottimale dei servizi idrici integrati denominato ........................ fanno parte:

     il Comune di ................................................

     il Comune di ................................................

     il Comune di ................................................

     il Comune di ................................................

     la Provincia di .............................................

 

     Articolo 3. Finalità ed oggetto della Convenzione.

     1. Si addiviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 36 del 1994 ed in attuazione della legge regionale n. .....

del ........., alla presente Convenzione tra Comuni e province appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato ...................... per la costituzione del consorzio secondo lo statuto allegato, parte integrante della presente convenzione al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

     2. Tale organizzazione dovrà garantire:

     a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con vincolo della reciprocità degli impegni;

     b) livelli e standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;

     c) la protezione, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché, la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

     d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;

     e) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione delle qualità delle risorse e del servizio fornito;

     f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la realizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

     3. In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:

     a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato;

     b) l'affidamento del servizio idrico integrato;

     c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;

     d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;

     e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994;

     f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

 

     Articolo 4. Durata.

     1. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione.

     2. Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri trenta anni.

 

     Articolo 5. Modifica dell'ambito territoriale ottimale.

     1. Nei casi in cui il Consiglio regionale, con propria delibera, modifichi i confini dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente Convenzione è modificata di conseguenza.

 

     Articolo 6. Insediamento dell'Assemblea del Consorzio.

     1. Alla convocazione dell'assemblea di insediamento per l' elezione degli organi del consiglio costituito in attuazione della presente convenzione provvede il Presidente della Provincia.

 

     Articolo 7. Organizzazione del servizio idrico integrato.

     1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo art. 8, un unico soggetto gestore individuato dal consorzio costituito in attuazione della presente convenzione.

     2. Al soggetto gestore è affidata la gestione del servizio idrico integrato; esso ne risponde, per il tramite del consorzio, nei confronti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale.

     3. I rapporti tra il soggetto gestore ed il consorzio costituito tra gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale è definito mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 44 della legge regionale n. ..... del .........

 

     Articolo 8. Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti.

     1. Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obbiettivi di carattere economico, gestionale e organizzativo, come riporta l'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. ..... del ........., possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:

     a) consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita, comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e ad attestazioni di solvibilità di tipo bancario;

     b) stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento quali- quantitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;

     c) costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;

     d) verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocumento all'interesse generale dell'intero ambito;

     e) analisi del livello qualitativo del servizio erogato, verificando dalla documentazione in possesso dell'Ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 in merito alle acque potabili e della legge n. 319 del 1976 per quanto riguarda le acque reflue;

     f) controllo dell'adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nella zona di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988.

 

     Articolo 9. Organismi esistenti da salvaguardare.

     1. Si concorda e si approva che i seguenti soggetti, in quanto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 13 della legge regionale n. ..... del ........., come meglio specificati nel precedente art. 8, sono salvaguardati:

     a) ..........................................................

     b) ..........................................................

     c) ..........................................................

     2. Il consorzio costituito in attuazione della presente convenzione determina il soggetto gestore cui è attribuito il compito di coordinamento del servizio idrico integrato e le modalità di svolgimento del coordinamento stesso.

 

     Articolo 10. Organismi esistenti non salvaguardati.

     1. I seguenti organismi gestori non compresi tra quelli da salvaguardare di cui al precedente art. 9 sono soppressi o liquidati a decorrere dal conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore ai sensi dell'art. 45 della Legge regionale n. ..... del .......:

     a) ..........................................................

     b) ..........................................................

     c) ..........................................................

 

 

Allegato n. 7

(Art. 41 - 6° comma)

 

STATUTO TIPO DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI

RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

 

     Articolo 1. Costituzione e Denominazione.

     1. In applicazione all'articolo 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'art. 41 della Legge regionale n. .....

del ........., tra i Comuni di seguito elencati, è costituito un Consorzio ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 denominato in seguito "Ente di ambito":

     Comune di ...................................................

     Comune di ...................................................

 

     Articolo 2. Durata e sede.

     1. L'Ente d'Ambito è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.

     2. L'Ente d'Ambito .................................. ha sede nel Comune di ................................

 

     Articolo 3. Finalità.

     1. L'Ente d'Ambito ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale

"................................." quale risulta delimitato dall'allegato ..................... della Legge regionale n. .....

del ....... e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

 

     Articolo 4. Funzioni.

     1. L'Ente d'Ambito ................................ svolge le funzioni previste dalla convenzione costitutiva di cui all'art. 41 della Legge regionale n. ..... del .........

     2. In particolare, spetta all'Ente d'Ambito:

     a) scegliere la forma di gestione del servizio;

     b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;

     c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;

     d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistente;

     e) predisporre e aggiornare il programma di interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994;

     f) determinare ed aggiornare l'articolazione tariffaria del servizio idrico.

     3. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici integrati nei confronti del soggetto gestore.

     4. L'esercizio di attività di controllo di cui al comma 3, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

 

     Articolo 5. Quote di partecipazione.

     1. Le quote di partecipazione all'Ente d'Ambito, determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, sono stabilite come segue:

     Comune di ............................   ............%

     Comune di ............................   ............%

 

     Articolo 6. Organi del Consorzio di ambito.

     1. Sono organi dell'Ente d'Ambito:

     a) l'assemblea dei rappresentanti;

     b) il Consiglio di Amministrazione;

     c) Presidente;

     d) il Collegio dei revisori.

 

     Articolo 7. Composizione e durata dell'assemblea.

     1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del sindaco o di un suo delegato.

     2. A ciascun comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.

     3. L'assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, l'Assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa all'Ente d'Ambito fino all'insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.

     4. Fermo il principio della continuità amministrativa di cui al comma 3, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea dell'Ente d'Ambito qualora il sindaco risulti sostituito nella carica comunale. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.

 

     Articolo 8. Attribuzioni dell'assemblea.

     1. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Ente d'Ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

     a) elezione del Presidente e del Vice Presidente;

     b) elezione dei membri del Consiglio di amministrazione;

     c) elezione del collegio dei Revisori dei Conti;

     d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

     e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;

     f) approvazione del programma di interventi, del piano finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio;

     g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;

     h) affidamento dell'esercizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lett. g);

     i) aggiornamento del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f);

     l) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e seguenti della legge n. 36 del 1994;

     m) approvazione dei regolamenti interni;

     n) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;

     o) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;

     p) presa d'atto della concessione a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento della data di entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 e mantenute in essere ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge stessa.

 

     Articolo 9. Convocazione dell'assemblea.

     1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

     2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Ente d'Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.

     3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.

     4. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

     5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

     6. Nei casi d'urgenza l'assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.

     7. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza di cui al comma 6.

 

     Articolo 10. Funzionamento dell'assemblea.

     1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente d'Ambito.

     2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.

     3. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.

     4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio (un terzo se in seconda convocazione) e la maggioranza numerica dei comuni consorziati (un terzo se in seconda convocazione).

     5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), h), i), l), m), n), dell'articolo 8 è richiesto il voto favorevole dei comuni presenti all'assemblea che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione all'Ente d'Ambito e la maggioranza numerica dei comuni consorziati.

 

     Articolo 11. Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente d'Ambito e da dieci consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno. Uno dei dieci consiglieri è designato dal Presidente a svolgere le funzioni di Vice Presidente.

     2. Per la durata in carica si applicano ai componenti al consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'Assemblea dei rappresentanti.

     3. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro sessanta giorni dalla vacanza.

     4. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.

 

     Articolo 12. Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione provvede all'ordinaria amministrazione dell'Ente d'Ambito.

     2. In particolare il Consiglio:

     a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), o) dell'articolo 8;

     b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;

     c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio;

     d) assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari;

     e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

     f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Ente d'Ambito.

 

     Articolo 13. Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente d'Ambito o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.

     2. Il consiglio di amministrazione può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.

     3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

     4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

 

     Articolo 14. Presidente.

     1. Il Presidente:

     a) convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;

     b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;

     c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;

     d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 19 comma 1 del presente statuto;

     e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica;

     f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;

     g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;

     h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale;

     i) esercita con le altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'assemblea dei rappresentanti e del consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.

     2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il vice Presidente.

 

     Articolo 15. Commissioni consultive.

     1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività di istituto dell'Ente d'Ambito l'Assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

     2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

 

     Articolo 16. Collegio dei revisori.

     1. Il controllo sulla gestione economica finanziaria dell'Ente d'Ambito è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissato dall'articolo 57, comma 2, dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

     3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopracitata e dal regolamento di contabilità.

     4. I Revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti, e su invito del Presidente dell'Ente d'Ambito, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Ente d'Ambito.

 

     Articolo 17. Trasmissione atti fondamentali del Consorzio di ambito agli enti consorziati.

     1. Il Presidente dell'Ente d'Ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'Ente d'Ambito.

 

     Articolo 18. Forme di consultazione.

     1. Gli organi dell'Ente d'Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Ente d'Ambito.

     2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell'Ente d'Ambito in particolare:

     a) attuano incontri con enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (consigli e giunte);

     b) divulgano e illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

 

     Articolo 19. Tutela dei diritti degli utenti.

     1. Gli organi dell'Ente d'Ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994.

     2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1 del presente articolo.

     3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

 

     Articolo 20. Uffici e personale.

     1. L'Ente d'Ambito è dotato di un ufficio di direzione costituito da ..........................................

     2. La copertura dei posti del predetto ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. L'Ente d'Ambito è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente oltreché in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli enti consorziati.

 

     Articolo 21. Patrimonio.

     1. L'Ente d'Ambito è dotato di un patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'articolo 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

     2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 codice civile.

     3. All'Ente d'Ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

     4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come beni direttamente acquisiti dall'Ente d'Ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.

 

     Articolo 22. Contabilità e finanza.

     1. Per la finanza e la contabilità dell'Ente d'Ambito, si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.

     2. Le spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito gravano sui comuni consorziati in proporzione all'entità della popolazione residente.

     3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi all'assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.

 

     Articolo 23. Norma finale di rinvio.

     1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 18 maggio 2017, n. 18, ad eccezione degli articoli dal 6 al 29 e dal 57 al 60.

[2] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

[3] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14. La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2006, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2006, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2006, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.