§ 5.1.43 - L.R. 28 febbraio 1995, n. 3.
Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85. Abrogazione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:28/02/1995
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Ai Comuni e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei parchi sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. [...]
Art. 2.      1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale rilasciano l'autorizzazione paesistica previo parere scritto del proprio ufficio tecnico in ordine alla conformità, con gli [...]
Art. 3.      1. La documentazione da produrre al Comune ed alle Province per il rilascio dell'autorizzazione paesistica è la seguente
Art. 4. 
Art. 5.      1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale nel rilasciare l'autorizzazione paesistica osservano i termini e le procedure previste dall'articolo 1 della legge n. 431/85
Art. 6.      1. Le Commissioni di cui all'articolo 2 della legge n. 1497/39 e del relativo regolamento di applicazione e successive modificazioni, continuano ad esercitare le funzioni nella composizione [...]
Art. 7.      1. Per gli interventi di opere pubbliche di interesse comunale che ricadono fuori delle zone A, B ed E, la relativa autorizzazione paesaggistica viene rilasciata dal Presidente [...]
Art. 8.      1. Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione paesistica, è rilasciata previo parere obbligatorio dell'Assessorato regionale ai beni [...]
Art. 9.      1. La presente legge abroga le leggi regionali 2/9/1986, n. 41, e 22/12/1989, n. 16
Art. 10.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.1.43 - L.R. 28 febbraio 1995, n. 3.

Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85. Abrogazione delle LL.RR. n. 41/86 e n. 16/89.

(B.U. 2 marzo 1995, n. 24).

 

Art. 1.

     1. Ai Comuni e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei parchi sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85 per tutti gli interventi ricadenti nelle zone A, B ed E ai sensi del DM 1444/68, degli strumenti urbanistici generali vigenti [1].

     2. Alle Province e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei parchi sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica per interventi ricadenti nelle altre zone previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 8 successivo [2].

 

     Art. 2.

     1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale rilasciano l'autorizzazione paesistica previo parere scritto del proprio ufficio tecnico in ordine alla conformità, con gli strumenti urbanistici approvati, dei contenuti del progetto, della descrizione dello stato dei luoghi e delle motivazioni che giustifichino o meno l'intervento sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale.

 

     Art. 3.

     1. La documentazione da produrre al Comune ed alle Province per il rilascio dell'autorizzazione paesistica è la seguente:

     a) richiesta di autorizzazione paesistica;

     b) stralcio del documento urbanistico vigente con relativa normativa di attuazione;

     c) quattro copie di elaborati grafico-progettuali redatti in congrua scala, debitamente firmati da tecnici e consistenti in:

     1) planimetria generale al 500, debitamente quotata, estesa almeno ad un raggio di 200 metri circostante con l'indicazione dei fabbricati esistenti e delle relative altezze, viabilità, piazze;

     2) planimetria particolareggiata in scala 1.200 esaurientemente quotata;

     3) piante, sezioni e prospetti;

     4) relazione tecnico-ambientale nella quale sia descritto il contesto dei luoghi interessati dall'episodio edilizio e come lo stesso si inserisce nell'ambiente;

     5) descrizione dei materiali usati con particolare riguardo alla copertura, agli intonaci, agli infissi e tinteggiature esterne e alle ringhiere;

     6) organizzazione degli spazi esterni ed eventuale piantumazione;

     7) esauriente documentazione fotografica.

 

     Art. 4. [3]

     1. Le richieste di autorizzazione paesistica inoltrate all'Assessorato ai beni ambientali ai sensi della L.R. n. 41/86 e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, vanno riproposte al Sindaco ed al Presidente dell'Amministrazione Provinciale ai sensi del precedente art. 1 ad eccezione di quelle di cui all'art. 8 della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale nel rilasciare l'autorizzazione paesistica osservano i termini e le procedure previste dall'articolo 1 della legge n. 431/85.

     2. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, entro 10 giorni dal completamento del procedimento, trasmettono n. 2 copie di progetto con relativa autorizzazione alla Soprintendenza B.A.A.A.C.. Una copia è trasmessa all'Assessorato regionale ai beni ambientali. Una copia è depositata presso i rispettivi uffici tecnici.

     3. La concessione edilizia potrà essere rilasciata decorso il termine di sessanta giorni riservato dalla legge n. 431/85 al Ministero beni culturali ed ambientali per intervenire sull'autorizzazione rilasciata con provvedimento di annullamento.

     4. I progetti difformi dagli strumenti urbanistici vigenti, sono restituiti dal Comune o dalla Provincia agli interessati.

 

     Art. 6.

     1. Le Commissioni di cui all'articolo 2 della legge n. 1497/39 e del relativo regolamento di applicazione e successive modificazioni, continuano ad esercitare le funzioni nella composizione esistente anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, fino a quando con legge regionale non si sia provveduto alla definitiva disciplina delle commissioni medesime.

     2. I membri che sono venuti o vengono a mancare per dimissione o per qualsiasi altra causa sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

     3. Nei casi previsti dall'articolo 14, primo comma, della legge n. 1497/39, I'azienda di promozione turistica, di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 competente per territorio, fa conoscere il suo avviso entro quindici giorni dall'interpello. Decorso tale termine, il parere si intende concesso favorevolmente.

     4. L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1497/39, la revoca o la modifica dello stesso elenco, a norma del penultimo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, sono assunte con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 7.

     1. Per gli interventi di opere pubbliche di interesse comunale che ricadono fuori delle zone A, B ed E, la relativa autorizzazione paesaggistica viene rilasciata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale come previsto dall'art. 1.

     2. Per gli interventi di opere pubbliche d'interesse provinciale il rilascio dell'autorizzazione paesistica è delegata alle Province.

 

     Art. 8.

     1. Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione paesistica, è rilasciata previo parere obbligatorio dell'Assessorato regionale ai beni ambientali.

     2. Per gli interventi di opere pubbliche d'interesse regionale l'autorizzazione paesistica è rilasciata dall'Assessorato ai beni ambientali.

     3. Nel caso in cui sul progetto siano richiesti i pareri di diverse amministrazioni, l'Assessore regionale ai beni ambientali, promuove una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 241/1990.

     4. L'Assessorato regionale ai beni ambientali dà immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali - tramite la Soprintendenza territorialmente competente o con le diverse modalità che il Ministero dovesse determinare in futuro - delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge abroga le leggi regionali 2/9/1986, n. 41, e 22/12/1989, n. 16.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 47 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10.

[2] Comma così modificato dall’art. 47 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10.

[3] Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi L.R. 19 aprile 1995, n. 23.