§ 4.8.7 - L.R. 28 marzo 1985, n. 13.
Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 217 del 17 maggio 1983.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:28/03/1985
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Ambiti territoriali turisticamente rilevanti.
Art. 3.  Individuazione e delimitazione.
Art. 4.  Costituzione e delimitazione delle A.P.T.
Art. 5.  Compiti e funzioni delle A.P.T.
Art. 6.  Organi.
Art. 7.  L’Amministratore e il Vice Amministratore.
Art. 8.  Composizione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 9.  Durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10.  Competenze del Consiglio di Amministrazione.
Art. 11.  Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
Art. 12.  Composizione del Comitato Esecutivo.
Art. 13.  Collegamento funzionale delle A.P.T. con gli Enti locali territoriali.
Art. 14.  Attribuzione del Comitato Esecutivo.
Art. 15.  Compiti del Dirigente segretario del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16.  Controllo delle deliberazioni.
Art. 17.  Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 18.  Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 19.  Indennità di carica e gettoni di presenza.
Art. 20.  Programmi operativi delle Aziende di Promozione Turistica.
Art. 21.  Disciplina del personale destinato alle A.P.T.
Art. 22.  Individuazione e istituzione degli I.A.T.
Art. 23.  Entrate dell'A.P.T.
Art. 24.  Formazione dei bilanci.
Art. 25.  Diniego di ratifica del bilancio.
Art. 26.  Controllo ispettivo.
Art. 27.  Controllo sostitutivo Scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
Art. 28.  Scioglimento trasferimento delle competenze.
Art. 29.  Commissario liquidatore.
Art. 30.  Coordinamento attività di promozione e propaganda.
Art. 31.  Inserimento nel ruolo unico regionale del personale proveniente dagli Enti soppressi.
Art. 32.  Destinazione del personale.
Art. 33.  Esercizio finanziario e contabilità.
Art. 34.  Albo regionale.
Art. 35.  Contributi.
Art. 36.  Professioni turistiche.
Art. 37.  Licenze comunali.
Art. 38.  Presupposti per il rilascio delle licenze.
Art. 39.  Composizione e funzionamento della Commissione d'esame.
Art. 40.  Prove d'esame.
Art. 41.  Approvazione delle graduatorie di merito ed attestati di idoneità.
Art. 42.  Albo regionale.
Art. 43.  Termini e modalità delle prove d'esame.
Art. 44.  Requisiti di ammissione all'esame.
Art. 45.  Comunicazioni del Comune alla Regione.
Art. 46.  Tariffe per prestazioni professionali.
Art. 47.  Divieto di esercizio di attività commerciale.
Art. 48.  Vigilanza e controllo sulle attività.
Art. 49.  Sanzioni per esercizio abusivo.
Art. 50.  Norma transitoria.
Art. 51.  Altre sanzioni.
Art. 54.      La Regione sostiene la convegnistica e l'attività congressuale in genere con attività promozionale ed economica con propri finanziamenti e prestazioni di servizi
Art. 55.  Consulta regionale per il turismo. Composizioni e compiti.
Art. 65.  Finalità.
Art. 66.      Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 39 ed ai componenti esterni della Consulta regionale sul turismo di cui all'art. 55 spetta un rimborso spese pari al [...]
Art. 67.      Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 53, 54 e 65 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa complessiva di duemiliardicinquecentomilioni
Art. 68.      Per le provvidenze previste dall'art. 59 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa complessiva di cinquemiliardicinquecentomilioni
Art. 69.      Il programma relativo alla spesa per l'esercizio finanziario 1985 deve essere presentato dalla Giunta regionale alla competente Commissione permanente entro il 15 marzo 1985 che deve [...]
Art. 70.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire otto miliardi per l'anno 1985, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, [...]


§ 4.8.7 - L.R. 28 marzo 1985, n. 13. [1]

Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 217 del 17 maggio 1983.

(B.U. n. 25 del 4 aprile 1985).

 

TITOLO I

 

Art. 1. Finalità della legge.

     La Regione Calabria al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo del settore turistico assume quali obiettivi dell'azione regionale:

     - il potenziamento e la riqualificazione dell'organizzazione turistica regionale;

     - la valorizzazione delle potenzialità del territorio in merito ai valori climatici, paesaggistici, storici ed artistici;

     - l'uso programmato delle risorse in attesa dell'approvazione del piano regionale di sviluppo, mediante la formulazione di piani triennali di sviluppo turistico, il primo dei quali sarà presentato entro sei mesi dell'approvazione della presente legge;

     - il riequilibrio dell'attività sul territorio, al fine di favorire lo sviluppo di zone suscettibili di valorizzazione turistica.

 

     Art. 2. Ambiti territoriali turisticamente rilevanti.

     Tutto il territorio regionale è considerato rilevante ai fini dello sviluppo turistico.

     In esso si provvede, con la presente legge, alla individuazione degli ambiti territoriali delle Aziende di Promozione Turistica.

 

     Art. 3. Individuazione e delimitazione.

     In attesa del piano regionale di sviluppo turistico di cui all'articolo 1 che terrà conto delle indicazioni del piano territoriale di coordinamento regionale, provvisoriamente sono individuati nella Regione Calabria tre ambiti territoriali turisticamente rilevanti che coincidono rispettivamente con i territori delle province di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria.

     Le località incluse negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti sono ad ogni effetto di legge riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo ai fini dell'imposta di soggiorno e turismo.

 

     Art. 4. Costituzione e delimitazione delle A.P.T.

     In ciascuno degli ambiti territoriali individuati a norma del precedente articolo, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, una Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.).

     Le A.P.T. sono organismi tecnico-operativi e strumentali della Regione muniti di autonomia amministrativa e di gestione, hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

     Le A.P.T. si articolano in delegazioni ubicate presso Comuni già sede di azienda, soggiorno cura e turismo.

     Le attività di cui all'articolo 5 della presente legge attribuite alle determinazioni del Comitato esecutivo delle Aziende di Promozione Turistica riguardanti i territori dei Comuni sede di delegazione saranno decise ed attuate di intesa con le Amministrazioni comunali.

     Nei Comuni sede di delegazione delle Aziende di Promozione Turistica sono anche Istituiti uffici di Informazione e di Assistenza Turistica (I.A.T.).

     Nelle more dell'attuazione degli articoli 31 e 32 della presente legge, il personale dipendente degli Enti provinciali per il turismo e delle aziende di cura, soggiorno e turismo continua ad essere utilizzato nelle località ove presta attualmente servizio.

 

     Art. 5. Compiti e funzioni delle A.P.T.

     Per i rispettivi ambiti territoriali le A.P.T. provvedono in linea con le scelte ed i programmi regionali, alla cui definizione partecipano, alla promozione delle attività turistiche per l'incremento dei flussi turistici e esplicano i seguenti compiti:

     a) la promozione della conoscenza delle località comprese nell'ambito turistico in cui operano;

     b) la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio archeologico - artistico - storico ed ambientale promuovendo manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa di interesse turistico e sociale, anche con il concorso ed in collaborazione di enti ed associazioni pubbliche e private, ivi comprese le associazioni Pro Loco;

     c) la realizzazione di impianti turistici sportivi, ricreativi e la gestione da affidare a cooperative di addetti alle attività turistiche o private;

     d) la realizzazione e diffusione di materiale illustrativo ed informativo atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche della zona di competenza;

     e) la promozione di iniziative dirette alla tutela e fruizione del tempo libero;

     f) l'assistenza tecnica agli operatori del settore turistico e di altri settori connessi al fenomeno turistico nonché l'erogazione agli stessi di servizi turistici anche attraverso l'utilizzazione, previa convenzioni da concordarsi con l'Assessorato regionale al turismo, di cooperative di addetti alle professioni turistiche di cui all'art. 11 della legge 17-5-1983, n. 217;

     g) raccolgono ed elaborano, secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali, i dati statistici interessanti il turismo, con la collaborazione, ove occorra, delle Province, dei Comuni, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e di ogni altro ente operante nella provincia;

     h) la promozione e la partecipazione a Società e Consorzi che abbiano come finalità la promozione turistica sia a livello locale che regionale;

     i) l'assistenza ed informazione al turista anche mediante l'istituzione di uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica denominati I.A.T., anche in collaborazione con le associazioni Pro Loco, previo nulla- osta della Regione;

     l) lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esse attribuite dalla Regione ovvero concordate con gli Enti locali territoriali.

 

     Art. 6. Organi.

     Sono organi dell'Azienda di Promozione Turistica:

     a) l’Amministratore [2];

     b) il Vice Amministratore [3];

     c) [4];

     d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

     Art. 7. L’Amministratore e il Vice Amministratore. [5]

     1. L’Amministratore e il Vice Amministratore, scelti fra persone di comprovata esperienza nel settore, sono nominati dalla Giunta Regionale, durano in carica due anni e, comunque, decadono allo scadere della legislatura nell’ambito della quale sono stati nominati.

     2. L’Amministratore ha la rappresentanza legale dell’Azienda ed esercita tutte le funzioni occorrenti al regolare funzionamento, compresa l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

     3. L’Amministratore, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vice Amministratore.

     4. Alle APT è estesa la normativa regionale che regola la separazione dell’attività amministrativa, di indirizzo e di controllo da quella di gestione

 

     Art. 8. Composizione del Consiglio di Amministrazione. [6]

 

     Art. 9. Durata in carica del Consiglio di Amministrazione. [7]

 

     Art. 10. Competenze del Consiglio di Amministrazione. [8]

 

     Art. 11. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione. [9]

 

     Art. 12. Composizione del Comitato Esecutivo. [10]

 

     Art. 13. Collegamento funzionale delle A.P.T. con gli Enti locali territoriali.

     L'attività dell'A.P.T. si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale per il settore turistico.

     Ai fini del necessario collegamento funzionale dell'attività di tutti gli organismi ed enti operanti nel settore turistico a livello regionale e sub-regionale, l'A.P.T. in particolare:

     - assume idonee iniziative miranti ad attuare una reciproca costante informazione con gli Enti locali territoriali sullo svolgimento dei rispettivi compiti attribuiti o delegati con la presente legge;

     - raccoglie proposte operative da parte degli Enti locali territorialmente inseriti nell'ambito turistico, attuando forme di consultazione ai fini dell'elaborazione dei propri programmi annuali e poliennali fatta salva la facoltà degli Enti locali stessi di far pervenire alla Regione le proprie osservazioni sui programmi e bilanci dell'A.P.T. a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea generale;

     - persegue ogni forma di collaborazione con gli Enti locali territoriali al fine di raccordare ed armonizzare le proprie iniziative promozionali e le manifestazioni direttamente realizzate con le attività e le iniziative degli Enti locali svolte nell'ambito dei relativi compiti istituzionali. A tali fini l'A.P.T. può anche realizzare per conto degli Enti locali stessi manifestazione od altre iniziative di propaganda o concorrere alla loro realizzazione.

     Per assicurare la continuità dei rapporti con gli Enti locali territoriali l'A.P.T. può disporre che gli I.A.T. costituiscono lo strumento tecnico operativo attraverso il quale si attua la informazione, consultazione e collaborazione di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 14. Attribuzione del Comitato Esecutivo. [11]

 

     Art. 15. Compiti del Dirigente segretario del Consiglio di Amministrazione.

     Al Dirigente, segretario del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione previo nulla- osta della Giunta regionale tra i funzionari assegnati alle A.P.T. aventi la qualifica di dirigente, compete, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, nonché delle direttive degli Organi dell'Ente cui è destinato, la direzione e il controllo di tutte le attività degli uffici, oltre che le normali funzioni previste dalla legge regionale nella declaratoria dei rispettivi livelli funzionali di inquadramento.

     Il dirigente assiste gli organi dell'Ente nell'adozione degli atti di rispettiva competenza, formula proposte e riferisce agli Organi dell'Ente sull'attuazione di iniziative di particolare interesse e su questioni di carattere tecnico-turistico.

 

     Art. 16. Controllo delle deliberazioni.

     Sono soggette al controllo della Giunta regionale della Calabria le deliberazioni delle A.P.T. riguardante:

     a) il bilancio di previsione e le eventuali variazioni;

     b) il bilancio consuntivo;

     c) la definizione della pianta organica e le sue successive modificazioni;

     d) i programmi di attività pluriennali e annuali e le eventuali variazioni o integrazioni.

     Le A.P.T. altresì hanno l'obbligo di rimettere alla Giunta regionale, tramite l'Assessorato al turismo, mensilmente, elenco di tutte le delibere adottate sulle quali esercita potere tutorio.

 

     Art. 17. Collegio dei Revisori dei Conti.

     Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

     Il Collegio è composto da tre membri, i quali sono scelti, su proposta dell'Assessore al Turismo:

     a) uno, che assume le funzioni di presidente, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;

     b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

     c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri [12].

 

     Art. 18. Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

     Il Collegio dei Revisori dei Conti:

     a) riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo prima della approvazione del rendiconto sui criteri e sui risultati della gestione e formula proposte per ovviare agli inconvenienti e alle difficoltà verificatesi;

     b) vigila attraverso l'esame degli atti e delle operazioni contabili dell'Azienda, sulla regolarità dell'attività amministrativa, riferendone al Consiglio di Amministrazione e formulando gli eventuali rilievi e suggerimenti;

     c) verifica particolarmente la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell'Azienda, almeno ogni quadrimestre.

     La relazione di cui alla lettera «a» e i rilievi e suggerimenti di cui alla lettera «b» del comma precedente sono comunicati al Presidente della A.P.T. che li trasmette a sua volta all'Assessorato regionale al turismo.

     I Revisori possono assistere in veste consultiva alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

 

     Art. 19. Indennità di carica e gettoni di presenza.

     Al Presidente compete un'indennità di carica fissa mensile.

     Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

     Ai Revisori dei Conti spetta una indennità di carica annua con la maggiorazione del 20% per il Presidente del Collegio.

     L'entità della indennità di carica e dei gettoni viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'A.P.T. nell'ambito delle direttive della Giunta regionale, riferiti agli emolumenti dovuti agli Amministratori degli Enti locali.

 

     Art. 20. Programmi operativi delle Aziende di Promozione Turistica.

     Le Aziende di Promozione Turistica predispongono ed attuano programmi annuali e pluriennali finalizzati allo sviluppo della offerta e della domanda turistica.

     A tale fine le Aziende di Promozione Turistica trasmettono all'Assessorato regionale al turismo entro il mese di marzo di ogni anno i programmi da attuarsi nell'anno successivo fornendo i seguenti elementi:

     - gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da conseguire nel periodo considerato;

     - i criteri per la determinazione delle iniziative promozionali e pubblicitarie, con l'indicazione delle attività di maggior rilievo da realizzarsi anche di concerto con le altre aziende od a seguito di incarico o convenzione con Enti locali ed altri enti pubblici o con privati;

     - i necessari riferimenti alle attività preordinate degli Enti locali delle associazioni e degli operatori turistici con i quali intendono accordarsi;

     - le previsioni finanziarie del programma.

     I programmi vengono approvati dalla Giunta regionale e concorrono alla formazione del piano tecnico-finanziario delle iniziative regionali che la Giunta propone annualmente in armonia con le disposizioni dell'art. 4 II comma, del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, in tema di iniziative da realizzare all'estero.

 

     Art. 21. Disciplina del personale destinato alle A.P.T.

     Il personale destinato alle singole A.P.T. è disciplinato dalle leggi e regolamenti del personale regionale e dipende funzionalmente dagli organi dell'A.P.T. a cui è assegnato. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, disciplina tale rapporto funzionale e determina per ogni A.P.T., sentiti i relativi Consigli di Amministrazione, la consistenza numerica del personale.

 

     Art. 22. Individuazione e istituzione degli I.A.T.

     Il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.T., provvede previo nulla- osta della Regione e sulla base delle esigenze turistiche locali, alla istituzione di propri uffici di informazione e accoglienza denominati I.A.T..

     L'uso della denominazione I.A.T. può essere consentito anche ad uffici di informazione promossi, gestiti e finanziati dalle Pro-Loco, previo nulla-osta della Regione e sentito il parere dell'A.P.T. nel caso che la Pro-Loco operi nel medesimo ambito territoriale.

     Tutti gli uffici di Informazione e di Assistenza Turistica (I.A.T.) adotteranno il medesimo segno distintivo.

 

     Art. 23. Entrate dell'A.P.T.

     Le entrate delle Aziende di Promozione Turistica sono costituite da:

     a) proventi di natura tributaria previsti dalle leggi vigenti;

     b) compartecipazione ai proventi e diritti nazionali;

     c) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

     d) contributi e finanziamenti regionali o di altri enti pubblici o privati;

     e) sovvenzioni, lasciti, donazioni.

 

     Art. 24. Formazione dei bilanci.

     I bilanci delle A.P.T. sono redatti ai sensi del D.P.R. 421/1979 in termini di competenza e di cassa e devono essere deliberati in pareggio.

     Essi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sono inviati, unitamente ad una relazione illustrativa entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, alla Regione per la ratifica.

     La pendenza del procedimento di ratifica non sospende l'esecutività del bilancio regolarmente approvato dall'organo deliberativo dell'Ente.

     La Regione può chiedere all'A.P.T. chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ovvero chiedere di apportare modifiche al bilancio per adeguarlo alle disposizioni di legge o alle direttive regionali.

 

     Art. 25. Diniego di ratifica del bilancio.

     Il diniego di ratifica del bilancio da parte della Giunta regionale motivata dal mancato adeguamento alle disposizioni di legge o alle direttive impartite comporta di diritto la decadenza degli amministratori dell'Ente.

     In tal caso entro dieci giorni il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al turismo dichiara con proprio decreto la decadenza degli stessi e nomina un commissario per l'amministrazione ordinaria dell'Azienda, il quale provvede alla formulazione del bilancio ed agli atti dovuti.

     Allo stesso commissario è affidata la rappresentanza legale della Azienda.

 

     Art. 26. Controllo ispettivo.

     L'Assessore regionale al turismo dispone ispezioni sulle A.P.T. mediante la nomina di un Ispettore scelto tra i dipendenti regionali al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dell'Azienda stessa.

 

     Art. 27. Controllo sostitutivo Scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

     In caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte della A.P.T. la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo previa intimazione all'organo responsabile con prefissione di un termine, provvede alla nomina di un commissario «ad acta».

     La Giunta regionale può procedere alla revoca dell’Amministratore e del Vice Amministratore dell'A.P.T. ed alla successiva nomina di un commissario per accertare gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente [13].

     La nuova costituzione del Consiglio dell'A.P.T. è effettuata entro il termine di sei mesi.

 

     Art. 28. Scioglimento trasferimento delle competenze.

     A far data dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti Provinciali per il Turismo di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e le Aziende Autonome Soggiorno, Cura e Turismo di Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, Soverato, Guardia Piemontese sono sciolte.

     A decorrere da tale data, le funzioni propri di ogni Ente Provinciale per il Turismo e di ogni Azienda Autonoma Soggiorno, Cura e Turismo di cui al comma precedente sono esercitate dalla Giunta regionale, che subentra inoltre in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti e delle Aziende.

 

     Art. 29. Commissario liquidatore.

     A far data dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione la Giunta regionale provvederà alla nomina dei commissari liquidatori.

     Il commissario entro 45 giorni provvede:

     a) alla formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà di ciascun Ente o Azienda;

     b) all'adozione di eventuali atti necessari alla residua gestione degli Enti o Aziende disciolti;

     c) alla formazione del bilancio di liquidazione dell'Ente o Azienda.

     La Giunta regionale delibera in ordine al patrimonio trasferito alla Regione predisponendo il piano di istruzione delle eventuali passività, con l'imputazione dell'onere sul proprio bilancio.

 

     Art. 30. Coordinamento attività di promozione e propaganda.

     Il coordinamento delle attività di promozione e propaganda delle A.P.T. della Regione è assicurato da un Comitato presieduto dall'Assessore regionale al turismo e composto dai Presidenti delle A.P.T.

     Detto Comitato agisce, altresì, quale strumento tecnico operativo della Regione per la promozione turistica in Italia ed all'estero.

 

     Art. 31. Inserimento nel ruolo unico regionale del personale proveniente dagli Enti soppressi.

     Il personale di ruolo degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo in servizio alla data di scioglimento degli stessi è inserito nel ruolo unico regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 217/1983.

     L'inquadramento del personale avverrà sulla base del criterio di corrispondenza tra le declaratorie delle qualifiche funzionali, di cui alla legge regionale n. 9/1975 e successive modifiche ed integrazioni, ed i profili professionali di ciascun dipendente.

     A tal fine ciascun E.P.T. o Azienda, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad inviare alla Regione l'elenco del personale in servizio, con indicazione per ciascun dipendente dello stato giuridico o del trattamento economico posseduti e del profilo professionale.

     Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADEL) e alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL).

     E' fatto salvo il diritto di opzione per quei dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno il trattamento previdenziale INPS.

     Per assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente dagli enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'Ente di provenienza.

     Al personale degli Enti soppressi, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 9 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni.

     In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato in corrispondenza per livello funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data di inquadramento.

     Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per livello funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.

 

     Art. 32. Destinazione del personale.

     Il personale proveniente dagli Enti disciolti ed inserito nel ruolo unico regionale è destinato alle Aziende di Promozione Turistica nonché agli Enti locali territoriali in relazione alle funzioni attribuite o delegate.

     Il trasferimento del personale in parola agli organismi ed Enti indicati al comma precedente è attuato con provvedimento della Giunta regionale d'intesa con le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali regionali, nonché esaminate le eventuali richieste dei dipendenti interessati.

     I provvedimenti della Regione per i trasferimenti di che trattasi sono adottati tenendo conto delle esigenze generali del turismo regionale.

     Il personale di cui al primo comma in eccedenza alle esigenze degli organismi ed enti ivi indicati rimane in servizio alla Regione.

 

     Art. 33. Esercizio finanziario e contabilità.

     L'esercizio finanziario delle Aziende ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

     Fino a che non sarà disposta apposita specifica disciplina regionale per la gestione finanziaria e di contabilità delle A.P.T. si applicano le disposizioni in materia in vigore per la Regione Calabria.

 

TITOLO II

LE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

 

          Art. 34. Albo regionale.

     E' istituito presso la Giunta regionale, Assessorato al turismo, l'Albo regionale delle Associazioni «Pro-Loco» della Calabria.

     L'iscrizione all'Albo regionale viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale al turismo.

     L'iscrizione è subordinata all'adozione di uno statuto in conformità a criteri che saranno definiti con apposito atto amministrativo della Giunta regionale.

     Le Associazioni Pro-Loco regolarmente costituitesi e già in attività nella Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte di diritto all'Albo regionale, purché uniformino il loro atto costitutivo ai criteri che saranno definiti col provvedimento di cui al precedente comma.

 

     Art. 35. Contributi.

     In considerazione dei compiti di pubblico interesse turistico che le Associazioni Pro-Loco assolvono, alle stesse, purché iscritte all'Albo regionale, sono concessi dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato al turismo, contributi finanziari in riferimento alla loro attività.

     Per ottenere tali contributi le Associazioni Pro-Loco iscritte sono tenute a rappresentare apposita domanda all'Assessorato regionale al turismo corredata da una relazione illustrativa delle iniziative con l'indicazione della relativa spesa.

     Le Associazioni Pro-Loco beneficiarie dei contributi della Regione sono tenute a trasmettere il relativo conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui lo stesso si riferisce.

 

TITOLO III

LE ATTIVITA' PROFESSIONALI

 

     Art. 36. Professioni turistiche.

     Nella Regione Calabria i requisiti per l'esercizio delle attività professionali di cui all'art. 11 della legge 217 del 17-5-1983 nonché per l'esercizio delle professioni di direttore d'albergo, ispettore ecologico, vigile turistico vengono accertati con le modalità previste dalla presente legge.

     E' «Direttore d'albergo» chi, per professione, presta la propria opera presso strutture ricettive assumendone la responsabilità nella conduzione e nella gestione, sovraintendendo e organizzando il lavoro di tutto il personale in servizio.

     E' «Vigile turistico» colui che legato da rapporto organico e professionale anche a tempo determinato con l'Ente locale territoriale svolge la propria azione e ispettiva e preventiva rivolta a garantire la migliore accoglienza al forestiero e la rispondenza dei servizi turistici a criteri di legalità ed efficienza.

     E' «Ispettore ecologico» colui che legato da rapporto organico e funzionale anche a tempo determinato con l'Ente locale territoriale svolge la propria azione ispettiva rivolta a prevenire ogni forma di inquinamento ecologico.

 

     Art. 37. Licenze comunali.

     Non può essere esercitata la professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico senza la licenza del Comune di residenza del richiedente, ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 19, primo comma, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     La licenza rilasciata dal Comune deve specificare la professione per la quale l'abilitazione è stata accertata e, per la guida turistica, anche la località ed il territorio regionale di esercizio della professione stessa.

     Sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza gli interpreti con rapporto di lavoro subordinato presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'Ente o dell'Azienda.

     Sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri provenienti dall'estero in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

     E' altresì, esentato dall'obbligo di munirsi della licenza chi svolge non professionalmente l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti del tempo libero o del turismo sociale.

 

     Art. 38. Presupposti per il rilascio delle licenze.

     Fermo quanto disposto dall'art. 1 e dall'art. 123, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza da parte del Comune per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico, è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, ai fini dell'accertamento professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, avanti all'apposita commissione giudicatrice prevista dall'art. 39 della presente legge.

     L'esercizio della professione di organizzatore congressuale, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico, direttore di albergo, vigile turistico, ispettore ecologico e, sul territorio della Regione Calabria, subordinata al superamento delle prove di esame ed all'iscrizione negli specifici albi regionali di categoria previste ed istituiti con la presente legge.

     (Omissis) [14].

 

     Art. 39. Composizione e funzionamento della Commissione d'esame.

     Presso la Regione è istituita una commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'art. 36 della presente legge, composta da:

     - dirigente Assessorato al Turismo - Presidente;

     - un albergatore designato dall'Associazione di categoria più rappresentativa - componente;

     - un direttore di Albergo designato dall'Associazione di categoria più rappresentativa - componente;

     - un esperto designato dall'Assessorato al Turismo - componente;

     - un docente in ciascuna lingua estera oggetto di esame - componente;

     - un dipendente regionale in servizio presso l'Assessorato al Turismo [15].

     La commissione, è nominata con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per la durata di due anni e può essere confermata; essa procede all'espletamento delle prove d'esame una volta ogni sei mesi, qualora vi siano richieste.

 

     Art. 40. Prove d'esame.

     Le prove d'esame previste dall'art. 38 vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

     Guida turistica:

     a) cultura storico-artistica, scientifica economica e naturale della Regione;

     b) almeno una lingua straniera prescelta fra quelle maggiormente diffuse;

     c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale nonché nozioni generali di legislazione turistica.

     Interprete turistico:

     a) una o più lingue straniere prescelte tra quelle maggiormente diffuse;

     b) legislazione tecnica ed organizzazione turistica;

     c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.

     Animatore turistico:

     a) cultura storico artistica, scientifica, economica e naturale della Regione;

     b) cultura sociologica;

     c) compiti e norme di esercizio delle attività professionali.

     Accompagnatore turistico o corriere:

     a) geografia turistica italiana, europea ed extra-europea;

     b) tecnica ed organizzazione turistica;

     c) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;

     d) legislazione turistica e doganale;

     e) almeno una lingua straniera prescelta tra quelle maggiormente diffuse;

     f) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.

     Organizzatori congressuali:

     a) due lingue straniere prescelte tra quelle maggiormente diffuse;

     b) nozioni di tecnica ed organizzazioni congressuali acquisite previo tirocinio di mesi uno presso agenzie di viaggio od organismi preposti alla attività congressuale.

     Istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, guida speleologica, istruttore di alpinismo, aspirante guida alpina o portatore alpino:

     a) compiti e norme di esercizio delle attività professionali da accertarsi in sede tecnico-operativa e per vari gradi di professionalità sulla base dei criteri didattici e pratici elaborati dai competenti Enti ed Associazioni nazionali.

     Direttore di albergo:

     a) cultura generale;

     b) almeno una lingua straniera;

     c) legislazione tecnica del turismo;

     d) nozioni di marketing e P.R..

     Vigile turistico:

     a) cultura generale;

     b) legislazione tecnica del turismo;

     c) almeno una lingua straniera.

     Ispettore ecologico:

     a) cultura generale;

     b) nozioni di legislazione, sanitaria, urbanistica, turistica.

 

     Art. 41. Approvazione delle graduatorie di merito ed attestati di idoneità.

     La Commissione giudicatrice, espletate le prove d'esame procede alla formazione della graduatoria di merito dei candidati con indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.

     La Giunta regionale, accertata la regolarità del procedimento, approva la graduatoria degli idonei all'esercizio della professione.

     Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al turismo se delegato rilascia all'interessato l'attestato di idoneità, valido ai fini del rilascio, ove richiesta, della licenza d'esercizio da parte del Comune, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico-professionali.

 

          Art. 42. Albo regionale.

     Presso l'Assessorato al turismo, è istituito l'Albo regionale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici al quale debbono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

     Sono istituiti altresì Albi regionali delle seguenti attività professionali:

     - degli organizzatori congressuali;

     - degli istruttori nautici;

     - dei maestri sci;

     - delle guide alpine;

     - degli aspiranti guide alpine o portatori alpini;

     - delle guide speleologiche degli animatori turistici;

     - direttori d'albergo;

     - vigili turistici;

     - ispettori ecologici.

     Ai predetti Albi possono essere iscritti, a domanda, tutti coloro che hanno superato le prove d'esame di cui al precedente art. 40.

 

     Art. 43. Termini e modalità delle prove d'esame.

     La Giunta regionale stabilisce i termini e le modalità per l'effettuazione delle prove d'esame.

     La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 44. Requisiti di ammissione all'esame.

     Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 36 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Economica Europea;

     b) età non inferiore ad anni 18;

     c) godimento dei diritti civili e politici;

     d) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione;

     e) possesso del diploma di scuola media superiore.

 

     Art. 45. Comunicazioni del Comune alla Regione.

     Il rilascio di ciascuna licenza per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico deve essere immediatamente comunicato dal Comune alla Regione per l'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 42.

     Analoga comunicazione deve essere effettuata in occasione di revoca o rinuncia alla licenza, al fine di conseguenti aggiornamenti dell'Albo medesimo.

 

     Art. 46. Tariffe per prestazioni professionali.

     Le tariffe per le prestazioni delle attività professionali turistiche ad esclusione della attività di direttore d'albergo, vigile turistico ed ispettore ecologico, sono proposte dall'Ente turistico sub-regionale per la rispettiva competenza territoriale, sentite le associazioni di categoria, ed approvate dal Comitato provinciale prezzi.

     Con deliberazione della Giunta regionale, verranno fissate le sanzioni amministrative scaturenti dalle violazioni della presente legge, da un minimo di L. 150.000 ad un massimo di L. 1.000.000.

 

     Art. 47. Divieto di esercizio di attività commerciale.

     E' fatto divieto alle guide turistiche, agli interpreti, agli accompagnatori turistici, agli organizzatori congressuali, agli animatori turistici di esercitare nei confronti dei turisti attività comunque estranee alla loro professione e principalmente quelle di carattere commerciale e che sono specificatamente disciplinate da disposizioni di legge.

 

     Art. 48. Vigilanza e controllo sulle attività.

     L'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale definite dalla presente legge è delegata ai Comuni.

 

     Art. 49. Sanzioni per esercizio abusivo.

     L'esercizio abusivo dell'attività professionale turistica è punito a norma dell'art. 669 del codice penale.

 

     Art. 50. Norma transitoria.

     Le guide turistiche, gli interpreti ed i corrieri, in possesso della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nell'Albo regionale.

     A tal fine i Comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Regione l'elenco nominativo dei titolari della licenza di cui al comma precedente, con l'indicazione della professione specifica esercitata.

     I titolari della licenza per l'esercizio della professione di corrieri sono di diritto qualificati come accompagnatori turistici.

 

     Art. 51. Altre sanzioni.

     La guida turistica, l'interprete, l'accompagnatore turistico o corriere, l'organizzatore congressuale, l'istruttore nautico, il maestro di sci, la guida alpina, l'aspirante guida alpina, la guida speleologica, l'animatore turistico, che applichi tariffe superiori a quelle approvate in conformità al precedente art. 45 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.

     L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è delegata ai Comuni.

     I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni a corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche.

     Possono essere altresì, comminate da parte dei Comuni, in caso di comportamenti particolarmente scorretti nell'esercizio delle professioni turistiche, ovvero in caso di recidiva nell'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate, le seguenti sanzioni amministrative, tenuto conto della gravità delle infrazioni:

     - sospensione dell'esercizio della professione da uno a sei mesi;

     - revoca della licenza.

     La revoca della licenza è altresì disposta qualora il titolare della stessa abbia perduto taluno dei requisiti per cui la licenza venne rilasciata.

 

TITOLO IV [16]

DELLA COOPERAZIONE TURISTICA

 

     Artt. 52. - 53. (Omissis)

 

TITOLO V

DELLA CONVEGNISTICA

 

     Art. 54.

     La Regione sostiene la convegnistica e l'attività congressuale in genere con attività promozionale ed economica con propri finanziamenti e prestazioni di servizi.

     Funzioni di coordinamento relative all'intervento finanziario ed operativo regionale in favore della predetta attività verrà affidato all'Assessorato regionale al turismo.

 

TITOLO VI

CONSULTA REGIONALE

 

     Art. 55. Consulta regionale per il turismo. Composizioni e compiti.

     Presso la Regione è istituita la «Consulta regionale per il turismo», che è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

     a) l'Assessore regionale al turismo o suo delegato con funzioni di presidente;

     b) Presidenti delle Aziende di Promozione Turistica;

     c) 6 rappresentanti delle cooperative turistiche designate dalle Associazioni di categoria più rappresentative;

     d) 3 rappresentanti, uno per provincia, designati dall'Unione Provinciale del Commercio e Turismo;

     e) 1 agente di viaggio designato dalla EIAVET Calabria;

     f) 1 rappresentante delle Aziende di trasporto designato dalla Associazione di categoria;

     g) 2 rappresentanti designati dalle Associazioni del tempo libero più rappresentative designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo;

     h) 1 rappresentante della FAITA Calabria;

     i) 3 presidenti delle Associazioni Pro Loco designati

dall'Associazione regionale delle Associazioni Pro Loco o in sua assenza della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo;

     l) 1 rappresentante della Federterme Unione Calabria;

     m) 1 rappresentante della stampa turistica designato dal Consiglio dell'ordine regionale dei giornalisti;

     n) 1 rappresentante dell'Automobile Club;

     o) 3 rappresentanti delle Associazioni sindacali di categoria ETSI- OTIS-ETLI;

     p) i Provveditori agli Studi di Catanzaro - Cosenza e Reggio Calabria o loro delegati;

     q) un rappresentante del Touring Club;

     r) un rappresentante dell'A.D.A. (Sezione Calabria);

     s) un rappresentante degli Enti fieristici operanti nel territorio regionale.

     La Consulta regionale per il turismo costituisce l'organo tecnico di consultazione della Giunta regionale per la sua attività di programmazione e legislativa.

     Essa formula proposte ed esprime pareri sui problemi di interesse generale in materia di turismo.

     La Consulta si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente.

 

TITOLO VII [17]

INCENTIVI A FAVORE DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA

 

     Artt. 56. - 64. (Omissis)

 

TITOLO VIII

PROMOZIONE TURISTICA

 

     Art. 65. Finalità.

     La Regione riconosce nelle attività promozionali un necessario strumento operativo rivolto a definire l'immagine unica dell'offerta turistica calabrese nel suo complesso.

     Pertanto assume iniziative miranti a divulgare la conoscenza della Regione nelle sue varie componenti ed a realizzare attività anche ai fini della commercializzazione del prodotto turistico della Calabria.

     Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti la Regione direttamente o attraverso enti e consorzi turistici pubblici e privati provvede:

     a) alla propaganda dell'offerta turistica regionale attraverso gli strumenti pubblicitari ed i mezzi di informazione;

     b) alla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e altre forme organizzative della commercializzazione, promuovendo anche la presenza della rappresentanza degli operatori turistici;

     c) alla realizzazione di incontri, o altre forme di contatto con gli operatori turistici, con giornalisti, con rappresentanze politiche sociali ed economiche sui mercati di origine dei flussi turistici;

     d) alla organizzazione di visite, convegni ed incontri nel territorio della Regione Calabria, dei soggetti di cui al punto c) ai fini di una maggiore loro conoscenza delle realtà turistiche locali, sia ai fini di una più approfondita e puntuale divulgazione della offerta turistica da parte degli operatori della regione;

     e) alla realizzazione o acquisizione di materiale pubblicitario ed editoriale;

     f) a missioni di studio e di controllo in altre regioni o all'estero per l'esame di possibili interventi;

     g) alla realizzazione di iniziative all'estero programmate e finanziate anche in collaborazione con Enti turistici strumentali, Enti locali, Consorzi di operatori e addetti, alle attività turistiche;

     h) alla realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione del turismo sociale, etnico, rurale, scolastico, religioso, venatorio;

     i) alle attività di accoglienza e di tutela del turista, nonché alle iniziative locali di intrattenimento e di attrazione o di valorizzazione dei patrimoni naturalistici, storici, culturali, tradizionali e folcloristici [18].

     Le iniziative e le manifestazioni previste dal presente articolo saranno individuate dall'Assessorato regionale al turismo previa intesa, per quelle da svolgere all'estero, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.P.C.M. dell'11-3-1980 ed avvalendosi delle strutture, ove esistenti, dell'Ente nazionale italiano per il turismo ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616.

     La effettuazione delle spese derivanti potrà avvenire, previa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 5 del 22-5-1978 e del regolamento di attuazione n. 1 del 30- 12-1983.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 66.

     Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 39 ed ai componenti esterni della Consulta regionale sul turismo di cui all'art. 55 spetta un rimborso spese pari al trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

 

     Art. 67.

     Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 53, 54 e 65 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa complessiva di duemiliardicinquecentomilioni.

 

     Art. 68.

     Per le provvidenze previste dall'art. 59 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa complessiva di cinquemiliardicinquecentomilioni.

 

     Art. 69.

     Il programma relativo alla spesa per l'esercizio finanziario 1985 deve essere presentato dalla Giunta regionale alla competente Commissione permanente entro il 15 marzo 1985 che deve pronunciarsi entro il 27 marzo 1985 termine di scadenza della legislatura.

     Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale dovrà presentare il programma di spesa per l'esercizio 1985, dopo la costituzione degli organi della IV legislatura regionale.

 

     Art. 70.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire otto miliardi per l'anno 1985, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e degli artt. 13 e 14 della legge 17 maggio 1983X, N. 217, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1985 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 5 aprile 2008, n. 8, ad esclusione del Titolo VIII.

[2] Le originarie lettere a), b) e c) sono così sostituite dalle attuali a) e b) per effetto dell’art. 28 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[3] Le originarie lettere a), b) e c) sono così sostituite dalle attuali a) e b) per effetto dell’art. 28 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[4] Le originarie lettere a), b) e c) sono così sostituite dalle attuali a) e b) per effetto dell’art. 28 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 28 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[6] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[7] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[8] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[9] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[10] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[11] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[12] Gli originari secondo e terzo comma sono stati così sostituiti dall'attuale secondo comma per effetto dell'art. 32 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[13] Comma così modificato dall’art. 28 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[14] Comma abrogato con art. 13 L.R. 10 aprile 1995, n. 14.

[15] Comma così modificato con art. 5 L.R. 10 aprile 1995, n. 14.

[16] Titolo abrogato dall'art. 37 bis della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[17] Titolo abrogato dall'art. 37 bis della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 35 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.