§ 5.2.10 - L.R. 29 novembre 1996, n. 35.
Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:29/11/1996
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità della legge.
Art. 2.  Delimitazioni dei bacini idrografici di competenza regionale.
Art. 3.  Organi dell'Autorità di Bacino Regionale.
Art. 4.  Composizione del Comitato Istituzionale.
Art. 5.  Compiti del Comitato Istituzionale.
Art. 6.  Comitato Tecnico.
Art. 7.  Compiti del Comitato Tecnico.
Art. 8.  Segretario Generale.
Art. 9.  Segreteria Tecnico-operativa.
Art. 10.  Piani di bacino.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Disposizioni transitorie in tema di concessioni per derivazione d'acqua.
Art. 13.  Misure di salvaguardia.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.10 - L.R. 29 novembre 1996, n. 35. [1]

Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 5 dicembre 1996, n. 139).

 

     Art. 1. Oggetto e finalità della legge.

     1. La Regione Calabria con la presente legge istituisce l'Autorità di Bacino Regionale in attuazione dei principi e delle finalità della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e disposizioni.

     2. L'Autorità di Bacino opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e disposizioni ed in particolare al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini idrografici di propria competenza aventi per finalità:

     a) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica ed antropica;

     b) il mantenimento e la restituzione, per i corpi idrici, delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;

     c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;

     d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturale, generale e paesaggistico.

     3. L'Autorità di Bacino, propone agli organismi regionali competenti, con delibera del Comitato Istituzionale, sentito il Segretario Generale, un regolamento di amministrazione e contabilità sulla base di principi di autonomia gestionale.

     4. La proposta di regolamento è trasmesso dal Segretario Generale al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori regionali presenti nel Comitato Istituzionale, per i successivi provvedimenti di competenza della Giunta e del Consiglio regionale.

     5. Nel perseguimento delle predette finalità la Regione Calabria ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti Locali territoriali e con gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici.

 

     Art. 2. Delimitazioni dei bacini idrografici di competenza regionale.

     1. I Bacini idrografici regionali della Calabria sono raggruppati nelle seguenti tredici «aree programma», individuate accorpando superfici contigue che presentano uniformità di caratteristiche fisico-territoriali ed affinità di problematiche di riequilibrio idrogeologico e di risanamento ambientale, in conformità agli indirizzi fissati nel D.P.C.M. 23/3/1990 (G.U. n. 79 del 4/4/1990):

     Area  1 - Bacini tirrenici fra i fiumi Lao e Savuto;

     Area  2 - Bacini del fiume Crati;

     Area  3 - Bacini del versante Ionico Settentrionale;

     Area  4 - Bacini del versante Ionico Centrale fra il fiume Crati ed il fiume Nicà;

     Area  5 - Bacini del versante Ionico Centrale fra il fiume Nicà ed il fiume Neto;

     Area  6 - Bacino idrografico dei fiumi Neto e minori;

     Area  7 - Bacini idrografici dei fiumi Corace, Tacina e minori;

     Area  8 - Bacini idrografici dei fiumi Amato, Angitola e minori;

     Area  9 - Bacini idrografici del versante Ionico Meridionale Superiore;

     Area 10 - Bacino idrografico dei fiumi Mesina e minori;

     Area 11 - Bacini idrografici del F. Petrace e minori;

     Area 12 - Bacini idrografici del versante Ionico Meridionale Inferiore;

     Area 13 - Bacini Meridionali fra mare Ionio e Tirreno zona dello Stretto.

     2. Ai bacini regionali, come sopra raggruppati, è proposta una unica Autorità di Bacino.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito elaborato cartografico, in scala non inferiore 1:250.000, contenente la delimitazione territoriale delle aree programma di cui al presente articolo. La predetta delibera di Giunta regionale verrà adottata sentite le Amministrazioni Provinciali territorialmente interessate, le quali sono tenute ad esprimersi in merito alla proposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di tempestivo riscontro da parte delle amministrazioni provinciali, nel termine predetto, si ha per acquisito il parere favorevole.

     4. Ogni eventuale successiva variazione delle delimitazioni territoriali delle aree programma potrà essere adottata dalla Giunta regionale su proposta del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, sentita la competente Commissione Consiliare che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

 

     Art. 3. Organi dell'Autorità di Bacino Regionale.

     1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 183/1989 sono organi dell'Autorità di Bacino Regionale:

     a) il Comitato Istituzionale;

     b) il Comitato Tecnico;

     c) il Segretario Generale e la Segreteria Tecnica operativa.

 

     Art. 4. Composizione del Comitato Istituzionale.

     1. Il Comitato Istituzionale è composto da:

     a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede solo ove formalmente richiesto da taluno dei membri del Comitato [2];

     b) l'Assessore regionale ai LL.PP., che ne assume la presidenza in caso di assenza o impedimento del Presidente;

     c) l'Assessore regionale all'Ambiente;

     d) l'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste;

     e) i Presidenti delle Province della Calabria, ovvero gli Assessori provinciali da essi all'uopo delegati;

     f) il Presidente dell'A.F.O.R. Azienda Forestale della Regione, o un componente del Consiglio d'Amministrazione dell'ente, da lui delegato;

     g) il Presidente dell'Unione Regionale dei Consorzi di Bonifica o un suo delegato;

     h) un rappresentante dell'ARPA;

     i) un rappresentante dell'UNCEM.

     2. Ove le rispettive deleghe non siano attribuite a componenti della Giunta regionale menzionati nel precedente comma fanno altresì parte del Comitato Istituzionale di bacino gli Assessori regionali delegati per la Forestazione e per la Protezione Civile.

     3. Le funzioni di Segretario del Comitato Istituzionale sono esercitate dal Segretario Generale, il quale partecipa ai lavori della seduta con voto consultivo.

 

     Art. 5. Compiti del Comitato Istituzionale.

     1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, il Comitato Istituzionale ha i seguenti compiti:

     a) definizione dei criteri, dei metodi, dei temi e delle modalità per l'elaborazione dei piani di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive disposizioni;

     b) adozione dell'organigramma e del regolamento interno di funzionamento della Segreteria Tecnico-Operativa;

     c) adozione dei piani di bacino;

     d) adozione dei programmi d'intervento, attuativi dei piani di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento in materia demandato alla Regione Calabria da disposizioni statali e comunitarie;

     e) concertazione di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti, nonché incentivi e disincentivi nei settori inerenti alle finalità di cui all'articolo 1;

     f) predisposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività, con particolare riferimento alle tecnologie industriali, agricole e zootecniche;

     g) controllo dell'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del piano di bacino e dei programmi triennali ed in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale o regionale, rispetto ai tempi fissati nel programma-adozione degli atti di diffida per l'amministrazione inadempiente, con fissazione di un congruo termine per l'inizio dei lavori. Nel caso di infruttuosa decorrenza del termine, il Comitato propone al Presidente della Giunta regionale i provvedimenti da adottare in via sostitutiva;

     h) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi e per gli effetti del primo comma, lettera «i» dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     2. Il Comitato Istituzionale può promuovere accordi di programma con Enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con obiettivi di cui all'articolo 1.

     3. Le delibere del Comitato Istituzionale sono approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, determina maggioranza, il voto del Presidente o di chi legittimamente ne esercita le funzioni.

     4. Per la validità delle sedute del Comitato Istituzionale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo [3].

 

     Art. 6. Comitato Tecnico.

     1. Il Comitato Tecnico ha la seguente composizione:

     a) cinque esperti designati dalla Giunta regionale tra i dirigenti o funzionari regionali dei seguenti assessorati: Assessorato LL.PP., Assessorato Ambiente, Assessorato Agricoltura;

     b) un esperto per ciascuna delle Province della Calabria designato, tra i propri dirigenti o funzionari, della rispettiva Giunta provinciale;

     c) un funzionario designato dal direttore generale dell'Ufficio Opere Marittime del Ministero dei LL.PP., competente per la Calabria [4];

     d) un funzionario designato dal direttore generale dell'Ufficio Idrografico e Mareografico dello Stato, competente per la Calabria [5];

     e) tre esperti dello Stato designati tra i propri funzionari, rispettivamente, dai Ministri dell'Ambiente, dei Lavori Pubblici e del Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

     f) due docenti universitari, particolarmente esperti in materia attinente la difesa del suolo e l'utilizzo del territorio, designati rispettivamente dal Magnifico Rettore dell'Università della Calabria e da quello dell'Università di Reggio Calabria;

     g) un funzionario designato dal direttore generale dell'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.F.O.R.) [6];

     h) un delegato da ciascuno dei Parchi nazionali o regionali interessanti il territorio della Calabria;

     i) un rappresentante dei consorzi raggruppati provinciali per ciascuna delle cinque province calabresi per le rispettive competenze territoriali;

     l) un rappresentante del C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) [7].

     2. Il Comitato Tecnico può essere integrato, di volta in volta, con atto deliberativo del Comitato Istituzionale, da altri esperti di elevato livello scientifico con comprovata esperienza nel campo della pianificazione e programmazione territoriale ed ambientale, fino ad un massimo di tre, con voto consultivo.

     3. Alla nomina dei componenti e degli esperti del Comitato Tecnico provvede, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai LL.PP., nel rispetto delle designazioni pervenute ai sensi del 1° comma del presente articolo.

     4. Per la validità delle adunanze del Comitato Tecnico è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti insediati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente [8].

     5. Il Comitato Tecnico, nell'ambito dei componenti, può istituire sottocommissioni specializzate per materie e con funzioni istruttorie.

     6. In relazione agli argomenti trattati il Presidente del Comitato Tecnico ha facoltà di invitare alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo e senza diritto di compenso i rappresentanti di Enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nell'area del bacino idrografico.

 

     Art. 7. Compiti del Comitato Tecnico.

     1. Il Comitato Tecnico è organo di consulenza del Comitato Istituzionale, ed in particolare svolge i seguenti compiti:

     a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, al quale formula proposte;

     b) cura l'elaborazione del piano di bacino, dei piani stralcio e dei relativi programmi di intervento;

     c) attua le direttive del Comitato Istituzionale;

     d) esprime pareri in tema di concessioni per piccole derivazioni d'acqua con opposizioni, di concessioni statali per grandi derivazioni d'acqua, di classificazione e declassificazione di opere idrauliche, e negli altri casi previsti dalle vigenti normative.

     2. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 10, lettera h) della legge 183/89, nella fase di impostazione e redazione dei Piani di bacino vengono consultati gli Enti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 183/89 al fine di concorrere, secondo le rispettive competenze, all'elaborazione definitiva del Piano di bacino.

 

     Art. 8. Segretario Generale.

     1. Il Segretario Generale viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai LL.PP., tra i dirigenti o funzionari regionali laureati o tra i Dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra professionisti esterni, particolarmente esperti nel settore disciplinato dalla presente legge, e resta in carica 5 anni, salvo revoca anticipata dell'incarico, con possibilità di riconferma. Qualora sia scelto tra i dipendenti regionali in servizio è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge regionali.

     2. Il Segretario Generale si avvale di una struttura permanente che sviluppa l'attività istruttoria necessaria a garantire il funzionamento dell'autorità di bacino.

     3. Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:

     a) presiede il Comitato Tecnico;

     b) dirige la segreteria tecnica-operativa;

     c) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato Istituzionale:

     d) cura i rapporti con gli Enti pubblici e di diritto pubblico;

     e) cura l'attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale per conto del Comitato stesso nei limiti dei poteri delegategli;

     f) riferisce al Comitato Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal Comitato stesso;

     g) svolge ogni altro compito che gli verrà attribuito da successive disposizioni di legge e di regolamento.

     4. Il Segretario Generale può affidare, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato Tecnico.

     5. Al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale compete il trattamento economico pari a quello previsto per i Dirigenti regionali, con funzioni di Dirigente di Settore, ai sensi della normativa vigente. La retribuzione di posizione è pari al valore massimo previsto dal comma 1 dell'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali [9].

 

     Art. 9. Segreteria Tecnico-operativa.

     1. La Segreteria tecnico-operativa è costituita con atto del Comitato Istituzionale che, contestualmente, ne definisce organico e funzionamento.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Segreteria tecnica operativa è consentito utilizzare personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenente all'Amministrazione della Regione, alle Amministrazioni Provinciali della Calabria e, ove necessario ad altri Enti pubblici o di diritto pubblico.

     2 bis. Il contratto di lavoro a tempo determinato dei 30 tecnici assunti a seguito della delibera della Giunta regionale n. 2984 del 7/7/1999 che bandiva il concorso di assunzione ai sensi del Programma regionale di Difesa del Suolo, in attuazione del D.L. n. 180 dell’11 giugno 1998 convertito con modificazioni nella Legge n. 267 del 3 agosto 1998, è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 bis, comma 3, della Legge n. 401 del 9 novembre 2001, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nella dotazione organica dell’Autorità di Bacino Regionale individuati dal Comitato Istituzionale [10].

     3. Il Segretario Generale ed il personale da destinare alla Segreteria tecnica operativa è collocato in posizione di comando fuori ruolo, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli Enti di appartenenza. I relativi oneri sono a carico del bilancio regionale [11].

     4. La Segreteria tecnica operativa, per esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della presente legge, ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, può avvalersi, mediante apposita convenzione, delle prestazioni e della collaborazione tecnica-scientifica di Istituti Universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonché conferire incarichi di consulenza a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di comprovata esperienza e qualificazione. Tali prestazioni devono essere deliberate dal Comitato Istituzionale su proposta del Segretario Generale.

     5. La Segreteria Tecnica-Operativa svolge le seguenti funzioni:

     - di Segreteria Tecnica-Amministrativa degli organi dell'Autorità;

     - di attività di acquisizione e gestione delle conoscenze relative al bacino idrografico, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazioni in genere realizzate a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione degli interventi, la raccolta dei dati per il monitoraggio ed il controllo dell'attuazione degli interventi;

     - attività di pianificazione e di programmazione dell'Autorità;

     - funzioni relative agli aspetti logistico-funzionali della struttura dell'Autorità.

 

     Art. 10. Piani di bacino.

     1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore e costituisce lo strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante il quale vengono pianificate e programmate le azioni e le norme di uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Questo rappresenta il quadro di riferimento cui adeguarsi e riferirsi per tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi e comunque riguardante il bacino idrografico.

     2. Il Comitato Tecnico provvede all'elaborazione del piano di bacino entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque, entro un anno dall'accreditamento dei fondi di cui alla legge n. 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni. L'adozione del piano di bacino compete al Comitato Istituzionale e l'approvazione al Consiglio regionale previa delibera della Giunta regionale.

     3. I programmi di intervento specificano le azioni e gli interventi prioritari, attuativi dei piani di bacino, ed i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 10 per cento degli interventi previsti dalla legge n. 183/89 e successive modificazioni, da destinare:

     a) ad interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

     b) all'espletamento del servizio di polizia idraulica e di pronto intervento;

     c) alle attività di studi, in particolare:

     - analisi di quanto prodotto dagli studi territoriali;

     - individuazione delle problematiche;

     - proposte di studi (integrazioni o nuove elaborazioni);

     - realizzazione di studi;

     - realizzazione ed elaborazione di piani, stralci e settori funzionali e piano di bacino;

     - realizzazione di attività di programmazione e pianificazione (studi, ricerca, analisi, monitoraggio, software) connessi al piano di bacino (artt. 3 e 17 legge n. 183/89) ed azioni ad esso connesse;

     - elaborazioni di normative e direttive.

     4. Gli atti deliberativi del Comitato Istituzionale non soggetti, ai sensi della presente legge, all'approvazione del Consiglio regionale vengono sottoposti, per l'approvazione, alla Giunta regionale.

     5. Il piano di bacino è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo ed ha come contenuto quelli previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     6. Il piano di bacino può essere redatto, adottato, ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali come previsto dalla legge n. 493/93 articolo 12. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

     7. Il piano di bacino ha l'efficacia e produce gli effetti dell'articolo 17, comma 3, 4 e 5 della legge n. 183/89.

     8. Il piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e finalità del piano medesimo, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni.

     9. I programmi triennali di intervento sono predisposti dall'Autorità di Bacino ed approvati dalla Regione, per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge n. 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni.

     10. Dell'avvenuta adozione del piano di bacino regionale è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a tiratura nazionale. Il piano di bacino e la relativa documentazione sono depositati presso la sede della Regione e presso le sedi delle Province e sono disponibili per la consultazione dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

     11. Entro 20 giorni dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Piano di Bacino i soggetti interessati possono consultare i relativi documenti di piano. Entro i successivi 60 giorni i soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul piano di bacino alla Autorità di Bacino Regionale che, entro i successivi 120 giorni li esamina.

     12. La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute dalla Autorità di Bacino, delibera la proposta definitiva del Piano di Bacino Regionale e la trasmette, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 183/89, al Comitato Nazionale per la Difesa del Suolo, presso il Ministero LL.PP., ai fini della verifica e del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4 della legge n. 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni.

     13. Il Piano di Bacino Regionale, dopo l'avvenuta verifica di cui al comma precedente, viene trasmesso tramite delibera di Giunta regionale, al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

     14. Ai sensi dell'articolo 10 lettera h), della legge n. 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni, nella fase di impostazione del Piano di Bacino vengono consultati gli Enti di cui all'articolo 11 della legge n. 183/89 al fine di concorrere, secondo le rispettive competenze, alla elaborazione del Piano di Bacino Regionale.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Alle spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale si provvede con i fondi di amministrazione generale iscritti annualmente nel bacino della regione.

     2. Le indennità di missione e rimborso spese dovute agli amministratori ed ai dirigenti estranei all'amministrazione regionale, per la partecipazione alle riunioni dei comitati istituzionale e tecnico gravano sul capitolo 1013101 del bilancio regionale per l'esercizio corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     3. Agli oneri relativi agli incarichi di cui all'articolo 10, terzo comma, lettera c), della presente legge, si fa fronte, per il corrente esercizio finanziario 1996, a carico del capitolo n. 2112206/96 denominato «Spese per la realizzazione del piano di bacino regionale relativo all'assetto del territorio ed alla difesa del suolo (art. 31 della legge 18/5/1989, n. 183 ed art. 9 della legge 7/8/1990, n. 253)» mediante parziale utilizzazione delle entrate di cui all'articolo 21 della legge n. 183/89 e per gli esercizi finanziari successivi a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio.

     4. Ai componenti del Comitato Tecnico non appartenenti all’Amministrazione regionale, che prestino la loro attività fuori dall'orario di ufficio, compete, quale forma esclusiva di compenso, un gettone di presenza pari a quello previsto per i componenti della Consulta Tecnica Regionale per ciascuna seduta effettivamente svolta e per un massimo di 12 sedute annue con un intervallo non inferiore a trenta giorni tra ciascuna seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i dipendenti regionali dalla normativa vigente. La relativa spesa è posta a carico del bilancio a valere sulle risorse allocate All’UPB 3.2.04.03 (capitolo n. 2112104) dello stato di previsione della spesa [12].

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie in tema di concessioni per derivazione d'acqua.

     1. Fino all'emanazione di organica normativa regionale in materia di concessioni per derivazioni di acque, le funzioni delegate alla Regione in virtù dell'articolo 90 D.P.R. n. 616/1977 e successive disposizioni sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale, il quale vi provvede con proprio decreto, sulla base delle istruttorie tecniche ed amministrative compiute dai competenti uffici.

     2. Le istruttorie tecniche, preliminari agli atti di concessione e le condizioni da introdurre nel disciplinare vengono esperite dalle strutture regionali decentrate del Dipartimento ai LL.PP., istituite in ciascun capoluogo di provincia, previo parere del Segretario Generale della competente Autorità di Bacino, ai sensi del comma 1 bis aggiunto all'articolo 7 del R.D. 11/12/1933, n. 1775, con decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

     3. Fino a quando non saranno effettivamente costituiti e funzionanti tutti gli organi dell'Autorità di Bacino, previsti dalla presente legge, al rilascio delle concessioni di cui ai comma precedenti, si farà luogo previa istruttoria tecnica della struttura regionale tecnica decentrata, la quale rilascia anche il parere previsto dal comma 1° bis dell'articolo 7 del testo unico approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775 e successive integrazioni.

     4. I provvedimenti relativi ad istanze di concessione per derivazione di acqua, avverso le quali, in sede di pubblicazione, siano state presentate opposizioni, vengono adottati previo parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino competente. Fino a quando detti organi non saranno effettivamente operanti, il parere è reso dall'organo regionale tecnico- consultivo.

     5. I pareri in materia di grande derivazione d'acqua da rendere ai competenti Organi Statali, ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. n. 616/1977, vengono espressi dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il competente Comitato tecnico di bacino, il quale, tra l'altro, deve esprimersi circa la compatibilità delle grandi derivazioni cui si riferisce l'istruttoria con i programmi regionali di utilizzo delle acque.

     6. Fino alla costituzione ed all'effettivo funzionamento dei Comitati tecnici di bacino la Giunta regionale rilascia i pareri relativi alle concessioni di grande derivazione, sentito l'organo regionale tecnico consultivo.

 

     Art. 13. Misure di salvaguardia.

     1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, il Comitato Istituzionale adotta misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge n. 183 e dell'articolo 12 della legge n. 493/93.

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 maggio 2017, n. 17.

[2] Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[4] Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[5] Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[6] Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 1998, n. 12.

[8] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[9] Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

[10] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 22 maggio 2002, n. 23 e così modificato dall’art. 33 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[11] Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

[12] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.