§ 6.3.129 - L.R. 22 maggio 2002, n. 23.
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale-finanziario» (Collegato alla manovra di finanza regionale - Art. 3, comma 4, della Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:22/05/2002
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo complessivo in conto capitale pari ad euro 2.062.311,14 in favore della Società “Stretto di Messina” S.p.A., quale quota per gli [...]
Art. 2.      1. Per gli interventi relativi al sostegno della nascita e sviluppo delle PMI nei settori dell’artigianato, del turismo e dei servizi, le cui domande di finanziamento sono state esaminate e [...]
Art. 3.      1. In deroga a quanto stabilito dall’art. 2 della Legge regionale 31/7/1987, n. 24, il programma previsto dallo stesso articolo per l’esercizio finanziario 2002, è predisposto ed approvato [...]
Art. 4.      1. A valere sullo stanziamento dell’UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, la somma di Euro 250.000,00 è destinata al finanziamento di servizi [...]
Art. 5.      1. La Regione, al fine di potenziare la competitività del sistema dell’offerta turistica locale, realizza e sostiene, anche di intesa con enti pubblici e soggetti privati, interventi [...]
Art. 6.      1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti di diritto privato, appositamente costituiti, con sede o filiali in Calabria, lo svolgimento di servizi, da definire con specifico [...]
Art. 7.      1. La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 6.3.129 - L.R. 22 maggio 2002, n. 23. [1]

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale-finanziario» (Collegato alla manovra di finanza regionale - Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002.

(B.U. 27 maggio 2002, n. 8 - S.S. n. 8).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo complessivo in conto capitale pari ad euro 2.062.311,14 in favore della Società “Stretto di Messina” S.p.A., quale quota per gli oneri di integrazione ed aggiornamento del progetto di massima del Ponte sullo Stretto di Messina, da erogare in due annualità rispettivamente di euro 1.374.829,74 per l’anno 2002 ed euro 687.481,40 per l’anno 2003, con allocazione all’UPB 2.3.05.02 (capitolo 23050202) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 [2].

     2. Al fine di assicurare l’attuazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, di durata triennale, da parte dell’Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro, regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa statale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Università medesima un contributo per ogni corso effettivamente attivato e per i tre anni di durata del corso stesso, nell’ambito della autorizzazione della spesa complessiva massima per il triennio 2002-2004 di Euro 3.000.000,00, di cui Euro 1.000.000,00 a carico del bilancio 2002.

     3. Al fine di provvedere all’istruttoria bancaria dei progetti presentati nell’ambito dell’attuazione del patto territoriale della Piana di Gioia Tauro, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società «Patto Territoriale S.p.A.» di Gioia Tauro, un contributo di Euro 619.748,00.

     4. Al fine di promuovere il riequilibrio della struttura finanziaria della società GIAS (Gruppo Industriale Alimenti Surgelati) di Mongrassano, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare una tantum la somma di Euro 2.500.000,00 alla FINCALABRA S.p.A. per interventi finalizzati a tale titolo nella forma di prestiti partecipativi e/o partecipazione al capitale [3].

     5. Al fine di ripristinare la somma di Euro 645.054,00 già impiegata ed eliminata dal bilancio regionale, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di pari importo da destinare al comune di Catanzaro per lavori di consolidamento del complesso monumentale «S. Giovanni e via Carlo V», secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale n. 1467 del 27/3/1998.

     6. Per la sottoscrizione da parte della Regione della quota del capitale sociale della società consortile per azioni «Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotone» - ai sensi dell’art. 16, lett. q), dello Statuto - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 100.000,00.

     7. Per favorire la conoscenza e la promozione dei prodotti agroalimentari è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 500.000,00.

     8. Per l’adesione della Regione Calabria alla Fondazione Politeama-Città di Catanzaro è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 1.000.000,00.

     9. Per il completamento delle infrastrutture del «Centro di Servizi Regionali e di Ricerca, Formazione e Sviluppo Agroalimentare» di Lamezia Terme, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 500.000,00.

     10. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Cutro un contributo straordinario per il cofinanziamento della realizzazione della caserma militare.

     11. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 1.300.000,00.

     12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione “Madonna dello Scoglio” con sede in Placanica un contributo straordinario per le opere eseguite e/o da eseguire di riqualificazione, conservazione e valorizzazione dell’area Santuario “Madonna dello Scoglio” in località S. Domenica di Placanica [4].

     13. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 300.000,00.

     14. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Taverna un contributo straordinario per attività inerenti alla promozione e valorizzazione della figura e dell’opera di Mattia Preti.

     15. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 50.000,00.

     16. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per la realizzazione di strutture mobili di accesso sulle spiagge libere.

     17. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio Finanziario 2002 la spesa di Euro 100.000,00.

     18. Per l’organizzazione e lo svolgimento della Conferenza della Montagna del Mediterraneo è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 500.000,00.

     19. All’onere derivante dai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 e 18 si provvede con la quota parte corrispondente nelle rispettive UPB 2.3.05.02 (capitolo 23040202), 6.1.05.01 (capitolo 61050103), 2.4.01.01 (capitolo 24010102), 2.2.02.02 (capitolo 22020209), 3.2.03.01 (capitolo 32030123), 5.2.01.03 (capitolo 52010302), 2.2.04.08 (capitolo 22040816), 5.2.01.02 (capitolo 52010236), 1.2.04.06 (capitolo 12040607), 3.2.03.01 (capitolo 32030122), 5.2.03.01 (capitolo 52030108), 5.2.01.02 (capitolo 52010235), 2.2.01.03 (capitolo 22010308) e 3.2.04.04 (capitolo 32040405) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.

 

     Art. 2.

     1. Per gli interventi relativi al sostegno della nascita e sviluppo delle PMI nei settori dell’artigianato, del turismo e dei servizi, le cui domande di finanziamento sono state esaminate e valutate favorevolmente, secondo procedure preesistenti, dal competente Assessorato al Lavoro, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa complessiva di Euro 14.300.000,00, con allocazione all’L’PB 2.2.02.08 (capitolo 22020803) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

     2. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente comma 1, sono riesaminate e definite dalle competenti strutture del Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro, applicando le procedure e gli aiuti previsti dall’art. 31 quater della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7.

 

     Art. 3.

     1. In deroga a quanto stabilito dall’art. 2 della Legge regionale 31/7/1987, n. 24, il programma previsto dallo stesso articolo per l’esercizio finanziario 2002, è predisposto ed approvato definitivamente con delibera della Giunta regionale.

     2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della Società di Gestione per l’Aeroporto dello Stretto (S.O.GA.S) S.p.A., nella misura massima di partecipazione del 50 per cento - ai sensi dell’art. 16, lett. q) dello Statuto - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 5.532,78 allocata all’UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 [5].

     3. Al fine di concorrere al ripianamento delle ulteriori perdite accertate in sede di bilancio della Società di Gestione per l’Aeroporto dello Stretto (S.O.GA.S) S.p.A., nella misura di partecipazione del 50 per cento, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 1.183.298,33 allocata all’UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 [6].

     4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 2 e 3 - valutati in complessivi euro 1.188.831,11 - si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell’UPB 3.2.03.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4.2.2002, n. 8, nonché a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 2 [7].

 

     Art. 4.

     1. A valere sullo stanziamento dell’UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, la somma di Euro 250.000,00 è destinata al finanziamento di servizi di informazione, assistenza e promozione idonei ad attrarre o localizzare sul territorio regionale le produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive o multimediali.

     2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità attuative degli interventi di cui al precedente comma.

     3. A valere sullo stanziamento previsto dalla Legge regionale 19/4/1985, n. 16 di cui all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, ed in deroga alle procedure previste dall’art. 3 della stessa legge, la somma di Euro 882.500,00 è destinata ad interventi straordinari in materia di promozione culturale da approvarsi con delibera della Giunta regionale.

     4. A valere sullo stanziamento previsto dalla Legge regionale 12.11.1984, n. 31 di cui all’UPB 5.2.02.02 (capitolo 3314201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di Euro 250.500,00 è destinata ad interventi straordinari per il sostegno e la promozione delle attività sportive da approvarsi con delibera della Giunta regionale.

     5. A valere sullo stanziamento previsto dalla Legge regionale 19/4/1985, n. 17 di cui all’UPB 5.2.01.01 (capitolo 3131102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di Euro 50.000,00 è destinata a contributi straordinari in favore di comuni per la realizzazione e la gestione delle relative biblioteche.

 

     Art. 5.

     1. La Regione, al fine di potenziare la competitività del sistema dell’offerta turistica locale, realizza e sostiene, anche di intesa con enti pubblici e soggetti privati, interventi strutturali, iniziative ed eventi idonei a valorizzare e promuovere la ristorazione e l’enogastronomia d’eccellenza calabrese. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti ai soggetti privati, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa regionale e comunitaria in materia.

     2. Per perseguire le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 52.000,00.

     3. La Giunta regionale - in deroga alle procedure di cui alla Legge regionale 12.4.1990, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni - è autorizzata a concedere contributi «una tantum» in favore dei titolari delle parrocchie interessate per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale. La liquidazione e l’emissione degli ordinativi di pagamento devono essere comunque effettuati secondo le modalità previste dall’art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 [8].

     4. Per altri interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 902.500,00.

     5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad associazioni, enti ed organismi diversi che operano nel campo socio-assistenziale.

     6. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 137.500,00.

     7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad associazioni, enti ed organismi diversi che operano nel campo sanitario.

     8. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzato per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 112.500,00.

     9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo al «Consorzio Raccolta Differenziata Valle Crati» per il monitoraggio dei rischi di inquinamento ambientale.

     10. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 40.000,00.

     11. All’onere derivante dai precedenti commi 2, 4, 6, 8 e 10, si provvede con la quota corrispondente nelle rispettive UPB 2.2.01.04 (capitolo 22010410), 5.2.03.01 (capitolo 52030109), 6.2.01.07 (capitolo 62010704), 6.1.01.04 (capitolo 61010402) e 3.2.01.02 (capitolo 32010206) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.

 

     Art. 6.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti di diritto privato, appositamente costituiti, con sede o filiali in Calabria, lo svolgimento di servizi, da definire con specifico atto della Giunta regionale, svolti in precedenza dalla Regione attraverso la fornitura di lavoro temporaneo - ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 - a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e a condizione che tali soggetti privati impieghino e stabilizzino gli stessi lavoratori temporanei a suo tempo impiegati, oltre ai lavoratori utilizzati in progetti socialmente utili o di pubblica utilità della Regione o degli Enti locali, nella misura non inferiore al trenta per cento del numero dei lavoratori complessivamente impiegati.

     2. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 6.000.000,00, con allocazione all’UPB 1.2.04.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

     3. All’onere derivante dai precedenti commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell’UPB 8.2.01.04 (cap. 82010402) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.

     4. Dopo il terzo comma dell’art. 13 della Legge regionale 14 febbraio 1996 n. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

     5. Dopo il 2° comma dell’art. 9 della Legge regionale 29 novembre 1996, n. 35, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

     (Omissis).

     6. Alla fine del 3° comma dell’articolo 31 della Legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, dopo le parole Vibo Valentia sono aggiunte le seguenti parole: «, e comunque la costituzione e gestione delle iniziative e delle attività di cui al Capo I e II della Legge regionale 3 maggio 2001 n. 17, nonché la gestione delle agevolazioni finanziarie di cui al Capo III della stessa Legge regionale, con coordinamento dei servizi alle PMI in rete regionale».

     7. All’art. 17, comma 1, della Legge regionale 3 maggio 2001 n. 17 le parole: «nella misura... fino a ... sostenere» sono sostituite con le seguenti:

     (Omissis).

     8. Il comma 2 dell’art. 6, il comma 2 dell’art. 14 e l’articolo 18 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 17 sono abrogati.

     9. All’art. 8 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     10. In attuazione dell’art. 63 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le risorse già disponibili o che si renderanno disponibili per mancata utilizzazione sulle tipologie d’intervento di edilizia agevolata del programma quadriennale 92/95 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, nonché per mancato utilizzo delle risorse già destinate ai buoni casa di cui ai capitoli di spesa 2322203, 2322207, 2322208, 2322209, 2322212, 2322213, 2322214, 2322217, 2322219, 2322221, 2322222, 2322224, 2322226, 2322228 del bilancio dell’anno 2002, sono destinati:

     - ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di imprese edilizie e di cooperative di abitazione, diretti alla costruzione ed al recupero di alloggi da assegnare in proprietà e/o in affitto per favorire l’adeguamento dell’offerta abitativa nell’ambito dei programmi innovativi in ambito urbano di cui all’art. 4 della Legge n. 21 dell’8/2/2001 promuovendo l’accesso all’abitazione alle categorie meno abbienti;

     - ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di imprese edilizie e di cooperative di abitazione, diretti alla costruzione ed al recupero di alloggi, da assegnare in proprietà, da realizzare all’interno di Programmi di Recupero Urbano ed utilmente posizionate nelle graduatorie di precedenti bandi di concorso, al fine di promuovere l’accesso all’abitazione alle categorie meno abbienti;

     - ad interventi in locazione rivolti alla soluzione di problemi abitativi degli studenti universitari fuori sede;

      - per assicurare la totale copertura della spesa occorrente per il completamento delle strutture avviate dalle Amministrazioni Comunali, e, destinate a case protette, nei comuni di Laureana di Borrello per Euro 362.000,00; di Cinquefrondi per Euro 310.000,00; di Grotteria per Euro 300.000,00 e di Seminara per Euro 260.000,00;

     - ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di soggetti privati che non abbiano già usufruito di analogo beneficio, diretti all’acquisto ed al recupero della prima abitazione, verso cui sono prevalentemente indirizzate le risorse finanziarie di cui al presente comma [9].

     10 bis. Sulle disponibilità di cui al precedente comma 10 sono altresì finanziabili le richieste già presentate, ai sensi dello stesso comma 10, da imprese edilizie e cooperative di abitazione relative ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata da realizzare all’interno di Programmi di Recupero urbano [10].

     11. Tutte le iniziative da realizzare nell’ambito della Legge 457 del 5 agosto 1978, con la sola esclusione degli interventi delle case protette indicate nel precedente comma 10 e degli interventi previsti al precedente comma 10 bis, sono subordinate alla preventiva approvazione di uno specifico programma da parte del Consiglio regionale [11].

 

     Art. 7.

     1. La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 novembre 2002, n. 48.

[3] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 29 luglio 2002, n. 27.

[5] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 novembre 2002, n. 48.

[6] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 novembre 2002, n. 48.

[7] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 novembre 2002, n. 48.

[8] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 22 novembre 2002, n. 48.

[9] Trattino aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 luglio 2003, n. 14.

[10] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 29 luglio 2003, n. 14.

[11] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 29 luglio 2003, n. 14.