§ 6.3.135 - L.R. 10 ottobre 2002, n. 39.
Disposizioni di carattere generale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:10/10/2002
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. I procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo sono disciplinati con apposito regolamento da adottarsi [...]
Art. 2.      1. All’art. 1, comma 4, della L.R. 22 maggio 2002, n. 23, le parole “La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario”, sono sostituite dalle seguenti:
Art. 3.      1. Agli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo albo professionale che espletano mansioni comportanti l’assunzione della difesa dell’Ente nei procedimenti [...]
Art. 4.      1. Il comma 4, dell’art. 10 della L.R. 7 agosto 2002 n. 31 è così sostituito:
Art. 5.      1. All’art. 1, comma 1 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, le parole “30 settembre 2002” sono sostituite dalle parole
Art. 6.      1. La lettera l) comma 1 dell’art. 3, della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 è così sostituita:
Art. 7.      1. L’art. 20 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, è così sostituito:
Art. 8.      1. All’art. 10 della Legge regionale 3 maggio 1996, n. 8, è aggiunto dopo il comma 7, il seguente comma:
Art. 9.      1. Il comma 3, dell’art. 31 della Legge regionale del 17 ottobre 1997, n. 12 è così modificato ed integrato:
Art. 10.      1. Al fine di attuare le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 699 del 2 agosto 2001 e nell’art. 4, punto 5) della Legge regionale 10/12/2001, n. 36 (Legge Finanziaria) [...]
Art. 11.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.135 - L.R. 10 ottobre 2002, n. 39.

Disposizioni di carattere generale.

(B.U. n. 18 del 10 ottobre 2002 - S.S. n. 4).

 

Art. 1.

     1. I procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo sono disciplinati con apposito regolamento da adottarsi dalla Giunta Regionale, tenendo conto della normativa e dei principi di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione consiliare permanente.

     2. I procedimenti per i quali la dipendenza da causa di servizio sia stata accertata prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, dalla Commissione Medico Ospedaliera di cui all’art. 165, comma 1 e del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sono definitivi ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 20 novembre 1987 n. 472 e sono disciplinati con apposita norma transitoria dal suddetto regolamento.

 

     Art. 2.

     1. All’art. 1, comma 4, della L.R. 22 maggio 2002, n. 23, le parole “La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario”, sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. All’art. 1, comma 4, della L.R. 22 maggio 2002, n. 23, dopo le parole prestiti partecipativi sono aggiunte le seguenti

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Agli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo albo professionale che espletano mansioni comportanti l’assunzione della difesa dell’Ente nei procedimenti giurisdizionali, sono riconosciuti i compensi professionali secondo quanto previsto dell’art. 21 del Testo Unico dell’Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 161 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili.

     2. Entro sessanta giorni dell’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, adotta apposito regolamento di attuazione.

     3. La Giunta regionale, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lett. b) dello Statuto, nonché della potestà regolamentare di cui all'articolo 43, comma 3, dello Statuto, su proposta del Dirigente dell'Avvocatura Regionale, può adottare un Regolamento che, nel rispetto della normativa in materia e senza aggravio a carico del bilancio regionale, preveda forme di incentivazione per il personale amministrativo dell'Avvocatura regionale che partecipa all'attività finalizzata al recupero delle somme liquidate per spese di giudizio in favore della Regione Calabria con provvedimenti giurisdizionali definitivi [1].

 

     Art. 4.

     1. Il comma 4, dell’art. 10 della L.R. 7 agosto 2002 n. 31 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. All’art. 1, comma 1 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, le parole “30 settembre 2002” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. La lettera l) comma 1 dell’art. 3, della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 è così sostituita:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L’art. 20 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. All’art. 10 della Legge regionale 3 maggio 1996, n. 8, è aggiunto dopo il comma 7, il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. Il comma 3, dell’art. 31 della Legge regionale del 17 ottobre 1997, n. 12 è così modificato ed integrato:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. Al fine di attuare le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 699 del 2 agosto 2001 e nell’art. 4, punto 5) della Legge regionale 10/12/2001, n. 36 (Legge Finanziaria) all’art. 8, comma 1 della Legge regionale 8/8/1996, n. 21 infine si aggiunge:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.