§ 2.1.59 - L.R. 13 maggio 1996, n. 8.
Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:13/05/1996
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Indirizzo politico-amministrativo.
Art. 3.  Responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa.
Art. 3 bis.  (Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza)
Art. 3 ter.  (Inadempienze)
Art. 4.  Mobilità dei dirigenti.
Art. 5.  Avocazione e controllo sostitutivo.
Art. 6.  Articolazione della struttura del Consiglio regionale.
Art. 7. 
Art.  7 bis.
Art. 8.  Compiti e responsabilità dei dirigenti.
Art. 9.  Ufficio di Gabinetto.
Art. 10.  Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico- istituzionali del Consiglio.
Art. 10 bis. 
Art. 11.  Figure professionali speciali.
Art. 11 bis. 
Art. 12.  Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente Capo.
Art. 13.  Qualifiche e funzioni dirigenziali.
Art. 14.  Requisiti e modalità per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale.
Art. 15.  Segretario generale, Direttore Generale e dirigenti di Area Funzionale a contratto
Art. 16.  Conferenze di Area Funzionale.
Art. 17.  Trattamento economico del Segretario generale e del Direttore Generale
Art. 18.  Attribuzione delle funzioni ai dirigenti.
Art. 19.  Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente.
Art. 20.  Pari opportunità.
Art. 21.  Formazione della dirigenza.
Art. 22.  Rapporti tra i livelli dirigenziali.
Art. 23.  Divieto di cumulo di trattamenti economici per i dirigenti comandati o distaccati.
Art. 24.  Dotazione organica.
Art. 25.  Articolazione della struttura.
Art. 26.  Definizione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici del Consiglio regionale.
Art. 27.  Conferimento degli incarichi dirigenziali.
Art. 28.  Norma di rinvio.


§ 2.1.59 - L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

(B.U. 17 maggio 1996, n. 49).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale dirigente del ruolo del Consiglio regionale di cui alla legge regionale n. 5/91.

     2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 11 dello Statuto, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

     3. Ai dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

 

     Art. 2. Indirizzo politico-amministrativo.

     1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con appositi provvedimenti assunti anche sulla base delle proposte del Segretario generale, periodicamente e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio [1]:

     a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

     b) assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale quota parte del bilancio del Consiglio regionale, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità degli stessi ed agli oneri per il personale e per le risorse strumentali ai medesimi assegnati;

     c) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi, anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'apporto delle conferenze di cui al successivo articolo 16.

 

     Art. 3. Responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa.

     1. I dirigenti del Consiglio regionale sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Entro il 30 novembre di ogni anno, i dirigenti presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tramite il segretariato generale, una relazione sull'attività svolta [2].

     2. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza si avvale di un nucleo di valutazione dallo stesso nominato, composto anche da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni al Consiglio, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente, anche su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, i parametri di riferimento per il controllo.

     3. Il nucleo opera in posizione di autonomia, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni agli uffici. Riferisce annualmente sui risultati della attività all'Ufficio di Presidenza.

     4. Il dirigente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, all'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'ammonizione o della censura. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono comportare, previa formale contestazione dei fatti stessi e conseguenti controdeduzioni degli interessati, il collocamento a disposizione dei dirigenti per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Tale provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali.

     Nei confronti dei dirigenti a contratto si può anche adottare il provvedimento di formale risoluzione del contratto e, di conseguenza, gli stessi sono retribuiti solo in relazione alle effettive funzioni svolte. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti può essere disposto, in contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del Codice Civile.

     5. Le circostanze di cui al comma 4 devono essere accertate tenendo conto delle condizioni organizzative ed ambientali, a tempo debito segnalate dall'interessato, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati.

     6. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546/93.

 

          Art. 3 bis. (Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza) [3]

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti del Consiglio regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

 

     Art. 3 ter. (Inadempienze) [4]

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 3 bis, il Presidente del Consiglio regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

 

     Art. 4. Mobilità dei dirigenti.

     1. La mobilità dei dirigenti è assunta come generale criterio organizzatore ed è applicata ai fini di una migliore funzionalità della struttura e di una più confacente utilizzazione delle risorse.

     2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad altra struttura è disposta con provvedimento motivato dall'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 5. Avocazione e controllo sostitutivo.

     1. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

     2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, l'Ufficio di Presidenza ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso l'Ufficio di Presidenza procede all'accertamento delle relative responsabilità ed alla contestazione degli addebiti.

 

CAPO II

ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

 

     Art. 6. Articolazione della struttura del Consiglio regionale.

     1. La struttura operativa del Consiglio regionale è articolata in Segretariato generale, Direzione Generale, Aree Funzionali, Settori, Servizi ed Uffici [5]:

     a) Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende all'attività amministrativa e gestionale dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità [6];

     b) Le Aree Funzionali sono individuate, per ambiti omogenei, dall’Ufficio di Presidenza in numero non superiore a quello fissato per i Dipartimenti dall’articolo unico, comma 2, della Legge regionale 29 luglio 2002, n. 26. Il Dirigente preposto all’Area Funzionale esercita i poteri di gestione e di spesa nei limiti definiti dal Segretario generale e secondo gli indirizzi da questo impartiti, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 della presente Legge [7];

     c) i Settori sono articolazioni funzionali delle Aree Funzionali e sono istituiti per lo svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attività di programmazione, indirizzo e controllo; elaborazione tecnica; studio, ricerca e consulenza; ispezione amministrativa [8];

     d) i Servizi sono articolazioni funzionali dei Settori e sono istituiti per lo svolgimento di prevalenti attività di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di competenze del Consiglio regionale;

     e) gli uffici - istituiti nell'ambito dei servizi - sono unità operative organiche con competenza più delimitata rispetto alle strutture di cui fanno parte e sono affidate alla responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

     2. Nell'ambito del Segretariato generale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono essere configurate posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale. Tali posizioni sono equiparate ai settori o ai servizi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati [9].

     3. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, su designazione dell'Ufficio di Presidenza. È Organo di diretta collaborazione ed assistenza tecnico-giuridica del Presidente del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea legislativa e assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale [10].

 

     Art. 7. [11]

1. Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:

a) cura, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;

b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti dì bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;

c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;

f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;

j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

2. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.

3. I Dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:

a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario Generale;

b) supportano il Segretario Generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;

c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;

d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;

e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso dì attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione;

f) assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione;

g) assumono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;

h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.

4. Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 7 bis. [12]

     1. Le strutture speciali del Segretariato Generale e della Direzione Generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione.

 

     Art. 8. Compiti e responsabilità dei dirigenti.

     1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 1 compete:

     a) la direzione dei settori e dei servizi;

     b) l'esercizio dei poteri di spesa, inerenti alla realizzazione dei programmi predisposti dai dirigenti di cui all'articolo precedente che, per quanto riguarda i dirigenti preposti a struttura superiore, si realizza mediante la definizione dei limiti della spesa che i dirigenti preposti a struttura inferiore possono impegnare;

     c) la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organica cui è preposto, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali; l'impiego e la gestione del personale comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

     d) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e la verifica del rispetto dei termini e della regolarità dei vari adempimenti;

     e) l'attribuzione al personale dipendente, per quanto di competenza, dei trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi;

     f) la organizzazione e la direzione di strutture organizzative, lo studio dei problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza regionale;

     g) la elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari;

     h) la rappresentazione, per il tramite dei dirigenti gerarchicamente sovraordinati, agli organi politico istituzionali, degli elementi di conoscenza e di valutazione necessari per l'analisi del grado di efficacia dell'azione e degli interventi, nonché la formulazione di proposte organiche ed articolate, anche con soluzioni alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;

     i) l'effettuazione di studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi della collettività regionale.

 

     Art. 9. Ufficio di Gabinetto.

     1. Il Presidente del Consiglio si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.

     2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è d'ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali, centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.

     3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vicecapo di Gabinetto e da quattro unità di personale scelte tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale [13].

     4. Il capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale. La scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale, in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine [14].

     5. Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, per la durata dell'incarico, compete una indennità di funzione aggiuntiva pari alla differenza tra quella corrisposta al Segretario generale e quella in godimento all'atto della nomina. Al Vicecapo di Gabinetto è corrisposta una indennità di funzione in misura non inferiore a quella attribuita ai dirigenti preposti ai settori [15].

 

     Art. 10. Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico- istituzionali del Consiglio.

     1. Il Presidente, i componenti dell'ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, ed il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile ed i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali [16].

     2. [Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche o anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche] [17].

     3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell’incarico, sarà corrisposta un’indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell’amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Il responsabile amministrativo e l’autista del Presidente, dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l’autista [18].

     3 bis. Per particolari esigenze di programmazione legislativa, mediante lo studio e l'approfondimento dei processi di sviluppo della Regione Calabria, è consentito l'utilizzo, in posizione di comando presso le strutture speciali del Consiglieri regionali, per massimo sei mesi, di personale specializzato in servizio presso le Aree di Sviluppo Industriale (Consorzio ASI) della Calabria, in deroga a quanto previsto dal presente articolo e senza ulteriore aggravio di spesa per bilancio del Consiglio regionale [19].

     4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può essere superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a due unità per le segreterie dei Vice Presidenti, dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari [20].

     5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale.

     6. Salvo quanto disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.

     7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

     7 bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da due unità di personale interne al Consiglio regionale di livello non superiore alla categoria D1 [21].

     7 bis (ter). L’Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno, per il Presidente della Giunta delle Elezioni [22].

     8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale [23].

     9. Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un "collaboratore-esperto" o di due collaboratori- esperti che può essere scelto tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all'art. 1 quater, comma 4 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 [24].

     9 bis. Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall’Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al “collaboratore esperto” di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7 bis, 7 ter e 9 del presente articolo, nonché all’Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

     a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

     b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

     c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale. [25]

     10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali [26].

 

     Art. 10 bis. [27]

     1. Il personale, estraneo alla Pubblica Amministrazione, che all'entrata in vigore della presente legge si trova con rapporto di diritto privato, in essere in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, alle dipendenze delle Strutture speciali dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Gabinetto, delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali, della Commissione Ufficio del Piano e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli artt. 19, 20 e 84 del Regolamento interno, nonché dei Gruppi consiliari, può essere, previo concorso per titoli ed esami, assunto nella dotazione organica del Consiglio regionale, ovvero nella Struttura ausiliaria di cui al successivo art. 11 bis, in misura non superiore ad una unità per ciascuna struttura speciale [28].

     2. La norma di cui al precedente comma è estesa al personale che abbia prestato attività per almeno 4 anni nelle ultime due legislature nella struttura speciale dell'Ufficio di Presidenza.

     3. L'Ufficio di Presidenza fissa i termini e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. Figure professionali speciali.

     1. E' istituita una struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate giornalistiche edite dal Consiglio regionale. In detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è definito il contingente di personale [29].

     2. Il Consiglio regionale si avvale della consulenza legale di esperti, in numero non superiore a cinque, scelti su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi si risolvono di diritto con la fine della legislatura e possono essere rinnovati.

 

     Art. 11 bis. [30]

     1. Al fine di rendere efficiente e funzionale la interazione tra gli organi istituzionali del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari e le strutture speciali facenti capo al Consiglio, è istituita una Struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi ed alle strutture speciali stesse.

     2. Il personale sarà reclutato a mezzo concorso per titoli ed esami. In fase di prima applicazione, potranno partecipare al concorso coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di collaborazione contrattuale con uno dei gruppi consiliari instaurato in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale. Avranno, altresì, titolo coloro i quali abbiano conseguito un'anzianità di almeno quattro anni di collaborazione nella precedente legislatura. In entrambi i casi i rapporti contrattuali dovranno essere comprovati dai versamenti dei relativi oneri contributivi, erariali e/o previdenziali [31].

     3. L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto deliberativo, stabilirà i tempi e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il numero massimo dei vincitori, per ciascun gruppo, non potrà essere maggiore di una unità per i gruppi fino a 4 Consiglieri, e di due unità per i gruppi composti da più di 4 Consiglieri oltre quelli previsti nella tabella di assegnazione del presente comma. Successivamente l'Ufficio di Presidenza provvederà, nei termini previsti dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, e successive modificazioni, ad assegnare prioritariamente e proporzionalmente le unità lavorative ai gruppi consiliari, secondo la seguente tabella:

     a) gruppi fino a 2 (due) consiglieri: 1 (una) unità;

     b) gruppi fino a 4 (quattro) consiglieri: 2 (due) unità;

     c) gruppi oltre 4 (quattro) consiglieri: 3 (tre) unità.

     4. L'eventuale ulteriore assegnazione di personale ai gruppi consiliari avverrà con la procedura prevista dall'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, fino al raggiungimento del contingente numerico previsto dalla tabella di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 23, come modificato dall'art. 1 quater, comma 5 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.

     5. Il personale della struttura ausiliaria che, una volta espletate le procedure di cui ai commi precedenti, dovesse risultare in eccedenza, sarà assegnato, dall'Ufficio di Presidenza alle strutture speciali del Consiglio regionale, quale supporto funzionale alle stesse.

 

     Art. 12. Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente Capo.

     1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, la struttura del bilancio di previsione, a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene adeguata alle previsioni di quest'ultima.

 

CAPO III

ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

 

     Art. 13. Qualifiche e funzioni dirigenziali.

     1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.

     2. La funzione dirigenziale di livello generale è conferita dall'Ufficio di Presidenza al segretario generale ed al Direttore Generale, con atto motivato e nel rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 28/12/1995, n. 549 [32].

 

     Art. 14. Requisiti e modalità per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale.

     1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale sono:

     - possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale;

     - professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;

     - attitudine all'alta direzione;

     - cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale [33].

     2. Il conferimento delle funzioni di livello dirigenziale generale è disposto con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per un massimo di cinque anni rinnovabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Il conferimento delle funzioni di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

     4. [34].

 

     Art. 15. Segretario generale, Direttore Generale e dirigenti di Area Funzionale a contratto [35].

     1. Nei limiti delle disponibilità di organico, le funzioni di Segretario generale di Direttore Generale e dirigente di Area Funzionale possono essere altresì attribuite a persone, in possesso di idoneo diploma di laurea specialistica/magistrale, anche estranee all'amministrazione del Consiglio regionale, i cui requisiti, nella misura richiesta per i dipendenti del Consiglio regionale, sono stati acquisiti presso altre amministrazioni, enti o organismi pubblici, aziende pubbliche o private, con qualifica dirigenziale, ovvero nei settori della ricerca e docenza universitari, delle magistrature e dell'avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero attraverso l'esercizio per almeno dieci anni di una libera professione nel settore al quale si riferisce l'incarico [36].

     2. Nei casi di cui al comma 1, l'attribuzione delle funzioni e del relativo incarico avviene con contratto di diritto privato per un periodo non superiore alla legislatura in corso, rinnovabile per una sola volta. Al personale interessato si applicano, per tutta la durata del contratto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti di ruolo, ed è corrisposto il trattamento economico iniziale di cui al successivo articolo 17.

     3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo cessa comunque con il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

 

     Art. 16. Conferenze di Area Funzionale. [37]

     1. Sono istituite le Conferenze di Area Funzionale, con il compito di verificare l'andamento generale delle attività delle strutture comprese in ciascuna Area Funzionale in rapporto all'attuazione degli indirizzi politici e dei piani e programmi di lavoro, di valutare i problemi generali inerenti all'organizzazione, di formulare proposte per il migliore svolgimento dell'attività delle Aree Funzionali.

     2. Le conferenze sono composte, oltre che dal dirigente dell'Area Funzionale, da tutti i dirigenti preposti alle strutture comprese nell'Area Funzionale.

     3. Le conferenze si riuniscono ogni sei mesi ed ogni qual volta lo decida il dirigente dell'Area Funzionale.

     4. La conferenza è convocata e presieduta dal dirigente dell'Area Funzionale o da un dirigente suo delegato.

 

     Art. 17. Trattamento economico del Segretario generale e del Direttore Generale [38].

     1. Al Segretario Generale ed al Direttore Generale, per il periodo in cui esercita tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione [39].

     2. Al Segretario generale ed al Direttore Generale di cui all’art. 15 della legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8, assunto con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico corrispondente al comma 1 della presente legge [40].

     3. Qualora le due figure di Segretario Generale e di Direttore Generale sono ricoperte dalla stessa persona il trattamento economico è quello concordato per la figura del Segretario Generale [41].

 

     Art. 18. Attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

     1. La preposizione dei dirigenti alle strutture del Consiglio regionale compresi i dirigenti preposti alle Aree Funzionali è disposta, con provvedimento motivato, dall'Ufficio di Presidenza, nei confronti dei dirigenti di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale [42].

     2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti tenendo conto della professionalità e della esperienza necessarie per il posto da ricoprire, nonché dei risultati conseguiti dal dirigente nel corso della carriera.

 

     Art. 19. Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente.

     1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso-concorso pubblico selettivo di formazione.

     2. Alle procedure concorsuali sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del diploma di laurea attinente al posto, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche direttive. Possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.

     3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al secondo comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

     4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 20. Pari opportunità.

     1. Il Consiglio regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale, nel trattamento della dirigenza. In particolare:

     a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

     b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;

     c) garantisce la partecipazione delle donne ai concorsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;

     d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unità organizzative nei livelli e nei profili professionali tra presenza maschile e femminile.

     2. L'Ufficio di Presidenza adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

     3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è istituito il Comitato per le pari opportunità i cui compiti e la cui composizione sono specificate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 21. Formazione della dirigenza.

     1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

     2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Consiglio regionale, anche di intesa con altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico ovvero stipulando convenzioni con istituti privati e con esperti dei settori interessati.

     3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati a una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

     4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo alla struttura preposta all'amministrazione del personale, i dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale segnalano, a tal fine, i fabbisogni e individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

 

     Art. 22. Rapporti tra i livelli dirigenziali.

     1. In caso di assenza o impedimento, il dirigente preposto al Segretariato generale ed alla Direzione Generale è sostituito da altro dirigente preposto ad una delle Aree, con decreto del Presidente del Consiglio [43].

     2. In caso di assenza o impedimento del dirigente preposto ad un'Area o ad un Settore, le funzioni vicarie sono esercitate rispettivamente dal dirigente più anziano nella qualifica preposto ad uno dei Settori o Servizi dipendenti [44].

     3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo di questi in caso di inerzia dello stesso. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.

 

     Art. 23. Divieto di cumulo di trattamenti economici per i dirigenti comandati o distaccati.

     1. I dirigenti del Consiglio regionale posti in posizione di comando, o di distacco conservano la retribuzione in godimento all'atto del comando o del distacco.

 

     Art. 24. Dotazione organica.

     1. L'individuazione dei Settori e dei Servizi, nonché la dotazione organica dei dirigenti del Consiglio, da prevedersi in misura ridotta di almeno il 10 per cento, sarà effettuata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in relazione alla rilevazione dei carichi di lavoro e, comunque non oltre il 30 giugno 1996.

 

     Art. 25. Articolazione della struttura. [45]

     1. La struttura del Consiglio regionale è organizzata nel Segretariato generale, a sua volta articolato in Aree Funzionali, Settori, Servizi ed Uffici.

 

     Art. 26. Definizione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici del Consiglio regionale.

     1. La definizione e la graduazione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici sono stabilite con delibera dell'Ufficio di Presidenza successivamente alla specificazione delle competenze del Segretariato Generale e delle aree funzionali [46].

 

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 27. Conferimento degli incarichi dirigenziali.

     1. Le funzioni di dirigente di Settore, quelle di dirigente di Servizio e le posizioni individuali di cui all'articolo 6 sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza, in relazione ai titoli di servizio e professionali e all'esperienza acquisita nel corso della carriera, con provvedimento motivato, entro trenta giorni dalla nomina del Segretario Generale e dei dirigenti di Area Funzionale, ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale [47].

     2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in possesso delle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente di servizio conserva il trattamento economico in godimento fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali.

     3. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente, conferibili mediante concorsi per esami, arrotondata all'unità, è attribuita mediante concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, riservato ai dipendenti del Consiglio regionale appartenenti alla VII e VIII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nelle predette qualifiche.

     4. Successivamente alla rideterminazione della pianta organica, conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvederà a ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, con riserva in favore del personale che abbia comunque compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 marzo 1996 presso il Consiglio regionale e tuttora ne presti la propria attività in posizione equivalente alla II qualifica funzionale, n. 2 unità, in posizione equivalente alla III qualifica funzionale, n. 11 unità, in posizione equivalente alla IV qualifica funzionale, n. 13 unità. L'ammissione ai concorsi di tale personale è subordinata al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso al posto cui si concorre, escluso il limite di età. L'inquadramento in ruolo degli idonei decorrerà dal mese successivo a quello di approvazione delle graduatorie [48].

 

     Art. 28. Norma di rinvio.

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni del decreto legislativo n. 29 del 6 febbraio 1993 e successive modificazioni.

 

 


[1] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

[5] Alinea già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 43 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[6] Lettera già sostituita dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8, dall'art. 43 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 e così ulteriormente sostituita dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

[8] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

[10] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[12] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 33, già sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, dall'art. 6 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36 e così ulteriormente sostituito dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[13] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

[14] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25 e così sostituito dall'art. 43 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

[16] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27, dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dall'art. 6 della L.R. 15 dicembre 2000, n. 19, dall'art. 1 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 36 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[17] Comma modificato dall'art. 1 quater della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, nel testo stabilito dall'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18 e soppresso dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

[18] Comma già modificato dall'art. unico della L.R. 4 marzo 1997, n. 5, dall'art. 1 quater della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, nel testo stabilito dall'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18, dall'art. 1 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7, sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8, dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, dall'art. 23 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22, come interpretato autenticamente dall'art. 44 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, modificato dall'art. 8 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

[19] Comma inserito dall'art. 43 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[20] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27, dall'art. 36 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15, dall'art. 23 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22 e così ulteriormente modificato 8 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36. Per un'interpretazione autentica del presente comma, si veda l'art. unico della L.R. 8 febbraio 1999, n. 3.

[21] Comma aggiunto dall'art. 1 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7, sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

[22] Comma aggiunto, come ulteriore comma 7 bis, dall’art. 8 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, che lo indica come "comma 7 bis (ter)".

[23] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 10 luglio 2008, n. 23.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 quater della L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

[25] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 16 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

[26] Comma aggiunto dall'art. 1 quater della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

[27] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

[28] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 17 agosto 2009, n. 27.

[29] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 2 giugno 1999, n. 16 e così ulteriormente modificato dall’art. 10 della L.R. 2 marzo 2005, n. 8.

[30] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

[31] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 17 agosto 2009, n. 27.

[32] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[33] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[34] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

[35] Rubrica sostituita dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e così modificata dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[36] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8, dall'art. 43 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[37] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

[38] Rubrica già modificata dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8, dall'art. 43 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 e così ulteriormente modificata dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[39] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 22, già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 43 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[40] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 22, già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 43 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[41] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[42] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

[43] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[44] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

[46] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

[47] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

[48] Comma così modificato dall'art. 1 quater della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, nel testo stabilito dall'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 3 marzo 2000, n. 6.