§ 6.3.110 - L.R. 15 dicembre 2000, n. 19.
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione (Legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:15/12/2000
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese relative alle prestazioni di servizi promozionali e di pubblicità inerenti alle attività della Giunta regionale, effettuate nel [...]
Art. 2.      1. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 7, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2000 ulteriori contributi per lire [...]
Art. 3.      1. Per gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 ed ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 bis, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, è [...]
Art. 4.      1.
Art. 5. 
Art. 6.      1.
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.110 - L.R. 15 dicembre 2000, n. 19. [1]

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione (Legge finanziaria).

(B.U. n. 121 del 20 dicembre 2000).

 

Art. 1.

     1. Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese relative alle prestazioni di servizi promozionali e di pubblicità inerenti alle attività della Giunta regionale, effettuate nel periodo 1997-1998 per il tramite della società Pubblikompass Spa ed accertati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3495 del 22.11.1999, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di Lire 1.001.127.200, con allocazione al capitolo 1008108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 7, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2000 ulteriori contributi per lire 7.700.000.000, con allocazione al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni di Longobucco, Fabrizia, S. Demetrio Corone e Casabona un contributo straordinario complessivo di lire 1.140.000.000 per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione, con allocazione al capitolo 2323203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     3. Lo stanziamento di cui al precedente comma è destinato ai comuni di Fabrizia, S. Demetrio Corone e Casabona per lire 250.000.000 ciascuno e al comune di Longobucco per lire 390.000.000.

 

     Art. 3.

     1. Per gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 ed ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 bis, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 5123202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 4.

     1. [2].

     2. Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese relative ai contributi già concessi ai sensi della legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 - i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari sono stati regolarmente assunti entro il 31.12.1999 ed è stata rispettata l'intensità del relativo regime di aiuto, vigente per il periodo di programmazione dei fondi strutturali comunitari 1994/1999 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 450.000.000, con allocazione al capitolo 5223227 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     3. Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese relative ai contributi già concessi ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni - i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31.12.1999 ed è stata rispettata l'intensità del relativo regime di aiuto, vigente per il periodo di programmazione dei fondi strutturali comunitari 1994/1999 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 5223228 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

 

     Art. 5. [3]

 

     Art. 6.

     1. [4].

     2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede con lo stanziamento di cui al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Sostituisce il comma 7, art. 22 della L.R. 11 giugno 1999, n. 17.

[3] Modifica il comma 4 ed aggiunge il comma 5 all'art. 41 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

[4] Modifica il comma 1, art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8.