§ 80.5.406 – D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439.
Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:21/04/1994
Numero:439


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Concorso per esami.
Art. 3.  Commissione esaminatrice.
Art. 4.  Modalità di svolgimento delle selezioni.
Art. 5.  Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale.
Art. 6.  Determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi.
Art. 7.  Bando di concorso per l'ammissione ai corsi.
Art. 8.  Graduatoria.
Art. 9.  Commissioni esaminatrici.
Art. 10.  Svolgimento dei corsi.
Art. 11.  Valutazione continua, ed esame-concorso intermedio.
Art. 12.  Semestre di applicazione ed esame-concorso finale.
Art. 13.  Nomina nell'amministrazione.
Art. 14.  Riammissione al corso successivo.
Art. 15.  Trattamento economico.
Art. 16.  Norme di comportamento.
Art. 17.  Resti di frazione.
Art. 18.  Accesso alla dirigenza tecnica.
Art. 19.  Prima applicazione.
Art. 20.  Commissione esaminatrice.
Art. 21.  Valutazione dei titoli.
Art. 22.  Entrata in vigore.


§ 80.5.406 – D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439. [1]

Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente.

(G.U. 9 luglio 1994, n. 159).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprese le università ed istituzioni equiparate e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Resta fermo, per le università e le istituzioni equiparate, quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

     2. Restano ferme, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatiche e prefettizie, delle Forze di polizia e delle Forze armate e dei vigili del fuoco.

 

          Art. 2. Concorso per esami.

     1. L'accesso alle qualifiche di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1, avviene per concorso, per esami, indetto dalle singole amministrazioni nella percentuale del settanta per cento dei posti disponibili calcolati, in ciascun ruolo organico, al 31 dicembre di ogni anno.

     2. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente da parte dell'amministrazione che indice il concorso è pari al cinquanta per cento dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo organico.

 

          Art. 3. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice del concorso, per esami, è nominata con decreto del Ministro o dell'autorità che indice il concorso ed è composta da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata o da un dirigente generale con funzioni di presidente, e da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava o nona qualifica funzionale.

     2. Non possono essere nominati componenti delle commissioni soggetti che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

     3. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato, salva motivata impossibilità, alle donne purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

     4. La commissione esaminatrice può essere integrata con membri esperti in lingue straniere per la valutazione delle prove attinenti alle lingue stesse.

 

          Art. 4. Modalità di svolgimento delle selezioni.

     1. Il concorso consiste in due prove scritte ed un colloquio. Una delle prove scritte, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso. L'altra prova, a contenuto teorico, verte a scelta dell'amministrazione su materie attinenti alla sfera di competenza dell'amministrazione medesima. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e su altre indicate nel bando di concorso.

     2. Il colloquio concorre alla valutazione della professionalità del candidato e alla sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni.

     3. I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventiquattro trentesimi. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno ventiquattro trentesimi. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

     4. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.

 

          Art. 5. Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale.

     1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, avviene per corso-concorso selettivo di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione nella percentuale del trenta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico al 31 dicembre di ogni anno.

     2. L'ammissione al corso-concorso di cui al comma 1 è subordinata all'esito del concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 7. Gli esami consistono in una prova scritta, su due argomenti, ed in una prova orale. La valutazione dei titoli è effettuata con riferimento ai candidati che hanno superato le prove di esame. Quando il numero dei candidati alle prove risulta di oltre cinque volte superiore a quello dei posti messi a concorso, l'ammissione agli esami può essere subordinata ad una preselezione, da effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi computerizzati.

 

          Art. 6. Determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi.

     1. I posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base del numero dei posti da coprire, mediante corso-concorso, annualmente comunicati dalle amministrazioni interessate al Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, comunicano, entro il mese di settembre di ciascun anno, i posti che si renderanno disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

 

          Art. 7. Bando di concorso per l'ammissione ai corsi.

     1. I bandi relativi ai concorsi per l'ammissione ai corsi sono emessi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. I bandi di concorso contengono, tra l'altro, il numero dei posti destinati al corso-concorso selettivo di formazione, i requisiti giuridici e culturali, i criteri di svolgimento delle prove preselettive con sistema computerizzato, ivi comprese le modalità di accertamento di conoscenza di una lingua straniera, i criteri per lo svolgimento della prova scritta e i criteri per lo svolgimento del colloquio e per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati che abbiano superato la prova scritta.

     3. Ciascun candidato supera l'esame di concorso per l'ammissione al corso se riporta almeno ventiquattro trentesimi in ciascuno dei due elaborati di cui è composta la prova scritta ed almeno ventiquattro trentesimi nel colloquio.

     4. Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di dieci punti attribuibili, esclusivamente, a diplomi di laurea, corsi universitari concernenti attività formative post lauream, della durata di almeno un anno, con esami finali, anche se frequentati presso istituti stranieri.

 

          Art. 8. Graduatoria.

     1. La graduatoria di ammissione al corso di formazione dirigenziale è compilata dalla commissione esaminatrice ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili maggiorato del trenta per cento.

     3. La graduatoria è formata in base al punteggio finale conseguito dai candidati che è costituito dalla somma della media dei voti delle prove scritte, del voto del colloquio e del punteggio attribuito ai titoli.

     4. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 9. Commissioni esaminatrici.

     1. La commissione esaminatrice per l'ammissione al corso è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta ai sensi dell'art. 3.

     2. Le commissioni esaminatrici degli esami del biennio e degli esami di fine corso sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono composte ai sensi dell'art. 3.

     3. Nei provvedimenti di nomina delle commissioni di cui ai precedenti commi sono indicati anche uno o più supplenti.

 

          Art. 10. Svolgimento dei corsi.

     1. I corsi sono tenuti presso le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione o presso le altre sedi eventualmente stabilite dall'organo deliberante della Scuola superiore della pubblica amministrazione stessa. La loro durata, nei limiti da uno a due anni, è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

     2. Il corso è seguito, previo superamento dell'esame-concorso intermedio di cui al successivo art. 11, da un semestre di applicazione presso aziende pubbliche o private.

     3. La Scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i piani di studio, i criteri di valutazione continua e di svolgimento delle prove per gli esami finali.

 

          Art. 11. Valutazione continua, ed esame-concorso intermedio.

     1. Nel corso degli studi gli allievi sono soggetti a valutazione continua da parte di ciascun docente delle singole discipline, secondo i criteri fissati dalla scuola. La somma delle valutazioni confluisce in un giudizio professionale complessivo che, in caso positivo, dà accesso all'esame-concorso intermedio.

     2. Al termine del corso i candidati sostengono un esame-concorso intermedio consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta preparata nell'ultimo semestre di studi, seguita da una prova scritta, da svolgersi, in forma sintetica, secondo le regole dei concorsi pubblici e comunque assicurando la non identificabilità del candidato, e da un colloquio generale sui temi concernenti le discipline oggetto del corso.

     3. La positiva discussione della tesi consente l'effettuazione delle prove scritta e orale, che saranno valutate secondo i criteri definiti dal regolamento della scuola.

     4. La graduatoria è stabilita sulla base della somma dei voti, espressi in trentesimi, della valutazione continua, della tesi, della prova scritta e del colloquio.

     5. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.

 

          Art. 12. Semestre di applicazione ed esame-concorso finale.

     1. Al periodo di applicazione della durata di sei mesi presso amministrazioni pubbliche o private sono ammessi i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 11 nel limite del numero dei posti disponibili e messi a concorso maggiorato del 15 per cento. Alla fine del semestre, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso.

     2. L'esame-concorso finale consiste in un colloquio sull'attività svolta e sulle materie oggetto di insegnamento, nonchè nella discussione di una tesi scritta individuale, a carattere interdisciplinare, proposta dal candidato ed approvata dai docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

     3. La valutazione del colloquio e della tesi è espressa in trentesimi, con un unico voto. L'esame è superato con il punteggio di ventiquattro trentesimi.

     4. La graduatoria di merito è formata in base al punteggo finale costituito dalla somma del punteggio ottenuto nell'esame-concorso intermedio e di quello ottenuto nell'esame-concorso finale.

     5. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.

     6. La graduatoria dei soli vincitori, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     7. In base alla posizione occupata nella graduatoria e tenendo conto delle disponibilità dei posti messi a concorso, i candidati scelgono le amministrazioni nel cui ruolo intendono conseguire la nomina al termine del corso.

 

          Art. 13. Nomina nell'amministrazione.

     1. L'esito positivo dell'esame-concorso finale comporta, nel limite dei posti disponibili ed in base alle graduatorie di vincitori, la nomina nel ruolo dei dirigenti dell'amministrazione scelta.

     2. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro interessato, con decorrenza giuridica dalla data indicata nel decreto stesso ed economica dall'effettiva assunzione delle funzioni dirigenziali.

     3. Il periodo di frequenza del corso di formazione dirigenziale dei dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, è considerato servizio effettivo a tutti gli effetti.

 

          Art. 14. Riammissione al corso successivo.

     1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi connessi al servizio militare, oppure per maternità o per gravi motivi di salute, da comprovare tempestivamente con idonea documentazione, possono chiedere, purchè ancora in possesso dei requisiti prescritti, di essere ammessi al corso successivo nel rispetto dei posti messi a concorso.

 

          Art. 15. Trattamento economico.

     1. Agli allievi dei corsi di formazione dirigenziale è assegnata una borsa di studio di L. 1.600.000 lorde mensili da corrispondersi, in relazione alla frequenza del corso, con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi. L'importo è rivalutabile ogni due anni, nei limiti del tasso programmato di inflazione, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio, sono effettuate tutte le ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale previste per gli impiegati civili dello Stato.

     3. Agli allievi che siano dipendenti civili delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, ammessi a frequentare il corso, compete per tutta la durata del corso ed a carico dell'amministrazione di appartenenza il trattamento economico relativo alla loro qualifica, ovvero, se più vantaggioso, quello stabilito per gli allievi esterni, con la relativa integrazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

     4. Per quanto concerne gli allievi dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali che concorrono e conseguono la nomina in posti di amministrazione diversa da quella di appartenenza, l'amministrazione di destinazione è tenuta a rimborsare all'amministrazione di appartenenza il trattamento economico eventualmente corrisposto durante la frequenza del corso.

 

          Art. 16. Norme di comportamento.

     1. Coloro che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso stesso.

     2. Con successivo regolamento interno, da adottarsi a cura dell'organo deliberante della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono stabilite le norme che gli allievi sono tenuti ad osservare durante i corsi; in particolare, sono previsti:

     a) i casi in cui, per gravi motivi o per persistente scarso profitto, l'organo deliberante della Scuola superiore della pubblica amministrazione, su proposta del direttore, può disporre l'esclusione dal corso;

     b) i casi di assenza giustificata;

     c) il limite massimo delle assenze, giustificate e non, che comportano l'esclusione dal corso;

     d) i casi in cui le assenze stesse comportano la riduzione della borsa di studio.

     3. Gli allievi che al termine del corso non assumono servizio, senza giustificato motivo, presso l'amministrazione di destinazione, o non vi rimangano per un periodo di almeno due anni, sono tenuti a rimborsare tutti gli importi della borsa di studio percepiti durante il corso.

 

          Art. 17. Resti di frazione.

     1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti da mettere a concorso fra i due sistemi di accesso, previste nella misura del settanta per cento per il concorso, per esami, e del trenta per cento per il corso-concorso selettivo di formazione, gli eventuali resti di frazione sono assegnati al concorso che presenta la frazione più vicina all'unità, salvo il recupero nell'anno successivo a favore dell'altra procedura concorsuale. Analogo criterio deve trovare applicazione nei concorsi, per esami, nella determinazione della riserva dei posti a favore del personale dipendente dall'amministrazione che indice il concorso.

     2. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero complessivo dei posti messi a concorso.

 

          Art. 18. Accesso alla dirigenza tecnica.

     1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente mediante concorso, per esami, indetto dalle singole amministrazioni.

 

          Art. 19. Prima applicazione.

     1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le percentuali del settanta e del trenta per cento di cui agli articoli 2 e 5 vanno riferite alle disponibilità in organico che risulteranno dopo che le amministrazioni avranno individuato gli uffici dirigenziali ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

     2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per una sola volta e, comunque, per non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso, per esami, di cui all'art. 2 e riservati al personale dell'amministrazione che indice il concorso è attribuita mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.

     3. Al concorso, per titoli, di cui al comma 2 sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso, per esami, in qualifiche corrispondenti e che abbiano maturato una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica, con esclusione dei periodi trascorsi nella carriera inferiore, anche se in parte riconosciuti nella carriera direttiva, di quelli acquisiti per retrodatazione della nomina e di quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia, con esclusione, altresì, del personale appartenente all'ex carriera di concetto inquadrato nella settima qualifica funzionale.

 

          Art. 20. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice per il concorso, per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio, è nominata con decreto del Ministro o dell'autorità che indice il concorso ed è composta ai sensi dell'art. 3.

 

          Art. 21. Valutazione dei titoli.

     1. La valutazione dei titoli di servizio professionali e di cultura è la seguente:

 

a) incarichi e servizi speciali

fino a punti

8

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio

"

10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto

"

11

d) frequenza di corsi di qualificazione professionali organizzati dalla pubblica amministrazione

"

9

e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali

"

12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione o simili)

"

5

 

     2. Il colloquio verte sulle materie indicate dall'amministrazione nel bando di concorso. Il punteggio da attribuire al colloquio è compreso fra un minimo di otto decimi ed un massimo di dieci decimi.

     3. Per il personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il punteggio totale è maggiorato di un decimo.

 

          Art. 22. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 10 del D.Lgs. 287/1999.