§ 2.1.84 – L.R. 22 novembre 2005, n. 16.
Modifica delle Leggi regionali numeri 7 e 8 del 13maggio 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:22/11/2005
Numero:16


Sommario
Art. 1.      All’art. 8 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 è inserito il seguente comma 8:
Art. 2.      Gli incarichi conferiti al personale utilizzato nelle strutture speciali in violazione delle norme di cui all’art. 1, comma 1 e 2, lett. a), b) e c), decadono di diritto ed i relativi contratti [...]
Art. 3.      1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.84 – L.R. 22 novembre 2005, n. 16.

Modifica delle Leggi regionali numeri 7 e 8 del 13maggio 1996.

(B.U. 24 novembre 2005, n. 21 – S.S. n. 3).

 

Art. 1.

     All’art. 8 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 è inserito il seguente comma 8:

     «Alle strutture speciali comprese quelle dei Dirigenti Generali, nonché all’Ufficio di Gabinetto di cui all’art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

     a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

     b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

     c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale».

     All’art. 10 della Legge regionale n. 8 del 13 maggio 1996 è inserito il seguente comma 9 bis:

     «Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, comprese quelle dei Dirigenti Generali, alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall’Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al “collaboratore esperto” di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7 bis, 7 ter e 9 del presente articolo, nonché all’Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

     a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

     b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

     c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale».

 

     Art. 2.

     Gli incarichi conferiti al personale utilizzato nelle strutture speciali in violazione delle norme di cui all’art. 1, comma 1 e 2, lett. a), b) e c), decadono di diritto ed i relativi contratti cessano di avere efficacia dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.