§ 2.1.64 - L.R. 26 maggio 1997, n. 8.
Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:26/05/1997
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Strutture speciali.
Art. 2.  Orario di lavoro e di servizio del personale.
Art. 3.  Competenze al personale delle strutture speciali.
Art. 4.  Autisti delle autovetture in dotazione ai titolari delle strutture speciali.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 2.1.64 - L.R. 26 maggio 1997, n. 8.

Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria.

(B.U. n. 61 del 30 maggio 1997).

 

Art. 1. Strutture speciali.

     1. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta, gli Assessori regionali, i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni, il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile si avvalgono di apposite strutture alle loro dipendenze nei modi e nei limiti della presente legge con personale dipendente della Regione e da altre pubbliche amministrazioni [1].

     1 bis. Nel caso in cui il Consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata [2].

     2. La loro attività attende a compiti di segreteria e di altra specifica collaborazione e non deve intralciare, sostituire o sovrapporre l'attività amministrativa regionale.

     3. Il contingente numerico e le funzioni del personale addetto alle strutture speciali di cui al primo comma restano disciplinate dalle norme vigenti; l'organizzazione delle attività delle Segreterie può essere affidata ad un responsabile scelto tra il personale assegnato alle stesse, ove non previsto.

     4. Gli uffici di Gabinetto facenti capo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale sono a tutti gli effetti equiparati alle Strutture speciali, rispettivamente del Consiglio e della Giunta, seguendone la disciplina, fatta eccezione per l'articolazione e la composizione numerica [3].

     5. I Consiglieri regionali non titolari di strutture speciali ed i Presidenti dei Gruppi consiliari, si potranno avvalere di una struttura speciale la cui composizione numerica sarà pari al 50 per cento rispetto a quella dei Presidenti delle Commissioni e comunque non superiore a due unità [4].

     5bis. Una delle due unità della Struttura speciale dei Presidenti dei Gruppi consiliari, di cui al comma precedente, può svolgere le funzioni di autista seguendo la disciplina di cui all'articolo 4 [5].

 

     Art. 2. Orario di lavoro e di servizio del personale.

     1. Il personale assegnato alle strutture speciali è tenuto a prestare l'orario di lavoro previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro e dalle altre norme vigenti in materia [6].

     2. L'orario di servizio è suscettibile di flessibilità secondo le esigenze dell'attività istituzionale dei titolari delle rispettive strutture ed il personale può essere esentato dall'effettuare la rilevazione obbligatoria della presenza, mediante i sistemi di rilevazione in uso, fermo restando, comunque, il rispetto della relativa disciplina e l'obbligo della certificazione da parte del responsabile incaricato dal titolare della struttura [7].

 

     Art. 3. Competenze al personale delle strutture speciali.

     1. Il personale che presta servizio nelle strutture di cui al primo comma dell'articolo 1 è escluso dalla fruizione delle competenze accessorie (produttività e progetti obiettivi) a qualsiasi titolo denominate, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro straordinario che sarà determinato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mediante apposito piano annuale con la determinazione di un budget spettante alla singola struttura mediante provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, sentiti i titolari delle stesse sulla base delle particolari esigenze legate all'attività di collaborazione.

     2. Onde compensare la esclusione delle competenze di cui al primo comma, ai responsabili delle strutture speciali di cui all'articolo 1 compete per la durata dell'incarico, oltre al trattamento economico in godimento, una indennità forfettizzata di Lire 15.000.000 (quindici milioni) in dodici rate mensili ed ai restanti componenti delle medesime strutture, oltre al trattamento economico in godimento, compete un'indennità in dodici rate mensili, correlata alla qualifica funzionale rivestita secondo la tabella sotto riportata:

 

QUALIFICHE FUNZIONALI [8]:

II   3.600.000

III  4.800.000

IV   6.000.000

VI   7.200.000

VII  8.400.000

VIII 9.600.000

 

     3. In analogia al capo III dell'allegato «A» della legge regionale 5 maggio 1990, n. 30 ed all'articolo 31 del contratto nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali, sono istituiti nel Bilancio della Regione a partire dal 1997, per le rispettive strutture speciali del Consiglio e della Giunta regionale, appositi fondi per la copertura delle spese per prestazioni di lavoro straordinario, trattamento di missione e rimborso spese trasferte, effettuate dal personale assegnato alle strutture speciali, derivanti dalla presente legge.

 

     Art. 4. Autisti delle autovetture in dotazione ai titolari delle strutture speciali.

     1. Agli autisti assegnati alla guida delle autovetture in dotazione ai titolari delle strutture speciali, oltre alle indennità correlate alle qualifiche funzionali rivestite secondo la tabella riportata al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, in sostituzione dell'indennità di trasferta e rimborso spese prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 386 e successive modificazioni ed integrazioni, per ogni permanenza fuori dalla sede di servizio o di residenza, di durata eccedente rispettivamente le sette ore e le dieci ore, è riconosciuta la facoltà di chiedere ed ottenere il rimborso forfettario, comprensivo di ogni onere e del trattamento di mensa nella misura pari ai 2/3 (due terzi) dell'importo massimo spettante per tale titolo e, rispettivamente per uno o due pasti, per il personale di pari qualifica, stabilito in applicazione della normativa vigente presso la Regione, in materia di trattamento di missione e rimborso spese.

     2. In caso di pernottamento fuori sede, il relativo rimborso è operato previa esibizione di regolare documento giustificativo della spesa.

     3. Alla certificazione della prestazione di servizio fuori sede provvede il titolare della struttura speciale, cui il dipendente è assegnato, sulla scorta delle risultanze del libretto di marcia in dotazione alla vettura.

     4. Agli stessi compete la fruizione di lavoro straordinario con le stesse procedure previste al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 la struttura del bilancio della Regione dovrà prevedere mediante l'istituzione di appositi capitoli, la separazione degli stanziamenti di spesa, occorrenti per la gestione delle strutture speciali previste dalla presente legge, da quelli attinenti alle restanti strutture dell'organizzazione regionale.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27, dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dall'art. 1 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 37 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15. L'ultima disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 23 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22. Per un’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 10 ter della L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

[2] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 26.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 26 e così sostituito dall'art. 37 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[5] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 23 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[6] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 10 luglio 2008, n. 23.

[7] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2007, n. 25.

[8] Tabella così corretta con errata corrige pubblicato nel B.U. 11 marzo 2000, n. 15.