§ 2.1.92 - L.R. 7 dicembre 2007, n. 25.
Interpretazione autentica dell’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 8 del 26 maggio 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/12/2007
Numero:25


Sommario
Art. 1. 1. L’art. 2, comma 2, Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, deve essere inteso nel senso che la certificazione da parte del responsabile incaricato dal titolare della struttura costituisce strumento [...]
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 2.1.92 - L.R. 7 dicembre 2007, n. 25.

Interpretazione autentica dell’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 8 del 26 maggio 1997.

(B.U. 1 dicembre 2007, n. 22 - S.S. 12 dicembre 2007, n. 3)

 

Art. 1.

1. L’art. 2, comma 2, Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, deve essere inteso nel senso che la certificazione da parte del responsabile incaricato dal titolare della struttura costituisce strumento di controllo e valutazione dell’attività della stessa, che può essere attivato da parte del predetto titolare.

2. L’art. 2, comma 2, Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, deve essere altresì inteso nel senso che la certificazione sopra richiamata, configurandosi come atto interno alla struttura speciale, non costituisce presupposto per la valutazione dell’attività svolta dai membri della struttura speciale ai fini dell’erogazione dei corrispettivi stabiliti.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.