§ 2.1.95 - L.R. 10 luglio 2008, n. 23.
Interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, nonché dell’art. 10, comma 8 della legge regionale 13 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/07/2008
Numero:23


Sommario
Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, e quella di cui al comma 8, dell’art. 10, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, devono essere intese [...]


§ 2.1.95 - L.R. 10 luglio 2008, n. 23.

Interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, nonché dell’art. 10, comma 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

(B.U. 16 luglio 2008, n. 14 - S.S. 18 luglio 2008, n. 1)

 

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, e quella di cui al comma 8, dell’art. 10, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, devono essere intese nel senso che il personale a cui tale norma fa riferimento è esclusivamente quello dipendente della pubblica amministrazione. Quanto, invece, al personale assegnato alle strutture speciali, legato al Consiglio regionale da un contratto di lavoro di natura privatistica, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge regionale n. 8 del 13 maggio 1996, allo stesso, sotto il profilo dell’orario di lavoro, devono ritenersi applicabili in via esclusiva le norme sancite nel contratto di lavoro sottoscritto all’atto del conferimento dell’incarico.