§ 2.1.83 - L.R. 3 giugno 2005, n. 12.
Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/06/2005
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di nomine e personale).
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 2.1.83 - L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.

(B.U. 7 giugno 2005, n. 10 – S.S. n. 4).

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di nomine e personale).

     1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle società controllate o partecipate, delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, o comunque resi operativi degli organi di indirizzo politico regionale, nonché dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino all’insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto [1].

     2. Entro sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, le autorità competenti procedono, in applicazione delle relative norme di settore, al conferimento delle nomine di cui al precedente comma, in favore dei soggetti che ne abbiano titolo. Sino ad allora, trova applicazione il disposto dell’art. 6 della Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di proroga di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni. Gli atti compiuti in violazione ed alla scadenza del termine sono nulli e comunque non opponibili alla Regione ed ai terzi interessati.

     3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle nomine conferite dal Presidente e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nell’esercizio di poteri sostitutivi dell’Assemblea nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari, spostando il termine recato nelle stesse disposizioni alla data di proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio regionale.

     4. Le disposizioni che precedono si applicano, in via transitoria, alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o successivamente, fino all’insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della Regione, da parte delle autorità indicate al primo comma, con conseguente risoluzione di diritto dei relativi rapporti di natura patrimoniale [2].

     5. E’ fatto obbligo, con personale responsabilità in caso di omissione, al legale rappresentante ed al dirigente o funzionario più elevato in grado, appartenenti alla struttura organizzativa cui fanno parte uno o più persone che versano nella situazione prevista dal precedente comma, di comunicare il nominativo e la carica rivestita da queste ultime al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     6. In attuazione dell’art. 50, comma 6, dello Statuto regionale, tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione Calabria decadono di diritto alla data di proclamazione del Presidente della Giunta medesima ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia.

     7. I nuovi incarichi sono formalmente conferiti nei sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza dei precedenti e, nelle more, si applica il disposto dell’art. 6 della Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni.

     8. La previsione di cui al sesto comma opera anche riguardo agli incarichi dirigenziali in essere alla data di proclamazione del Presidente della Giunta attualmente in carica.

     9. All’articolo 8, comma 2, primo periodo, della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31:

     — le parole «o che provenga dai settori della docenza universitari, o dai ruoli delle magistrature o dell’avvocatura dello Stato con esperienza quindicinale, e che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 della Legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 per la nomina a direttore generale» sono sostituite dalle parole «ovvero che provenga dai settori della docenza universitari con esperienza quidicennale o dai ruoli delle magistrature o dell’avvocatura dello Stato ed abbia conseguito la nomina a magistrato di Corte di Appello od a qualifica equiparata, purché sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 della Legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 per la nomina a direttore generale, ad eccezione dei cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale»;

     — le parole «direttore generale», ripetute per due volte, sono sostituite dalle parole «dirigente generale».

     10. Il comma 5 dell’articolo 10 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è così sostituito:

«5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell’Avvocatura regionale valuta l’opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L’autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie».

     11. Al comma 5 dell’articolo 10 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

«6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell’Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente».

     12. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 173, lettera f) della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Dipartimento dell’Assessorato alla Sanità provvede a verificare trimestralmente, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, a partire dal primo trimestre dell’anno in corso ed in contraddittorio con gli organi di controllo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, l’andamento dell’equilibrio economico-finanziario delle medesime aziende.

     13. In sede di prima applicazione la verifica viene attivata entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     14. La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario comporta:

     a) la decadenza dei Direttori Generali;

     b) il blocco delle assunzioni;

     c) il blocco dell’affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario;

     d) l’attivazione di misure idonee per la riconduzione in equilibrio delle gestioni.

 

     Art. 2.

     1. All’articolo 1 della Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. Nel caso in cui il Consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata.

 

     Art. 3.

     1. In attesa della armonizzazione delle Leggi regionali vigenti al nuovo Statuto, sono abrogate le norme comunque in contrasto con le disposizioni del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale.

 

     Art. 4.

     1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5 febbraio 2010, n. 34, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e al direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal). La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 2016, n. 269, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 5 febbraio 2010, n. 34, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e al direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal).