§ 1.2.54 - L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.
Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:26/02/2010
Numero:7


Sommario
Art. 1. 1. All’articolo 19 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 2. 1. La presente legge troverà applicazione con decorrenza successiva all’inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria


§ 1.2.54 - L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale

(B.U. 16 febbraio 2010, n. 3 - S.S. 26 febbraio 2010, n. 4)

 

Art. 1.

1. All’articolo 19 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

 

- il primo comma è abrogato;

 

- al comma 2 le parole «così determinato» sono soppresse;

 

- dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3 bis. L’ammontare dell’assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio 2010 sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo di operai e impiegati determinatosi nell’anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.».

 

2. All’articolo 29 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, il comma 3 è abrogato.

 

3. Il comma 1 dell’articolo 1 ter della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, è sostituito dal seguente: «Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è corrisposta dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità lorda nella misura prevista per i consiglieri assessori dall’articolo 1, lettera b) della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3».

 

4. L’articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2000, n. 18, è abrogato.

 

5. L’articolo 34 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, è sostituito dal seguente:

 

«1. Ai sottosegretari istituiti con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3, si applica il regime di incompatibilità previsto per gli assessori ed il trattamento indennitario è fissato nella misura del 70 per cento di quello degli assessori.

2. Il Presidente della Giunta regionale, per attuare gli indirizzi politici del programma di governo, può delegare ai sottosegretari anche funzioni di collegamento con il Consiglio regionale o altre autorità.

3. [Le indennità a qualunque titolo corrisposte agli assessori esterni e ai sottosegretari sono a carico del bilancio della Giunta regionale] [1]».

 

6. Il comma 1, dell’articolo 8 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 è così sostituito:

 

«Sull’indennità di carica di cui all’articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali una trattenuta obbligatoria del 25 per cento di cui:

a) il 21 per cento quale contributo per la corresponsione dell’assegno vitalizio;

b) il 4 per cento quale contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato».

 

7. L’articolo 7 bis della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, aggiunto dall’articolo 1, comma 4 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 33 e modificato dall’articolo 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, è così sostituito:

 

«Presso il Segretariato Generale del Consiglio regionale è istituita una struttura ausiliaria speciale di stretta collaborazione con il Segretario generale, composta da un massimo di quattro unità di personale. Il responsabile di struttura ed il responsabile amministrativo possono essere esterni alla pubblica amministrazione, le rimanenti due unità devono appartenente al ruolo organico del Consiglio regionale».

 

8. All’articolo 9, comma 3 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 le parole «o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre pubbliche amministrazioni» sono soppresse.

 

9. All’articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

 

- il comma 2 è soppresso;

 

- il comma 3 è così sostituito: «3. Il personale addetto alle segreterie particolari deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 possono essere estranei all’amministrazione e sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.

Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell’incarico, sarà corrisposta un’indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell’amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva». Limitatamente al segretario particolare del Consigliere regionale, che può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione, il Consigliere ha facoltà di nominare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Restano fermi gli adempimenti contributivi di legge;

 

- nel comma 7 bis, dopo le parole «due unità di personale» si aggiungono le parole «interne al Consiglio regionale». Il periodo «Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma possono essere entrambe esterne alla pubblica amministrazione» è soppresso;

 

- nel comma 7 bis (ter), le parole «o esterno alla pubblica amministrazione» sono soppresse;

 

- nel comma 9 bis le parole «comprese quelle dei Dirigenti generali» sono soppresse.

 

     Art. 2.

1. La presente legge troverà applicazione con decorrenza successiva all’inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria.


[1] Punto abrogato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2010, n. 23.