§ 6.1.5 - L.R. 17 agosto 2005, n. 13.
Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione economica
Data:17/08/2005
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di applicazione delle incentivazioni di cui all’art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 2 marzo [...]
Art. 2.      1. Alla copertura della spesa inerente al Servizio Sanitario Regionale derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all’anno 2004 si provvede con la quota parte delle entrate derivanti [...]
Art. 3.      1. Al fine di favorire e facilitare gli scambi commerciali, politici e culturali tra i Paesi del Mediterraneo, la Regione Calabria aderisce all’Accordo di partnership proposto dall’Ansa per la [...]
Art. 4.      1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società di Gestione Aeroporto dello Stretto «SO.G.A.S. S.p.A.», è autorizzata per [...]
Art. 5.      1. Per la progettazione di attività culturali e formative – da realizzare ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 – in collaborazione con le Università statali aventi [...]
Art. 6.      1. Al fine di garantire il funzionamento del Servizio di segnalazione di situazioni di emergenza ambientale dovute ad alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel [...]
Art. 7.      1. Al fine di consentire – ai sensi dell’art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte delle Aziende Sanitarie Locali e [...]
Art. 8.      1. La Regione concorre alla organizzazione presso il polo didattico universitario di Vibo Valentia di un corso di laurea di primo livello in «Gestione dei rischi naturali» istituito con Decreto [...]
Art. 9.      1. La Giunta regionale, al fine di promuovere ed incentivare misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico che svolgono attività [...]
Art. 10.      1. La Regione promuove lo sviluppo delle coste con interventi finalizzati a contrastare il fenomeno della erosione secondo principi di sviluppo sostenibile in funzione della tutela e della [...]
Art. 11.      1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di [...]
Art. 12.      1. Per favorire le aggregazioni industriali, le innovazioni di prodotto e di processo, nonché il miglioramento delle condizioni di accesso al credito è istituito il Sistema Regionale della Moda [...]
Art. 13.      1. In sede di rimodulazione del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, la Regione è impegnata a reperire risorse finanziarie, in misura non inferiore a euro 10.000.000,00, da [...]
Art. 14.      1. All’articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 è aggiunto il seguente periodo:
Art. 15.      1. Al fine di incentivare la distribuzione e la somministrazione dei prodotti tipici calabresi, le aree di servizio delle tratte autostradali della Regione Calabria devono essere dotate di [...]
Art. 16.      1. Al fine di garantire il miglioramento della efficacia e della efficienza dell’azione amministrativa, la Giunta regionale è tenuta annualmente ad indicare ai dirigenti obiettivi di [...]
Art. 17.      1. È istituito un fondo incentivante per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e l’attività di contrasto all’evasione, alimentato con l’accantonamento del 2 percento delle somme [...]
Art. 18.      1. Per la trattazione degli affari connessi alla funzione prevista dall’articolo 35, comma 3, dello Statuto regionale, il Vice- Presidente si avvale della diretta collaborazione di un Ufficio di [...]
Art. 19.      1. Ai fini di una puntuale applicazione dell’articolo 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 il Dipartimento Economia, in via straordinaria, è autorizzato a procedere al riaccertamento [...]
Art. 20. 
Art. 21.      1. All’art. 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, così come sostituito dall’articolo 37-bis, comma 8, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti [...]
Art. 22.      1. La Giunta regionale, tramite il competente Dipartimento Organizzazione, Personale e Logistica, nell’ambito delle attività di formazione a favore dei dipendenti della Regione è autorizzata a [...]
Art. 23.      1. In conformità all’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», al fine [...]
Art. 24. 
Art. 25.      1. Nelle more della completa attuazione delle norme contenute nella legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, l’approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, da parte della [...]
Art. 26.      1. Le procedure di aggiudicazione delle opere e delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono regolate dalle norme contenute nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. [...]
Art. 27. 
Art. 28.      1. È approvata l’istituzione dell’organismo pagatore regionale, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 26 gennaio 2005. In attuazione delle esigenze di semplificazione di cui [...]
Art. 29.      1. È istituito il Centro integrato di Cardiochirurgia con sede centrale a Catanzaro ed articolato nella sezione territoriale di Cosenza. Esso è formato dalle UU.OO. di cardiochirurgia ubicate [...]
Art. 30.      1. All’art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 è inserito il seguente sesto alinea:
Art. 31.      1. All’articolo 7, comma 4, secondo periodo, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 le parole «30/9/2005» sono sostituite dalle parole «31/12/2005».
Art. 32.      1. È fatto divieto agli enti strumentali regionali di partecipare a società di capitali, consorzi o fondazioni.
Art. 33.      1. Al fine di salvaguardare il patrimonio bovino da latte della Regione Calabria, ai produttori titolari di quantitativo di riferimento individuale, con azienda ubicata nella Regione Calabria, [...]
Art. 34.  [13]
Art. 35.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.1.5 - L.R. 17 agosto 2005, n. 13.

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

(B.U. 20 agosto 2005, n. 15 - S.S. n. 3).

 

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finaziario)

 

Art. 1.

     1. Il termine di applicazione delle incentivazioni di cui all’art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, è fissato al 31 dicembre 2005.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, quantificati in euro 11.800.000,00, si provvede mediante l’incremento per lo stesso importo dello stanziamento di cui all’UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

     3. Lo stanziamento previsto all’UPB 3.2.04.05 (capitolo 32040511) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, relativo alla realizzazione – per il tramite dell’Afor – di programmi triennali concernenti azioni di valorizzazione, salvaguardia, manutenzione, ripristino e recupero dei territori montani delle aree ricadenti nei comuni di Acri, Casabona, Fabrizia, Longobucco, Nardodipace, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore e della Comunità Montana di Verbicaro da attuarsi ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, è aumentato di euro 8.300.000, 00.

     4. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese già sostenute negli anni 2003 e 2004 dai Comuni interessati per la realizzazione di progetti a sostegno dell’occupazione, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la maggiore spesa di euro 2.000.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.04.05 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

 

     Art. 2.

     1. Alla copertura della spesa inerente al Servizio Sanitario Regionale derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all’anno 2004 si provvede con la quota parte delle entrate derivanti dai provvedimenti tributari assunti in materia di addizionale Irpef – ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 – disponibili all’UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010120) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2005.

     2. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al Servizio Sanitario Regionale – derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all’anno 2004, di cui al residuo attivo accertato nel capitolo 60000033 dell’entrata del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2005 – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 5.000.000,00 con accantonamento nell’apposito fondo di riserva di cui all’UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010408) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2005.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni sulla base di formali comunicazioni da parte dell’Avvocatura regionale alla Ragioneria generale dei dati necessari per l’individuazione del beneficiario e della natura della spesa.

     4. Al fine di procedere alla restituzione delle somme anticipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a valere sul FESR che, in sede di chiusura del Programma PIC PMI obiettivi 1, 2, 5b inerente al periodo 1994/1999, risultano trasferite in eccedenza rispetto al saldo riconosciuto dalla Commissione Europea – così come specificato nelle note del Ministero delle Attività produttive n. 9022 del 17 febbraio 2005 e n. 29120 del 16 maggio 2005 – è autorizzata la spesa di euro 4.079.823,34, con allocazione all’UPB 2.2.02.01 (capitolo 22020107) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

     5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli Enti Fiera della Calabria contributi una tantum per lo svolgimento delle attività statutarie per un importo complessivamente determinato in euro 500.000,00 ed allocato all’UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

     6. A valere sulle risorse allocate all’UPB 1.2.04.06 (capitolo 1009101) la somma di euro 100.000,00 è destinata ad iniziative rivolte alla valorizzazione ed alla gestione del patrimonio immobiliare della Regione.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di favorire e facilitare gli scambi commerciali, politici e culturali tra i Paesi del Mediterraneo, la Regione Calabria aderisce all’Accordo di partnership proposto dall’Ansa per la partecipazione al progetto di comunicazione denominato «Ansamed».

     2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 100.000,00, allocata all’UPB 1.2.04.02 (capitolo 12040214) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     3. Per l’attuazione dell’articolo 7-bis della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 50.000,00, con allocazione all’UPB 1.2.03.01 (capitolo 12030110) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

 

     Art. 4.

     1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società di Gestione Aeroporto dello Stretto «SO.G.A.S. S.p.A.», è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 2.206.196,16, con allocazione all’UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al primo comma.

     3. Al fine di promuovere con i vettori nazionali del trasporto ferroviario specifici accordi di programma che prevedano interventi formativi per giovani disoccupati finalizzati all’incremento dell’occupazione giovanile nel settore, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 100.000,00 allocata all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010232) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

     4. Per far fronte agli oneri derivanti da speciali prestazioni di servizio rese dai vettori del trasporto pubblico locale in occasione di manifestazioni di riconosciuto interesse regionale, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 50.000,00 allocata all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010233) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

     5. Per l’attuazione delle attività di programmazione volte al miglioramento dell’organizzazione del sistema regionale dei trasporti, è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 con allocazione all’UPB. 2.3.01.02 (capitolo 23010234) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 2005.

 

     Art. 5.

     1. Per la progettazione di attività culturali e formative – da realizzare ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 – in collaborazione con le Università statali aventi sede nella Regione, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di euro 200.000,00 con allocazione all’UPB 4.2.02.03 (capitolo 3313119) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     2. Al fine di concorrere al ripianamento del disavanzo di gestione accertato in sede di approvazione del bilancio 2004 della Società consortile per azioni «Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotone», nei limiti della partecipazione posseduta dalla Regione, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 106.294,37 con allocazione all’UPB 5.2.01.03 (capitolo 52010302) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al secondo comma.

     4. Per la progettazione di interventi di recupero e restauro e per la immediata messa in sicurezza di opere di particolare interesse turistico-culturale, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 500.000,00 allocata all’UPB 5.2.01.01 (capitolo 52010111) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

     5. A valere sulle risorse stanziate per l’attuazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 – allocate all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di euro 1.100.000,00 è destinata alla realizzazione di grandi eventi culturali di interesse regionale.

     6. [A valere sulle risorse stanziate per l’attuazione della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 – allocate all’UPB 5.2.01.01 (capitolo 3131204) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di euro 700.000,00 è destinata alla realizzazione del Museo Regionale delle Arti Visive] [1].

     7. A valere sulle risorse stanziate per l’attuazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 – allocate all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di euro 200.000,00 è destinata a titolo di ulteriore contributo straordinario all’Università della Magna Grecia di Catanzaro per l’organizzazione della mostra di interesse internazionale «Magna Grecia. Archeologia di un sapere».

     8. Al fine di assicurare continuità alle attività di alta formazione avviate dall’Università di Reggio Calabria presso il Polo Didattico Universitario del Centro di RicercaAvanzata S.p.A. di Lamezia Terme, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di euro 250.000,00 allocata all’UPB. 2.2.04.03 (capitolo 22040312) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 300.000,00 – allocato all’UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040313) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – al Centro ServiziAvanzati di Lamezia Terme per lo svolgimento delle attività statutarie.

     10. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al «Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari della Locride», con sede in Locri, un contributo straordinario per il sostegno delle attività di gestione di euro 30.000,00 allocato all’UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020312) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2005.

 

     Art. 6.

     1. Al fine di garantire il funzionamento del Servizio di segnalazione di situazioni di emergenza ambientale dovute ad alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 100.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010141) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2005.

     2. L’autorizzazione di spesa prevista all’UPB 3.2.04.02 (capitolo 2141201) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 – relativa alla realizzazione di opere di pronto intervento per calamità naturali – è aumentata di euro 500.000,00.

     3. L’autorizzazione di spesa prevista all’UPB 3.2.04.03 (capitolo 2112101) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 – relativa alle spese per manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e per il servizio di piena – è aumentata di euro 500.000,00.

     4. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo di una parte degli impegni giuridicamente vincolanti assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2004 oltre il limite dello stanziamento di competenza previsto per la gestione degli acquedotti regionali ed accertati con deliberazione della Giunta regionale n. 887 del 23 novembre 2004, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 1.000.000,00 – allocata all’UPB 3.2.05.01 (capitolo 32050128) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – da destinare prioritariamente alla copertura del debito nei confronti di Enel S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.

     5. Per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale degli interventi previsti dal protocollo di intesa del 17 dicembre 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il S.I.I.T Sicilia- Calabria e l’Assessorato ai Lavori Pubblici e all’Edilizia residenziale Pubblica della Regione Calabria – è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 allocata all’UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030134) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

     6. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vibo Valentia un contributo di euro 180.000,00 – allocato all’UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030135) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 – da destinare al risanamento ambientale e alla riqualificazione urbana della frazione «Marina» dello stesso Comune, danneggiata dal transito degli automezzi diretti ai depositi costieri di carburante.

     7. Al fine di provvedere all’individuazione, lungo l’intero arco costiero regionale, di particolari manufatti edilizi che, per il loro impatto, possono essere considerati di particolare rilevanza ai fini di una non corretta utilizzazione del territorio calabrese (i cosiddetti «ecomostri», altre opere edilizie devastanti) e di predisporre gli eventuali necessari programmi per la loro demolizione, anche attraverso la loro rottamazione, nonché per la riqualificazione delle aree di risulta, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00, a valere sulle risorse allocate all’UPB. 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005, affidandone la realizzazione al Dipartimento «Gestione del Territorio».

 

     Art. 7.

     1. Al fine di consentire – ai sensi dell’art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere regionali nei confronti di cittadini, ed in particolare di bambini, provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie, la Regione Calabria aderisce al «Programma umanitario per ricoveri di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea – Protocollo operativo anno 2005».

     2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, quantificati per l’esercizio finanziario 2005 in euro 500.000,00, si provvede con le risorse assegnate alla Regione Calabria ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40 ed allocate all’UPB 6.1.03.06 (capitolo 4211147) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     3. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 300.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.04.01 (capitolo 5112102) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

     4. Per lo svolgimento delle attività pluriennali relative ai piani «carni qualità» e «latte qualità» è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 1.000.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.04.04 (capitolo 22040410) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

     5. Per la liquidazione delle aliquote contributive maggiori previste per i lavori di adeguamento alle normative igienico-sanitarie di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1095/2000, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 145.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.04.04 (capitolo 22040411) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

     6. Per far fronte alle spese di funzionamento della nuova sede di rappresentanza di Bruxelles, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 200.000,00, con allocazione all’UPB 1.1.01.02 (capitolo 11010210) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

     7. Lo stanziamento di cui all’UPB 6.2.01.02 (capitolo 62010203) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 – relativo all’erogazione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 – è aumentato di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per la copertura finanziaria delle rette relative al 3o e 4° trimestre 2004.

     8. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 7 si fa fronte con le risorse allocate nella stessa UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

 

     Art. 8.

     1. La Regione concorre alla organizzazione presso il polo didattico universitario di Vibo Valentia di un corso di laurea di primo livello in «Gestione dei rischi naturali» istituito con Decreto Rettorale n. 130 del 10 dicembre 2001 ed afferente alla facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università della Calabria – e di due corsi di perfezionamento di durata annuale per 60 crediti formativi cadauno, riservati ai laureati di primo livello per consentirne l’accesso, senza debiti formativi, alla laurea di secondo livello in «Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio» e «Scienze Geologiche».

     2. [La Giunta Regionale, previo parere della competente commissione permanente, approva un regolamento finalizzato a disciplinare il rapporto con l’Università della Calabria in funzione della convenzione da stipulare] [2].

     3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, stimati per l’esercizio finanziario 2005 in euro 90.000,00 – allocati all’UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020311) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio – si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di cui alle UPB. 2.2.01.04 (Promozione turistica – capitolo 6133104), 5.2.01.02 (Promozione culturale – capitolo 3132101) e 5.2.01.02 (Contributi ai teatri delle Città capoluogo – capitolo 52010239) rispettivamente per euro 30.000,00 ciascuna.

 

     Art. 9.

     1. La Giunta regionale, al fine di promuovere ed incentivare misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico che svolgono attività sottoposte al rischio criminalità, nonché alle imprese operanti nel settore turistico ed ai pubblici esercizi, concede contributi a fondo perduto per l’attuazione di interventi realizzati direttamente da commercianti, esercenti o artigiani, singoli o attraverso forme associate di piccoli o medi operatori, anche promossi dalle organizzazioni di categoria, relativi all’acquisto ed all’installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi interni alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico situate nel territorio della Regione Calabria.

     2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta concede contributi, a titolo della regola comunitaria «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili.

     3. La Giunta Regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri, le modalità ed i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi.

     4. Per l’avvio delle attività di cui al presente articolo è previsto, per l’esercizio finanziario 2005, uno stanziamento di euro 20.000,00, allocato all’UPB. 2.2.02.01 (capitolo 22020108) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

 

     Art. 10.

     1. La Regione promuove lo sviluppo delle coste con interventi finalizzati a contrastare il fenomeno della erosione secondo principi di sviluppo sostenibile in funzione della tutela e della valorizzazione delle risorse strutturali ed ambientali.

     2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, la Regione assume il principio della pianificazione quale strumento necessario per attivare un’organica azione pluriennale attraverso l’approvazione da parte della Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del «Piano di gestione integrata», di seguito definito Piano, previa acquisizione del parere vincolante della competente Commissione permanente. [3]

     3. Il Piano adotta l’unità fisiografica al fine di individuare l’ambito di applicazione degli interventi. Per unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l’esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte del litorale.

     4. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti finalità:

     a) verifica le condizioni attuali del litorale calabrese, in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa;

     b) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi costi;

     c) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee;

     d) definisce la programmazione pluriennale degli interventi con indicazione dei costi e della copertura finanziaria cui concorrono lo Stato, la Regione, i Comuni ed i soggetti privati secondo le proprie capacità finanziarie.

     5. Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati:

     a) alla difesa del litorale dall’erosione marina e al ripascimento degli arenili;

     b) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture purché gli strumenti di pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino dell’originario stato naturale dei luoghi;

     c) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa.

     6. Il Piano elabora, secondo il metodo della concertazione, un sistema tecnico di supporto alle decisioni per definire le priorità di intervento.

     7. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

     a) aggiornamento del Piano e del Sistema informativo territoriale di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19;

     b) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili;

     c) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali derivanti da attività di escavo di fondali marini, di fondali salamastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);

     d) funzioni e attività che, per loro natura o rilevanza, richiedono l’esercizio unitario a livello regionale;

     e) azioni di monitoraggio con particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa dall’erosione marina e di ripascimento del litorale.

     8. I Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

     a) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa, avvalendosi, se necessario, delle forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), fatta eccezione per interventi di area vasta per i quali le funzioni amministrative, anche per le attività di cui alle successive lettere b) e c) del presente comma, sono esercitate dalle Province;

     b) manutenzione delle opere di difesa della costa, con il concorso finanziario della Regione;

     c) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili a implementare il Sistema Informativo Territoriale di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n 19.

     9. In via sperimentale, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’approvazione di progetti-pilota finalizzati al ripascimento di arenili individuando almeno un sito per singolo territorio provinciale.

     10. Per le finalità di cui al comma precedente, la Regione concede ai comuni interessati un contributo costante poliennale della durata massima di 25 anni, per la contrazione di mutui con gli Istituti di Credito abilitati il cui importo è pari all’80% della rata di ammortamento, ad eccezione dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, dei Comuni che versano in stato di dissesto finanziario o che non hanno rispettato il patto di stabilità, per i quali l’importo della rata è a totale carico della Regione.

     11. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è disposta l’utilizzazione del limite di impegno complessivo di euro 1.000.000,00 – allocato all’UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030130) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – già autorizzato con l’articolo 1 bis della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

     12. È abrogato l’articolo 1 bis della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

 

     Art. 11.

     1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e al bilancio pluriennale 2005-2007 approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

TITOLO II

(Disposizioni di carattere normativo)

 

     Art. 12.

     1. Per favorire le aggregazioni industriali, le innovazioni di prodotto e di processo, nonché il miglioramento delle condizioni di accesso al credito è istituito il Sistema Regionale della Moda quale sintesi delle specializzazioni produttive del settore tessile, abbigliamento, accessori in pelle e calzature. Il Sistema Regionale della Moda viene identificato con le aree geografiche che presentano una concentrazione di imprese nei settori individuati dalla presente disposizione, ricomprendendo anche le imprese che trasmettano formale comunicazione alla Regione Calabria – Assessorato all’Economia, secondo i modi e i termini stabiliti dalla Giunta regionale.

     2. Gli aiuti alla base dell’azione di sistema sono definiti con apposito regolamento attuativo della Giunta regionale, in conformità alle norme europee in materia di aiuti e contenuto nella misura massima del 50% ESN + 15% ESL. La dotazione massima dei 20% dell’investimento ritenuto ammissibile concorre al finanziamento delle spese di investimento comuni al sistema.

     3. Sono condizioni vincolanti per la partecipazione al sistema l’adesione al meccanismo degli incentivi, l’impegno al cofinanziamento dell’intero progetto ed il mantenimento delle strutture comuni per un periodo non inferiore ad otto anni. E` fatto, inoltre, obbligo a chiunque utilizzi il rinveniente del sistema o vi faccia parte a pieno titolo, di provvedere all’etichettatura di prodotto ed all’indicazione della provenienza e della percentuale di lavorazione sul complessivo dei processi necessari realizzata nell’area beneficiata dagli aiuti.

     4. La dotazione finanziaria per l’istituzione, il rafforzamento, la promozione e il finanziamento del sistema economico-produttivo della moda è determinata annualmente dalla Giunta regionale a valere sui fondi allocati alle UPB 2.1.01.01. (capitoli 6411201 e 6411202) e 2.2.02.02 (capitolo 6125201), nonché sulle ulteriori disponibilità di risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie pertinenti agli interventi delle presenti disposizioni. Tutti gli interventi già realizzati o programmati dalla Regione Calabria o da altri Enti, nel segmento tematico di intervento, sono fatti salvi e concorrono alla realizzazione del progetto integrato settoriale.

     5. La Regione istituisce il Fondo per la competitività delle imprese a sostegno del Sistema Regionale della Moda. Il Fondo può agire sul costo del lavoro, in conformità alle norme europee in materia, d’intesa con il Ministero del Lavoro e in aggiunta alle azioni da quest’ultimo delineate, fiscalizzando gli oneri sociali delle imprese a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata a regime delle imprese agevolate. Il fondo è dotato di risorse pari a tre annualità del costo del lavoro a carico delle imprese inserite nel sistema.

     6. Nel caso di una accertata disparità di condizione per l’accesso al credito rispetto ad altre aree del Paese o Europee, la Regione Calabria può sostenere il circolante delle imprese agevolate a decorrere dalla data di entrata a regime e per un periodo non superiore ai tre anni.

 

     Art. 13.

     1. In sede di rimodulazione del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, la Regione è impegnata a reperire risorse finanziarie, in misura non inferiore a euro 10.000.000,00, da destinare al finanziamento delle istanze di agevolazioni previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 11 maggio 1981, n. 240, per «operazioni di credito e leasing agevolato», già pervenute ed istruite positivamente da Artigiancassa S.p.A., a valere sull’azione 4.1.a del medesimo Programma.

 

     Art. 14.

     1. All’articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 è aggiunto il seguente periodo:

     «Le unità organizzative della Regione Calabria nonché gli enti strumentali, in qualunque forma costituiti, sono obbligati ad avvalersi delle strutture e dei contratti della società per tutte le attività che la stessa esercita in base all’oggetto sociale. La società potrà altresì offrire, dietro corrispettivo, le medesime prestazioni e gli stessi servizi anche ad altri soggetti, pubblici e privati, purché in misura non prevalente rispetto alle attività svolte a favore dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali».

     2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, l’Arpacal è autorizzata a dare corso, nell’anno 2005, alle assunzioni programmate nell’anno 2004 sulla base del relativo piano triennale al fine di dare compiuta attuazione alla struttura organizzativa dell’Agenzia.

     3. In concomitanza con la nomina dei Direttori Generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende Sanitarie locali, decadono tutte le nomine fiduciarie ed in particolare i direttori amministrativi e sanitari delle stesse Aziende. La decadenza è estesa ai Responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali. Entro trenta giorni dalla nomina, i Direttori Generali devono provvedere al conferimento dei suddetti incarichi.

     4. All’art. 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 29, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

     «4. Altresì la Regione riconosce le attività dell’Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica sulla Dieta mediterranea e la Nutrigenomica, con sede a Reggio Calabria, anche per realizzare una banca dati sulla qualità degli alimenti della dieta mediterranea e studi e ricerche sulle patologie derivanti da una non sana alimentazione, trasferendone i risultati alle istituzioni formative ed ai settori della produzione alimentare».

     5. Nelle more dell’approvazione del nuovo «Piano Regionale dei Rifiuti» è sospesa la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro. [4]

 

     Art. 15.

     1. Al fine di incentivare la distribuzione e la somministrazione dei prodotti tipici calabresi, le aree di servizio delle tratte autostradali della Regione Calabria devono essere dotate di autonomi servizi per l’auto e per l’automobilista e di autonome attività commerciali integrative, nel rispetto delle superfici e degli indici di edificabilità, così come previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496.

     2. Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate dalla Regione ai sensi legge 25 agosto 1991, n. 287 e della legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 19, comma 1, lettera i), sono legate strettamente all’impianto e non possono essere cedute separatamente da quelle relative all’esercizio dell’attività di erogazione dei carburanti.

     3. All’interno delle aree di servizio poste lungo le tratte autostradali della Regione Calabria ovvero lungo i raccordi autostradali o ad essi assimilabili, dovranno essere riservati almeno 150 mq. di superficie coperta da destinarsi all’attività di vendita ed alla somministrazione prevalente di prodotti calabresi a denominazione di origine protetta e/o controllata nonché di prodotti tipici calabresi di cui sia identificata l’origine geografica attraverso un sistema di rintracciabilità ai sensi della normativa vigente in materia, nonché souvenir e prodotti artigianali di manifattura rigorosamente calabrese. Tali attività dovranno essere esercitate, ai sensi delle richiamate leggi n. 496/99 e n. 57/01, dai medesimi gestori delle attività di distribuzione di carburanti salvaguardando gli stessi ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 3 e delle altre disposizioni normative, previdenziali ed economiche sancite negli accordi nazionali di categoria, nonché in caso di inserimento nei contratti che regolano la gestione di clausole in violazione di quanto previsto dalla presente norma, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, qualora il titolare della concessione non ottemperi alla richiesta di adeguamento entro 90 giorni dalla richiesta, la Regione Calabria dichiara la decadenza della concessione.

     5. Il dipartimento «Economia» e il dipartimento «Agricoltura e Forestazione», di concerto, curano il monitoraggio ed il controllo periodico delle attività di cui ai commi precedenti, ai fini della corretta applicazione della presente legge.

 

     Art. 16.

     1. Al fine di garantire il miglioramento della efficacia e della efficienza dell’azione amministrativa, la Giunta regionale è tenuta annualmente ad indicare ai dirigenti obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi in uso e di riduzione dei tempi di attraversamento delle varie fasi procedurali.

     2. I commi 4 e 4 bis dell’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 sono sostituiti dai seguenti:

     «4. Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato, previa deliberazione della Giunta proposta dall’Assessore al Personale, entro il limite del 10 percento della dotazione organica, esclusi i comandi, dei dirigenti della Regione, ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere i termini di cui al precedente comma 2, lett. a). Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali e in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

     4 bis. I dipendenti della Regione Calabria incaricati ai sensi del precedente comma e dell’art. 10, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per il periodo di durata dell’incarico.

     4 ter. Il conferimento, ai sensi del quarto comma, di incarichi di funzione dirigenziale generale non è computato ai fini del raggiungimento limite del 10 percento della dotazione organica dei dirigenti della Regione».

 

     Art. 17.

     1. È istituito un fondo incentivante per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e l’attività di contrasto all’evasione, alimentato con l’accantonamento del 2 percento delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell’attività di accertamento tributario e dei procedimenti relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative [5].

     2. Tale fondo è utilizzato dalle strutture tributarie regionali per l’acquisto di attrezzature informatiche, per l’eventuale affidamento di incarichi di consulenza o l’assunzione, con rapporto a termine, di personale esterno alla P.A. e per tutti i dipendenti delle strutture tributarie regionali che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività o di risultato.

     3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma, la Giunta regionale approva il Regolamento di attuazione e di utilizzo del suddetto fondo.

 

     Art. 18.

     1. Per la trattazione degli affari connessi alla funzione prevista dall’articolo 35, comma 3, dello Statuto regionale, il Vice- Presidente si avvale della diretta collaborazione di un Ufficio di Gabinetto composto da un Responsabile e quattro unità di personale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1996, n. 7, fermo restando che il relativo personale deve essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta o del Consiglio regionale.

 

     Art. 19.

     1. Ai fini di una puntuale applicazione dell’articolo 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 il Dipartimento Economia, in via straordinaria, è autorizzato a procedere al riaccertamento d’ufficio dei residui passivi e di quelli in perenzione amministrativa per i quali i dirigenti competenti non abbiano proceduto alla verifica della sussistenza dell’importo e del relativo debito.

     2. A seguito delle operazioni contabili di cui al precedente comma, per gli eventuali danni alla finanza regionale derivanti dalla sussistenza di obbligazioni non comunicate dai dirigenti responsabili, è attivata la procedura di cui all’articolo 61 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 20. [6]

     1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2014, il valore dell’aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2014 e seguenti, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), è destinato alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L’Accordo, disciplinato dall’articolo 11 e seguenti della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria), è diretto allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche ed al miglioramento ambientale nei territori afferenti i Comuni indicati.

     2. Per le annualità dal 2004 al 2013 comprese, la Giunta regionale definisce criteri e modalità di ripartizione del fondo ai Comuni sopra indicati, fermo restando le percentuali delle aliquote precedentemente stabilite. Il fondo è, comunque, destinato ad incrementare i bilanci di previsione degli enti locali interessati, per essere destinato al finanziamento di progetti rivolti allo sviluppo dell’occupazione, al supporto di attività economiche ed al miglioramento ambientale del territorio

 

     Art. 21.

     1. All’art. 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, così come sostituito dall’articolo 37-bis, comma 8, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni:

     al comma 2

     a. al secondo periodo, le parole «...20 per cento dell’impegno definitivo.» sono sostituite dalle parole «...30 per cento del costo dell’intervento.»;

     b. il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente le risorse saranno trasferite, eventualmente in ratei, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall’Ente attuatore evidenzianti l’utilizzo di almeno il 40 per cento del trasferimento precedente.»

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

     «Alle unità organizzative della Regione preposte alla erogazione delle anticipazioni a fronte di stati di avanzamento è fatto obbligo di provvedere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta avanzata dall’Ente attuatore. Le eventuali responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei termini indicati sono a carico del dirigente responsabile dell’unità organizzativa preposta.»

     2. All’articolo unico, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 le parole da «...per spese...» a «...stessa...» sono abrogate.

 

     Art. 22.

     1. La Giunta regionale, tramite il competente Dipartimento Organizzazione, Personale e Logistica, nell’ambito delle attività di formazione a favore dei dipendenti della Regione è autorizzata a svolgere le medesime attività anche a favore del personale degli Enti locali e degli Enti sub-regionali.

     2. I conseguenti maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma sono posti a carico degli stessi enti beneficiari.

 

     Art. 23.

     1. In conformità all’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», al fine di consentire l’effettuazione delle spese del servizio sanitario regionale per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e di fronteggiare la temporanea carenza di liquidità derivante dalla parziale erogazione da parte dello Stato delle risorse spettanti alla Regione in base ai riparti dei Fabbisogno del Servizio Sanitario di parte corrente per gli anni 2003 e 2004 approvati con delibere CIPE 8/2003 e 26/2004 e dai ritardi nell’erogazione da parte dello Stato delle risorse relative ai gettiti aggiuntivi delle manovre fiscali approvate dalla Regione per gli anni 2003 e 2004 sull’addizionale regionale all’IRPEF, la Giunta regionale è autorizzata a far ricorso, sul mercato finanziario, ad operazioni di provvista finanziaria a breve termine, correlate alle somme dovute dallo Stato e non ancora erogate alla Regione. L’esposizione derivante dalle operazioni di provvista finanziaria non può comunque superare complessivamente i 350 milioni di euro.

     2. Il rimborso delle operazioni di provvista di cui al comma 1 può avvenire in concomitanza con l’erogazione da parte dello Stato dei corrispondenti finanziamenti, e i relativi oneri fanno carico all’UPB 6.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione.

 

     Art. 24. [7]

     1. Gli organi di indirizzo politico della Regione effettuano le nomine che necessitano dell’intesa o del concerto di altre autorità od amministrazioni secondo le procedure specificate nei successivi commi.

     2. Il Presidente della Giunta regionale o, se la nomina è di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio regionale, comunicano, all’autorità od alla amministrazione preposte ad esitare l’intesa o il concerto, una terna di soggetti in possesso dei requisiti per l’assunzione dell’incarico.

     3. L’autorità o l’amministrazione destinatarie della comunicazione, nel termine di 20 giorni dalla stessa, fanno pervenire, al Presidente della Giunta od al Presidente del Consiglio, il gradimento su almeno uno dei nominativi proposti. Decorso infruttuosamente il detto termine, l’autorità regionale competente provvede alla nomina, nell’ambito dei soggetti inseriti nella terna.

     4. Il gradimento perfeziona l’intesa o il concerto e costituisce titolo per la successiva nomina dell’interessato.

     5. Il gradimento può essere ricusato se uno o tutti i nominativi proposti sono privi dei necessari requisiti di professionalità e competenza. In tal caso, il Presidente della Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio regionale, procedono a comunicare una nuova terna, che non può includere soggetti per i quali il gradimento è stato precedentemente ricusato.

     6. Se il rifiuto non è adeguatamente motivato ai sensi del precedente comma, l’autorità regionale competente effettua egualmente la nomina, nell’ambito della terna proposta.

     7. Per le nomine di competenza della Giunta regionale, spetta al Presidente individuare i soggetti da inserire nella terna e proporre il soggetto da nominare.

 

     Art. 25.

     1. Nelle more della completa attuazione delle norme contenute nella legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, l’approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, da parte della Regione, avviene con decreto assunto dal dirigente generale del competente dipartimento della Giunta regionale, sulla scorta delle risultanze della precedente istruttoria.

 

     Art. 26.

     1. Le procedure di aggiudicazione delle opere e delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono regolate dalle norme contenute nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che viene espressamente recepito nell’ordinamento giuridico della Regione, nei limiti della competenza regionale. [8]

     2. In ogni caso, per l’individuazione del contraente generale, è necessario adottare il procedimento di evidenza pubblica.

     3. Le opere e le infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono individuate annualmente dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare. Il parere si intende acquisito in senso favorevole, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Consiglio regionale.

     4. Per l’anno 2005, le opere e le infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono definite entro il 30 settembre 2005, senza necessità di parere.

 

     Art. 27. [9]

     [1. Al fine di consentire un’adeguata partecipazione della Regione Calabria al sistema delle Conferenze Stato – Regioni (Conferenza delle Regioni, Conferenza Stato – Regioni e Conferenza Unificata), la Giunta regionale è autorizzata a costituire, presso gli uffici della Delegazione di Roma, un’apposita struttura ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

     2. Altra struttura, formata fino ad un massimo di sei componenti, di cui due anche esterni alla pubblica Amministrazione, è costituita dal Dipartimento della Presidenza, per assolvere stabilmente alle funzioni di coordinamento delle Commissioni delle Conferenze delle Regioni e delle Province Autonome, di volta in volta affidate alla Regione Calabria [10].

     3. Per assicurare la mobilità dei membri della Giunta e del Consiglio, nonché dei dirigenti della Regione, nella Città di Roma, la Giunta regionale può autorizzare il responsabile della Delegazione di Roma alla stipula di apposite convenzioni.]

 

     Art. 28.

     1. È approvata l’istituzione dell’organismo pagatore regionale, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 26 gennaio 2005. In attuazione delle esigenze di semplificazione di cui all’articolo 12, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24, e per assicurare un rapido adeguamento alle sopravvenienze della normativa comunitaria, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare eventuali modifiche allo Statuto allegato alla menzionata deliberazione.

 

     Art. 29.

     1. È istituito il Centro integrato di Cardiochirurgia con sede centrale a Catanzaro ed articolato nella sezione territoriale di Cosenza. Esso è formato dalle UU.OO. di cardiochirurgia ubicate presso il S. Anna Hospital di Catanzaro, le Aziende Ospedaliere Mater Domini (CZ) ed Annunziata (CS) che funzionano quale centro unico in rete. Lo stesso, oltre ad espletare l’attività chirurgica di elezione propria di ogni Unità Operativa costituente, garantisce, con tutte le sue articolazioni territoriali, lo stand-by cardio-chirurgico di supporto alle attività di emodinamica e Cardiologia Interventistica. La Giunta Regionale, entro i 90 giorni dall’entrata in vigore del Piano Regionale Sanitario, approverà apposito Regolamento finalizzato alla definizione dell’assetto organizzativo e del funzionamento del Centro. E` istituita, altresì, presso l’Azienda Ospedaliera «Bianchi – Melacrino – Morelli» di Reggio Calabria l’UU.OO. di Cardiologia Interventistica – Cardiochirurgia con la dotazione di posti letto per come previsto nelle relative tabelle del PRS.

     2. Le ATERP sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all’80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici e aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.

 

     Art. 30.

     1. All’art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 è inserito il seguente sesto alinea:

     — «Carnevale del Pollino» con sede nel Comune di Castrovillari per l’attuazione delle finalità e delle iniziative che persegue statutariamente ed in particolare per la realizzazione del «Carnevale del Pollino», nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono tale manifestazione e per il prestigio nazionale e internazionale che riveste. Entro il 31 gennaio di ciascun anno la Fondazione è tenuta a presentare al Dipartimento Regionale «Istruzione e Cultura» la relazione annuale sulle attività svolte nell’anno precedente con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute, nonché allegare il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

 

     Art. 31.

     1. All’articolo 7, comma 4, secondo periodo, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 le parole «30/9/2005» sono sostituite dalle parole «31/12/2005». [11]

     2. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 22, così come modificato dall’articolo 8 ter della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, è sostituito dal seguente comma:

     «4. La coordinatrice del suddetto organismo è designata dal Consiglio regionale nella persona di una Consigliera regionale».

     3. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che l’inciso «comunque organizzati in impresa», è riferito esclusivamente ai «soggetti» e non anche alle pubbliche amministrazioni.

     4. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 le parole «di entrata in vigore della stessa legge n. 560» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 giugno 2005».

     5. Alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 13, articolo unico, comma 2, dopo la parola «267» sono aggiunte le seguenti parole: «e quelli non in regola con il patto di stabilità ai sensi e per gli effetti della legge n. 311/2004».

     6. All’articolo 37 bis della legge regionale del 17 ottobre 1997, n. 12 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     al comma 1

     — le parole «periodo 1981 – 1997» sono modificate con le parole «periodo 1981 – 2004».

     — le parole «31 dicembre 1998» sono sostituite con le parole «30 giugno 2006».

     — al comma 2

     — le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2006».

 

     Art. 32.

     1. È fatto divieto agli enti strumentali regionali di partecipare a società di capitali, consorzi o fondazioni.

     2. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione degli enti strumentali devono proporre alla Giunta Regionale un piano di dismissione delle partecipazioni possedute che deve essere attuato entro e non oltre i successivi quattro mesi dall’avvenuta approvazione da parte della stessa Giunta Regionale.

 

     Art. 33.

     1. Al fine di salvaguardare il patrimonio bovino da latte della Regione Calabria, ai produttori titolari di quantitativo di riferimento individuale, con azienda ubicata nella Regione Calabria, il trasferimento in altre Regioni e Province Autonome è consentito entro il limite massimo del 50% del quantitativo riferito al periodo di commercializzazione 2005 – 2006.

     2. È sospesa la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di smaltimento e stoccaggio di rifiuti solidi urbani sito in Reggio Calabria, frazione di Sambatello, località «Cartiera», di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria n. 1963 del 29 luglio 2002, sino all’approvazione ed attuazione del nuovo piano Regionale di Gestione dei rifiuti, di cui all’art. 22, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all’art. 84 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34. [12]

     3. Lo stanziamento di cui all’UPB 2.2.01.04 (capitolo 6133103) dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all’anno 2005 e successivi – inerente alle attività di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 – è destinato per almeno il 30% alla promozione ed incentivazione dei flussi turistici e culturali Grecia – Magna Grecia tramite le vie del mare.

 

     Art. 34. [13]

     1. Ai sottosegretari istituiti con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3, si applica il regime di incompatibilità previsto per gli assessori ed il trattamento indennitario è fissato nella misura del 70 per cento di quello degli assessori.

2. Il Presidente della Giunta regionale, per attuare gli indirizzi politici del programma di governo, può delegare ai sottosegretari anche funzioni di collegamento con il Consiglio regionale o altre autorità.

3. [Le indennità a qualunque titolo corrisposte agli assessori esterni e ai sottosegretari sono a carico del bilancio della Giunta regionale] [14].

 

     Art. 35.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma modificato dall'art. 20 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 giugno 2012, n. 27..

[2] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

[3] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 28 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza14 luglio 2006, n. 284, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[5] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 2.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 2006, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria.

[8] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 25 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 settembre 2012, n. 40, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[11] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 23 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza14 luglio 2006, n. 284, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

[14] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2010, n. 23.