§ 3.4.4 - L.R. 19 aprile 1985, n. 16.
Norme per interventi in materia di promozione culturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:19/04/1985
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge
Art. 2.  Tipologia degli interventi.
Art. 3.  Programmazione annuale e pluriennale. Conferenza regionale.
Art. 4.  Requisiti delle associazioni, fondazioni e istituzioni culturali.
Art. 5.  Contenuti dei programmi e modalità di presentazione delle richieste dei contributi.
Art. 6.  Modalità d'assegnazione dei contributi.
Art. 7.  Servizio di coordinamento degli interventi.
Art. 8.  Contributi per acquisizione o ristrutturazione immobili.
Art. 9.  Consulta regionale per l'attività di promozione culturale. Composizione.
Art. 10.  Nomina e funzionamento della Consulta.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Norma finanziaria.


§ 3.4.4 - L.R. 19 aprile 1985, n. 16.

Norme per interventi in materia di promozione culturale.

(B.U. 29 aprile 1985, n. 29).

 

Art. 1. Finalità della legge

     La Regione Calabria, in attuazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione e degli artt. 3 e 56 dello Statuto, svolge direttamente attività di promozione educativa e culturale e sostiene adeguatamente iniziative degli Enti locali, di fondazioni, associazioni, istituti culturali e delle Università, per incentivare lo sviluppo della ricerca e della produzione culturale ed artistica, anche in vista del superamento degli squilibri socio-culturali presenti nel territorio regionale.

     Le funzioni regionali, in ordine alle attività oggetto della presente legge, saranno adeguate alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. Tipologia degli interventi.

     La Regione Calabria, per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1, favorisce e promuove la produzione, la conoscenza, la diffusione dei valori culturali a carattere storico, umanistico, letterario, scientifico, etnico, artistico, musicale, mediante conferenze, seminari, convegni, congressi, concorsi, premi, mostre, anche nel campo delle arti visive e delle altre attività espositive e divulgative, escluse quelle aventi scopi di lucro. Favorisce e sostiene, altresì, le iniziative dirette al recupero ed alla valorizzazione dei dialetti, della cultura, delle tradizioni, e del folclore del popolo calabrese, nonché ogni altra attività di promozione culturale corrispondente alle finalità di cui alla presente legge.

     In particolare, la Regione:

     a) sostiene le iniziative degli Enti locali singoli o associati, dirette alla costituzione di una orchestra regionale da camera, per favorire la diffusione della cultura musicale in Calabria e contribuire alla valorizzazione delle professionalità presenti nell'ambito territoriale della Regione;

     b) assegna contributi: agli enti, istituzioni ed associazioni di cui gli artt. 36 e 37 della legge 14 agosto 1967, n. 800 per l'organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento musicale e rassegne musicali; ad associazioni ed istituzioni concertistico-orchestrali di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800; agli Enti locali ed associazioni ed istituti per qualificati programmi di studio e di ricerca, finalizzati al miglioramento della cultura musicale in Calabria;

     c) sostiene le iniziative nel campo delle arti visive anche mediante la attribuzione di incentivi agli Enti locali singoli o associati per la realizzazione di centri di documentazione, studio e ricerca e di iniziative che favoriscano l'inserimento della Calabria nei circuiti nazionali di settore;

     d) potenzia le attività ed i servizi culturali assicurando ad enti, istituzioni, associazioni o ad altri soggetti il sostegno finanziario, finalizzato alla realizzazione, anche in collegamento con il mondo della scuola, di programmi di studio, ricerca e documentazione, legati al potenziamento delle diverse espressioni culturali con particolare riguardo alla cultura ed all'identità regionale ed allo stato e condizione dei processi formativi in Calabria.

 

     Art. 3. Programmazione annuale e pluriennale. Conferenza regionale.

     Per l'attuazione delle finalità della presente legge, la Regione si avvale del metodo della programmazione annuale e pluriennale.

     Il piano regionale annuale stabilisce gli ambiti prioritari degli interventi attuati direttamente dalla Regione o indirettamente, mediante il sostegno ad enti ed istituzioni pubblici e privati. Il piano medesimo determina modalità e tipologie degli interventi.

     La Regione, per la verifica dello stato dei processi formativi nel settore della cultura e per la individuazione delle linee di sviluppo dei relativi interventi, indice ed organizza, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una Conferenza regionale per la promozione culturale con la partecipazione degli Enti locali, delle Università, delle associazioni, degli enti e delle istituzioni interessati all'attuazione della presente legge.

     La Giunta regionale, viste le indicazioni della Conferenza regionale ed acquisito il parere obbligatorio della Consulta regionale di cui al successivo art. 9, determina o aggiorna annualmente, entro il mese di marzo, le linee generali di intervento per il successivo triennio, in materia di politica culturale di interesse regionale.

     Il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale entro il mese di aprile ed è portato a conoscenza, con mezzi idonei, degli enti e delle istituzioni interessate, unitamente alle istruzioni concernenti i requisiti richiesti e le procedure da osservare per l'accesso ai finanziamenti regionali.

     Gli enti e le istituzioni di cui al precedente art. 1 presentano entro il mese di luglio, precedente all'anno di riferimento, le domande di contributo a sostegno dei programmi di attività che intendono svolgere, nel quadro delle linee di intervento definite col programma pluriennale regionale.

     La Giunta regionale, entro il mese di ottobre di ciascun anno, predispone uno schema del piano annuale degli interventi della Regione nel settore della programmazione culturale.

     Il piano annuale tiene conto, nel quadro delle indicazioni del programma pluriennale, delle domande di contributo pervenute e degli interventi da attuarsi direttamente dalla Regione, secondo le proposte formulate dalla Consulta regionale di cui all'art. 9 della presente legge.

     Il Consiglio regionale, previo parere della Consulta regionale, approva, entro il mese di dicembre precedente all'anno di riferimento, il piano annuale, di cui ai commi precedenti, con allegati il piano di riparto finanziario ed una relazione sull'attuazione del piano dell'esercizio precedente. Ove entro tale termine il Consiglio regionale non provveda, il piano annuale si intende approvato [1]

     I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla P.I. e alla cultura.

 

     Art. 4. Requisiti delle associazioni, fondazioni e istituzioni culturali.

     La Regione sostiene, anche in concorso con lo Stato e gli Enti locali, e le associazioni, fondazioni e istituzioni culturali calabresi costituite per atto pubblico e in possesso di uno statuto, le cui finalità rispondono ai requisiti previsti della presente legge.

     Le associazioni, fondazioni e istituzioni di cui al precedente comma debbono garantire nello svolgimento delle proprie attività una indubbia e qualificata professionalità ed una gestione ispirata ad una sana amministrazione desumibile dai bilanci e dai programmi.

     Saranno privilegiate le associazioni ed istituzioni culturali a larga base rappresentativa che operano nella regione da più anni e dimostrano di avere un proprio patrimonio oltre ad essere dotate di una efficiente organizzazione e di attrezzature idonee, in relazione alle attività che intendono svolgere.

 

     Art. 5. Contenuti dei programmi e modalità di presentazione delle richieste dei contributi.

     I programmi proposti dagli Enti locali, dalle Università, dalle istituzioni, fondazioni ed associazioni culturali debbono contenere:

     1) una relazione illustrativa del programma di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza;

     2) un prospetto analitico dei costi preventivi con l'indicazione delle eventuali risorse finanziarie di cui ciascun ente dispone, ivi compresi gli altri eventuali contributi da parte dello Stato e degli Enti locali;

     3) l'indicazione dei destinatari delle attività e del periodo di svolgimento della iniziativa.

     Entro tre mesi dal termine delle attività ammesse a contributo, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Assessorato regionale alla promozione culturale una relazione sull'attività svolta con l'indicazione analitica delle spese sostenute.

     Nell'ipotesi di mancata o parziale realizzazione delle iniziative sovvenzionate, la Giunta regionale, sentita la Consulta, dispone con delibera la revoca totale a parziale del contributo con recupero di parte o della intera somma erogata.

 

     Art. 6. Modalità d'assegnazione dei contributi.

     La Regione assegna i contributi agli enti ed alle istituzioni aventi natura giuridica privata, per le attività che si esauriscono nell'ambito del territorio comunale, dandone comunicazione ai relativi Comuni.

     Gli enti, le istituzioni e le associazioni che svolgono attività afferente all'intero territorio regionale o ad ambiti intercomunali, sono destinatari diretti dell'intervento finanziario regionale.

     A tal fine viene istituito un Registro delle Associazioni a carattere regionale.

     L'iscrizione nel Registro viene deliberata dalla Giunta regionale, sulla base della documentazione attestante l'effettivo carattere regionale prodotta dagli enti interessati, con le modalità e nei termini fissati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7. Servizio di coordinamento degli interventi.

     Il coordinamento degli interventi attuati dagli enti ed istituzioni previsti dall'art. 1 della presente legge con quelli direttamente svolti dalle Regioni in materia di promozione culturale ed educativa, è affidato al servizio previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 8 del 26 maggio 1979, di concerto con le strutture di settore operanti all'interno dell'Assessorato alla pubblica istruzione e promozione culturale.

     Ai predetti uffici sono assegnati le funzioni di servizio regionale per l'instaurazione di rapporti di scambio con istituzioni culturali nazionali ed estere, nel rispetto della norma di cui all'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Per lo svolgimento di studi e ricerche sui processi formativi. il servizio di cui al precedente primo comma si avvale del personale e degli uffici previsti dalla legge regionale n. 8/1979.

 

     Art. 8. Contributi per acquisizione o ristrutturazione immobili.

     La Regione concede contributi agli Enti locali singoli o associati per l'acquisizione di immobili o per la loro ristrutturazione, da destinare a sedi stabili per la realizzazione di attività culturali.

     Il contributo regionale per l'acquisto di immobili è attribuito agli Enti locali a copertura degli interessi sul mutuo da contrarre. Gli Enti locali devono presentare richiesta all'Assessorato regionale della pubblica istruzione corredata da apposita deliberazione che ne approva l'acquisto, indicando l'impegno di spesa sul proprio bilancio e l'assenso dei proprietari alla alienazione dell'immobile.

     I contributi per la ristrutturazione possono essere concessi anche per immobili non di proprietà dell'Ente locale a condizione che questi dimostri di averne la disponibilità per un periodo non inferiore a 20 anni.

 

     Art. 9. Consulta regionale per l'attività di promozione culturale. Composizione. [2]

     1. E' istituita la Consulta regionale per le attività culturali quale organo consultivo della Giunta regionale per la programmazione, promozione e valutazione degli interventi e delle azioni nel campo delle varie attività culturali.

     2. La consulta, presieduta dall'Assessore regionale competente o suo delegato, è composta:

     a) dal Dirigente del Settore Beni Culturali o dirigente delegato;

     b) dal Sovrintendente regionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 368/98;

     c) dal Dirigente regionale della Pubblica Istruzione;

     d) dal Presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;

     e) dal Presidente UPI regionale o suo delegato;

     f) dal Presidente del Comitato dei Rettori delle Università calabresi o suo delegato;

     g) da un rappresentante designato dalla Accademia delle Belle Arti;

     h) da un rappresentante designato dalla Deputazione Calabrese di Storia Patria;

     i) da 4 rappresentanti delle Associazioni culturali, teatrali, musicali e cinematografiche, nominati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

     l) da 3 esperti di indubbia competenza e professionalità nominati dalla Giunta regionale.

     3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato competente.

 

     Art. 10. Nomina e funzionamento della Consulta.

     Alla nomina dei componenti la Consulta provvede il Presidente della Giunta con proprio decreto.

     La Consulta dura in carica per la durata della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere riconfermati.

     I membri che per qualsiasi motivo vengono a mancare nel corso della legislatura sono sostituiti, secondo la procedura prevista nella presente legge e durano in carica per il restante periodo della legislatura regionale.

     La Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.

     La Consulta esprime i propri pareri a maggioranza semplice degli intervenuti con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

     Entro sei mesi dall'insediamento, la Consulta formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale e della competente Commissione consiliare.

     Ai componenti la Consulta, ad eccezione del Presidente e dei dipendenti regionali, viene corrisposto, a titolo di rimborso spese, il trattamento economico di missione o di trasferta previsti per i dirigenti di settore e un gettone di Euro 60,00 per ogni giornata di presenza alle riunioni. L’aggiornamento triennale dell’importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l’indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. [3]

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     Fino all'insediamento della Consulta di cui alla presente legge, gli interventi per la promozione culturale saranno effettuate secondo gli indirizzi programmatori dello Statuto regionale, degli organi regionali e della normativa statale, in quanto applicabile.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 600.000.000 per l'anno 1985, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1985 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

 

 


[1] Comma così integrato con art. 8 L.R. 9 novembre 1989, n. 2.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 8 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.