§ 3.4.1 - L.R. 26 maggio 1979, n. 8.
Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:26/05/1979
Numero:8


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i centri di servizi culturali ed i centri di servizi sociali trasferiti alla Regione Calabria con delibera del [...]
Art. 2.      Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove le iniziative e gli atti necessari per la compilazione degli inventari dei beni mobili ed [...]
Art. 3.      La Regione, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle funzioni di cui all'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 delega, ai comuni sede dei disciolti centri di [...]
Art. 4.      I comuni destinatari della delega esercitano le funzioni delegate con la presente legge coordinandole con quelle previste dall'articolo 47 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 ed operando in base a [...]
Art. 5.      Per garantire il coordinamento delle funzioni delegate con la presente legge tra i diversi ambiti territoriali e con quelle direttamente svolte dalla Regione in materia di promozione educativa e [...]
Art. 6.      Il personale utilizzato presso i disciolti centri, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, che vi presta servizio con rapporto continuativo ed a tempo pieno, da [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Il personale di cui al precedente articolo 6 che intenda essere assegnato al servizio di cui all'articolo 5 della presente legge deve farne espressa richiesta nella domanda da presentare ai [...]
Art. 9.      In attesa della emanazione dei provvedimenti di inquadramento il personale dei disciolti centri continua a prestare servizio presso le sedi dei centri medesimi, cui risulta assegnato alla data [...]
Art. 10.      I fondi che annualmente la Regione destina agli interventi di cui alla presente legge devono essere ripartiti come segue:
Art. 11.      All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 12.      E' abrogato l'articolo 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29.
Art. 13.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.4.1 - L.R. 26 maggio 1979, n. 8. [1]

Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale. Inquadramento del personale dei centri soppressi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

(B.U. n. 16 del 2 giugno 1979).

 

Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i centri di servizi culturali ed i centri di servizi sociali trasferiti alla Regione Calabria con delibera del CIPE del 12 dicembre 1972 in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

     Dalla stessa data cessano di avere efficacia le convenzioni tra la Regione e gli enti gestori dei centri (MCC, UNLA, ENAIP, CIF, EISS).

 

     Art. 2.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove le iniziative e gli atti necessari per la compilazione degli inventari dei beni mobili ed immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di servizi culturali ed i centri di servizi sociali ed acquisiti al patrimonio regionale.

     Gli inventari devono essere distinti per sede ed elencare distintamente i beni mobili ed immobili riconducibili alle funzioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 ovvero a quelle previste dall'articolo 49 dello stesso decreto.

 

     Art. 3.

     La Regione, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle funzioni di cui all'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 delega, ai comuni sede dei disciolti centri di servizi sociali e centri di servizi culturali indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, l'esercizio delle funzioni, in materia di promozione educativa e culturale, necessarie per il conseguimento, attraverso la utilizzazione del personale e dei beni dei soppressi centri dei seguenti scopi:

     - promozione e svolgimento, d'intesa con la scuola e con gli organi collegiali di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477 di iniziative volte a favorire l'uso del patrimonio culturale della regione e la gestione sociale delle biblioteche, l'attività didattica dei docenti e la ricerca degli allievi;

     - organizzazione di cicli culturali per la sensibilizzazione della comunità regionale verso i più importanti problemi di ordine economico e sociale;

     - collaborazione tecnica con le istituzioni presenti nel territorio per favorire la realizzazione dei programmi e per la formazione di animatori volontari.

     Ai comuni di cui al comma precedente saranno consegnati tutti i beni inventariati ai sensi del precedente articolo 2. I beni riconducibili alle funzioni di cui all'articolo 47 del citato D.P.R. 616 verranno definitivamente acquisiti al patrimonio dei comuni destinatari, mentre gli altri beni saranno trasferiti in uso.

     Nel caso di rifiuto da parte di alcuni dei comuni di cui al 1° comma del presente articolo, la delega ed il trasferimento di beni avranno luogo in favore di altri comuni singoli o associati individuati con deliberazione della Giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare.

 

     Art. 4.

     I comuni destinatari della delega esercitano le funzioni delegate con la presente legge coordinandole con quelle previste dall'articolo 47 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 ed operando in base a programmi annuali o pluriennali redatti con metodo largamente partecipativo.

     A tal fine i comuni delegati devono stabilire organici rapporti di consultazione e di collaborazione con gli altri comuni, singoli o associati, con le comunità montane, con i consigli scolastici distrettuali, con le organizzazioni sindacali e con le altre forze sociali organizzate operanti negli ambiti territoriali cui si riferiscono i programmi.

     I comuni delegati devono preferibilmente associarsi con i comuni di cui al precedente comma ai fini della redazione e dell'attuazione di programmi organici interessanti aree territoriali ottimali.

     I programmi deliberati dal consiglio del comune delegato, o dai consigli dei comuni associati, sono trasmessi entro il 30 novembre alla Regione, Assessorato alla Pubblica Istruzione.

     L'attuazione può essere sospesa, con deliberazione motivata dalla Giunta regionale, solo nel caso di accertato contrasto dei programmi con gli indirizzi della politica regionale del settore o con le direttive emanate in materia dal Consiglio regionale.

     Nel caso di cui al comma precedente la Giunta regionale richiede ai comuni singoli o associati, previa fissazione di un termine, le modificazioni o le integrazioni che ritenga necessarie.

     Nei confronti dei comuni che non adempiano o ritardino l'esercizio delle funzioni stabilite con il presente articolo, la Regione farà luogo all'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 13 della legge regionale 15-12-1973, n. 18.

 

     Art. 5.

     Per garantire il coordinamento delle funzioni delegate con la presente legge tra i diversi ambiti territoriali e con quelle direttamente svolte dalla Regione in materia di promozione educativa e culturale, e istituito un apposito servizio presso il dipartimento regionale dei servizi sociali.

     Al servizio sono assegnate, con la procedura di cui al successivo articolo 8, cinque unità appartenenti al personale dei disciolti centri, una delle quali abbia svolto le mansioni di dirigente e le altre quattro quelle di collaboratore presso centri medesimi.

     Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, determina le funzioni ed emana le direttive per l'attività del servizio istituito ai sensi del precedente 1° comma.

 

     Art. 6.

     Il personale utilizzato presso i disciolti centri, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, che vi presta servizio con rapporto continuativo ed a tempo pieno, da data anteriore all'entrata in vigore della suddetta legge, è immesso nel ruolo unico del personale della Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento ha luogo con le modalità stabilite dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 nelle qualifiche funzionali previste dalla stessa legge, sulla base delle qualifiche riconosciute dagli enti gestori convenzionati e secondo i criteri di corrispondenza stabiliti nella tabella «B» allegata alla presente legge.

     Gli interessati devono presentare alla Regione domanda di inquadramento entro il termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione nei termini della domanda è causa di decadenza senza necessità di apposita pronunzia.

     Il numero dei posti del ruolo unico regionale, di cui all'articolo 78 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 ed all'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 1978, n. 19, è aumentato di sessantuno unità.

     La tabella «A» allegata alle citate leggi regionali n. 9 e numero 19 e concernente i contingenti numerici provvisori del personale è così modificata:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8.

     Il personale di cui al precedente articolo 6 che intenda essere assegnato al servizio di cui all'articolo 5 della presente legge deve farne espressa richiesta nella domanda da presentare ai sensi del 3° comma del citato articolo 6.

     La Giunta regionale forma una graduatoria tra i richiedenti tenuto conto dei requisiti e dei criteri indicati dall'articolo 70 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

     Il personale è assegnato al servizio di coordinamento osservando l'ordine della graduatoria e con il medesimo provvedimento con cui ne viene disposto l'inquadramento ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

 

     Art. 9.

     In attesa della emanazione dei provvedimenti di inquadramento il personale dei disciolti centri continua a prestare servizio presso le sedi dei centri medesimi, cui risulta assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge, godendo, a carico della Regione, del medesimo trattamento economico già praticato dagli enti gestori convenzionati.

     Fino a quando non saranno formulati i programmi operativi ai sensi del precedente articolo 4, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e d'intesa con i comuni sedi dei soppressi centri, adotta programmi provvisori da realizzare utilizzando i beni ed il personale già appartenenti ai disciolti centri.

 

     Art. 10.

     I fondi che annualmente la Regione destina agli interventi di cui alla presente legge devono essere ripartiti come segue:

     a) in ragione del 70 per cento per lo svolgimento da parte dei comuni delle funzioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 616 del 1977;

     b) in ragione del 30 per cento per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 49 del D.P.R. n. 616 del 1977.

     Il 30 per cento dei fondi di cui alla lettera a) viene ripartito fra i comuni di cui all'articolo 3 della presente legge per far fronte alle spese di mantenimento dei beni trasferiti dalla Regione e per l'esercizio delle funzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 47 del citato D P.R. n. 616.

     Il restante 70 per cento è destinato a sostegno ed allo sviluppo del sistema bibliotecario nell'intera regione.

     Tale riparto viene effettuato annualmente con delibera della Giunta regionale previo parere delle commissioni consiliari competenti, e le somme attribuite ai comuni non sono sostitutive di quelle ordinariamente assegnate per analoghe finalità.

 

     Art. 11.

     All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     La spesa annuale sarà determinata in ciascun esercizio finanziario ed, a partire dall'anno 1979, con la legge di approvazione del bilancio della Regione. La misura dei fondi di cui al 1° comma del precedente articolo 10 non potrà, comunque, essere superiore al 35 per cento della spesa globale sostenuta, nell'anno 1978, per il funzionamento dei centri soppressi.

 

     Art. 12.

     E' abrogato l'articolo 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29.

 

     Art. 13.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

                                 TABELLA A

 

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           Comuni sede dei centri di servizi culturali e sociali

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1)  Comune di Lamezia Terme     centro di servizi culturali

2)  Comune di Paola             centro di servizi culturali

3)  Comune di Gioia Tauro       centro di servizi culturali

4)  Comune di Villa S. Giovanni centro di servizi culturali

5)  Comune di Crotone           centro di servizi culturali

6)  Comune di Montalto Uffugo   centro di servizi culturali

7)  Comune di Corigliano        centro di servizi culturali

8)  Comune di Chiaravalle C.    centro di servizi culturali

9)  Comune di Bovalino          centro di servizi culturali

10)  Comune di Taurianova        centro di servizi culturali

11)  Comune di Vibo Valentia     centro di servizi culturali

12)  Comune di Roggiano Gravina  centro di servizi culturali

13)  Comune di Siderno           centro di servizi culturali

14)  Comune di S. Giovanni in F. centro di servizi culturali

                                 e servizi sociali

15)  Comune di Serrastretta      centro di servizi sociali

16)  Comune di Seminara          centro di servizi sociali

17)  Comune di Castrovillari     centro di servizi sociali

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                                 TABELLA B

 

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Carriera e qualifiche             Livello retributivo e funzionale

di provenienza                    dell'amministrazione regionale

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(per memoria)                     Dirigente di settore

Direttore del centro              Funzionario

Operatore sociale e culturale     Collaboratore

(per memoria)                     Assistente

(per memoria)                     Agente tecnico

(per memoria)                     Commesso

(per memoria)                     Operaio

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[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Articolo abrogato con art. 22 L.R. 19 aprile 1985, n. 17.