§ 6.3.39 - L.R. 9 novembre 1989, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1989 e pluriennale


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:09/11/1989
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di provvedere ai maggiori oneri per rivalutazione monetaria ed interessi legali su emolumenti corrisposti con ritardo ai dipendenti regionali, in conseguenza della sentenza n. 52 del [...]
Art. 2.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata perl'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire [...]
Art. 3.      1. Per il finanziamento dell'Ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 150.000.000.
Art. 4.      1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - è autorizzata per il 1989 la spesa di [...]
Art. 5.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...]
Art. 6.      1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...]
Art. 7.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...]
Art. 8.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la [...]
Art. 9.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1989/1991 la spesa complessiva di lire [...]
Art. 10.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire [...]
Art. 11.      1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...]
Art. 12.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 4.000.000.000.
Art. 13.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 14.      1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...]
Art. 15.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la [...]
Art. 16.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 200.000.000.
Art. 17.      1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 18.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la [...]
Art. 19.      1. Per gli interventi di cui all'ultimo comma artt. 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa [...]
Art. 20.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1981, n. 5 «Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 [...]
Art. 21.      1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, previsti in complessive lire [...]
Art. 22.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 23.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...]
Art. 24.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10 lett. a) della legge regionale 14 [...]
Art. 25.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 9.767.899.000, [...]
Art. 26.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norma per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.000.000.000, [...]
Art. 27.      1. I fondi assegnati dallo Stato alla Regione per l'anno 1988, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 31/7/87, n. 319, convertito con modificazioni dalla legge 3/10/87, n. 400 ed ammontanti a [...]
Art. 28.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni. è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 29.      1. Per gli interventi di cui agli artt. 1 - 2 - 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» e successive [...]
Art. 30.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 «Istituzione fondo regionale per le calamità naturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire [...]
Art. 31.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per [...]
Art. 32.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 8.952.000.000, finanziata con i [...]
Art. 33.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 34.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e Sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire [...]
Art. 35.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 «Partecipazione della Regione alla Società Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria» è autorizzata [...]
Art. 36.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane [...]
Art. 37.      1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il Credito alle [...]
Art. 38.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle [...]
Art. 39.      1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1989, aumentati di quelli non [...]
Art. 40.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, [...]
Art. 41.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziati per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione [...]
Art. 42.      1. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 «Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione» [...]
Art. 43.      1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1004104 - 1008104 - 1011110 - 2111101 - [...]
Art. 44.      1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1-quarter della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, [...]
Art. 45.      1. Gli importi di iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...]
Art. 46.      1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...]
Art. 47.      1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...]
Art. 48.      1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...]
Art. 49.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive L. 448.014.478.788 nel triennio 1989/1991 di cui lire 436.614.478.788 a carico del [...]
Art. 50.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.39 - L.R. 9 novembre 1989, n. 2. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1989 e pluriennale

1989/1991 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).

 

 

Rubrica 1ª

SERVIZI GENERALI

 

Art. 1.

     1. Al fine di provvedere ai maggiori oneri per rivalutazione monetaria ed interessi legali su emolumenti corrisposti con ritardo ai dipendenti regionali, in conseguenza della sentenza n. 52 del 18 marzo 1986 della Corte Costituzionale o di sentenze definitive di organi giurisdizionali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 30.000.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata perl'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 50.000.000.

 

 

Rubrica 2ª

TERRITORIO

 

     Art. 3.

     1. Per il finanziamento dell'Ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 150.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio 1990/1991 la spesa complessiva di lire 600.000.000.

 

     Art. 4.

     1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - è autorizzata per il 1989 la spesa di lire 3.000.000.000.

 

     Art. 5.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali», e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 74.650.815.000. finanziata con i fondi di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 «Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini» e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. All'art. 1, primo comma, lett. c, della legge regionale 28 marzo 1985, n. 14, per come modificato dall'art. 5, terzo comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15, sono aggiunte alla fine le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.800.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 «Norme in materia di bonifica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.000.000.000.

     3. I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale, alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro), al Comune di Acri, di San Giovanni in Fiore e agli altri Comuni da individuare con la medesima delibera, quale contributo al confezionamento di progetti a sostegno della occupazione negli enti medesimi.

 

     Art. 7.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il biennio 1990/1991 la spesa complessiva di lire 1.400.000.000.

     2. All'art. 21, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4 le parole «per non oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per non oltre cinque anni».

 

 

Rubrica 3ª

ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 200.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali - Delega ai Comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 400.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 2.300.000.000.

     4. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 «Interventi finanziari per la realizzazione del progetto apprestamenti difensivi calabresi» è autorizzata per l' esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 200.000.000.

     5. Per l'eventuale concessione di garanzie fideiussorie - previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 - la relativa spesa graverà sul cap. 1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

     6. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 «Norme per interventi in materia di promozione culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 3.000.000.000.

     7. Ai fini della concessione del contributo di cui alla legge regionale 27 agosto 1986, n. 39 «Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 3.000.000.000.

     8. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 8, ottavo comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15, a partire dall'anno 1990 le rate semestrali posticipate - determinate, alle relative scadenze, a tasso variabile sulla base del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, ed inerenti al mutuo decennale di lire 4.000.000.000 stipulato dal Consorzio Teatrale Calabrese con il Banco di Napoli - gravano tempo per tempo e per l'intera durata dello stesso mutuo sul contributo ordinario assegnato annualmente dalla Regione al Consorzio Teatrale Calabrese, ai sensi della legge regionale 27 Agosto 1986, n. 39. A tal fine la Giunta regionale è tenuta a trasferire al Consorzio Teatrale Calabrese, di anno in anno, il contributo ordinario vincolando la quota annuale destinata all'estinzione del mutuo.

     9. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 «Contributi alle Comunità Montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per le attività divulgative della cultura e della informazione televisiva» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 100.000.000.

     10. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 «Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 35.000.000.

     11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di lire 100.000.000.

     12. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 «Partecipazione della Regione Calabria all'istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 100.000.000.

     13. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 300.000.000.

     14. All'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3, è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     15. All'art. 8 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     16. All'art. 8, quarto comma, della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3, le parole: «Fino al 30 per cento» e le parole «fino ad altro 40 per cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

     (Omissis).

     17. All'art. 3, nono comma, della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     18. All'art. 14 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, il quinto comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1989/1991 la spesa complessiva di lire 2.100.000.000 di cui lire 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

 

     Art. 10.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 35.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 «Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 300.000.000.

     3. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 100.000.000 è destinata all'organizzazione dei corsi estivi nel Comune di Locri.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 13.000.000.000.

     5. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi di cui agli artt. 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché per la iscrizione delle relative spese.

     6. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 130.000.000.

 

     Art. 11.

     1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 3.500.000.000.

 

     Art. 12.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 4.000.000.000.

 

     Art. 13.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 2.500.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 «Istituzione dei centri polivalenti per i giovani» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 700.000.000.

 

 

Rubrica 4ª

SICUREZZA SOCIALE

 

     Art. 14.

     1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 300.000.000.

 

     Art. 15.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 70.000.000.

 

     Art. 16.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 200.000.000.

 

     Art. 17.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 43.200.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio- assistenziali.

     2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 1.500.000.000 è destinata ai consultori familiari, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. 26.

     3. Per la gestione dei servizi di cui alla legge regionale 27/8/73, n. 12, i Comuni o i Consorzi di Comuni possono provvedere ricorrendo ai soggetti ed ai criteri previsti dall'art. 34 della legge regionale 26/1/87, n. 5.

 

     Art. 18.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 350.000.000.

     2. All'art. 18, secondo comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15, sono aggiunte alla fine le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. Per gli interventi di cui all'ultimo comma artt. 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 700.000.000.

 

     Art. 20.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1981, n. 5 «Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 3.000.000.000.

 

 

Rubrica 5ª

AGRICOLTURA

 

     Art. 21.

     1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, previsti in complessive lire 87.578.000.000 per l'esercizio finanziario 1989, sono destinati alle seguenti iniziative:

     a) lire 8.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge;

     b) lire 22.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 29 della presente legge;

     c) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 30 della presente legge;

     d) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 28 della presente legge;

     e) lire 5.952.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge;

     f) lire 9.767.899.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 25 della presente legge;

     g) lire 8.952.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 32 della presente legge;

     h) lire 4.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge;

     i) lire 900.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge;

     l) lire 5.100.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 28 della presente legge;

     m) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 26 della presente legge;

     n) lire 5.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo articolo 24 della presente legge;

     o) lire 800.000.000 per attività promozionali e per partecipazione a fiere e mercati interessanti il settore agricolo-alimentare;

     p) lire 2.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 26 della presente legge;

     q) lire 1.000.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura;

     r) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 33 della presente legge;

     s) lire 706.101.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge;

     t) lire 300.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 23 della presente legge;

     u) lire 1.100.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 25 della presente legge;

     v) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 26 della presente legge;

     z) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo articolo 34 della presente legge;

     y) lire 3.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge;

     w) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo articolo 26 della presente legge.

     2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento nel capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 22.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 8.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi previsti dal capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 3.000.000.000 finanziati con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 23.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 900.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Ai fini della concessione del contributo, in regime di confezionamento pari al 50 per cento, nelle spese per il controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, nonché per la realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di supporto alle attività di miglioramento genetico, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di L. 706.101.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale. relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di L. 300.000.000.

 

     Art. 24.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10 lett. a) della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 64.000.000.000.

     2. Sul contributo di cui al primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1988 in lire 15.365.608.505, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 e dell'art. 24 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24.

     3. Per gli interventi previsti dall'art. 10 - lettera b) - della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 5.000.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - allocata nel capitolo 1000102 dell'entrata e nei corrispondenti capitoli 1006201 e 3201105 della spesa del bilancio dell'ESAC per l'esercizio finanziario 1989.

     4. All'art. 24, comma sesto, della legge regionale 19/6/86, n. 24, dopo la parola «piano» sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

     5. All'art. 24, quarto comma, della legge regionale 7/7/1988, n. 15 sono aggiunte alla fine le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 9.767.899.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986. n. 752.

     2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1989, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma.

     3. Una quota di lire 3.000.000.000 delle disponibilità di cui al primo comma. è destinata agli interventi di cui all'art. 12 della medesima legge regionale 24 giugno 1986, n. 26.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 «Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.100.000.000. finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     5. A valere sullo stanziamento di cui al cap. 2133104 dello stato di previsione della spesa, la somma di L. 250.000.000 è destinata al risarcimento dei danni alle colture agricole arrecati dalla selvaggina, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 27.

 

     Art. 26.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norma per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per la concessione di contributi finalizzati alla costituzione ed al funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 13, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 «Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 2.000.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 «Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     5. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

     a) per le iniziative di cui all'art. 2, L. 1.100.000.000;

     b) per le iniziative di cui all'art. 3, L. 400.000.000.

     6. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo e quarto comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1989, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui ai medesimi primo e quarto comma.

 

     Art. 27.

     1. I fondi assegnati dallo Stato alla Regione per l'anno 1988, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 31/7/87, n. 319, convertito con modificazioni dalla legge 3/10/87, n. 400 ed ammontanti a complessive lire 30 miliardi, sono destinati quanto a lire 25 miliardi alle iniziative previste dalla lettera a) e quanto a lire 5 miliardi alle iniziative previste dalla lettera b) dell'art. 6 della legge regionale 21/12/87, n. 30.

 

     Art. 28.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni. è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 5.100.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 29.

     1. Per gli interventi di cui agli artt. 1 - 2 - 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 22.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 30.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 «Istituzione fondo regionale per le calamità naturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 31.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 5.952.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di L. 900.000.000 è destinata alla liquidazione dei contributi relativi all'anno 1988.

 

     Art. 32.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 8.952.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1989, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma.

 

     Art. 33.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 34.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e Sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.000.000.000. finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

 

Rubrica 6ª

ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

 

     Art. 35.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 «Partecipazione della Regione alla Società Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 2.800.000.000.

 

     Art. 36.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana» è autorizzata per il triennio 1989/1991 la spesa complessiva di lire 8.500.000.000 di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

     2. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8, è sostituito dal seguente

     (Omissis).

     3. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 6132102 della spesa, la somma di lire 50.000.000 è destinata quale quota di partecipazione della Regione al costituendo «Consorzio Ente Fiera Catanzaro».

 

     Art. 37.

     1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane - ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.600.000.000.

 

     Art. 38.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio 1989/1991 la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 «Interventi a favore dei Consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria» e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 500.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.200.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 «Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 600.000.000.

 

     Art. 39.

     1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1989, aumentati di quelli non utilizzati negli esercizi precedenti, previsti in lire 6.050.663.788. sono destinati alle seguenti iniziative:

     a) per le iniziative previste dall'art. 67 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 lire 4.450.663.788, di cui al capitolo 6133104 della spesa;

     b) per le iniziative previste dall'art. 8 della legge regionale 8 aprile 1988, n. 11 lire 100.000.000, di cui al capitolo 6133101 della spesa;

     c) per le iniziative previste dall'art. 58 della legge regionale 28 marzo 1985. n. 13 lire 1.500.000.000, di cui al capitolo 6124206.

     2. L'assegnazione prevista alla lettera a) di cui al precedente primo comma è ulteriormente specificata nelle seguenti destinazioni:

     - quanto a lire 2.950.663.788 per le attività promozionali previste dall'art. 65, di cui 700.000.000 per fiere e mostre in Italia e all'estero;

     - quanto a lire 1.000.000.000 per i contributi al Consorzio previsto dall'art. 53;

     - quanto a lire 500.000.000 per contributi alle cooperative degli albergatori, previsti dall'art. 52 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13.

 

     Art. 40.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.100.000.000.

 

     Art. 41.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziati per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 4.150.000.000.

     2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

     a) lire 3.000.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);

     b) lire 1.150.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa).

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 «Norme per la partecipazione della Regione a società consortili per la costruzione e gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.500.000.000.

 

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 42.

     1. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 «Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione» - ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b), c), d) ed e) dell'art. 43 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15 - è autorizzata la seguente ulteriore spesa:

     a) lire 3,5 miliardi per l'anno 1989 in favore delle iniziative previste dall'art. 6, secondo e terzo comma, dall'art. 10, secondo e terzo comma, e dall'art. 14, primo comma, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 2233104 della spesa;

     b) lire 6 miliardi per l'anno 1989 in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punti 7 e 9), e 10, primo comma, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 2233202 della spesa;

     2. Per gli interventi di cui all'art. 15 della succitata legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 è consentita l'utilizzazione totale o parziale del finanziamento previsto alla lettera b) del precedente comma qualora, alla scadenza del termine di presentazione delle relative domande, il finanziamento medesimo risulti superiore alle necessità.

     3. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 42, secondo, terzo, e quarto comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15, i fondi per la copertura della spesa complessiva di lire 61.794.000.000, posta a carico degli stanziamenti di cui ai capitoli 5234201, 6128201 e 6128202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 - rispettivamente per lire 8.334.000.000, lire 7.804.000.000 e lire 4.460.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 - sono trasferiti su base pluriennale e per quota parte, in corrispondenza delle previsioni del piano finanziario allegato al contratto di programma stipulato dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE 2088/85 - ai capitoli 5241101 - 5241104 - 5241107 - 5241110 - 5241201 - 5241204 - 5241207 - 5241210 - 5241213 - 5241216 - 5241219 - 5241222 - 5241225 - 5241228 - 5241231 - 5241234 - 5251101 - 5251201 - 5251204 - 6141101 - 6141104 - 6141108 - 6141112 - 6141115 - 6141118 - 6141201 - 6141205 - 6141208 - 6141211 - 6141214 - 6151101 - 6151104 - 6151201 - 6151204 - 6151207 - 6151210 - 6151213 - 6151216 - 6161101 - 6161104 - 6161107 - 6161110 - 6161113 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1989 e di quello pluriennale 1989-1991.

 

     Art. 43.

     1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1004104 - 1008104 - 1011110 - 2111101 - 2111103 - 2111104 - 2121101 - 2121102 - 2121103 - 2121206 - 2131101 -2131102 - 2133101 - 2133103 - 2141101 - 2141103 - 2141104 - 2141105 - 2141201 - 2211103 - 2222204 - 2231101 - 2231203 - 2311101 - 2311103 - 2311105 - 2323201 - 3131106 - 3132104 - 3132108 - 3132114 - 3221111 - 3221112 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313114 - 3313115 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4231109 - 4241103 - 4251102 - 4341105 - 4342102 - 5114104 - 5123106 - 6111104 - 6131102 - 6132102 - 6133102 - 6133108 dello stato di previsione della spesa. è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondenti ai capitoli medesimi.

     2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli 2141103 - 2311101 - 3131106 - 3132104 - 3132108 - 3121101 - 3313107 -, nonché di ogni altra spesa che richiede la formulazione di piani o di programmi, avviene previo parere della competente commissione consiliare.

 

     Art. 44.

     1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1-quarter della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, la tabella «B» allegata alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo nel triennio 1989/1991.

     2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata tabella «B» costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.

 

     Art. 45.

     1. Gli importi di iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1989, restano determinati in lire 500.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali e in lire 1.436.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento per gli ulteriori programmi di sviluppo, rispettivamente secondo il dettaglio di cui agli elenchi n. 1 e n. 4 allegati alla legge di bilancio.

     2. Al fine di consentire la gestione del fondo di cassa giacente sul conto corrente n. 22702 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, è autorizzata l'iscrizione al capitolo 6103101 della entrata, quale residuo attivo, della somma di lire 148.868.695.056. corrispondente al saldo esistente sul conto corrente n. 22702 medesimo al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 46.

     1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

     2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottati deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 49, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

     3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 47.

     1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

 

     Art. 48.

     1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

     Art. 49.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive L. 448.014.478.788 nel triennio 1989/1991 di cui lire 436.614.478.788 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1989/1991, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico- descrittivi.

     2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

     - quanto a lire 222.585.000.000 con risorse proprie della Regione;

     - quanto a lire 27.150.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     - quanto a lire 198.279.478.788 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 17 maggio 1983, n. 217, 8 novembre 1986, n. 752, 3 ottobre 1987, n. 400.

     3.La tabella «A» allegata alla presente legge, fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

     Art. 50.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.