§ 5.4.6 - L.R. 26 gennaio 1987, n. 3.
Interventi finanziari per la realizzazione del progetto «apprestamenti difensivi calabresi».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:26/01/1987
Numero:3


Sommario
Art. 1.      La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 56 dello Statuto, in collaborazione col Ministero per i Beni culturali e ambientali e con gli Enti locali interessati, promuove nel periodo 86-94, la [...]
Art. 2.      Il Comitato tecnico-scientifico è composto dai seguenti membri
Art. 3. 
Art. 4.      I piani annuali di attuazione sono predisposti ed approvati con le procedure di cui all'art. 3, tenuto conto dei progetti di massima elaborati dai Comuni interessati o da privati che intendono [...]
Art. 5.      I programmi ed i piani predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ed approvati dalla Giunta regionale sono autorizzati dalla Sovrintendenza regionale per i beni storici architettonici ed [...]
Art. 6.      E' istituito presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione il Servizio regionale per la catalogazione e valorizzazione dei beni culturali composto da
Art. 7.      Il Servizio, di cui al precedente articolo ha il compito di
Art. 8.      I finanziamenti per l'attuazione del progetto «Apprestamenti difensivi calabresi» in ordine al recupero dei singoli manufatti sono corrisposti dalla Regione, secondo le previsioni di spesa dei [...]
Art. 9.      Sulla base dei piani triennali la Giunta regionale a seguito di trattative private, può stipulare con soggetti pubblici e privati contratti di sponsorizzazione a fini promozionali e pubblicitari [...]
Art. 10.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 87, si provvede con i fondi che saranno assegnati alla Regione Calabria ai sensi degli [...]


§ 5.4.6 - L.R. 26 gennaio 1987, n. 3.

Interventi finanziari per la realizzazione del progetto «apprestamenti difensivi calabresi».

(B.U. 3 febbraio 1987, n. 6)

 

Art. 1.

     La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 56 dello Statuto, in collaborazione col Ministero per i Beni culturali e ambientali e con gli Enti locali interessati, promuove nel periodo 86-94, la realizzazione del progetto integrato «Apprestamenti difensivi calabresi» ai fini del restauro della riscoperta e del riuso della rete di torri costieri e castelli presenti sul territorio regionale nonché della conservazione della cinta muraria.

     Il progetto si articola in programmi triennali di interventi e prevede:

     a) un insieme di iniziative coordinate alla valorizzazione e promozione del patrimonio monumentale ed artistico della Calabria;

     b) l'istituzione di un centro di formazione professionale per il recupero monumentale ed edilizio;

     c) la riqualificazione ambientale e turistica delle aree sulle quali insistono gli apprestamenti difensivi.

     I programmi triennali si attuano a mezzo di piani annuali di spesa.

     Per le finalità di cui ai comma precedenti sono costituiti:

     1) il Comitato tecnico-scientifico per la programmazione degli interventi inerenti al progetto «Apprestamenti difensivi calabresi»;

     2) il servizio regionale per la promozione e valorizzazione dei beni culturali.

 

     Art. 2.

     Il Comitato tecnico-scientifico è composto dai seguenti membri:

     - l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione - Presidente;

     - tre consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dalla Commissione consiliare competente;

     - il Sovrintendente regionale ai beni artistici, storici ed architettonici;

     - due rappresentanti dell'Istituto Italiano dei Castelli:

     - un rappresentante dell'ordine regionale degli architetti;

     - quattro docenti universitari di storia, di storia dell'arte o del restauro o esperti di beni culturali e ambientali, di programmazione regionale designati dagli organi accademici delle Università calabresi.

     Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario che dirige il servizio regionale per i beni culturali.

 

     Art. 3. [1]

     Il Comitato tecnico-scientifico, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dal Servizio di cui all'art. 6 e tenendo conto delle destinazioni d'uso previste dai Comuni interessati, elabora proposte di programmi triennali finalizzati al recupero dei castelli e delle torri, nonché alla conservazione delle cinte murarie considerati dalla Regione come un complesso di beni testimonianti la specificità della storia e civiltà della Calabria. Qualora la competente commissione non provveda entro 90 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito [2].

     Ogni programma prevede:

     1) interventi coordinati al restauro e riuso dei castelli e torri costiere di proprietà pubblica nonché al consolidamento delle cinte murarie;

     2) incentivi ai privati per la conservazione degli apprestamenti difensivi destinati totalmente o in parte ad usi socialmente utili;

     3) iniziative rivolte alla realizzazione e promozione di itinerari turistico-culturali;

     4) attività dirette alla riqualificazione territoriale e turistica delle aree in cui insistono i beni;

     5) misure per l'acquisizione a fini pubblici di torri e castelli di proprietà di privati;

     6) programmi di formazione per maestranze, operatori e quadri abilitati al recupero edilizio ed alla promozione culturale e turistica.

     Il programma è predisposto dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, d'intesa con l'Assessore regionale al Turismo, ed è approvato, previo parere della competente Commissione consiliare regionale, dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4.

     I piani annuali di attuazione sono predisposti ed approvati con le procedure di cui all'art. 3, tenuto conto dei progetti di massima elaborati dai Comuni interessati o da privati che intendono accedere ai finanziamenti previsti nel successivo art. 8

 

     Art. 5.

     I programmi ed i piani predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ed approvati dalla Giunta regionale sono autorizzati dalla Sovrintendenza regionale per i beni storici architettonici ed artistici, congiuntamente ai singoli progetti predisposti dagli Enti e dagli altri soggetti richiedenti.

     Nel termine di 30 giorni dalla autorizzazione i programmi ed i piani sono approvati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 6.

     E' istituito presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione il Servizio regionale per la catalogazione e valorizzazione dei beni culturali composto da:

     - un dirigente di settore;

     - 2 funzionari con la qualifica di esperti;

     - 3 funzionari con la qualifica di collaboratori;

     - 3 operatori con la qualifica di assistenti o agenti tecnici.

     Al servizio collaborano, quali consulenti, 6 esperti, di cui:

     - 1 con laurea in architettura;

     - 1 con laurea o diploma in informatica;

     - 1 con laurea in storia;

     - 1 con laurea in storia dell'arte;

     - 1 con laurea in lettere con perfezionamento in storia delle tradizioni popolari;

     - 1 con laurea in archeologia.

     La Regione conferisce agli esperti un incarico di consulenza annuale che può essere rinnovato per una sola volta.

 

     Art. 7.

     Il Servizio, di cui al precedente articolo ha il compito di:

     a) acquisire gli elementi conoscitivi inerenti alla elaborazione dei piani triennali;

     b) costituire una banca dati sui beni archeologici monumentali, storici, ambientali e demoantropologici della Calabria;

     c) svolgere attività e campagne informative e promozionali;

     d) raccogliere dati per la elaborazione del catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali;

     e) fornire agli organi regionali di programmazione dati e conoscenze nel settore dei beni culturali.

 

     Art. 8.

     I finanziamenti per l'attuazione del progetto «Apprestamenti difensivi calabresi» in ordine al recupero dei singoli manufatti sono corrisposti dalla Regione, secondo le previsioni di spesa dei piani triennali, direttamente ai Comuni che provvedono alla loro utilizzazione finalizzata, nel rispetto della normativa regionale e nazionale sugli appalti.

     Le provvidenze che la Regione attribuisce ai Comuni per il recupero e la valorizzazione dei beni di proprietà pubblica sono costituite da contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile [3].

     La spesa ammissibile comprende anche quella per l'eventuale acquisto di opere fortificate.

     Per i beni di proprietà privata le provvidenze regionali sono costituite da contributi in conto capitale fino al 50 per cento [4] della spesa ritenuta ammissibile e da garanzie per capitale ed interesse sui mutui eventualmente contratti per realizzare il recupero, fino ad altro 25 per cento [5] della spesa, a condizione che sia prevista una destinazione del bene monumentale, totale o parziale, per fini socialmente utili per un periodo non inferiore ad un decennio.

 

     Art. 9.

     Sulla base dei piani triennali la Giunta regionale a seguito di trattative private, può stipulare con soggetti pubblici e privati contratti di sponsorizzazione a fini promozionali e pubblicitari del progetto e dei soggetti medesimi.

     A tal fine i contratti devono prevedere da parte dei soggetti sponsorizzati il versamento alla Regione di un corrispettivo monetario o la fornitura di specifici servizi.

 

     Art. 10.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 87, si provvede con i fondi che saranno assegnati alla Regione Calabria ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Lo stanziamento e la compatibilità finanziaria, nonché la distinzione della spesa corrente dalla spesa di investimento, saranno definiti con la legge di approvazione del bilancio e con la legge finanziaria relativa all'esercizio finanziario 1987.


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1.

[2] Comma così integrato con art. 8 L.R. 9 novembre 1989, n. 2.

[3] Comma così sostituito con art. 8 L.R. 9 novembre 1989, n. 2.

[4] Parole così sostituite con art. 8 L.R. 9 novembre 1989, n. 2.

[5] Parole così sostituite con art. 8 L.R. 9 novembre 1989, n. 2.