§ 3.4.7 - L.R. 25 maggio 1987, n. 15.
Interventi della Regione Calabria nel settore della promozione degli scambi socio-culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:25/05/1987
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Predisposizione dei progetti).
Art. 3.  (Approvazione del programma esecutivo e contributi).
Art. 4.  (Liquidazione ed erogazione delle spese e dei contributi).
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.4.7 - L.R. 25 maggio 1987, n. 15. [1]

Interventi della Regione Calabria nel settore della promozione degli scambi socio-culturali.

(B.U. 3 giugno 1987, n. 29)

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Calabria collabora alle iniziative tendenti a sviluppare gli scambi socio-culturali internazionali, promossi dal Ministero degli Affari Esteri, che perseguono i fini di:

     - scambio di esperienze di volontariato e di attività socio-culturali, particolarmente rivolte al coinvolgimento della gioventù;

     - confronto sulle iniziative significative a favore dei giovani, dell'infanzia, degli handicappati, degli anziani, degli emigrati, e in particolare, delle categorie meno protette.

 

     Art. 2. (Predisposizione dei progetti).

     1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale propone progetti, ritenuti particolarmente significativi, da inserire nei protocolli del Ministero degli Esteri nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento ex art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980.

     2. Alla formulazione delle proposte possono partecipare gli Enti locali, le Unità socio-sanitarie locali e le associazioni interessate.

     3. A tal fine gli Enti e le associazioni interessate dovranno avanzare, entro il 30 luglio dell'anno precedente, apposita richiesta all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali, allegando la relazione sul programma delle attività previste, corredata dal preventivo di spesa.

 

     Art. 3. (Approvazione del programma esecutivo e contributi).

     1. Entro il mese di gennaio di ogni anno la Giunta, previo parere della Commissione competente, approva il programma delle iniziative inserite nei protocolli di intesa del Ministero degli Esteri, determinando la spesa, per quanto concerne le iniziative gestite direttamente dalle Regioni, o l'ammontare del contributo sulla spesa per quanto concerne le iniziative attuate dagli Enti locali e dalle associazioni.

     2. Il contributo agli Enti e alle associazioni sarà determinato nella misura massima del 50 per cento del costo dell'iniziativa, detratto il contributo eventuale dei Ministeri interessati.

     3. Su quanto previsto dai commi precedenti la Giunta trasmette dettagliata relazione al Consiglio regionale alla fine di ogni anno.

 

     Art. 4. (Liquidazione ed erogazione delle spese e dei contributi).

     1. La liquidazione ed erogazione delle spese direttamente sostenute dalla Regione, ha luogo nel rispetto della normativa regionale in materia di contabilità.

     2. La liquidazione del contributo a favore degli Enti e associazioni è disposta, con le procedure di cui al comma precedente, dal competente servizio, in unica soluzione, dietro presentazione, da parte degli Enti e delle associazioni richiedenti di una dettagliata relazione circa il programma svolto e le spese sostenute.

     3. In sede di liquidazione e di erogazione l'ammontare del contributo sarà ridotto in proporzioni alle minori somme effettivamente spese rispetto a quelle preventivate.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 100 milioni, si provvede con i fondi che saranno assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1987 e successivi con la legge di bilancio della Regione e con la legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     1. Per l'anno 1987 la richiesta e la documentazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 dovrà essere presentata dagli Enti e dalle associazioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il programma delle iniziative sarà approvato dalla Giunta regionale entro i successivi 30 giorni.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.