§ 3.3.6 - L.R. 12 novembre 1984, n. 32.
Diritto allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:12/11/1984
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Beneficiari).
Art. 3.  (Tipologia degli interventi).
Art. 4.  (Istituzione dell'Ente per il diritto allo studio universitario).
Art. 5.  (Organi dell'EDIS - Calabria).
Art. 6.  (Composizione del Consiglio di amministrazione).
Art. 7.  (Compiti del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni territoriali).
Art. 8.  (Modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione).
Art. 9.  (Scioglimento del consiglio di amministrazione).
Art. 10.  (Presidente e Vice Presidente dell'EDIS - Calabria).
Art. 11.  (Collegio dei revisori dei Conti).
Art. 12.  (Indennità).
Art. 13.  (Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori).
Art. 14.  (Direttore e Personale dell'EDIS-Calabria).
Art. 15.  (Bilancio e mezzi finanziari).
Art. 16.  (Beni dell'Ente).
Art. 17.  (Funzionamento e gestione dei servizi).
Art. 18.  (Assistenza sanitaria).
Art. 19.  (Modalità d'attuazione dei servizi).
Art. 20.  (Utilizzazione dei Servizi da parte dei docenti e di studenti di Scuole Secondarie e Superiori e dell'obbligo).
Art. 21.  (Programmazione regionale).
Art. 22.  (Settore regionale per il diritto allo studio universitario).
Art. 23.  (Commissione regionale per il diritto allo studio).
Art. 24.  (Commissione di vigilanza).
Art. 25.  (Norme finanziarie).
Art. 26.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


§ 3.3.6 - L.R. 12 novembre 1984, n. 32.[1]

Diritto allo studio universitario.

(B.U. n. 88 del 15 novembre 1984).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Calabria con la presente legge disciplina il Diritto allo Studio Universitario, in attuazione degli articoli 42 e 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed in conformità alla legge 22 dicembre 1979, n. 642.

 

     Art. 2. (Beneficiari).

     Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge gli studenti iscritti ai corsi di laurea, a scuole dirette a fini speciali, a corsi di perfezionamento, al dottorato di ricerca, istituti presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria, nonché gli studenti iscritti agli Istituti di Istruzione Superiore ed all'Accademia di Belle Arti, comunque operanti nella Regione.

     Gli studenti iscritti all'Università della Calabria, istituita con legge n. 442 del 12 marzo 1968 possono essere beneficiari dei servizi previsti dal successivo articolo 3, ad eccezione di quelli abitativi e di mensa, che continuano ad essere regolati dalla suddetta legge istitutiva.

     Gli studenti di nazionalità straniera possono essere ammessi a beneficiare dei servizi di cui alla presente legge sulla base di quanto disposto, in materia, delle leggi statali e da accordi internazionali; in mancanza, provvede il Comitato di Gestione dell'EDIS - Calabria, di cui all'articolo 4, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Regionale nell'ambito del piano di cui all'articolo 21.

 

     Art. 3. (Tipologia degli interventi).

     Le finalità di cui alla legge si attuano mediante:

     1) servizi mensa;

     2) servizi abitativi;

     3) assegni di studio;

     4) prestiti d'onore;

     5) servizi editoriali (librari, audiotelevisivi ed in ogni altra forma);

     6) servizi per le attività culturali, turistiche e di promozione sportiva;

     7) servizi per l'orientamento professionale e per l'informazione sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali;

     8) servizi di trasporto;

     9) istituzione di borse di studio per favorire la partecipazione e/o la realizzazione di attività di studio e di ricerca presso le Università italiane e straniere;

     10) servizi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori;

     11) servizi e provvidenze a favore degli studenti portatori di handicaps;

     12) servizi di medicina preventiva;

     13) ogni altro intervento previsto dal piano regionale, di cui al successivo articolo 21, compresa la realizzazione di strutture edilizie e l'acquisto di impianti e di attrezzature.

     L'assegnazione degli interventi avverrà in base ai combinati criteri del merito e della continuità scolastica con privilegio nei riguardi dei soggetti in disagiate condizioni economiche.

 

     Art. 4. (Istituzione dell'Ente per il diritto allo studio universitario).

     E' istituito, a norma dell'articolo 68 dello statuto, l'Ente per il diritto allo Studio Universitario della Calabria, denominato «EDIS - CALABRIA», dotato di autonomia amministrativa e contabile, con il compito di realizzare, nell'ambito degli indirizzi deliberati dal Consiglio Regionale, gli interventi di cui al precedente articolo 3.

     L'Ente ha sede legale ove ha sede il Rettorato dell'Università di Reggio Calabria, con articolazioni territoriali, amministrative e dei servizi nei comuni di Catanzaro e Cosenza.

 

     Art. 5. (Organi dell'EDIS - Calabria).

     Sono organi dell'EDIS - Calabria:

     1) Il consiglio di amministrazione;

     2) Il Presidente;

     3) Il collegio dei revisori.

 

     Art. 6. (Composizione del Consiglio di amministrazione).

     Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

     a) da tre rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

     b) (Omissis) [1]a;

     c) (Omissis) [1]a;

     d) dal Rettore dell'Università di Reggio Calabria o da un docente suo delegato;

     e) dal Rettore dell'Università della Calabria o da un docente suo delegato [2];

     f) dai direttori delle Accademie di Belle Arti o da docenti loro delegati;

     g) dai direttori degli istituti di istruzione superiore o da docenti loro delegati;

     h) da tre [3] studenti che siano in regolare corso di studio, eletti dagli studenti iscritti presso le Università, le Accademie e gli Istituti di istruzione superiore aventi sede in Calabria;

     i) da tre [3] docenti, uno [3] per ciascuna categoria, eletti dalle rispettive categorie del corpo docente dell'Università di Reggio Calabria [4], secondo le modalità previste dal D.P.R. 12-7-1980, n. 383;

     l) da un rappresentante del personale in servizio presso l'EDIS Calabria eletto dal personale stesso.

     Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore dell'EDIS Calabria.

     I componenti di cui alla lettera h) del 1° comma del presente articolo sono eletti secondo le procedure previste in un regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell'EDIS Calabria ed approvato dalla Giunta regionale e, in attesa della emanazione di detto, regolamento, dalla Giunta regionale, su designazione delle associazioni studentesche a livello universitario maggiormente rappresentative in Calabria.

     Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, salvo per la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni.

     Il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro lo stesso termine decorrente dalla data di cessazione delle funzioni del Consiglio di amministrazione, provvede alla nomina del suddetto organo non appena sono stati designati almeno due terzi dei suoi componenti, salve le successive integrazioni.

     Per la gestione dei servizi a livello territoriale il Consiglio di amministrazione si articola in 3 Commissioni territoriali, una per ciascuna provincia, composte come segue:

     a) da uno dei Vice Presidenti eletti ai sensi del successivo articolo 7, scelto dal Consiglio di amministrazione, con funzioni di Presidente;

     b) da uno dei rappresentanti della Regione, se già non designato ai sensi della precedente lettera a);

     c) dai rappresentanti espressi dalle corrispondenti componenti del Consiglio di amministrazione nell'ambito di ciascuna provincia.

     Le funzioni di segretario di ciascuna Commissione territoriale sono disimpegnate da uno dei Vice Direttori nominato ai sensi del successivo articolo 7, e scelto dal Consiglio di Amministrazione.

     Le Commissioni di cui ai commi precedenti potranno avere diversa composizione numerica.

 

     Art. 7. (Compiti del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni territoriali).

     Al Consiglio di amministrazione, preposto alla gestione dell'EDIS - Calabria spettano in particolare i seguenti compiti:

     1) deliberare lo statuto dell'Ente e le sue modifiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;

     2) eleggere il Presidente e tre Vice Presidenti scegliendoli tra i propri componenti esclusa la componente studentesca;

     3) nominare il Direttore dell'Ente e tre vice Direttori scegliendoli tra i dipendenti che prestano servizio presso lo stesso;

     4) proporre al Consiglio regionale per l'approvazione la pianta organica, il regolamento organico, nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità;

     5) deliberare lo schema di programma di attività e le modalità di attuazione dello stesso, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, ai fini di cui al successivo articolo 21;

     6) deliberare i bilanci preventivi e le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'Ente;

     7) determinare in relazione ai bilanci preventivi le quote da destinare agli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge, distinti quando occorra per sedi e facoltà;

     8) deliberare l'acquisto di impianti, attrezzature e beni di consumo;

     9) deliberare l'acquisto dei beni immobili nonché l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

     10) deliberare in materia di liti attive e passive ed in materia di rinunce e transazioni;

     11) deliberare i bandi di concorso per assegni di studio, servizi abitativi e borse di studio;

     12) deliberare su contenuti della delega alle Commissioni territoriali provinciali, di cui al precedente articolo 6, nonché sullo ammontare degli stanziamenti da assegnare a ciascuna Commissione per la gestione dei servizi; l'esercizio della delega in materia di acquisti non può superare la somma di lire 100.000.000;

     13) deliberare ogni altro provvedimento di competenza dell'Ente per i quali la legge, i regolamenti e lo statuto non prevedono l'espressa attribuzione al Presidente.

     Al componenti del Consiglio di amministrazione compete il trattamento di missione.

 

     Art. 8. (Modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione).

     Il consiglio di Amministrazione e le Commissioni territoriali si riuniscono su convocazione del rispettivo Presidente e quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti.

     Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti l'organo.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

     I membri del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione o della commissione per tre sedute di seguito, decadono automaticamente.

     Della decadenza automatica viene data comunicazione, con firma congiunta del Presidente dell'Ente e del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, al Presidente della Giunta regionale che attiva entro 30 giorni il procedimento di sostituzione.

     Nel caso in cui per effetto della decadenza venga meno la metà dei componenti dell'organo, ove si tratti dell'intero Consiglio di amministrazione si provvederà ai sensi del successivo articolo 10, ove invece riguardi una Commissione territoriale il Consiglio di amministrazione provvederà alla nomina di un commissario per la gestione in attesa del compimento della procedura di cui al comma precedente.

 

     Art. 9. (Scioglimento del consiglio di amministrazione).

     In caso di persistenti carenze di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive del Consiglio regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare, il Consiglio di amministrazione dell'EDIS Calabria è sciolto ed è nominato un Commissario per la gestione dell'Ente.

     Il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di scioglimento.

 

     Art. 10. (Presidente e Vice Presidente dell'EDIS - Calabria).

     Il Presidente dell'EDIS - Calabria, ha la legale rappresentanza dell'Ente.

     Egli convoca e presiede il consiglio di Amministrazione; dà esecuzione alle delibere dello stesso; provvede alla ordinaria amministrazione, sentito il Direttore, e firma gli atti e i documenti.

     In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta, sentito il Direttore, dichiarandoli, ove lo ritenga, immediatamente esecutivi, i provvedimenti necessari per garantire l'erogazione dei servizi ed il funzionamento dello Ente.

     L'eventuale successivo annullamento dell'atto può avvenire solo per motivi di legittimità e lascia salvi gli adempimenti eseguiti.

     In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente anziano.

     Ciascun Vice Presidente convoca e presiede la Commissione territoriale di cui fa parte.

     Dà esecuzione alle delibere della stessa, che risultano definitivamente approvate.

     Provvede all'ordinaria amministrazione, sentito il proprio Vice Direttore, e firma gli atti e i documenti, relativi all'attività della Commissione che presiede.

     In caso di urgenza ove non sia possibile convocare la Commissione, il Vice Presidente adotta, sentito il proprio Vice-direttore, dichiarandoli, ove lo ritenga, immediatamente esecutivi, i provvedimenti necessari per garantire l'erogazione dei servizi ed il funzionamento della struttura territoriale di competenza. L'eventuale successivo annullamento dell'atto, può avvenire solo per motivi di legittimità e lascia salvi gli adempimenti eseguiti.

 

     Art. 11. (Collegio dei revisori dei Conti).

     Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti.

     I Revisori, la cui carica ha la stessa durata del Consiglio di amministrazione, eleggono nel loro seno il Presidente.

     Il Collegio dei revisori dei Conti esercita funzioni di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Ente, riferendo annualmente su di essa alla Giunta Regionale: redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione.

 

     Art. 12. (Indennità).

     Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, della Commissione di vigilanza e del Collegio dei Revisori dei conti spetta una indennità di presenza pari a quella spettante ai componenti del Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per ogni riunione dei singoli organismi e delle loro articolazioni.

 

     Art. 13. (Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori).

     Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti:

     a) coloro che ricevono uno stipendio dall'ente o da organismi o da aziende dipendenti, nonché gli amministratori di tali organismi e aziende;

     b) coloro che hanno maneggio di denaro dell'Ente o di organismi e di aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;

     c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere e di somministrazione, con l'Ente.

     La carica di componenti del Consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di consigliere regionale.

 

     Art. 14. (Direttore e Personale dell'EDIS-Calabria).

     Tutto il personale occorrente all'EDIS-Calabria da stabilirsi con la pianta organica dell'Ente approvata dal Consiglio regionale, è messo a disposizione dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale.

     La Regione destina all'EDIS-Calabria tutto il personale già alle dipendenze dell'Opera Universitaria dell'ex Istituto di Architettura di Reggio Calabria nonché quello, alle proprie dipendenze, che farà domanda tenuto conto dei livelli e delle specializzazioni necessari secondo la pianta organica dell'Ente.

     Nel caso di mancanza o di insufficienza di domande la Giunta regionale procede d'Ufficio.

     La Regione nel procedere alle assegnazioni d'Ufficio ovvero nel caso di domande eccedenti il fabbisogno opera sulla base di apposite graduatorie da compilarsi con i criteri previsti da leggi regionali per casi analoghi ovvero, se più idonei, con i principi stabiliti dalla legislazione statale in occasione del trasferimento del personale alle Regioni.

     L'EDIS-Calabria potrà altresì utilizzare personale che sia messo a disposizione con il rispetto delle leggi vigenti dalle Università, Accademie e Istituti di istruzione superiore operanti in Calabria nonché dai Comuni e dalle Province.

     Il Direttore, anche avvalendosi dei Vice Direttori:

     - svolge funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione;

     - dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi;

     - cura gli atti contabili;

     - predispone gli atti per la formazione dei bilanci preventivi e consuntivi e per tutte le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di amministrazione.

     I Vice Direttori, svolgono le funzioni di segretario di ciascuna delle Commissioni territoriali di cui al precedente articolo 6, nonché quelle vicarie del Direttore per quanto attiene alle attività della Commissione medesima.

 

     Art. 15. (Bilancio e mezzi finanziari). [5]

     1. Il bilancio di previsione dell'Edis-Calabria è presentato alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

     2. Il rendiconto generale è inviato alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa trasmesso al Consiglio regionale che lo esamina insieme con il rendiconto generale della Regione [6].

     3. In materia di bilanci e contabilità l'EDIS-Calabria è tenuta ad osservare la normativa prevista ai titoli 3 e 4 della legge regionale 22/5/1978, n. 5 in quanto applicabili [6].

 

     Art. 16. (Beni dell'Ente).

     L'EDIS-Calabria:

     a) dispone dei beni mobili ed immobili, già di proprietà dell'Opera Universitaria dell'Istituto di Architettura di Reggio Calabria e trasferiti alla Regione;

     b) succede nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'Opera Universitaria dell'ex Istituto di Architettura di Reggio Calabria.

     I beni immobili e le attrezzature acquisite con i finanziamenti regionali rimangono di proprietà della Regione e sono messi a disposizione dell'Ente.

 

     Art. 17. (Funzionamento e gestione dei servizi).

     Entro sei mesi dalla costituzione, il Consiglio di amministrazione dell'EDIS-Calabria adotta uno o più regolamenti con i quali disciplina i servizi di cui alla presente legge.

     I Regolamenti disciplinano in particolare l'articolazione territoriale dei servizi nonché adeguate forme di partecipazione e di controllo degli utenti sulla funzionalità dei servizi medesimi;

     - disciplinano, inoltre, l'auto-gestione delle attività culturali, ricreative, sportive ed editoriali;

     - incentivano l'associazionismo studentesco in tutte le espressioni presenti nell'Università, negli Istituti di Istruzione Superiore e nelle Accademie di Belle Arti.

     Al fine di realizzare un migliore funzionamento dei servizi, una maggiore economicità di gestione ed un pieno adeguamento dei servizi stessi alle reali esigenze degli utenti, i Regolamenti prevedono e disciplinano la collaborazione con le Università, con gli Istituti di Istruzione Superiore e con le Accademie, nonché con gli Enti Locali e Loro Consorzi, anche attraverso convenzioni, per l'eventuale utilizzo comune delle rispettive strutture ed attrezzature o per l'affidamento della gestione dei servizi.

 

     Art. 18. (Assistenza sanitaria).

     Il Consiglio di Amministrazione con proprie delibere formula un piano annuale di interventi per la medicina preventiva e l'educazione sanitaria per gli studenti, stipulando apposita convenzione con le Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 15 ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Si avvale a tal fine della collaborazione di apposita commissione della quale saranno chiamati a far parte anche rappresentanti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, designati dal Consiglio di Facoltà.

     Dei servizi possono usufruire anche i docenti, alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 19. (Modalità d'attuazione dei servizi).

     Gli assegni individuali di studio, i servizi abitativi ed il conferimento di borse di studio sono attribuiti annualmente per concorso.

     Le modalità di svolgimento del concorso sono determinate dal Consiglio di Amministrazione mediante bando annuale ed osservando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

     L'assegno individuale non è cumulabile con altri assegni, borse di studio, posti gratuiti in residenze e collegi; in tal caso lo studente ha la facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro servizio.

     Il Regolamento stabilisce le modalità di contribuzione degli utenti alle spese di gestione dei servizi in misura proporzionale al reddito. A tal fine il Consiglio di Amministrazione individua fasce di reddito in numero non superiore a tre, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione.

 

     Art. 20. (Utilizzazione dei Servizi da parte dei docenti e di studenti di Scuole Secondarie e Superiori e dell'obbligo).

     I docenti ed il personale dipendente delle Università, dell'EDIS- Calabria, delle Accademie, i docenti visitatori e i partecipanti ad iniziative didattico-scientifiche, possono usufruire dei servizi di mensa, di trasporto ed abitativi, gestiti dall'Ente, alle condizioni che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione, sentiti gli organismi accademici.

     Convenzioni tra l'EDIS-Calabria ed Enti Locali interessati possono essere stipulate per consentire ai docenti e agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori e dell'obbligo di usufruire dei servizi realizzati dall'Ente stesso.

 

     Art. 21. (Programmazione regionale).

     La Giunta regionale, acquisito lo schema di programma di attività formulato dall'EDIS-Calabria e sentito il parere della Commissione regionale per il diritto allo studio di cui al successivo articolo 23, nonché la competente commissione consiliare, approva entro il mese di aprile di ogni anno il piano degli interventi per il diritto allo studio nell'ambito di un programma pluriennale predisposto dalla Giunta medesima sulla base delle direttive emanate dal Consiglio regionale. Ove la competente commissione consiliare non esprima il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di programma, il parere stesso si intende favorevolmente acquisito [6]

     Il piano, in coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo e del bilancio regionale pluriennale, indica gli obiettivi da realizzare e determina l'ammontare dei finanziamenti globali che vengono assegnati all'Ente.

     L'erogazione del finanziamento è effettuata con delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 22. (Settore regionale per il diritto allo studio universitario).

     Nell'ambito dell'Assessorato Regionale alla P.I., viene costituito uno specifico settore per il diritto allo studio universitario.

     Esso è l'organo Tecnico-amministrativo della Commissione di Vigilanza quanto ai compiti di cui al successivo articolo 24.

     Esso inoltre coordina i compiti di cui alla presente legge con quelli per il diritto allo studio nella scuola secondaria, con il servizio socio- sanitario e con quelli relativi all'educazione permanente.

 

     Art. 23. (Commissione regionale per il diritto allo studio).

     E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per il diritto allo studio composta come segue:

     a) dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, che la presiede;

     b) (Omissis) [1];

     c) (Omissis) [1];

     d) da sei rappresentanti dei Comuni della Calabria designati dall'ANCI in ragione di due per ogni provincia e da tre rappresentanti delle provincie designati dall'UPI in ragione di uno per ogni provincia [7];

     e) da 4 [3] studenti designati in numero di due [3] da ciascuno dei Rettori delle Università della Calabria;

     f) da 4 [3] docenti designati in numero di due [3] da ciascuno dei Rettori delle Università della Calabria;

     g) un rappresentante per ciascuna Accademia di Belle Arti e per l'ISEF di Catanzaro, designati dai rispettivi organismi direzionali.

     La Commissione di cui al comma precedente ha funzione consultiva e di proposta nelle materie disciplinate dalla presente legge, nonché ai fini del coordinamento di detti interventi con quelli previsti da altre leggi regionali nel settore del diritto allo studio.

 

     Art. 24. (Commissione di vigilanza).

     Le delibere del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni territoriali sono sottoposte al controllo di legittimità di una apposita commissione, presieduta dall'Assessore regionale alla P.I. e composta:

     - da 3 membri-consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;

     - da un dirigente o un funzionario della Commissione di Governo sugli atti della Regione designato dal commissario di Governo;

     - da un dirigente ed un funzionario dell'assessorato Regionale alla P.I. con funzione, quest'ultimo, di segretario.

     La commissione, per l'espletamento dei propri compiti si avvarrà di personale in servizio presso l'assessorato alla P.I..

     La Commissione viene nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Le delibere del Consiglio di Amministrazione debbono essere trasmesse alla Commissione di Vigilanza entro 20 giorni dalla data di adozione e divengono esecutive per decorrenza di termini se la Commissione non ne pronuncia l'annullamento nel termine di 20 giorni dalla loro ricezione, con provvedimento motivato o se, entro tale termine, non dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

     L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al precedente comma la Commissione chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

     In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Commissione non ne pronuncia l'annullamento entro 20 giorni dal ricevimento delle contro- deduzioni.

     Sono soggette a controllo di merito le deliberazioni concernenti atti e contratti di importo superiore a 250.000.000.

 

     Art. 25. (Norme finanziarie).

     Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, si provvederà per l'anno 1984 con la previsione di spesa corrispondente al Capitolo 3313109 (Spese per l'attuazione delle varie forme di assistenza e assegno di studio in favore dell'Opera Universitaria - decreto legge 31-10- 1979, n. 536 si provvederà per l'anno 1984 con la previsione di spesa corrispondente al Capitolo 3313109 (Spese per l'attuazione delle varie forme di assistenza e assegno di studio in favore dell'Opera Universitaria

- decreto legge 31-10-1979, n. 536 convertito in legge 21-12-1979, n. 642 e

articolo 8 legge 21-4-1969, n. 162 che ha una consistenza finanziaria dello

stato di previsione della spesa del bilancio regionale di lire

1.156.066.658.

     Per gli anni successivi si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16-5-1970, n. 281 con eventuali ulteriori stanziamenti su fondi ordinari di bilancio.

     La spesa sarà, comunque, determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 26.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 29 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 34, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 29 della L.R. 34/2001.

[1]1a Lettera abrogata con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[1]1a Lettera abrogata con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[2] Parola inserita con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[3] Parola così sostituita con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[3] Parola così sostituita con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[3] Parola così sostituita con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[4] Parole inserite con art. 12 L.R. 20 maggio 1991, n. 8.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

[6] Comma così integrato con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[6] Comma così integrato con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[6] Comma così integrato con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[1] Lettera abrogata con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[1] Lettera abrogata con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[7] Lettera così sostituita con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[3] Parola così sostituita con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[3] Parola così sostituita con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[3] Parola così sostituita con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

[3] Parola così sostituita con art. 12 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.