§ 5.5.10 - L.R. 17 agosto 1984, n. 20.
Istituzione fondo regionale per le calamità naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 calamità naturali
Data:17/08/1984
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Al fine di adeguare il fondo di solidarietà nazionale alle effettive esigenze delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e consentirne l'immediata ripresa produttiva, viene [...]
Art. 2.      In caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, [...]
Art. 3.      Entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso la Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, che dovranno esprimere il loro parere [...]
Art. 4.      La Giunta regionale, assumendo la deliberazione di delimitazione delle zone colpite da calamità naturale e/o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, stabilisce quali provvidenze [...]
Art. 5.      Gli IPA competenti per territorio trascorsi i 30 giorni dalla data di pubblicazione del deliberato della Giunta regionale relativo alla delimitazione del territorio colpito, avviano la [...]
Art. 6.      Per le operazioni creditizie di cui all'articolo 1 della legge 590/1981 valgono le norme vigente in materia per l'applicazione della stessa legge 590/1981.
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire 2.156.040.000, si provvede mediante impegno sul Cap. 5151201 del bilancio regionale per l'esercizio [...]
Art. 8.      La presente è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.5.10 - L.R. 17 agosto 1984, n. 20. [1]

Istituzione fondo regionale per le calamità naturali.

(B.U. n. 63 del 24 agosto 1984).

 

Art. 1.

     Al fine di adeguare il fondo di solidarietà nazionale alle effettive esigenze delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e consentirne l'immediata ripresa produttiva, viene istituito il «Fondo regionale per le calamità naturali» al quale fanno carico gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

 

     Art. 2.

     In caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, possono essere concesse le provvidenze di cui alla presente legge, a titolo di anticipazione sugli interventi che, per le stesse finalità, saranno finanziati dal MAF a norma della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

     Entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, delibera la richiesta di emanazione del decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste di riconoscimento della eccezionalità degli eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 3.

     Entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso la Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, che dovranno esprimere il loro parere entro dieci giorni, predispone la delibera di delimitazione delle zone colpite dagli eventi calamitosi sulla base degli accertamenti espletati dagli IPA competenti per territorio.

     Tale delibera costituisce la condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge e viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale entro 20 giorni dalla data della esecutività.

     Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, i titolari delle aziende ricadenti nell'ambito delle zone delimitate, presentano domanda per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, analiticamente sia la consistenza aziendale che l'entità e la natura del danno subito.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale, assumendo la deliberazione di delimitazione delle zone colpite da calamità naturale e/o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, stabilisce quali provvidenze adottare per favorire la ripresa produttiva delle aziende colpite, secondo i criteri fissati dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

 

     Art. 5.

     Gli IPA competenti per territorio trascorsi i 30 giorni dalla data di pubblicazione del deliberato della Giunta regionale relativo alla delimitazione del territorio colpito, avviano la istruttoria delle istanze presentate previa elencazione analitica e cronologica delle istanze pervenute, da inviare all'assessorato.

     Per la istruttoria delle pratiche gli IPA possono avvalersi dei Comuni e delle Comunità montane.

     Le pratiche definitive vanno riportate in apposito elenco settimanale, in cui sia specificato la data di presentazione, l'entità e la natura dell'aiuto richiesto e di quello riconosciuto.

     L'emissione dei provvedimenti di spesa da parte degli IPA è autorizzata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura.

 

     Art. 6.

     Per le operazioni creditizie di cui all'articolo 1 della legge 590/1981 valgono le norme vigente in materia per l'applicazione della stessa legge 590/1981.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire 2.156.040.000, si provvede mediante impegno sul Cap. 5151201 del bilancio regionale per l'esercizio 1984 che presenta la necessaria disponibilità.

     Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

 

     Art. 8.

     La presente è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.