§ 3.4.6 - L.R. 14 aprile 1986, n. 16.
Contributi alle Comunità montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per attività divulgative della cultura e della informazione televisiva.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:14/04/1986
Numero:16


Sommario
Art. 1.      La Regione Calabria, nell'ambito delle sue competenze statutarie ed al fine di promuovere lo sviluppo sociale delle popolazioni agevolandone l'accesso all'informazione per una partecipazione [...]
Art. 2.      La Regione definisce annualmente i piani d'intervento sulla base delle richieste di contributi presentati dai soggetti di cui all'articolo precedente.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 3.4.6 - L.R. 14 aprile 1986, n. 16. [1]

Contributi alle Comunità montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per attività divulgative della cultura e della informazione televisiva.

 

Art. 1.

     La Regione Calabria, nell'ambito delle sue competenze statutarie ed al fine di promuovere lo sviluppo sociale delle popolazioni agevolandone l'accesso all'informazione per una partecipazione consapevole alle attività sociali, culturali e politiche del territorio regionale e nazionale, contribuisce a favorire la ricezione delle emissioni radiotelevisive dell'azienda pubblica RAI nelle aree del territorio non servite da impianti di ripetizione.

     Per la realizzazione di tali fini la Regione Calabria formula un piano triennale di interventi finanziari a favore delle Comunità montane, Comuni o Consorzi di Comuni.

 

     Art. 2.

     La Regione definisce annualmente i piani d'intervento sulla base delle richieste di contributi presentati dai soggetti di cui all'articolo precedente.

     Le richieste devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno corredate da:

     a) una relazione elaborata d'intesa con la RAI che evidenzi le caratteristiche tecniche dell'impianto da installare, la località dove se ne prevede l'ubicazione, l'ambito territoriale da servire e l'ampiezza dell'utenza;

     b) copia della deliberazione dell'ente richiedente;

     c) preventivo di spesa.

     Nei limiti degli stanziamenti indicati nella presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo di cui all'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delibera la concessione del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile a favore degli enti richiedenti.

     Tale parere si intende comunque acquisito, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta.

     L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale nella seguente misura:

     - con acconto fino alla concorrenza del 75 per cento del contributo deliberato all'atto dell'accoglimento della domanda;

     - il rimanente 25 per cento del contributo ammesso, al documentato compimento dei lavori.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1986, si provvede con lo stanziamento che sarà previsto al capitolo 3132101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1986, alla cui copertura si fa fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.