§ 4.8.6 - L.R. 14 marzo 1985, n. 9.
Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:14/03/1985
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di dare impulso al turismo nei settori dello sport ed attività ricreative la Regione promuove ed incentiva l'esercizio della navigazione da diporto e le altre attività connesse [...]
Art. 2.      La navigazione e lo stanziamento dei natanti a motore di cui al secondo comma dell'art. 1 è consentita esclusivamente a
Art. 3.      La Regione eroga contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile al Comune competente per territorio o Consorzio di Comuni interessati alla zona in cui ricade [...]
Art. 4.      Per ottenere il contributo per la costruzione delle infrastrutture e l'autorizzazione all'esercizio della navigazione e di altre attività turistico-sportive nei laghi è necessario che gli Enti [...]
Art. 5.      L'autorizzazione all'esercizio della navigazione sui laghi a favore dei Comuni o Consorzi di Comuni interessati alla zona in cui ricade il lago, verrà rilasciata dal Presidente della Giunta [...]
Art. 6.      I contributi per la costruzione di approdi, pontili di attracco per natanti, apposizione di segnaletica ed infrastrutture necessari all'attività nautica da diporto vanno concessi al Comune [...]
Art. 7.      Al Comune competente per territorio o Consorzi di Comuni interessati alle zone in cui ricade il lago, a richiesta, possono essere erogati contributi per attività turistico-sportive connesse alla [...]
Art. 8.      Per stabilire il grado di utilizzazione dei laghi, in relazione a quanto previsto all'articolo 1, ai fini della navigazione, sia sotto il profilo delle caratteristiche dei natanti, sia sotto il [...]
Art. 9.      Il Comune o il Consorzio di Comuni, cui è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio della navigazione, è tenuto, con la gestione delle infrastrutture, alla sorveglianza per quanto concerne [...]
Art. 10.      L'Ente concessionario dei laghi artificiali avrà la facoltà di chiedere la sospensione temporanea dell'attività nautica sugli stessi o la modifica delle prescrizioni e dei limiti imposti, quando [...]
Art. 11.      All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 50.000.000 di cui 30.000.000 per l'articolo 6 e 20.000.000 per l'articolo 7 della presente legge, per l'esercizio 1985, si provvede con i [...]
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.8.6 - L.R. 14 marzo 1985, n. 9.

Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria.

(B.U. n. 18 del 19 marzo 1985).

 

Art. 1.

     Allo scopo di dare impulso al turismo nei settori dello sport ed attività ricreative la Regione promuove ed incentiva l'esercizio della navigazione da diporto e le altre attività connesse turistico-sportive nei laghi della Calabria, a mezzo di natanti a vela e a remi, comunque denominati.

     E' vietata, invece, la navigazione dei natanti a motore al fine di impedire processi di inquinamenti che grave danno provocano alla salute dell'uomo, allo sviluppo del patrimonio ittico, all'integrità dell'ambiente.

 

     Art. 2.

     La navigazione e lo stanziamento dei natanti a motore di cui al secondo comma dell'art. 1 è consentita esclusivamente a:

     a) motoscafi ed altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi della pubblica sicurezza, dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco ed altri servizi dichiarati di pubblica utilità con decreto del Presidente della Giunta regionale;

     b) natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico gestiti da enti pubblici o in concessione.

 

     Art. 3.

     La Regione eroga contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile al Comune competente per territorio o Consorzio di Comuni interessati alla zona in cui ricade il lago, che ne facciano domanda, per la costruzione di approdi per la navigazione lacuale, di idonee infrastrutture e della necessaria segnaletica in terra ed in acqua atte all'esercizio della navigazione di diporto.

 

     Art. 4.

     Per ottenere il contributo per la costruzione delle infrastrutture e l'autorizzazione all'esercizio della navigazione e di altre attività turistico-sportive nei laghi è necessario che gli Enti locali interessati presentino agli Assessorati regionali ai trasporti e al turismo e per i bacini idroelettrici dell'ENEL, per conoscenza, al compartimento competente per territorio, istanza specificando l'attività che si intende svolgere sul lago e documentando la capacità di gestione delle strutture che verranno costruite col contributo della Regione nonché la disponibilità del suolo per l'accesso alle acque e la costruzione della relativa infrastruttura necessaria all'attività nautica da diporto, ed ogni altro adempimento richiesto in sede di istruttoria.

 

     Art. 5.

     L'autorizzazione all'esercizio della navigazione sui laghi a favore dei Comuni o Consorzi di Comuni interessati alla zona in cui ricade il lago, verrà rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'articola 8 e l'Ispettorato della motorizzazione civile trasporti in concessione di Catanzaro e previo parere favorevole dell'Assessore ai trasporti ed al turismo.

 

     Art. 6.

     I contributi per la costruzione di approdi, pontili di attracco per natanti, apposizione di segnaletica ed infrastrutture necessari all'attività nautica da diporto vanno concessi al Comune competente per territorio o Consorzi di Comuni o Comunità Montane [1], mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, previa istruttoria degli elaborati da parte dell'Assessorato al turismo e del Soprintendente ai monumenti e sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 7.

     Al Comune competente per territorio o Consorzi di Comuni interessati alle zone in cui ricade il lago, a richiesta, possono essere erogati contributi per attività turistico-sportive connesse alla navigazione lacuale nei termini previsti nella presente legge. Le istanze per la concessione dei contributi sono istruite dall'Assessorato al turismo previo parere dell'Assessorato ai trasporti e sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 8.

     Per stabilire il grado di utilizzazione dei laghi, in relazione a quanto previsto all'articolo 1, ai fini della navigazione, sia sotto il profilo delle caratteristiche dei natanti, sia sotto il profilo della disciplina della navigazione stessa e di tutte le altre attività turistico- sportive comunque dipendenti e connesse con la navigazione, è nominata la seguente commissione tecnica così composta:

     1) dal responsabile del settore dell'Assessorato ai trasporti o suo delegato;

     2) dal responsabile del settore dell'Assessorato al turismo o suo delegato;

     3) dall'ingegnere Capo del Genio Civile competente per territorio o suo delegato;

     4) dal responsabile dell'ente concessionario del bacino o suo delegato, qualora si tratti di bacino idroelettrico;

     5) dal responsabile dell'Ispettorato della motorizzazione civile trasporti in concessione di Catanzaro. Un funzionario dell'Assessorato ai trasporti eserciterà le funzioni di segretario.

     Detta commissione tecnica dovrà valutare innanzitutto i limiti di compatibilità tra l'esercizio dell'attività turistico-sportiva, di cui all'articolo 1, e la preminente utilizzazione idroelettrica irrigua cui sono preposti i laghi.

     Inoltre dovrà fissare le norme tecniche volte a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza dell'esercizio delle attività sportive richieste.

 

     Art. 9.

     Il Comune o il Consorzio di Comuni, cui è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio della navigazione, è tenuto, con la gestione delle infrastrutture, alla sorveglianza per quanto concerne le condizioni dei fondali, il livello delle acque, ed a curare il rispetto delle segnaletiche e di tutte le prescrizioni adottate dalla commissione sotto l'alta sorveglianza dell'Assessorato regionale ai trasporti.

     La navigazione e l'attività turistico-sportiva potrà essere effettuata ad esclusivo rischio e pericolo degli utenti e la stessa non dovrà in alcun modo compromettere il libero e normale esercizio e manutenzione del bacino idrico.

 

     Art. 10.

     L'Ente concessionario dei laghi artificiali avrà la facoltà di chiedere la sospensione temporanea dell'attività nautica sugli stessi o la modifica delle prescrizioni e dei limiti imposti, quando si verifichino delle obiettive variazioni nelle condizioni di esercizio del bacino idrico, che possono portare modifiche al piano principale cui è destinato.

 

     Art. 11.

     All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 50.000.000 di cui 30.000.000 per l'articolo 6 e 20.000.000 per l'articolo 7 della presente legge, per l'esercizio 1985, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1985 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Comma così modificato con art. 3 L.R. 7 luglio 1988, n. 15.