§ 3.7.1 - L.R. 12 novembre 1984, n. 31.
Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 sport e tempo libero
Data:12/11/1984
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programmazione degli interventi).
Art. 3.  (Comitato Regionale dello Sport)
Art. 4.  (Compiti e funzioni del Comitato Regionale per lo Sport).
Art. 5.  (Conferenza annuale).
Art. 6.  (Soggetti destinatari).
Art. 7.  (Forme di intervento regionale).
Art. 8.  (Priorità degli interventi).
Art. 9.  (Interventi diretti a totale carico della Regione).
Art. 10.  (Delega agli Enti Locali).
Art. 11.  (Contributi ed agevolazioni della Regione per la costruzione e l'ampliamento, il completamento, il miglioramento, l'acquisizione e la ristrutturazione di impianti sportivi).
Art. 12.  (Spese ammissibili).
Art. 13.  (Domande per ottenere i contributi).
Art. 14.  (Modalità di concessione dei contributi).
Art. 15.  (Garanzie fidejussorie).
Art. 16.  (Convenzione con istituti di Credito).
Art. 17.  (Norme urbanistiche).
Art. 18.  (Gestione ed accesso agli impianti sportivi).
Art. 19.  (Interventi per la manutenzione e la gestione degli impianti sportivi).
Art. 20.  (Contributi per il potenziamento delle attrezzature sportive).
Art. 21.  (Impianti sportivi).
Art. 22.  (Programma quinquennale).
Art. 23.  (Domande di concessione).
Art. 24.  (Interventi per il sostegno delle attività sportive).
Art. 25.  (Interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per i servizi di medicina dello sport).
Art. 26.  (Norme finanziarie).
Art. 27.  (Urgenza).


§ 3.7.1 - L.R. 12 novembre 1984, n. 31.

Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero.

(B.U. n. 87 del 15 novembre 1984).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 56, lettera q), dello Statuto, riconosce la funzione sociale dello sport, inteso come momento importante nella formazione ed esplicazione della persona e, a tal fine, promuove iniziative dirette a realizzare strutture e servizi idonei a garantire la pratica sportiva a tutti i cittadini, nell'ambito del sano impiego del tempo libero.

 

     Art. 2. (Programmazione degli interventi).

     Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione adotta un piano quinquennale diretto al perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) estensione della pratica delle attività fisico-sportive a tutti i cittadini senza distinzione di sesso e di età;

     b) la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, la ristrutturazione e l'attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per attività dilettantistiche, con priorità nei Comuni che ne siano sprovvisti o carenti in modo di assicurare un riequilibrio territoriale della dotazione di infrastrutture sportive;

     c) sostegno delle iniziative promozionali e delle attività sportive dilettantistiche delle associazioni sportive, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e degli organi collegiali della scuola;

     d) sostegno delle manifestazioni sportive di rilevante interesse regionale, nazionale o di più vasto ambito;

     e) tutela sanitaria delle attività sportive e potenziamento dei servizi di medicina dello sport.

     Il piano quinquennale, è predisposto dalla Giunta Regionale sulla base degli indirizzi forniti dalla conferenza regionale dello Sport, le proposte formulate dal Comitato Regionale per lo Sport e tenuto conto dei programmi dei Comuni, nonché degli Enti, Istituzioni ed Associazioni sportive operanti in Calabria.

     La Giunta regionale approva i piani operativi annuali e la ripartizione dei fondi disponibili per gli interventi previsti dalla presente legge, su proposta dell'assessore competente, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3, acquisito il parere della commissione consiliare competente, che è tenuta ad esprimerlo nel termine perentorio di trenta giorni; dopo tale termine il parere si intende acquisito.

 

     Art. 3. (Comitato Regionale dello Sport) [1].

     E' istituito il Comitato regionale per lo sport.

     Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia, o da un suo delegato, ed è composto da:

     a) un amministratore dei Comuni, designato dall'ANCI;

     b) un amministratore delle Province, designato dall'UPI;

     c) il delegato regionale del CONI;

     d) cinque rappresentanti degli enti più rappresentativi di promozione sportiva, a carattere nazionale e operanti sul territorio regionale, tenendo conto del numero delle società sportive e del numero dei tesserati;

     e) il soprintendente scolastico regionale o un suo delegato.

     Il Comitato, ove tratti di una impiantistica sportiva, è integrato da un esperto designato dalla delegazione regionale del CONI.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale del settore designato dall'Assessore regionale allo sport.

 

     Art. 4. (Compiti e funzioni del Comitato Regionale per lo Sport).

     Il Comitato regionale per lo sport ed il tempo libero rimane in carica per tutta la durata della legislatura durante la quale è stato costituito, ha sede presso l'assessorato regionale allo sport e si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritiene opportuno il suo Presidente o lo richiedano la metà più uno dei componenti.

     Ai componenti il Comitato spetta un gettone di presenza per la loro partecipazione, pari a quello di cui godono i componenti del Comitato di controllo. Ai residenti fuori sede, che non percepiscono alcuna indennità dagli enti ed organismi che rappresentano, spetta l'indennità di trasferta prevista dalla L.R. 29 marzo 1975, n. 9 e successive modificazioni per il personale di ruolo regionale con la qualifica di funzionario.

     Il Comitato ha il compito di:

     a) fornire alla Giunta regionale il parere tecnico sulle linee del piano quinquennale, i piani operativi annuali e la ripartizione dei fondi disponibili per i vari tipi d'intervento;

     b) presentare proposte tendenti a sviluppare l'attività dello sport e del tempo libero nella Regione;

     c) proporre corsi di istruzione e centri di formazione dei quadri direttivi e tecnici delle associazioni sportive.

 

     Art. 5. (Conferenza annuale).

     Allo scopo di promuovere la più larga partecipazione sociale sui problemi dello sport è istituita la Conferenza annuale regionale sullo sport.

     Essa è convocata dalla Giunta regionale nel mese di ottobre di ogni anno e costituisce il momento di riflessione e confronto per l'individuazione delle linee e degli indirizzi che devono presiedere alle attività di programmazione del settore. Ad essa partecipano i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Università, le organizzazioni sindacali, nonché le organizzazioni del mondo sportivo operanti in Calabria. La Conferenza elabora un documento contenente gli orientamenti per la programmazione degli interventi a breve e medio termine che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 6. (Soggetti destinatari).

     Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono diretti in favore di:

     a) Comuni, Province, Consorzi ed Associazioni tra Enti locali Comunità Montane;

     b) associazioni ed enti regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, dediti alla promozione dello sport dilettantistico e delle attività del tempo libero, intesi come servizio sociale, sulla base di programmi pluriennali, con l'obbligo del rendiconto dei contributi assegnati;

     c) distretti scolastici che propongono un programma organico per lo sviluppo delle attività sportive e/o del tempo libero a favore degli studenti di ogni ordine e grado.

 

     Art. 7. (Forme di intervento regionale).

     Al fine di consentire la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, la ristrutturazione ed il completamento di impianti sportivi la Regione interviene attraverso:

     a) assunzione totale e diretta della spesa da parte

dell'Amministrazione regionale;

     b) concorso al finanziamento delle opere mediante contributi annui costanti su capitale mutato;

     c) concorso al finanziamento delle opere mediante contributi in conto capitale «una tantum»;

     d) prestazione di garanzia fidejussoria alle operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti di credito a favore di Enti Locali che non siano in grado di offrire cespiti delegabili;

 

     Art. 8. (Priorità degli interventi).

     Nell'ambito del piano di cui al precedente articolo 2 avranno priorità gli interventi volti:

     a) alla realizzazione di impianti sportivi nei Comuni particolarmente carenti di tali strutture;

     b) alla costruzione, ampliamento, completamento e ristrutturazione di impianti di base a carattere polivalente nei quartieri di edilizia residenziale pubblica;

     c) al completamento di impianti finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno;

     d) all'ampliamento, completamento e ristrutturazione di impianti sportivi di esercizio, con particolare riguardo a quelli coperti;

     e) alla realizzazione di impianti sportivi di esercizio, con particolare riguardo a palestre e piscine e a impianti all'aperto polivalenti, nei Comuni che presentano la maggiore carenza di infrastrutture sportive in relazione all'ampiezza demografica ed all'interesse turistico.

 

     Art. 9. (Interventi diretti a totale carico della Regione).

     Nell'ambito del piano quinquennale di cui al precedente articolo 2, la Regione può assumere a suo totale carico gli oneri finanziari per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento, comprese le spese accessorie, di impianti sportivi di interesse regionale.

     La Regione può altresì realizzare, a suo totale carico, impianti di esercizio a carattere polivalente nei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti rientranti in zone depresse o che siano particolarmente carenti di impianti sportivi.

     La Regione può assumere l'onere relativo alle espropriazioni delle aree e degli immobili occorrenti per le opere di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 10. (Delega agli Enti Locali).

     L'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 8 è delegata ai Comuni territorialmente interessati. A tal fine le somme necessarie per l'esecuzione delle opere sono accreditate a favore del legale rappresentante dell'Ente locale presso il tesoriere della Regione.

     Alla progettazione, all'appalto ed alla esecuzione delle opere provvede l'Ente locale o in alternativa, soprattutto per impianti specializzati, si può fare ricorso ad Aziende o a Enti pubblici singoli o a consorzi tra Aziende, Enti pubblici, imprese private, organismi cooperativi, Università.

     I termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono fissati con i decreti di approvazione e finanziamento dei relativi progetti.

     E' delegata agli enti locali l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'occupazione di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere.

     All'ente locale sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità relativa alle gare d'appalto, alla stipula dei contratti ed alla esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 8, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 11. (Contributi ed agevolazioni della Regione per la costruzione e l'ampliamento, il completamento, il miglioramento, l'acquisizione e la ristrutturazione di impianti sportivi).

     Nell'ambito del piano quinquennale di cui all'articolo 2 della presente legge la Regione concede a favore dei soggetti destinatari di cui al precedente articolo 6 lettera a) per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le spese accessorie, nonché per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati ovvero distratti alla loro destinazione originaria:

     a) contributi annui costanti da 10 a 15 anni sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondere fino al 70% del tasso di riferimento;

     b) contributi in conto capitale, in misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile [2].

     In caso di cumulo dei contributi, il contributo in annualità costanti potrà essere concesso limitatamente al capitale che si intende mutuare per coprire la differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile e l'ammontare del contributo in conto capitale.

     I contributi in conto capitale possono essere concessi, per le finalità di cui al 1° comma del presente articolo, limitatamente ad impianti destinati ad attività sportive dilettantistiche, anche ai soggetti di cui al precedente articolo 6 lettera b).

     E' altresì autorizzata la concessione di contributi integrativi per maggiori oneri conseguenti alla eventuale revisione dei prezzi contrattuali fra la spesa sostenuta e quella ammessa a contributo.

 

     Art. 12. (Spese ammissibili).

     Nella spesa ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il miglioramento di impianti sportivi sono compresi:

     a) il costo dell'opera;

     b) la quota per spese generali e di collaudo, non superiore al 7% del costo dell'opera;

     c) il prezzo d'acquisto dell'area necessaria, entro il limite del 20% del costo complessivo dell'opera.

     Nella spesa ammissibile per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi inutilizzati o distratti dalla destinazione originaria, possono essere compresi, previo accertamento di congruità da parte dell'ufficio del Genio Civile, oltre il prezzo d'acquisto degli immobili e delle pertinenze:

     a) il prezzo delle attrezzature fisse e mobili;

     b) il prezzo degli arredi.

 

     Art. 13. (Domande per ottenere i contributi).

     Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 11 corredate da una relazione sull'utilità, costo e caratteristiche tecniche della iniziativa e del progetto di massima, nonché, nel caso di richiesta di contributo annuo costante, della deliberazione esecutiva con la quale l'Ente interessato decide di far ricorso all'operazione di mutuo devono pervenire all'Assessorato competente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli oneri successivi entro il 31 gennaio di ogni anno.

     Le istituzioni e le associazioni sportive che intendano concorrere ai contributi di cui all'articolo 11 penultimo comma, inoltreranno le domande tramite le Amministrazioni comunali interessate che esprimeranno sulle stesse parere motivato.

     Nel caso le amministrazioni comunali non ottemperassero nei termini previsti dal comma precedente all'inoltro delle domande, le istituzioni e le associazioni sportive devono far pervenire all'assessorato regionale allo sport le loro richieste entro i successivi 15 giorni.

     La presentazione delle domande per la concessione dei contributi integrativi di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 è consentita non oltre l'anno dell'avvenuto collaudo.

 

     Art. 14. (Modalità di concessione dei contributi).

     I contributi previsti dal precedente articolo 11 sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     La concessione ha luogo:

     a) per i contributi annui costanti:

     1) in via provvisoria, sulla base dei progetti esecutivi e, qualora si tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi - di elaborati tecnici, da cui risultino l'ubicazione e lo stato di consistenza e di agibilità dell'immobile;

     2) in via definitiva, a seguito dell'acquisizione di copia autentica del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento;

     b) per i contributi in conto capitale:

     - in via definitiva, sulla base dei documenti di cui al precedente punto n. 1, nonché, qualora si tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi, di copia autentica del relativo contratto di compravendita;

     c) per i contributi integrativi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 11 una volta divenuta definitiva l'approvazione del compenso revisionale.

     I documenti richiesti per la concessione dei benefici previsti dal presente articolo devono essere muniti dei prescritti pareri tecnici, ivi compreso il parere del competente organo tecnico del CONI, e pervenire all'Assessorato regionale allo sport entro il termine perentorio che a tal fine verrà fissato.

     All'erogazione si provvede:

     1) per i contributi annui costanti, direttamente a favore dell'Istituto mutuante, per il periodo di durata del mutuo, con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione;

     2) per i contributi in conto capitale, in base agli stati di avanzamento dei lavori, allo stato finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato;

     3) per i contributi in conto capitale per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi, in un'unica soluzione, una volta adempiuta la formalità di cui al 2° comma del presente articolo.

     A favore dei beneficiari dei contributi una tantum può essere disposta una anticipazione non superiore al 50% della somma da erogare, da computarsi in sede di liquidazione finale.

 

     Art. 15. (Garanzie fidejussorie).

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a presentare garanzia fidejussoria per i mutui da contrarre da parte di Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi fra Enti locali per il perseguimento delle finalità enunciate al precedente articolo 11, anche indipendentemente dalla concessione dei contributi ivi previsti, purché gli Enti interessati dimostrino di non disporre di adeguati cespiti delegabili.

     La domanda per la concessione della garanzia fidejussoria dovrà pervenire all'Assessorato regionale allo sport, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dà dimostrazione della situazione dei cespiti delegabili, nonché dell'adesione dell'istituto mutuante.

     La garanzia è disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per lo sport, di concerto con l'assessore alle finanze.

 

     Art. 16. (Convenzione con istituti di Credito).

     Al fine di agevolare gli interventi degli Enti Locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI ed ogni altro Istituto utile alla realizzazione delle finalità volute dalla presente legge.

 

     Art. 17. (Norme urbanistiche).

     Tutti i progetti e le opere previsti dalla presente legge devono essere rispondenti alle norme dettate dagli strumenti urbanistici vigenti sul territorio.

 

     Art. 18. (Gestione ed accesso agli impianti sportivi).

     Gli enti locali devono provvedere alle spese di manutenzione e gestione degli impianti sportivi ammessi ai benefici di cui alla presente legge, iscrivendo in bilancio le somme a ciò necessarie.

     La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dagli Enti locali ad associazioni sportive che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi e s'impegnino a rispettare le norme di cui al successivo comma del presente articolo.

     Tutti gli impianti sportivi costruiti, ampliati, acquisiti con i contributi previsti dalla presente legge devono essere aperti a tutti i cittadini. Gli Enti locali e le associazioni destinatari dei contributi ne regoleranno con apposite norme l'utilizzazione, garantendo una gestione a carattere sociale anche attraverso la partecipazione di tutte le associazioni democratiche del tempo libero riconosciute a livello nazionale ed esistenti a livello provinciale.

     E' fatto divieto di alienare, dare in locazione e utilizzare per finalità diverse da quelle sportive gli impianti ammessi ai contributi previsti dal precedente articolo 11, salvo casi particolari ed eccezionali e comunque previa autorizzazione del Sindaco del Comune in cui è ubicato l'impianto.

     La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, previa delibera della Giunta regionale, la revoca dei benefici concessi e conseguentemente il rimborso delle somme erogate.

 

     Art. 19. (Interventi per la manutenzione e la gestione degli impianti sportivi).

     La Regione per realizzare gli obiettivi della presente legge, può erogare ad Associazioni ed Enti locali contributi una tantum per la gestione e manutenzione di impianti sportivi di loro proprietà, ivi compresi quelli scolastici. Tali contributi non possono comunque essere superiori a lire 10.000.000.

     Le domande di concessione dei contributi di cui al comma precedente devono essere corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche degli impianti e lo stato della loro utilizzazione nonché del rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente per la manutenzione e la gestione.

     Le domande devono pervenire all'Assessorato regionale allo Sport entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli Enti non ammessi a contributo entro il 31 gennaio di ogni anno.

     Alla erogazione dei contributi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 20. (Contributi per il potenziamento delle attrezzature sportive).

     Nell'ambito del piano di interventi di cui al presente articolo 2 la Regione concede a favore dei destinatari di cui al precedente articolo 6, contributi una tantum, in misura non superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature fisse e mobili.

     I contributi di cui al presente articolo non possono comunque superare il limite di lire 20.000.000.

     I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai Comuni e alle Province anche per l'acquisto di attrezzature da destinarsi alle scuole elementari e agli istituti di istruzione secondaria o a società sportive che svolgono attività sociale senza scopo di lucro.

 

     Art. 21. (Impianti sportivi).

     I Comuni singoli o associati possono predisporre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un programma concernente la realizzazione, il recupero ed il potenziamento degli impianti sportivi con relative attrezzature e servizi, destinati ad uso pubblico e ritenuti necessari per la diffusione nel territorio delle attività motorie, ricreative e formative e della pratica sportiva aperta a tutti i cittadini.

     I programmi devono contenere:

     1) l'analisi dei dati demografici con riferimento alla composizione della popolazione ed alla sua dislocazione sul territorio comunale, avuto riguardo al centro urbano ed alle aree periferiche;

     2) i dati relativi alla pratica sportiva esercitata nei centri urbani e periferici;

     3) il censimento di tutti gli impianti esistenti con l'indicazione della consistenza ed ubicazione degli stessi, delle relative attrezzature nonché dei soggetti cui appartengono;

     4) gli istituti scolastici esistenti sul territorio e la descrizione degli impianti sportivi di cui sono dotati;

     5) i dati relativi alla utilizzazione degli impianti esistenti e le possibilità di una loro più razionale utilizzazione, anche mediante convenzioni da stipularsi con enti pubblici o privati;

     6) gli interventi nel campo della medicina sportiva svolti in atto sul territorio e le strutture all'uopo utilizzate;

     7) i bisogni di pratica sportiva, individuati nelle tipologie sociali e locali che si ritenga di dover soddisfare entro il tempo di riferimento del programma;

     8) l'elencazione delle iniziative da realizzare entro il tempo di riferimento del programma osservando i seguenti principi:

     a) che l'elencazione indichi l'ordine di priorità di ciascuna iniziativa;

     b) che gli interventi siano prioritariamente rivolti: al recupero all'uso pubblico e/o alla piena utilizzazione, anche mediante convenzioni con enti pubblici o con privati, nonché al potenziamento, delle strutture ed impianti già esistenti; alla costruzione di impianti e strutture a basso costo di esercizio e decentrati per favorire la pratica sportiva di massa; alla realizzazione di strutture polivalenti a larga utilizzazione e suscettibili di ulteriore sviluppo;

     9) la localizzazione di ciascuna iniziativa e le ragioni delle scelte operate in relazione all'assetto urbanistico e territoriale esistente o previsto;

     10) l'indicazione circa la disponibilità o meno delle aree occorrenti con i riferimenti dovuti agli strumenti urbanistici esistenti;

     11) la spesa globale presunta per ciascuna iniziativa, la sua ripartizione per esercizio ove sia previsto un impegno di spesa poliennale e la misura del concorso dell'Ente locale.

 

     Art. 22. (Programma quinquennale).

     I Comuni singoli o associati approvano con deliberazione consiliare l'eventuale programma quinquennale entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge.

     Entro 30 giorni i Comuni inviano il programma alla Regione Calabria nonché alla Provincia ed alla Comunità Montana di cui fanno parte.

     La Provincia e la Comunità Montana inviano alla Regione, entro i 30 giorni successivi, le proprie osservazioni, avuto riguardo alle esigenze di coordinamento territoriale delle proposte dei Comuni, ai fini del contenimento della spesa, dell'equilibrata localizzazione degli interventi e della realizzazione, ove possibile e/o conveniente, di impianti comprensoriali da destinare all'uso di più Comuni associati nella gestione.

     Le Province e le Comunità Montane potranno far pervenire alla Regione entro il termine di cui al precedente comma, proposte per la realizzazione diretta di iniziative di rilievo sovracomunale concernenti la costruzione, il recupero all'uso pubblico od il potenziamento di impianti sportivi, osservate, in quanto possibile, le indicazioni di cui al precedente articolo 6.

 

     Art. 23. (Domande di concessione).

     Le istituzioni ed associazioni sportive che intendono ottenere i contributi di cui agli articoli 11, 4° comma e 19 della presente legge inoltrano le domande alla Regione Assessorato allo Sport, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ogni anno.

     Le domande di concessione dei contributi sono corredate da una relazione illustrativa sull'utilità, costo e caratteristiche dell'intervento da finanziare, nonché, ove occorra, del progetto di massima dell'opera da realizzare e della deliberazione di ricorso all'erogazione di mutuo.

     I Comuni trasmettono alla Regione le domande di cui ai commi precedenti corredate dal proprio motivato parere entro i successivi trenta giorni.

     Nel caso le amministrazioni comunali interessate non ottemperano a quanto previsto dal comma precedente le istituzioni ed associazioni sportive faranno pervenire direttamente alla Regione - Assessorato allo Sport - le loro richieste entro i successivi 15 giorni.

     I distretti scolastici provvedono a quanto richiesto dal presente articolo inviando le domande alla Provincia competente per territorio che provvederà a norma delle disposizioni precedenti.

 

     Art. 24. (Interventi per il sostegno delle attività sportive).

     Nell'ambito del piano di interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, la Regione concede sovvenzioni e sussidi a favore dei Comuni, Province, Comunità Montane e consorzi tra Enti locali, nonché di enti, istituzioni e associazioni sportive e degli organi collegiali della scuola, per lo svolgimento di:

     a) iniziative volte alla promozione dello sport, con preferenza a quelle promosse dagli organi della scuola, nonché a quelle concernenti centri giovanili di formazione fisico-sportiva e di avviamento allo sport;

     b) attività sportive, a carattere dilettantistico, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni e di convegno e corsi per la formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti;

     c) manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale ed internazionale.

     Sono ammessi ai benefici di cui al precedente comma anche le spese inerenti il normale esercizio dell'attività sociale per l'acquisto di equipaggiamento e di altro materiale sportivo.

     Le domande di concessione delle sovvenzioni e sussidi devono pervenire all'assessorato regionale allo sport entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate da una relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, del costo degli stessi e di ogni notizia utile ai fini della determinazione dell'intervento regionale.

     In sede di ripartizione annuale dei fondi disponibili, la Giunta regionale è autorizzata a destinare una quota di fondi per la concessione delle sovvenzioni e sussidi per le iniziative che non sia stato possibile programmare entro il termine previsto dal comma precedente non superiore al 30% della spesa globale riferita allo Sport.

     I beneficiari di cui al presente articolo devono rendicontare alla Giunta regionale sulla destinazione data all'intervento regionale allo scadere dell'esercizio finanziario in cui si è svolta l'attività per la quale è stata erogata la sovvenzione. Gli Enti locali territoriali specificheranno la destinazione della sovvenzione in un'apposita dichiarazione che dovrà pervenire entro il termine stabilito nel decreto di concessione.

     La mancata presentazione di quanto previsto dal precedente comma comporta previa diffida del Presidente della Giunta regionale - la revoca della sovvenzione concessa e, ove sia stata erogata, la restituzione della medesima.

     La ripartizione annuale del rimanente 75% della spesa globale dello sport, ha luogo con delibera della G.R., acquisito il parere della commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione del programma.

 

     Art. 25. (Interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per i servizi di medicina dello sport).

     L'esercizio delle attività sportive agonistiche e delle attività sportive non agonistiche presso impianti pubblici o presso impianti privati aperti al pubblico è subordinato all'esito favorevole delle visite cliniche e degli accertamenti diagnostici indicati nella tabella n. 2 allegata al Decreto del Ministro per la Sanità, 5 luglio 1975 sulla disciplina dell'accesso alle attività sportive.

     La certificazione di idoneità è rilasciata gratuitamente dai medici sportivi che hanno rapporto di impiego con le UU.SS.LL. o da quelli espressamente individuati con deliberazione dai competenti organi delle UU.SS.LL. medesime sulla base di un elenco dei medici sportivi affiliati al CONI di ogni Provincia.

     I medici di medicina generale convenzionati possono rilasciare la certificazione di cui al comma precedente per l'esercizio delle attività sportive non agonistiche, osservate le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo.

     Nell'ambito del competente servizio le UU.SS.LL. istituiscono un ufficio per la medicina dello sport cui sarà preposto un medico specializzato in detta materia, anche sulla base di convenzione annuale.

     L'ufficio svolge i seguenti compiti:

     - esprime giudizi sui casi di particolare complessità ad esso sottoposti;

     - fornisce consulenze ai medici generici ai fini del rilascio delle certificazioni di idoneità di cui all'articolo 20 della presente legge;

     - esercita la vigilanza sull'attività dei sanitari nella materia della medicina dello sport.

 

     Art. 26. (Norme finanziarie).

     Per l'anno in corso è prevista la somma di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) da prelevare dal Cap. 3314201, per la programmazione degli interventi annuali di cui all'articolo 11.

     Detta somma se non spesa può essere utilizzata nell'anno successivo.

     Al finanziamento del piano negli anni successivi ed alle altre attività previste dalla presente legge, si provvederà con appositi stanziamenti del bilancio sullo stato di previsione della spesa.

     A tali finanziamenti si possono aggiungere i benefici di altri provvedimenti o leggi nazionali o comunitarie.

 

     Art. 27. (Urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 14 dicembre 1993, n. 14.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 1995, n. 42.