§ 6.3.76 - L.R. 22 dicembre 1995, n. 42.
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/97 della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:22/12/1995
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 - allocata al capitolo 2312101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 - è [...]
Art. 2.      1. L'importo da iscrivere nel fondo globale destinato alle spese di investimento attinenti al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo
Art. 3.      1. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal POP (Programma Operativo Plurifondo) Calabria 1994/1999, l'erogazione degli importi da corrispondere per contributo in conto capitale, oltre [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.76 - L.R. 22 dicembre 1995, n. 42. [1]

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/97 della Regione.

(B.U. 28 dicembre 1995, n. 136).

 

     Art. 1.

     1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 - allocata al capitolo 2312101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 - è aumentata di lire 200.000.000.

     2. Per la concessione di contributi finalizzati alla costituzione ed al funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 13, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 400.000.000 - da destinare alle spese inerenti agli anni 1993 e 1994 - allocata al capitolo 5131107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 650.000.000 - da destinare alle spese inerenti all'anno 1993 - allocata al capitolo 6133113 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995.

     4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 - allocata al capitolo 4251104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 - è aumentata di lire 150.000.000.

     5. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 6, comma 5, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 - allocata al capitolo 2323204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 - è aumentata di lire 1.000.000.000.

     6. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 13, comma 1, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 - allocata al capitolo 3314201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 - è aumentata di lire 700.000.000.

     7. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 30, comma 1, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 - allocata al capitolo 6122202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 - è ridotta di lire 200.000.000.

     8. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 31, comma 1, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 - allocata al capitolo 6122205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 - è ridotta di lire 250.000.000.

     9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 31, comma 3, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 - allocata al capitolo 6122102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 - è ridotta di lire 150.000.000.

     10. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 «Associazioni turistiche pro-loco» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 700.000.000.

     11. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 22, comma 3, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 - allocata al capitolo 5114105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 - è aumentata di lire 250.000.000, con conseguente modifica della destinazione di cui al punto 16) dell'art. 21 della stessa legge.

     12. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 23, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 - allocata al capitolo 5123206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 - è ridotta di lire 250.000.000, con conseguente modifica della destinazione di cui al punto 4) dell'art. 21 della stessa legge.

 

     Art. 2.

     1. L'importo da iscrivere nel fondo globale destinato alle spese di investimento attinenti al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo

- ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - resta

determinato in complessive lire 5.000.000.000, da utilizzare per interventi

rivolti a favorire l'occupazione giovanile;

     2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società di gestione per l'aeroporto dello stretto «SOGAS SpA» - ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 15 e dell'art. 16, lett. q), dello Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 913.120.000, allocata al capitolo 2222207 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 2.

     4. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società di gestione per l'«Aeroporto S. Anna SpA» - ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 100.000.000 allocata al capitolo 2222208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995.

     5. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 4.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal POP (Programma Operativo Plurifondo) Calabria 1994/1999, l'erogazione degli importi da corrispondere per contributo in conto capitale, oltre che con i criteri e le modalità previsti dalla normativa regionale vigente, può essere effettuata, a domanda del beneficiario, con una eventuale ed ulteriore anticipazione del 30 per cento del contributo concesso, sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante l'avvenuto inizio dell'esecuzione del progetto finanziato, nonché l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria e/o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta [2].

     2. L’anticipazione erogata ai sensi del precedente comma, sommata alle eventuali anticipazioni ordinarie previste nei provvedimenti di concessione, sono proporzionalmente compensate in sede di erogazione dei successivi stati di avanzamento dei lavori [3].

     3. In deroga a quanto previsto dalla vigente normativa di contabilità regionale, i progetti relativi ad investimenti che godono del contributo già contabilmente impegnato a carico del POP (Programma Operativo Plurifondo) Calabria 1989/1993 - per il quale la Commissione europea, con decisione C [95] 1788 del 28-7-1995, ha prorogato la data degli impegni al 31.12.1995 - che non possono essere realizzati nei termini previsti, possono essere sostituiti, previo specifico atto della Giunta regionale da adottare entro la citata data del 31-12-1995, con altri progetti della stessa natura e meritevoli di finanziamento, in relazione a quanto stabilito dalle decisioni degli organi comunitari, fermo restando l'impegno contabile ed il corrispondente residuo passivo. La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro il 31 gennaio 1996, specifica relazione al Consiglio regionale sulle operazioni compiute.

     4. [4].

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 54.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 54.

[4] Sostituisce la lett. b), 1° comma, art. 11, della L.R. 12 novembre 1984, n. 31.