§ 4.1.11 - L.R. 19 novembre 1982, n. 13.
Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle Associazioni dei produttori agricoli e loro unioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:19/11/1982
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Requisiti per il riconoscimento).
Art. 3.  (Modalità per il riconoscimento).
Art. 4.  (Revoca del riconoscimento).
Art. 5.  (Albo regionale, tenuta libri contabili e sociali, vigilanza e controllo).
Art. 6.  (Partecipazione alla programmazione regionale).
Art. 7.  (Comitato regionale di coordinamento delle Associazioni dei produttori).
Art. 8.  (Concessione e contributi).
Art. 9.  (Estensione delle provvidenze creditizie e fidejussorie).
Art. 10.  (Efficacia vincolante in casi di gravi necessita).
Art. 11.  (Finanziamento della spesa).
Art. 12.  (Comitato regionale provvisorio).
Art. 13.  (Disposizioni finali).


§ 4.1.11 - L.R. 19 novembre 1982, n. 13.

Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle Associazioni dei produttori agricoli e loro unioni.

(B.U. n. 53 del 29 novembre 1982).

 

Art. 1. (Finalità).

     La presente legge ha lo scopo di stabilire le norme per l'attuazione dei regolamento del Consiglio della Comunità Europea del 19 giugno 1978, n. 1360 e successive modificazioni, della legge del 20 ottobre 1978, n. 674 e per favorire la partecipazione alla programmazione agricola della Regione Calabria delle Associazioni dei produttori agricoli e loro Unioni.

 

     Art. 2. (Requisiti per il riconoscimento).

     La Regione Calabria riconosce la costituzione di Associazioni di produttori agricoli che si prefiggono di adottare, con iniziative comuni, la produzione e l'offerta dei soci alle esigenze del mercato tenuto conto delle linee di programmazione regionale.

     Sono riconosciute le Associazioni composte da produttori agricoli singoli o associati, che non abbiano scopi di lucro, siano aperte a tutti i produttori delle zone interessate e condizionino l'ammissione a socio alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dai Regolamenti CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 31 luglio 1980 e dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e secondo le norme di attuazione che saranno impartite dall'assessore all'agricoltura.

     Possono altresì ottenere il riconoscimento le Unioni regionali delle Associazioni di cui al presente articolo, preferibilmente costituite per settori omogenei.

     L'assessore all'agricoltura, sentito il Comitato di cui agli articoli 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, impartisce le istruzioni tecniche necessarie per l'applicazione della presente legge.

 

     Art. 3. (Modalità per il riconoscimento).

     Per ottenere il riconoscimento, le Associazioni presentano domanda a firma del legale rappresentante, al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'assessorato all'agricoltura e foreste.

     Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

     - copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto;

     - elenco aggiornato dei soci in estratto autentico dell'apposito libro sociale;

     - copia autentica della deliberazione del Consiglio direttivo o dell'organo collegiale competente che autorizza la presentazione della domanda;

     - la dichiarazione dei volumi di produzione o del fatturato degli associati.

     L'assessore all'agricoltura, sentito il Comitato regionale delle Unioni di cui al successivo articolo 7, propone al Presidente della Giunta regionale il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rigetto nel caso di mancanza dei requisiti richiesti che dovranno essere emessi entro il termine di 60 giorni.

     In carenza di documentazione, l'assessorato competente invita l'istante ad integrarla nel termine massimo di tre mesi.

     Avverso la decisione di rifiuto del riconoscimento è ammesso ricorso al TAR.

     Per il riconoscimento delle Unioni regionali delle Associazioni di produttori agricoli riconosciute, le domande dovranno essere inoltrate all'assessorato all'agricoltura, che ne curerà l'istruttoria con procedura analoga a quella prevista per il riconoscimento delle Associazioni.

 

     Art. 4. (Revoca del riconoscimento).

     Il riconoscimento di una Associazione di produttori o di una Unione di Associazioni è revocato qualora sussistono i casi previsti dal regolamento comunitario e dalla legge nazionale.

     La revoca del riconoscimento delle Associazioni o delle Unioni spetta, su proposta dell'assessore all'agricoltura, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 7, al Presidente della Giunta, il quale contesta con atto motivato, l'addebito consentendo alle stesse la presentazione delle proprie deduzioni nel termine di trenta giorni.

 

     Art. 5. (Albo regionale, tenuta libri contabili e sociali, vigilanza e controllo).

     Presso l'assessorato regionale all'agricoltura è istituito l'Albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni.

     All'Albo vengono iscritte di diritto le Associazioni dei produttori e loro Unioni all'atto stesso della emanazione dei relativi decreti di riconoscimento.

     Per le attività che formano oggetto di riconoscimento le Associazioni e le relative Unioni tengono contabilità separata.

     Il potere di vigilanza e di controllo attribuito alla Regione dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, viene esercitato dall'assessorato all'agricoltura attraverso i propri servizi istituzionali.

 

     Art. 6. (Partecipazione alla programmazione regionale).

     Le Unioni delle Associazioni dei produttori agricoli, partecipano alla formazione dei programmi di sviluppo agricolo di leggi interessanti il settore delle produzioni agricole.

     A tal fine la Regione Calabria si impegna:

     a) ad acquisire il parere del Comitato regionale sugli atti programmatori relativi al settore agricolo-alimentare ed ai settori ad esso strettamente connessi;

     b) ad avvalersi, in via prioritaria, delle Associazioni ed Unioni riconosciute per l'affidamento di interventi nella produzione, nella trasformazione e nel mercato anche in riferimento alle attività previste all'articolo 2 punti 7) e 9) della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

 

     Art. 7. (Comitato regionale di coordinamento delle Associazioni dei produttori).

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, è istituito il Comitato regionale di coordinamento di cui agli articoli 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     Fanno parte del Comitato:

     - le Unioni regionali riconosciute per non più di tre rappresentanti per ciascuna Associazione riconosciuta in proporzione al numero dei rispettivi associati, con voto deliberativo;

     - un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello nazionale, designata dagli organi regionali delle stesse, con voto consultivo;

     - un rappresentante delle Associazioni o Enti Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, con voto consultivo;

     - un funzionario dell'assessorato all'agricoltura con funzione di delegato e dura in carica tre anni.

     Si articola per settori omogenei ed in sottocomitati di settore; si riunisce almeno sei volte all'anno, ad iniziativa del Presidente oppure a richiesta di almeno 1/4 dei rappresentanti delle Unioni; ha sede presso l'assessorato all'agricoltura.

     Il Comitato coordina, assicurando il collegamento informativo, l'attività delle Unioni riconosciute e provvede, tra l'altro, alla formulazione del parere di cui all'articolo 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     Provvede, inoltre, a favorire la stipula di accordi interprofessionali tra le Associazioni, le relative Unioni e le industrie e loro organizzazioni; a partecipare alla determinazione di programmi pubblici per la formazione professionale di quadri tecnici e amministrativi per le Associazioni e le Unioni.

 

     Art. 8. (Concessione e contributi).

     La Regione, al fine di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni, concede i contributi previsti dagli articoli 10 e 11 del Regolamento CEE 1360/78 e dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     La domanda di concessione degli aiuti di cui al primo comma deve essere presentata alla Giunta regionale e deve essere corredata:

     a) dal bilancio preventivo e consuntivo;

     b) dall'estratto autentico del libro di carico e scarico e del libro dei soci;

     c) dal programma di attività.

     La Regione può concedere anticipazioni fino al 50 per cento degli aiuti spettanti ai sensi del primo comma del presente articolo, sulla base della documentazione prevista al comma precedente.

     Per la realizzazione degli obiettivi contemplati dall'articolo 10, primo comma della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la Regione può concedere contributi alle Associazioni di produttori o alle relative Unioni riconosciute, su presentazione di progetti la cui spesa sia stata prevista nel bilancio preventivo, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, sentito il Comitato regionale delle Associazioni dei produttori.

 

     Art. 9. (Estensione delle provvidenze creditizie e fidejussorie).

     Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi sono estese alle Associazioni di produttori e alle relative Unioni riconosciute per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

 

     Art. 10. (Efficacia vincolante in casi di gravi necessita).

     La dichiarazione relativa allo stato di grave necessità di cui all'articolo 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 nei casi in cui essa è di competenza regionale è effettuata su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste e sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7 della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale calabrese, che può estendere l'efficacia vincolante delle delibere delle Associazioni nei confronti dei produttori agricoli non associati, in un dato territorio regionale o in tutto il territorio regionale, per un periodo determinato e con l'indicazione dettagliata delle misure e gli interventi da adottare.

     Il decreto di cui al precedente comma viene notificato al Ministero dell'agricoltura e foreste e alla Comunità Economica Europea.

 

     Art. 11. (Finanziamento della spesa).

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPAA, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sui fondi stanziati dalla stessa legge e con i fondi stanziati da eventuali leggi integrative.

     Alla iscrizione negli appositi capitoli di spesa in bilancio, nonché alla determinazione dei singoli stanziamenti, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso.

 

     Art. 12. (Comitato regionale provvisorio).

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, istituisce con decreto, il Comitato regionale di cui al precedente articolo 7, chiamando a farne parte, in mancanza delle Unioni regionali riconosciute, i rappresentanti delle Organizzazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative del settore, con voto deliberativo. Il Comitato, così costituito, è integrato dai rappresentanti, aventi voto consultivo, di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

 

     Art. 13. (Disposizioni finali).

     Per quanto non indicato nella presente legge valgono le norme previste dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, dei regolamenti del Consiglio delle Comunità Europee n. 1360 del 19 giugno 1978, e n. 2083 del 31 luglio 1980 e loro successive modificazioni ed integrazioni.