§ 4.6.4 - L.R. 16 aprile 1977, n. 13.
Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:16/04/1977
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Ai fini di cui all'art. 56, lettere b), g), l) dello Statuto, la Regione favorisce con la concessione di contributi finanziari, l'impianto di insediamenti produttivi artigianali e industriali di [...]
Art. 2.      I contributi sono concessi ai comuni e loro consorzi dotati di piano regolatore generale e di programma di fabbricazione, per:
Art. 3.      I comuni e loro consorzi che utilizzano i contributi regionali di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2, devono cedere a titolo oneroso le aree in proprietà o in concessione, previa [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      I comuni e loro consorzi che intendono godere dei contributi di cui al precedente art. 2 lettera a) devono deliberarne la richiesta congiuntamente alla decisione di voler adottare il piano delle [...]
Art. 6.      I comuni e loro consorzi che intendono godere dei contributi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2 devono farne richiesta alla Regione - assessorato alla promozione industriale - [...]
Art. 7.      La Giunta regionale istruisce le domande presentate dai comuni e loro consorzi, e propone entro il 30 novembre di ciascun anno alla commissione consiliare competente il programma di ripartizione [...]
Art. 8.      In deroga a quanto previsto dal precedente art. 6 la Giunta Regionale può proporre la concessione di contributi per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere b) e c) del precedente [...]
Art. 9.      A seguito dell'approvazione del programma di cui al precedente art. 6 e delle proposte di cui al precedente articolo 7, la Giunta regionale provvede alla erogazione dei contributi con le [...]
Art. 10.      Per l'approvazione, l'attuazione e il collaudo delle opere finanziate con la presente legge, si applicano le norme di cui alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31.
Art. 11.      Nella prima applicazione della presente legge, i termini del 30 settembre e del 30 novembre per la presentazione delle richieste da parte dei comuni e loro consorzi e della Giunta regionale del [...]
Art. 12.      Per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1976 e per ciascuno degli esercizi successivi.


§ 4.6.4 - L.R. 16 aprile 1977, n. 13. [1]

Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive.

(B.U. n. 21 del 22 aprile 1977).

 

Art. 1.

     Ai fini di cui all'art. 56, lettere b), g), l) dello Statuto, la Regione favorisce con la concessione di contributi finanziari, l'impianto di insediamenti produttivi artigianali e industriali di piccole e medie dimensioni nell'ambito dei piani comunali di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 2.

     I contributi sono concessi ai comuni e loro consorzi dotati di piano regolatore generale e di programma di fabbricazione, per:

     a) la formazione dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, in base all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     b) l'acquisizione, tramite esproprio, a norma del Titolo II della legge statale citata, delle aree comprese nei piani di cui alla lettera a);

     c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per l'attrezzatura delle aree espropriate nonché per la realizzazione di rustici, da assegnare in concessione onerosa alle attività produttive, e di centri per la prestazione di servizi reali alle imprese [2].

     d) l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di immobili ricadenti nell'ambito dei piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e la loro ristrutturazione a laboratorio di attività dell'artigianato tradizionale, artistico e su misura, di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537, da cedere in concessione alle cooperative ed ai consorzi artigiani, nonchè alle imprese individuali, attraverso stipula della convenzione di cui all'articolo 28, 8° comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 [3].

     I contributi di cui alla lettera a) sono concessi una sola volta nella misura e con i criteri fissati negli articoli successivi.

     I contributi di cui alle lettere b) e c) sono concessi una sola volta nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e costituiscono un fondo a disposizione dei comuni e loro consorzi con specifica destinazione per l'attuazione dei piani.

     Per la parte di spesa ammissibile, relativa all'acquisizione e alla attrezzatura di aree da utilizzare mediante diritto di superficie, possono essere concessi, per l'attuazione del piano pluriennale, contributi integrativi del fondo di cui al precedente comma, nei limiti della spesa, non recuperata.

     I contributi previsti per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono estesi alle Comunità Montane, anche per interventi complementari a quelli attuati o attuabili dai Comuni facenti parte della Comunità Montana richiedente [4].

     I contributi previsti per gli interventi di cui alle lettere b) e e) del primo comma sono estesi alle Comunità Montane, anche per interventi complementari a quelli attuati o attuabili dai Comuni facenti parte della Comunità Montane richiedente [5].

 

     Art. 3.

     I comuni e loro consorzi che utilizzano i contributi regionali di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2, devono cedere a titolo oneroso le aree in proprietà o in concessione, previa stipula della convenzione di cui al comma 8 dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     La convenzione, oltre agli elementi di cui alla legge sopra richiamata, deve espressamente prevedere la risoluzione dell'atto di cessione o concessione, nel caso di destinazione delle aree per uso diverso a quello fissato nella convenzione stessa.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 5.

     I comuni e loro consorzi che intendono godere dei contributi di cui al precedente art. 2 lettera a) devono deliberarne la richiesta congiuntamente alla decisione di voler adottare il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi ai sensi del primo comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e la domanda deve essere presentata alla Regione - assessorato alla promozione industriale - entro il 30 settembre di ciascun anno.

     La Regione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per la fornitura del piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, provvede alla concessione del contributo, calcolato:

     1) in rapporto diretto:

     a) alla superficie interessata dal piano;

     b) alla popolazione residente;

     c) all'indice di emigrazione;

     2) in rapporto inverso:

     a) al numero degli addetti nei settori artigianali e industriali;

     b) alla superficie territoriale del comune;

     3) sulla base di ogni altro elemento dal quale si può desumere un possibile o potenziale incremento del settore artigianale e industriale.

 

     Art. 6.

     I comuni e loro consorzi che intendono godere dei contributi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2 devono farne richiesta alla Regione - assessorato alla promozione industriale - entro il 30 settembre di ogni anno.

     La domanda deve essere proposta sulla base dei programmi pluriennali di attuazione dei piani deliberati e deve indicare:

     a) per l'acquisizione delle aree: la superficie da espropriare; la natura agraria della stessa; l'entità dell'indennità da pagare calcolata sulla base delle tabelle UTE di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; l'entità delle spese generali; il tipo di iniziativa da insediare;

     b) per le opere di urbanizzazione: le opere da realizzare in rapporto all'attrezzatura delle aree di cui alla precedente lettera a); il preventivo di massima per ciascuna opera; l'importo della spesa per la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo.

     Alla domanda deve essere allegato: l'estratto dello strumento urbanistico con l'esatta localizzazione delle aree e delle opere da realizzare.

     Le opere di urbanizzazione finanziabili con la presente legge, sono quelle definite all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847.

     Alle richieste di contributo integrativo di cui al 4 comma del precedente articolo 2 deve essere allegata la documentazione concernente il mancato recupero a medio termine delle spese sostenute e copia delle convenzioni di concessioni stipulate.

 

     Art. 7.

     La Giunta regionale istruisce le domande presentate dai comuni e loro consorzi, e propone entro il 30 novembre di ciascun anno alla commissione consiliare competente il programma di ripartizione dei fondi disponibili e quello degli interventi.

 

     Nella predisposizione del programma dei comuni e loro consorzi da ammettere a contributo, hanno priorità:

     1) i comuni rientranti nelle zone omogenee di cui alla legge regionale del 29 gennaio 1974, n. 4;

     2) i comuni rientranti nelle zone particolarmente depresse di cui all'art. 10 comma 5° della legge 2 maggio 1976, n. 183.

     Sono comunque prioritarie le richieste di contributo riguardanti gli interventi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2 avanzate dai comuni e loro consorzi nei quali sono in atto documentate iniziative imprenditoriali.

     Nell'ambito della categoria di cui al precedente comma e qualora gli stanziamenti non fossero sufficienti sarà riconosciuta la preferenza tra i diversi interventi secondo i seguenti criteri: utilizzazione di risorse locali, livello occupazionale, validità tecnico-economica, rapporto capitali addetti, tempi di realizzazione.

 

     Art. 8.

     In deroga a quanto previsto dal precedente art. 6 la Giunta Regionale può proporre la concessione di contributi per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2, a comuni e loro consorzi nei quali è possibile in tempi immediati realizzare impianti produttivi.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 9.

     A seguito dell'approvazione del programma di cui al precedente art. 6 e delle proposte di cui al precedente articolo 7, la Giunta regionale provvede alla erogazione dei contributi con le seguenti modalità:

     a) per l'elaborazione dei piani:

100 per cento dopo 30 giorni dalla data di adozione della strumento

urbanistico;

     b) per l'esproprio delle aree:

100 per cento all'atto dell'emissione del decreto di espropio;

     c) per le spese di urbanizzazione:

     - 70 per cento al momento dell'atto formale di consegna dei lavori appaltati;

     - 30 per cento a collaudo approvato dal Consiglio comunale [8].

 

     Art. 10.

     Per l'approvazione, l'attuazione e il collaudo delle opere finanziate con la presente legge, si applicano le norme di cui alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31.

 

     Art. 11.

     Nella prima applicazione della presente legge, i termini del 30 settembre e del 30 novembre per la presentazione delle richieste da parte dei comuni e loro consorzi e della Giunta regionale del programma di finanziamenti da concedere, sono modificati rispettivamente a 30 e a 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 12.

     Per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1976 e per ciascuno degli esercizi successivi.

     Agli oneri relativi all'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di eguale importo dal fondo iscritto al Capitolo 19600 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo «Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di adozione» e trasferimento dell'importo stesso al Capitolo 15800, già iscritto per memoria al Titolo II Sezione II, Rubrica IX, con la denominazione «Contributi ai comuni e loro consorzi, nonché alle comunità montane diretti a favorire gli insediamenti produttivi».

     Le disponibilità su detto capitolo saranno utilizzate nell'esercizio 1977 in relazione alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

     Gli oneri relativi agli esercizi futuri faranno carico al corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi medesimi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Comma integrato con art. 7 L.R. 31 luglio 1987, n. 23.

[3] Lettera aggiunta con art. 11 L.R. 11 marzo 1986, n. 8.

[4] Comma aggiunto con art. 7 L.R. 20 maggio 1991, n. 8.

[5] Comma aggiunto con art. 7 L.R. 8 luglio 1992, n. 9.

[6] Articolo abrogato con art. 13 L.R. 11 marzo 1986, n. 8.

[7] Comma abrogato con art. 7 L.R. 7 luglio 1988, n. 15.

[8] Lettera così sostituita con art. 7 L.R. 12 novembre 1990, n. 58.