§ 5.4.4 - L.R. 27 gennaio 1986, n. 3.
Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:27/01/1986
Numero:3


Sommario
Art. 1.      La Regione, al fine di salvaguardare l'esistenza di alcune specie di animali in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico a livelli internazionali, provvede al risarcimento dei [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Non si fa luogo al risarcimento dei danni qualora l'animale che li ha causati venga ucciso dal danneggiato o da chi per esso o qualora siano state violate le norme e gli ordini dell'Autorità [...]
Art. 4.      Al fine di proteggere e garantire più adeguatamente greggi ed armenti da frequenti stragi provocate da cani randagi inselvatichiti, il Corpo forestale è autorizzato ad organizzare nelle aree [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 10.000.000, si provvederà a partire dall'esercizio finanziario 1986, con i fondi che saranno accreditati alla Regione [...]


§ 5.4.4 - L.R. 27 gennaio 1986, n. 3.

Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione.

[*]

 

Art. 1.

     La Regione, al fine di salvaguardare l'esistenza di alcune specie di animali in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico a livelli internazionali, provvede al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio zootecnico nel territorio regionale da parte di esemplari delle seguenti specie:

     - lupo appenninico (canis lupus italicus);

     - aquila reale (aquila chrisaetos).

 

     Art. 2. [1]

1. All'atto in cui il proprietario o altro soggetto avente diritto rinviene un capo di bestiame che appare ucciso da animale protetto o da cani randagi o inselvatichiti deve farne immediata denuncia alla più vicina caserma del Corpo Forestale ed all'Ufficio del Servizio veterinario competente per territorio.

     2. L'evento dovrà essere accertato con unico verbale redatto contestualmente dalla Guardia del Corpo Forestale incaricata e dal veterinario e nel verbale dovrà risultare:

     a) la descrizione dei luoghi, dove si è verificato l'evento, e dello stato di protezione del capo di bestiame ucciso, secondo le comuni regole del buon pastore;

     b) la descrizione del capo di bestiame ucciso e la motivazione dell'imputabilità dell'evento ad animali protetti o cani randagi o inselvatichiti;

     c) il valore del capo di bestiame ucciso, determinato secondo i prezzi correnti di mercato;

     d) l'avvenuta distruzione dello stesso alla presenza della Guardia Forestale.

     3. L'istanza di risarcimento del danno dovrà essere inoltrata al Corpo Forestale il quale, entro venti giorni dal ricevimento, la rimetterà, unitamente a copia del verbale e al motivato parere di accoglimento, all'Assessorato all'Agricoltura che provvederà alla relativa liquidazione e pagamento.

 

     Art. 3.

     Non si fa luogo al risarcimento dei danni qualora l'animale che li ha causati venga ucciso dal danneggiato o da chi per esso o qualora siano state violate le norme e gli ordini dell'Autorità regolanti il pascolo.

 

     Art. 4.

     Al fine di proteggere e garantire più adeguatamente greggi ed armenti da frequenti stragi provocate da cani randagi inselvatichiti, il Corpo forestale è autorizzato ad organizzare nelle aree interne della Regione un servizio idoneo alla cattura di tali animali vivi.

     La spesa resta a carico della Regione.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 10.000.000, si provvederà a partire dall'esercizio finanziario 1986, con i fondi che saranno accreditati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

 


[*] L'art. 25, ottavo comma, della L.R. 12 novembre 1990, n. 58, dispone: «A decorrere dall'1/1/1991 la legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 è abrogata».

[1] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.