§ 4.6.3 - L.R. 28 maggio 1975, n. 21.
Interventi della Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 - Modificazioni della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:28/05/1975
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Partecipazione regionale alla dotazione del fondo).
Art. 2.  (Criteri preferenziali).
Art. 3.  (Domande).
Art. 4.  (Competenze per i componenti il Comitato tecnico regionale).
Art. 5.  (Modificazioni legge regionale 17 settembre 1974, n. 12).
Art. 6.  (Norme transitorie).
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.6.3 - L.R. 28 maggio 1975, n. 21. [1]

Interventi della Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 - Modificazioni della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 - Trattamento economico per i componenti il Comitato Tecnico regionale.

(B.U. n. 31 del 5 giugno 1975).

 

Art. 1. (Partecipazione regionale alla dotazione del fondo).

     La Regione partecipa con proprio conferimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 681 alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, ai fini della concessione di contributi in conto interessi sui mutui contratti con la Cassa dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e destinati all'acquisto, all'impianto e all'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

     Il conferimento regionale di cui al precedente comma è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo ammissibile dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane indipendentemente dal conferimento regionale medesimo.

 

     Art. 2. (Criteri preferenziali).

     Il Consiglio regionale, con deliberazione, determina nel territorio regionale criteri preferenziali o selettivi per categorie, per zone e per investimenti nell'ambito della destinazione di cui al precedente articolo, secondo i principi contenuti nell'art. 6, commi 9 e 10, della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12.

 

     Art. 3. (Domande).

     La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui all'art. 1 è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui al predetto art. 1.

     La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

     I rapporti tra la Regione e la Cassa sono regolati da apposita convenzione che sarà stipulata fra i loro rappresentanti.

 

     Art. 4. (Competenze per i componenti il Comitato tecnico regionale).

     Ai componenti il Comitato Tecnico regionale di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, ed al Segretario dello stesso, è attribuito un gettone di presenza nella misura lorda di lire 80.000 (ottantamila) per ogni giornata di seduta e per un massimo di tre sedute mensili, elevabile a lire 120.000 per il presidente [2].

     Per la corresponsione dell'indennità prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ove ne ricorrano le condizioni.

     E' inoltre corrisposto, ove spetti, il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato, con qualifica di dirigente generale.

     Alla liquidazione delle competenze provvede la Giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi sottoscritti dal Presidente del Comitato tecnico regionale.

 

     Art. 5. (Modificazioni legge regionale 17 settembre 1974, n. 12).

     Sono soppressi gli articoli 1, 2, 3 e 4 ed il comma 12 dell'art. 6 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12.

 

     Art. 6. (Norme transitorie).

     Le domande già presentate dalle imprese artigiane per le provvidenze di cui agli artt. 1 e 2 della legge 17 settembre 1974, n. 12 saranno considerate valide, sentita l'impresa interessata, ai fini delle provvidenze di cui alla presente legge e saranno trasferite d'ufficio alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie).

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974, la denominazione del Capitolo 337 è così modificata: «Conferimento della Regione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi della legge statale 7 agosto 1971, n. 685, per elevare il finanziamento agevolato ad una stessa impresa oltre i limiti del fido concedibile, ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n. 713, e comunque entro il limite del fido massimo concedibile a ciascuna impresa artigiana, ai sensi delle disposizioni statali vigenti in materia» mentre lo stanziamento viene elevato a lire 200 milioni da prelevarsi, per gli ulteriori 100 milioni, dal Capitolo 338 del bilancio di previsione 1974 che viene soppresso.

     Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge prevista in 4 milioni di lire si provvede con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 al Titolo I - Sezione I - Rubrica II del Capitolo 41 con denominazione «Spese per l'indennità, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio dei componenti del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685» e con lo stanziamento di lire 30 milioni da prelevare dal Capitolo 39 dello stesso bilancio regionale 1974 che presenta l'adeguata disponibilità.

     Al finanziamento degli interventi regionali previsti dall'art. 1 e agli oneri previsti dall'art. 4 della presente legge, per gli anni successivi al 1974, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

     Le somme stanziate, che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate negli esercizi cui si riferiscono, e le somme che si rendessero disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

     A norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità di bilancio destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, non potuta perfezionare nell'anno 1974, saranno utilizzate nell'esercizio in corso, ferma restando la loro attribuzione all'esercizio 1974, e ponendosi la competenza della spesa a carico dell'esercizio 1975.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.