§ 1.5.5 - L.R. 8 agosto 1988, n. 20.
Istituzione del garante dei diritti del cittadino.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:08/08/1988
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito presso il Consiglio regionale della Calabria l'ufficio del garante dei diritti del cittadino (G.d.C.). Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del garante dei diritti [...]
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Funzioni.
Art. 4.      1. Chiunque sia indirettamente a conoscenza o direttamente oggetto di violazioni dei diritti del cittadino, di cui ai punti a) b), c), d), dell'articolo 2 della presente legge, può rivolgersi al [...]
Art. 5.      1. Ogni sei mesi il G.d.C. invia al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti nel semestre e segnala i casi in cui si sono [...]
Art. 6.      1. Il G.d.C. è eletto dal Consiglio regionale, dura in carica per cinque anni e non è rieleggibile.
Art. 7.      1. L'ufficio del G.d.C. ha sede presso il Consiglio regionale che emetterà a disposizione idonei locali, sufficienti attrezzature e personale qualificato.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 1.5.5 - L.R. 8 agosto 1988, n. 20. [1]

Istituzione del garante dei diritti del cittadino.

(B.U. n. 39 del 9 agosto 1988).

 

Art. 1.

     1. E' istituito presso il Consiglio regionale della Calabria l'ufficio del garante dei diritti del cittadino (G.d.C.). Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del garante dei diritti del cittadino sono regolati dalla presente legge.

 

     Art. 2. Compiti.

     1. Spetta al garante dei diritti del cittadino di intervenire per tutelare:

     a) il rispetto della personalità e della dignità del cittadino in rapporto alla fruizione dell'assistenza socio-sanitaria;

     b) la salvaguardia del diritto all'assistenza;

     c) la funzionalità e l'efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociali;

     d) le condizioni materiali e organizzative delle strutture e dei presidi sanitari e sociali entro i quali l'assistenza viene erogata.

 

     Art. 3. Funzioni.

     1. Le funzioni del garante sono esercitate a richiesta del cittadino, di più cittadini, di formazioni sociali o associazioni interessate.

     2. La richiesta è improcedibile qualora sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale.

 

     Art. 4.

     1. Chiunque sia indirettamente a conoscenza o direttamente oggetto di violazioni dei diritti del cittadino, di cui ai punti a) b), c), d), dell'articolo 2 della presente legge, può rivolgersi al garante dei diritti del cittadino.

     2. Questi, previa comunicazione all'ufficio di direzione dell'U.S.L. interessata chiede al responsabile della struttura, presidio, ufficio o servizio di esaminare congiuntamente quanto è stato o è oggetto di violazione.

     3. A seguito dell'iniziativa di cui al primo comma il G.d.C. stabilisce, sentiti i responsabili dell'U.S.L. indicati nel secondo comma, e tenuto conto delle esigenze dei medesimi, il termine massimo entro cui devono essere attuati i necessari interventi e/o provvedimenti.

     4. Trascorso tale termine il G.d.C. porta a conoscenza del Comitato di gestione le inadempienze e gli ulteriori ritardi verificatisi, perché provveda, come di competenza.

     5. Trascorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione al Comitato di gestione, il G.d.C. comunica al Presidente del Consiglio regionale le inadempienze di cui al comma precedente per attivare interventi surrogatori.

     6. Il G.d.C. darà di ogni intervento attuato immediata notizia ai richiedenti.

     7. Per lo svolgimento delle sue funzioni il G.d.C. può ottenere in copia i provvedimenti adottati nonché ogni altra informazione necessaria all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Ogni sei mesi il G.d.C. invia al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti nel semestre e segnala i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità.

 

     Art. 6.

     1. Il G.d.C. è eletto dal Consiglio regionale, dura in carica per cinque anni e non è rieleggibile.

     Non sono eleggibili all'ufficio di G.d.C.:

     a) quanti hanno un rapporto di lavoro convenzionato e/o dipendente con le Unità Sanitarie Locali;

     b) i consiglieri regionali e quelli comunali eletti come componenti delle Unità Sanitarie Locali;

     c) i dipendenti della Regione del settore sanità;

     d) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti delle Unità Sanitarie Locali;

     e) titolari, amministratori, dirigenti di enti o imprese che mantengono con le Unità Sanitarie Locali rapporti contrattuali o che da essa ricevono sovvenzioni a qualsiasi titolo.

     2. Le cause di ineleggibilità sopravvenuta comportano decadenza di diritto.

     3. Entro 20 giorni dalla sopravvenuta condizione di ineleggibilità del G.d.C., il Consiglio regionale ne dichiara la decadenza e provvede alla nuova nomina.

 

     Art. 7.

     1. L'ufficio del G.d.C. ha sede presso il Consiglio regionale che emetterà a disposizione idonei locali, sufficienti attrezzature e personale qualificato.

     2. Al G.d.C. saranno corrisposte, ove spettanti, le indennità di funzione e di trasferta, nella misura stabilita per i consiglieri regionali.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1988 in lire 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)» dello Stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 1012102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 con la denominazione «Spesa per il funzionamento dell'ufficio del garante dei diritti del cittadino» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 50.000.000.

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1989 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun servizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 10 luglio 2008, n. 22.