§ 3.1.108 - L.R. 10 luglio 2008, n. 22.
Istituzione del Garante della salute della Regione Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:10/07/2008
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Istituzione)
Art. 2.  (Funzioni)
Art. 3.  (Procedure)
Art. 4.  (Nomina, requisiti e incompatibilità)
Art. 5.  (Rapporti con il Difensore Civico)
Art. 6.  (Ufficio del Garante)
Art. 7.  (Norma transitoria)
Art. 8.  (Norma Finanziaria)
Art. 9.  (Abrogazione di norme)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.108 - L.R. 10 luglio 2008, n. 22.

Istituzione del Garante della salute della Regione Calabria.

(B.U. 16 luglio 2008, n. 14 - S.S. 18 luglio 2008, n. 1)

 

Art. 1. (Istituzione)

1. È istituito presso il Consiglio regionale della Calabria l’Ufficio del Garante della Salute cui è attribuito il compito di verificare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti di tutte le persone, di ogni colore, religione, cultura ed etnia, compresi i detenuti, in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

 

2. Il Garante presenta semestralmente una relazione al Consiglio Regionale e può comunque in qualsiasi momento essere convocato dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta, dall’Assessore regionale alla Sanità e dalla Commissione permanente competente per materia.

 

3. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione del Garante e adotta le iniziative ritenute necessarie.

 

4. La relazione del Garante viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e divulgata nelle forme e con e modalità definite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 2. (Funzioni)

1. Il Garante interviene a richiesta dei cittadini, di formazioni e associazioni sociali attraverso un numero verde operativo ventiquattrore per:

 

a) vigilare sul rispetto della personalità e della dignità del cittadino in rapporto alla fruizione dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria;

 

b) segnalare alle competenti amministrazioni fattori di rischio o di danno a causa di carenze e di situazioni inadeguate dal punto di vista ambientale, organizzativo, strutturale e igienico-sanitario;

 

c) collaborare con il Garante per l’infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria per tutte le problematiche inerenti ai bambini e previste nella apposita Legge regionale di istituzione di questa figura;

 

d) fornire, attraverso l’URP del Consiglio regionale, informazioni utili ai cittadini per le più importanti problematiche della sanità di interesse collettivo, come la cura delle malattie rare e delle diverse gravi patologie, indicando i centri di eccellenza regionali, nazionali e internazionali;

 

e) tutelare la funzionalità e l’efficacia nell’erogazione delle prestazioni, le condizioni materiali e organizzative delle strutture e dei presidi socio-sanitari.

 

2. La richiesta è improcedibile qualora sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale.

 

     Art. 3. (Procedure)

1. Chiunque sia indirettamente a conoscenza o direttamente oggetto di violazioni dei diritti del cittadino, di cui all’art. 2 della presente legge, può rivolgersi al Garante della salute.

 

2. Questi, previa comunicazione all’ufficio di direzione dell’Azienda interessata, chiede al responsabile della struttura, presidio, ufficio o servizio di esaminare congiuntamente quanto è stato o è oggetto di violazione, stabilendo, tenuto conto delle esigenze dei medesimi, il termine massimo entro cui devono essere attuati i necessari interventi e/o provvedimenti.

 

3. Trascorso tale termine il Garante porta a conoscenza del Direttore Generale dell’Azienda le inadempienze e gli ulteriori ritardi verificatisi, perché provveda, come di competenza.

 

4. Trascorsi 30 giorni dall’avvenuta comunicazione, il Garante comunica al Presidente del Consiglio regionale le inadempienze di cui al comma precedente per attivare interventi surrogatori.

 

5. Il Garante darà immediata notizia ai richiedenti di ogni intervento attuato.

 

6. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Garante può ottenere in copia i provvedimenti adottati nonché ogni altra informazione necessaria all’esercizio dei compiti di cui all’art. 2 della presente legge.

 

     Art. 4. (Nomina, requisiti e incompatibilità)

1. Il Garante è eletto, a maggioranza qualificata dei presenti, dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 tra persone che abbiano maturato una esperienza almeno decennale nel campo sociale o sanitario; se dopo tre votazioni non è raggiunto il quorum necessario si procede con una quarta votazione a seguito della quale viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa.

 

2. L’incarico del Garante dura per l’intera Legislatura e non può essere rinnovato.

 

3. Non sono eleggibili all’Ufficio del Garante:

 

a) Consiglieri e Assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di altre cariche elettive;

 

b) i direttori generali, sanitari, amministrativi, il personale medico e i dipendenti delle ASP e delle Aziende ospedaliere regionali;

 

c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che intrattengono rapporti a qualsiasi titolo con la Regione, enti dipendenti e/o strumentali della stessa.

 

4. Le cause di ineleggibilità sopravvenute comportano decadenza di diritto e nei 20 giorni successivi al suo verificarsi il Consiglio regionale provvede alla nuova nomina.

 

5. L’incarico di Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale.

 

6. La revoca, motivata, può essere effettuata solo dal Consiglio Regionale con la stessa maggioranza prevista per la nomina.

 

7. Al Garante della Salute spettano le indennità determinate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Rapporti con il Difensore Civico)

1. Il Garante della Salute interloquisce con il Difensore Civico per scambio di informazioni di interesse comune in funzione dell’espletamento del proprio ufficio.

 

     Art. 6. (Ufficio del Garante)

1. L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

 

2. La composizione dell’Ufficio del Garante è determinata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 7. (Norma transitoria)

1. Il Garante della Salute della Regione Calabria è eletto all’avvio di ogni Legislatura.

 

2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora siano decorsi centottanta giorni dalla entrata in vigore della stessa senza che il Consiglio regionale abbia provveduto alla nomina del Garante a norma dell’art. 4, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale con decreto. In tal caso il Garante cessa dalle funzioni a conclusione della Legislatura in corso e può essere rieletto per una sola volta.

 

3. Dopo l’art. 7 della legge regionale n. 28 del 12 novembre 2004, recante norme sull’istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, è aggiunto il seguente articolo 8:

 

«Art. 8. Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora siano decorsi centottanta giorni dalla entrata in vigore della stessa senza che il Consiglio regionale abbia provveduto alla nomina del Garante a norma dell’art. 3, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale con decreto ed il Garante cessa dalle funzioni a conclusione della Legislatura in corso e l’incarico svolto non è computato ai fini del rinnovo di cui all’art. 3, comma 2, della presente legge.

 

2. In tal caso, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può disporre la riapertura dei termini del bando di nomina del Garante al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 3».

 

4. All’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 28 del 12 novembre 2004, le parole «ha durata di cinque anni» sono sostituite dalle parole «dura per l’intera Legislatura».

 

5. Dopo l’art. 11 della legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1985, recante norme sull’istituzione del Difensore civico presso la Regione Calabria, è aggiunto il seguente articolo 12:

 

«Art. 12. Norma transitoria

 

1. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora siano decorsi centottanta giorni dalla entrata in vigore della stessa senza che il Consiglio regionale abbia provveduto alla nomina del Difensore civico a norma dell’art. 5, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale con decreto, ed il Difensore civico cessa dalle funzioni a conclusione della Legislatura in corso ed è immediatamente rieleggibile.

 

2. In tal caso, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può disporre la riapertura dei termini del bando di nomina del Difensore civico al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati in possesso dei requisiti fissati dagli artt. 5 e 6 della presente legge».

 

6. All’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1985, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle parole «per l’intera Legislatura».

 

     Art. 8. (Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati per il 2008 in Euro 50.000,00 si provvede mediante prelievo di somma di uguale importo dal «Fondo globale» del bilancio di previsione 2008.

 

     Art. 9. (Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 8 agosto 1988, n. 20.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.