§ 3.2.7 - L.R. 18 giugno 1984, n. 14.
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:18/06/1984
Numero:14


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 3.2.7 - L.R. 18 giugno 1984, n. 14.

Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro.

(B.U. n. 49 del 27 giugno 1984).

 

Art. 1. [1]

     1. Allo scopo di favorire il potenziamento dell'attività socio-assistenziale in favore dei mutilati e invalidi civili e dei mutilati e invalidi del lavoro residenti nell'ambito della Regione Calabria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dei contributi finanziari, previa presentazione di un programma da realizzare per il perseguimento dei fini istituzionali.

 

     Art. 2.

     1. La somma, annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle Associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in rapporto al numero degli invalidi, dei quali, per legge, hanno la rappresentanza e la tutela, all'attività socio-assistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario, per il perseguimento dei fini istituzionali, e in proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza [2].

     2. A tale fine ciascuna sede provinciale trasmette alla Regione Calabria, nei termini fissati dall'Amministrazione regionale, copia del rendiconto dell'esercizio precedente e del piano di attività dell'anno in corso.

     2-bis. Le associazioni di categoria titolari di un patronato, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), emanazione diretta della propria organizzazione associativa, operante nello stesso territorio provinciale in cui svolge l'attività di assistenza l'Associazione, sono escluse dai benefici economici previsti dalla presente legge. A tale fine, ciascuna sede provinciale trasmette alla Regione Calabria, unitamente alla copia del rendiconto di cui al comma 2, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che nella medesima provincia essa non operi anche con istituto di patronato, emanazione diretta della propria organizzazione associativa [3].

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1984, si provvede, con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1984 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2019, n. 26.

[2] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 novembre 1996, n. 33 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2019, n. 26.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 25 giugno 2019, n. 26.