§ 3.2.115 - L.R. 25 giugno 2019, n. 26.
Modifiche alla L.R. 14/1984 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:25/06/2019
Numero:26


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 3.2.115 - L.R. 25 giugno 2019, n. 26.

Modifiche alla L.R. 14/1984 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro).

(B.U. 26 giugno 2019, n. 70)

 

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro) è sostituito dal seguente:

"1. Allo scopo di favorire il potenziamento dell'attività socio-assistenziale in favore dei mutilati e invalidi civili e dei mutilati e invalidi del lavoro residenti nell'ambito della Regione Calabria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dei contributi finanziari, previa presentazione di un programma da realizzare per il perseguimento dei fini istituzionali.".

 

     Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della L.R. 14/1984 è sostituito dal seguente: "1. La somma, annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle Associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in rapporto al numero degli invalidi, dei quali, per legge, hanno la rappresentanza e la tutela, all'attività socio-assistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario, per il perseguimento dei fini istituzionali, e in proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza.".

 

     Art. 3.

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 2, della L.R. 14/1984 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le associazioni di categoria titolari di un patronato, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), emanazione diretta della propria organizzazione associativa, operante nello stesso territorio provinciale in cui svolge l'attività di assistenza l'Associazione, sono escluse dai benefici economici previsti dalla presente legge. A tale fine, ciascuna sede provinciale trasmette alla Regione Calabria, unitamente alla copia del rendiconto di cui al comma 2, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che nella medesima provincia essa non operi anche con istituto di patronato, emanazione diretta della propria organizzazione associativa.".

 

     Art. 4.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente alla Missione 12, Programma 02 (U.12.02) capitolo 434110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019/2021.

 

     Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.