§ 3.1.31 - L.R. 11 agosto 1986, n. 36.
Interventi in favore degli uremici.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:11/08/1986
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Rimborso delle spese per i trapianti renali in Italia e all'estero.
Art. 3.  Contributi sulle spese relative alla dialisi domiciliare.
Art. 4.  Rimborso delle spese di trasferimento ai centri di Nefrologia e Dialisi.
Art. 5.  Fornitura gratuita agli uremici cronici di prodotti dietetici aproteinici e della specialità medicinale «Idrossido di alluminio».
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 3.1.31 - L.R. 11 agosto 1986, n. 36.

Interventi in favore degli uremici.

(B.U. 18 agosto 1986, n. 49)

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione, avvalendosi delle Unità Sanitarie Locali, assicura agli uremici cronici una organica e completa assistenza, secondo le norme di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Rimborso delle spese per i trapianti renali in Italia e all'estero.

     Fino a quando un Centro trapianti renali non sarà in grado di assicurare una regolare attività in Calabria, le Unità Sanitarie Locali provvederanno al rimborso delle spese sanitarie di mantenimento e viaggio del paziente, con le seguenti modalità:

     - rimborso totale delle spese di viaggio effettuato in 1ª classe, se in treno o in classe turistica se in aereo;

     - diaria di L. 40.000 se in Italia e di L. 60.000 se all'estero;

     - spese di soggiorno sostenute in regime ambulatoriale, fino ad un tetto di lire 2.400.000 se in Italia e di lire 3.600.000 se all'estero.

     La diaria giornaliera sarà rivalutata in base agli indici programmati dal tasso di inflazione annuale, dando la relativa copertura finanziaria alle Unità Sanitarie Locali, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il rimborso si riferisce alle spese sostenute nei viaggi effettuati:

     - per gli esami preliminari e la tipizzazione tessutale;

     - per l'intervento di trapianto renale;

     - per tutti i controlli successivi, nonchè per le complicanze derivanti dall'intervento.

     Tutte le spese sostenute dovranno essere documentate.

     Per i pazienti, che intendono usufruire di prestazioni sanitarie in paesi, che riconoscono la copertura finanziaria, prevista nei modelli E 111 ed E 112, la diaria per le spese di soggiorno sarà erogata entro e non oltre i limiti prefissi, indipendentemente dal fatto che la prestazione sanitaria sia erogata in regime ambulatoriale o in corso di ospedalizzazione.

     Ai contributi di cui al presente articolo possono accedere anche coloro i quali hanno subito trapianto renale nel triennio 1983/1985.

     I Comuni territorialmente competenti possono provvedere, con le medesime modalità, al rimborso totale delle spese di viaggio, nonchè di quelle di soggiorno con un tetto massimo di L. 600.000 se in Italia e di lire 900.000 se all'estero, anche ad un accompagnatore e relativamente all'intervento di trapianto o a complicanze conseguenti all'intervento.

 

     Art. 3. Contributi sulle spese relative alla dialisi domiciliare.

     Le Unità Sanitarie Locali dovranno corrispondere agli uremici in dialisi domiciliare i seguenti contributi:

     - rimborso delle spese per l'impianto elettrico, idraulico, telefonico e relative opere murarie, necessarie per il trattamento dialitico domiciliare, da effettuarsi in base alle spese effettivamente sostenute e fino ad un massimo di lire 1.500.000 per ogni paziente.

     Per i pazienti che versano in particolari condizioni economiche, a presentazione di preventivo, può essere anticipato il 70% della spesa prevista.

     - Contributo forfettario per le spese di energia elettrica e telefoniche da corrispondersi a ciascun paziente ogni fine trimestre, nella misura di L. 100.000 trimestrali, oppure di L. 33.000 mensili, nei casi in cui il trattamento a domicilio abbia inizio o venga interrotto nel corso del trimestre;

     - rimborso di 1/5 del costo della benzina super, per ogni Km percorso, se si utilizza un mezzo pubblico o di 1/8 del costo della benzina super, per ogni Km percorso, se si utilizza un mezzo privato, per il trasporto a domicilio del materiale d'uso, secondo la periodicità stabilita dal Centro Dialisi di riferimento.

 

     Art. 4. Rimborso delle spese di trasferimento ai centri di Nefrologia e Dialisi.

     Per i pazienti sottoposti al trattamento dialitico ed a controlli, in vista di un trapianto renale, è riconosciuto da parte delle Aziende sanitarie provinciali competenti:

     - il rimborso dell'onere sostenuto per l'uso dei comuni mezzi di trasporto pubblico;

     - il rimborso di 1/5 del costo della benzina super, per ogni Km percorso, per il trasporto con autovetture abilitate al servizio pubblico o di 1/8 del costo della benzina super, per ogni Km percorso, per il trasporto con autovettura privata propria, di familiari, di terzi o di accompagnatori, quando l'uso dei comuni mezzi di trasporto non sia possibile o l'assistito sia nell'impossibilità per condizioni fisiche o per le situazioni ambientali, di raggiungere un centro di cura con i comuni mezzi di trasporto [1].

     Le istanze relative al riconoscimento ed alla liquidazione dei contributi di cui ai commi precedenti vanno presentate all’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente che provvederà alla relativa liquidazione [2].

     [Le istanze relative al riconoscimento ed alla liquidazione dei contributi per l'accompagnatore, di cui al comma precedente, vanno presentate all’Azienda Sanitaria locale territorialmente competente che provvederà alla relativa liquidazione] [3].

 

     Art. 5. Fornitura gratuita agli uremici cronici di prodotti dietetici aproteinici e della specialità medicinale «Idrossido di alluminio».

     La Regione Calabria, per i nefropatici cronici in trattamento conservativo, con certificazione della patologia da parte di un’unità operativa di nefrologia, assume a proprio carico gli oneri derivanti dall’erogazione dei prodotti dietetici aproteici nel limite massimo di spesa mensile per assistito di € 100,00. Le Aziende Sanitarie locali e/o quelle Ospedaliere autorizzano i nefropatici cronici al ritiro dei prodotti aproteici presso le farmacie comunali o altre autorizzate, nel limite di spesa mensile assegnato [4].

     Le Aziende Sanitarie locali ed Ospedaliere sono autorizzate a fornire ai Centri Dialisi ricadenti nel proprio ambito il quantitativo di Idrossido di alluminio necessario al fabbisogno degli uremici cronici ivi in trattamento e che verrà utilizzato dagli operatori sanitari del Centro stesso, secondo le necessità di ciascun dializzato [5].

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in L. 700 milioni, si provvede con lo stanziamento che sarà previsto al Cap. 42111103 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1986, alla cui copertura si fa fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16/5/1970, n. 281.

     Limitatamente agli interventi di cui all'ultimo comma degli artt. 2 e 4 si provvede con lo stanziamento di L. 700 milioni da prelevare sul capitolo 4341102 del bilancio 1986 denominato: «Contributi ai Comuni per servizi ed attività volti al superamento dell'emarginazione degli handicappati» (Legge regionale 3 settembre 1984, n. 28).

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 50 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[2] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[3] Comma modificato dall’art. 25 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e soppresso dall'art. 50 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[4] Comma così sostituito dall’art. 25 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[5] Comma così modificato dall’art. 25 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.