§ 3.2.9 - L.R. 3 settembre 1984, n. 28.
Superamento dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicap.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:03/09/1984
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Intervento e coordinamento per servizi non emarginanti).
Art. 3.  (Il mantenimento nell'ambito territoriale).
Art. 4.  (Mantenimento in famiglia).
Art. 5.      Per le finalità di cui al precedente articolo la Regione assegna contributi ai Comuni, che in forma singola o associata, realizzino interventi rivolti a:
Art. 6.  (Affido familiare).
Art. 7.  (Fruibilità dei trasporti).
Art. 8.  (Abbattimento delle barriere di comunicazione).
Art. 9.  (Fruibilità della scuola).
Art. 10.  (Formazione professionale).
Art. 11.  (Iniziative per l'occupazione).
Art. 12.  (Incentivi per l'occupazione).
Art. 13.  (Fruibilità dei luoghi di socializzazione).
Art. 14.  (Iniziative per altre finalità).
Art. 15.  (Strutture socio-assistenziali).
Art. 16.  (Partecipazione).
Art. 17.  (Formazione del personale).
Art. 18.  (Volontariato).
Art. 19.  (Procedure e piano di riparto dei contributi).
Art. 20.  (Finanziamenti).


§ 3.2.9 - L.R. 3 settembre 1984, n. 28. [1]

Superamento dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicap.

(B.U. n. 71 del 10 settembre 1984).

 

Art. 1. (Finalità).

La Regione Calabria promuove l'istituzione e l'organizzazione di iniziative

e di servizi atti a superare le condizioni di emarginazione delle persone

handicappate.

     Gli interventi di cui alla presente legge hanno carattere integrativo rispetto ad ogni altro intervento previsto dalle leggi dello Stato e della Regione, compresi gli interventi sanitari.

 

     Art. 2. (Intervento e coordinamento per servizi non emarginanti).

     Gli Enti Locali competenti concorrono tramite le loro articolazioni a promuovere l'inserimento a tutti gli effetti del cittadino portatore di handicap nella società.

     Spetta agli Enti Locali, ciascuno per la propria competenza, attuare i servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli handicaps, nonché attuare le iniziative per l'inserimento e per l'integrazione sociale culturale dell'handicappato inclusi gli interventi a carattere economico.

     La persona handicappata ha diritto a prestazioni e servizi non emarginanti, per cui le iniziative e i servizi anche a loro favore non devono essere settoriali ma tra loro integrati, soprattutto quelli a carattere sociale e sanitario.

 

     Art. 3. (Il mantenimento nell'ambito territoriale).

     L'handicappato deve trovare risposta ai suoi problemi sanitari, sociali, economici, assistenziali, culturali e lavorativi, prioritariamente nel territorio di sua residenza.

     I Comuni, singoli associati, sono abilitati a programmare, istituire, gestire e coordinare i servizi e le iniziative presenti sul territorio di loro competenza, al fine di favorire la permanenza nell'ambito territoriale del cittadino portatore di handicap.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, censisce gli handicappati ricoverati fuori i confini della Calabria, e programma piani di intervento per il loro rientro in famiglia o comunque nel loro territorio di residenza, tale attuazione è affidata ai Comuni singoli o associati.

 

     Art. 4. (Mantenimento in famiglia).

     I Comuni singoli o associati tramite i loro servizi e le iniziative hanno come obiettivo primario il mantenimento e il reinserimento della persona handicappata nell'ambito familiare.

     I servizi e le iniziative a carattere assistenziale ed economico, dovranno tenere presente sia le difficoltà che le risorse della famiglia stessa.

     I Comuni assicurano altresì l'assistenza domiciliare agli handicappati gravi e non deambulanti, tramite prestazioni a carattere domestico utilizzando prioritariamente i servizi pubblici.

 

     Art. 5.

     Per le finalità di cui al precedente articolo la Regione assegna contributi ai Comuni, che in forma singola o associata, realizzino interventi rivolti a:

     a) assicurare l'assistenza domiciliare;

     b) erogare contributi sino al limite di 15 milioni a nuclei familiari comprendenti almeno un membro convivente portatore di handicap fisico non deambulante che, proprietari o usufruttuari o affittuari, intendano apportare agli alloggi occupati le variazioni edilizie e strumentali possibili, onde adeguarli alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384;

     c) assicurare ai portatori di handicap l'effettiva fruizione di tutti i servizi pubblici e di una reale partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

 

     Art. 6. (Affido familiare).

     L'affido familiare è rivolto alle persone handicappate in età evolutiva bisognosi di assistenza, cui la famiglia originaria non è in grado di provvedere.

     L'affido familiare è disposto su relazione motivata dal servizio locale e viene attuata a norma della legge 4 maggio 1983, n. 184.

     Ad ogni famiglia affidataria non possono essere affidati più di due soggetti portatori di handicap, salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare.

 

     Art. 7. (Fruibilità dei trasporti).

     I Comuni singoli o associati, operano, per favorire l'accesso ai trasporti territoriali pubblici e privati alle persone handicappate.

     In caso, di estrema comprovata impossibilità del servizio pubblico a garantire la fruibilità del trasporto agli handicappati, i Comuni si possono avvalere di convenzioni con servizi privati dotati di automezzi adatti.

     La Regione, interviene economicamente, coprendo la spesa ritenuta necessaria per le modifiche idonee agli automezzi che dovranno essere comprovatamente guidati dalle persone handicappate.

 

     Art. 8. (Abbattimento delle barriere di comunicazione).

     I Comuni singoli o associati operano per l'abbattimento delle barriere di comunicazione in riferimento ai soggetti che, a causa di handicaps sensoriali, trovino difficoltà di fruizione dei mass media, di comprensione verbale, di comunicazione.

     Per la realizzazione di tale scopo la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, realizzino interventi volti a:

     a) inserire gli handicappati nel contesto di strutture per il tempo libero destinate a tutta la popolazione;

     b) assicurare ai portatori di handicap la possibilità di usufruire di apparecchiature, per sistemi di ascolto e di lettura, ivi compresi materiali didattici speciali.

 

     Art. 9. (Fruibilità della scuola).

     I Comuni singoli o associati attuano forme di assistenza integrativa per l'inserimento e la permanenza nelle scuole di ogni ordine e grado dei soggetti portatori di handicap.

     I Comuni promuovono indagini per conoscere gli handicappati e le loro difficoltà in ordine all'inserimento scolastico.

     La Regione può stipulare con Enti pubblici e privati specializzati convenzioni per la produzione e la distribuzione di materiale didattico speciale.

     La Regione assegna contributi ai Comuni di residenza degli studenti di ogni ordine e grado portatori di handicap fino alla concorrenza massima di 1.500.000 lire per ciascun studente assistito per anno scolastico, sulla base di un programma tecnico didattico individualizzato.

 

     Art. 10. (Formazione professionale).

     La Regione promuove e riconosce carattere prioritario ai corsi di formazione professionale che prevedano l'inserimento dei portatori di handicap; a tal fine sono favorite quelle iniziative che prevedono esperienze dirette presso i luoghi di lavoro.

     Le iniziative formative di cui al presente articolo possono in alcuni casi prescindere dalla finalizzazione al conseguimento di una qualifica professionale.

     I servizi di riabilitazione collaborano con la famiglia e la scuola per l'orientamento professionale dell'handicappato.

 

     Art. 11. (Iniziative per l'occupazione).

     La fruibilità del posto di lavoro va garantita a tutti i cittadini, a prescindere dal grado e dal tipo di minorazione, sviluppando anche una rete di servizi sociali, sanitari e formativi di sostegno.

     La Regione svolge indagini finalizzate ad individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazione al collocamento lavorativo degli handicappati.

     La Regione eroga contributi ai Comuni singoli o associati per:

     a) acquisto di attrezzature per i soggetti handicappati singoli o associati che intendono avviarsi ad un lavoro autonomo;

     b) acquisto di attrezzature idonee o la modifica di impianti con cui l'handicappato deve svolgere la propria attività lavorativa presso terzi;

     c) sostegno psico-pedagogico per l'individuazione delle capacità attitudinali e potenziali possibilità lavorative del soggetto portatore di handicap.

 

     Art. 12. (Incentivi per l'occupazione).

     Per raggiungere le finalità di cui al precedente articolo la Regione favorisce anche la costituzione di cooperative e imprese artigiane formate da almeno il 50% di handicappati, attraverso:

     a) adeguati interventi economici per la fase di avvio e la strumentazione;

     b) un intervento economico pari al 30% della retribuzione percepita dall'handicappato.

     La Regione inoltre favorisce l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap in aziende produttive, incentivando tale possibilità ricorrendo ai finanziamenti di cui al comma precedente, lettera a) e b).

     La Regione in collegamento con gli Enti Locali, uffici del lavoro, organismi formativi, datori di lavoro e sindacati, programma ed attiva programmi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo degli handicappati.

 

     Art. 13. (Fruibilità dei luoghi di socializzazione).

     La persona handicappata deve fruire come tutti i cittadini dei luoghi pubblici di carattere collettivo-sociale.

     A tale scopo gli Enti Locali, ciascuno per la propria competenza concorrono all'abbattimento delle barriere architettoniche con riferimento agli edifici pubblici di carattere collettivo-sociale, alle altre strutture pubbliche particolarmente quelle scolastiche, a quelle inerenti i servizi pubblici in generale, all'edilizia abitativa, in attuazione delle leggi dello Stato in materia.

 

     Art. 14. (Iniziative per altre finalità).

     La Regione assegna contributi a Comuni che, in forma singola o associata, pongano in essere iniziative atte a:

     a) favorire la partecipazione dei soggetti handicappati alle attività sportive e del tempo libero esistenti sul territorio;

     b) favorire l'autonomo accesso alla cultura e all'informazione agli handicappati;

     c) organizzare soggiorni climatici in strutture aperte nelle località adeguate alle esigenze dei soggetti handicappati;

     d) promuovere e sostenere la realizzazione di micro-esperienze a carattere sperimentale finalizzate all'inserimento e al mantenimento nel normale ambiente di vita delle persone handicappate.

 

     Art. 15. (Strutture socio-assistenziali).

     Nell'attuazione della presente legge si possono utilizzare in relazione ai diversi bisogni di assistenza dei soggetti portatori di handicap, strutture quali: le comunità alloggio, i centri socio-educativi, i centri residenziali, di cui all'«allegato A» della presente legge.

     Tali strutture devono essere funzionali e collegate operativamente con i servizi del territorio, nonché rispondenti alle norme statali in materia.

     I Comuni singoli o associati possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui al 1° comma del presente articolo.

     La convenzione deve prevedere: gli interventi da effettuarsi da parte dell'ente contraente, i criteri e i mezzi di erogazione dei servizi, le modalità di controllo dell'ente locale e degli utenti sulla gestione.

     I corrispettivi delle convenzioni sono riferiti ai costi del servizio in relazione ai livelli qualitativi del servizio stesso.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emette un regolamento circa i criteri per l'attuazione di detti servizi.

 

     Art. 16. (Partecipazione).

     La Regione, per il coordinamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, adotta il metodo della consultazione permanente con le associazioni esistenti sul territorio costituite per la tutela degli interessi dei cittadini handicappati, con le associazioni sindacali, quelle di volontariato e le organizzazioni del movimento cooperativo.

     Queste associazioni presentano proposte ed esprimono pareri sulle questioni e sui provvedimenti atti a favorire il superamento di ogni stato di esclusione degli handicappati dalla vita sociale.

     Le predette associazioni possono promuovere indagini e studi rivolti ad approfondire le conoscenze quali quantitative dei bisogni degli handicappati sul territorio dei Comuni singoli o associati, nonché la divulgazione delle relative conoscenze anche d'intesa coi Comuni stessi.

 

     Art. 17. (Formazione del personale).

     La Regione finanzia, nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale, utilizzando anche i contributi del Fondo Sociale Europeo, corsi di formazione e di aggiornamento degli operatori addetti all'assistenza dei soggetti portatori di handicap, e promuove corsi per la riqualificazione del personale delle strutture socio-assistenziali.

     La Regione finanzia corsi per la formazione di animatori di comunità, aperti anche alla partecipazione sia del volontariato che delle persone handicappate.

 

     Art. 18. (Volontariato).

     Al fine di realizzare i servizi e le iniziative della presente legge i Comuni singoli o associati possono avvalersi delle prestazioni del volontariato compreso il servizio civile svolto in sostituzione degli obblighi militari secondo le norme vigenti.

     Al personale volontario sono rimborsate, se richieste e preventivamente autorizzate, le spese vive sostenute per l'espletamento delle attività prestate.

 

     Art. 19. (Procedure e piano di riparto dei contributi).

     I Comuni in forma singola o associata presentano alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno un piano di intervento in relazione alle iniziative e ai servizi di cui alla presente legge che intendono attuare nel rispettivo territorio.

     Il piano contiene la descrizione degli interventi prescelti, numero dei soggetti interessati, il preventivo di spesa per ciascun intervento.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 30 giugno di ogni anno la ripartizione dei fondi tra i Comuni singoli o associati che hanno presentato il programma annuale.

     Nella formulazione del piano di riparto un'aliquota, non superiore al 10% dei finanziamenti previsti nel bilancio regionale per lo sviluppo dei servizi ed iniziative di cui alla presente legge, deve essere riservata ad attività di assistenza tecnica agli enti locali o alla realizzazione di iniziative straordinarie nelle aree maggiormente sprovviste di adeguati servizi, espressamente previste nello stesso piano di riparto.

     I contributi approvati dal Consiglio regionale sono erogati ai Comuni singoli o associati in unica soluzione.

     Detratta l'aliquota di cui al 4° comma del presente articolo, il piano di riparto annuale dovrà essere elaborato tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) per i servizi e le iniziative di cui agli articoli 10, 11, 12, 15, 17 e 18 deve essere riservata un'aliquota non superiore al 60% del finanziamento previsto;

     b) per i servizi e le iniziative di cui ai rimanenti articoli, deve essere riservato la parte rimanente del finanziamento previsto.

     Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato erogato il contributo regionale, i Comuni singoli o associati beneficiari dei contributi, presentano alla Giunta regionale un rendiconto relativo all'impiego del contributo ricevuto.

     Per l'anno 1984, i Comuni presentano i piani di cui al 1° comma del presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il Consiglio regionale approva la ripartizione dei fondi, su proposta della Giunta, entro i successivi 30 giorni.

 

     Art. 20. (Finanziamenti).

     Per il finanziamento degli oneri relativi all'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984 la spesa di lire 2 miliardi; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilità con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

     Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede mediante riduzione dei seguenti capitoli del bilancio per l'anno 1984:

     Capitolo 5122206 «Contributo della Regione per il finanziamento dell'ESAC», lire 500.000.000;

     Capitolo 1003104 «Indennità di trasferta per missioni e trasferimento del personale», lire 300.000.000;

     Capitolo 1005107 «Spese postali, telefoniche, telegrafiche, lire 300.000.000;

     Capitolo 2221101 «Contributi alle amministrazioni provinciali per la manutenzione di strade comunali di bonifica classificate provinciali», lire 400.000.000;

     Capitolo 2222103 «Contributi straordinari per agevolazioni di viaggio per studenti e lavoratori dipendenti», lire 500.000.000;

     Istituzione del Capitolo 4251105 «Contributi ai Comuni per servizi ed attività volti al superamento dell'emarginazione degli handicappati», lire 2.000.000.000.

 

«ALLEGATO A»

 

     Per strutture socio-assistenziali si intende rispettivamente:

     a) Comunità alloggio:

     accoglie, in normali case di abitazione, assicurando appropriate forme di assistenza, un piccolo gruppo di soggetti handicappati di norma in numero non superiore a diciotto.

     La collocazione della comunità alloggio nel contesto urbano residenziale deve essere tale da favorire l'inserimento sociale per gli handicappati; a tal fine la struttura deve essere funzionale in relazione alla tipologia degli handicap delle persone accolte, secondo le norme stabilite dallo Stato in materia, nonché deve essere collegata con i servizi del territorio.

     Sono riconosciuti come comunità alloggio anche quei gruppi stabili autogestiti, formati da handicappati e non handicappati, che abbiano i requisiti della presente definizione.

     Le comunità alloggio sono abilitate a fare interventi di pronta accoglienza per tempi brevi ad handicappati che si trovino in temporaneo stato di mancata assistenza o di temporanea assenza della famiglia.

     b) Centro socio-educativo:

     accoglie durante alcune ore del giorno, di norma in numero non superiore a trenta, handicappati che presentino notevole compromissione dell'autonomia delle funzioni elementari che abbisognino di una specifica e continua assistenza e non possono essere inseriti nell'ambiente di lavoro. Nell'ipotesi di ristrutturazione di Centri assistenziali esistenti, tale limite può essere superato. Il centro socio-educativo ha come obiettivo il superamento della condizione irrecuperabile e mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione.

     Il centro socio-educativo può avvalersi della collaborazione del volontariato nonché di collaborazione esterna di tipo specifico con riferimento alle attività di manipolazione, di gioco di animazione, di artigianato.

     La localizzazione del centro socio-educativo deve essere tale da assicurare l'integrazione con i servizi del territorio.

     c) Centro residenziale:

     ospita in prevalenza soggetti handicappati un numero non superiore a sessanta, ed è previsto esclusivamente per utenti che risultino impossibilitati a rimanere temporaneamente o permanentemente nel proprio nucleo familiare.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.