§ 2.1.13 - L.R. 24 maggio 1980, n. 14.
Istituzione dell'ufficio geologico regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/05/1980
Numero:14


Sommario
Art. 1.      E' costituito presso le amministrazioni provinciali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria il «Servizio geologico regionale».
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Rapporti con gli organi delle amministrazioni provinciali).
Art. 4.      La Giunta regionale può distaccare presso i propri uffici funzionari tecnici del Servizio geologico regionale per costituire e gestire il centro di documentazione di cui al punto d) [...]
Art. 5.  (Organico).
Art. 6.  (Comitato geologico regionale).
Art. 7.  (Finanziamento).
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.13 - L.R. 24 maggio 1980, n. 14.

Istituzione dell'ufficio geologico regionale.

(B.U. n. 23 del 28 maggio 1980).

 

Art. 1.

     E' costituito presso le amministrazioni provinciali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria il «Servizio geologico regionale».

 

     Art. 2. (Finalità).

     Il Servizio geologico regionale è un organo tecnico e scientifico consultivo al servizio della comunità e degli enti locali ed ha compiti di studio, programmatori e di controllo.

     Assolve, inoltre, i seguenti compiti:

     a) studia la struttura e l'evoluzione del territorio calabrese, analizza e documenta i fenomeni geologici connessi con gli interventi da operare; approfondisce le metodologie conoscitive e le nuove tecniche di intervento;

     b) collabora con gli enti locali nella determinazione delle norme tecniche di carattere geologico alle quali debbono essere improntati gli interventi sul territorio;

     c) cura la programmazione necessaria per la formulazione, nel quadro delle direttive nazionali e regionali, di piani di controllo geologico provinciali con particolare riferimento ai problemi connessi con il rischio sismico e con gli eventi metereologici eccezionali;

     d) costituisce e cura un centro di documentazione di carattere geologico relativo al territorio calabrese ed al suo sottosuolo.

     Per il conseguimento dei propri fini il Servizio geologico regionale si avvale della consulenza del comitato geologico regionale, di cui al successivo articolo 6.

     Potrà disporre di propri laboratori di analisi e controlli.

 

     Art. 3. (Rapporti con gli organi delle amministrazioni provinciali).

     Il Servizio geologico regionale:

     - fornisce consulenza per i problemi ambientali e di gestione del territorio;

     - assiste gli uffici della Regione e degli enti locali per la funzione normativa e di supporto tecnico nei campi di competenza e fornisce indicazioni tecniche per i piani di intervento in caso di calamità naturali per la localizzazione e l'esercizio di centrali per la produzione dell'energia in genere;

     assiste gli uffici tecnici nella scelta delle aree di sviluppo agricolo mediante studi pedologici e idrologici;

     - svolge e promuove ricerche per la valorizzazione delle risorse geologiche;

     - costituisce una banca dei dati relativi al sottosuolo della regione rilevati mediante sondaggi e prospezioni geosismiche e assicura collaborazione di carattere geologico nelle concessioni per la coltivazione di cave, torbiere, acque minerali e termali;

     - esprime ai comuni parere sotto il profilo geologico sugli strumenti urbanistici; assiste gli uffici interessati nel controllo, nella sorveglianza e nella valutazione delle fasi esecutive, degli studi, degli interventi conoscitivi e di controllo geologico nel campo della tutela ambientale;

     assicura contributi e proposte nella redazione dei programmi di interventi per la sistemazione dei fiumi e per la prevenzione delle frane e per la difesa del suolo.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale può distaccare presso i propri uffici funzionari tecnici del Servizio geologico regionale per costituire e gestire il centro di documentazione di cui al punto d) dell'articolo 2.

 

     Art. 5. (Organico).

     L'organico del servizio geologico regionale è, per ciascuna provincia, il seguente:

 

      N. 1 geologo-dirigente;

      N. 3 geologi;

      N. 1 disegnatore;

      N. 1 geometra;

      N. 1 perito agrario:

      N. 2 collaboratori amministrativi;

      N. 1 bibliotecario;

      N. 2 dattilografi;

      N. 1 commesso usciere;

      N. 1 autista.

 

 

     Art. 6. (Comitato geologico regionale).

     Il comitato geologico regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 5 anni.

     Esso è così composto:

     a) due professori universitari di geologia o di materia affine. Il professore di geologia svolge le funzioni di presidente;

     b) due geologi che svolgono la loro attività professionale prevalentemente in Calabria, iscritti all'albo nazionale dei geologi da almeno 7 anni;

     c) un rappresentante designato dai seguenti Istituti:

     - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la difesa e la protezione idrogeologica con sede nel comune di Rende (Cosenza);

     - Ministero dell'agricoltura e foreste - Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo con sede a Catanzaro;

     - Università degli Studi della Calabria - Dipartimento di scienze della terra con sede nel comune di Rende (Cosenza);

     - Università degli Studi della Calabria, Dipartimento difesa del suolo, cattedra di geologia applicata con sede nel comune di Rende.

     Alle riunioni del comitato geologico regionale parteciperà inoltre il dirigente del Servizio geologico regionale.

     Il comitato geologico regionale si riunisce almeno ogni due mesi e trasmette le proprie deliberazioni e proposte ai dirigenti del Servizio geologico regionale delle tre province.

     Il comitato geologico regionale svolge le funzioni di coordinamento dei tre uffici provinciali e di comitato scientifico per le pubblicazioni del Servizio geologico regionale.

     Per l'esame di particolari problemi il Presidente del comitato geologico potrà invitare a partecipare a singole sedute del comitato esperti non facenti parte del comitato.

 

     Art. 7. (Finanziamento).

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 70012202 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

     La predetta disponibilità di bilancio e utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del Capitolo 2111105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione «Spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'ufficio geologico regionale» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100.000.000.

     Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.