§ 3.4.2 - L.R. 21 marzo 1983, n. 11.
Istituzione del centro di ricerca e di documentazione «Melissa».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:21/03/1983
Numero:11


Sommario
Art. 1.      La Regione Calabria, al fine di promuovere la conoscenza e lo studio della storia del movimento contadino e bracciantile, delle lotte per la terra e la riforma agraria, istituisce il «Centro di [...]
Art. 2.      Al centro, a scopo educativo culturale, compete di:
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      All'onere di lire 30 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per gli interventi di cui all'articolo 2, si provvede con le disponibilità esistenti sul Cap. 71102 «Fondo [...]


§ 3.4.2 - L.R. 21 marzo 1983, n. 11.

Istituzione del centro di ricerca e di documentazione «Melissa».

(B.U. n. 22 del 30 marzo 1983).

 

Art. 1.

     La Regione Calabria, al fine di promuovere la conoscenza e lo studio della storia del movimento contadino e bracciantile, delle lotte per la terra e la riforma agraria, istituisce il «Centro di documentazione Melissa».

 

     Art. 2.

     Al centro, a scopo educativo culturale, compete di:

     a) individuare, acquisire, ordinare, catalogare documenti, testimonianze, pubblicazioni, materiale fotografico, filmico, sonoro, pittorico ed ogni altro materiale che interessi la storia del movimento contadino e bracciantile calabrese;

     b) curare e promuovere studi e pubblicazioni ed altre iniziative inerenti la storia del movimento contadino e bracciantile per la riforma agraria nella regione;

     c) provvedere direttamente o in collaborazione con le Università calabresi, alla realizzazione di progetti culturali sui movimenti politici di base all'inizio dell'800 fino alla prima metà 900, acquisendone e ordinandone il materiale documentario dagli stessi prodotto [1];

     d) istituire borse di studio per laureati e laureandi calabresi, le cui modalità saranno definite con apposito regolamento;

     e) organizzare, nel territorio del comune di Melissa, una mostra permanente del materiale raccolto ed ordinato e curarne - in collaborazione e d'intesa con enti locali, associazioni, istituti d'istruzione - la diffusione e la conoscenza più ampia. Nel caso in cui il centro a tale scopo decida la realizzazione di apposito edificio, la Regione concorrerà con propria legge al finanziamento dell'opera;

     f) mantenere contatti con tutti i centri ed istituti presenti nella regione che si interessano del movimento contadino e bracciantile nonché con l'università della Calabria;

     g) organizzare convegni, incontri, tavole rotonde ed ogni altra iniziativa atta a conseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 3. [2]

     1. Il funzionamento del Centro è regolato dallo Statuto, da approvarsi, con delibera del Consiglio comunale di Melissa.

     2. Lo Statuto di cui al precedente comma è trasmesso per conoscenza al Dipartimento della Cultura della Regione Calabria.

 

     Art. 4. [3]

     Tutto il materiale acquisito di cui all'articolo 1 resta di proprietà del Comune di Melissa.

 

     Art. 5.

     All'onere di lire 30 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per gli interventi di cui all'articolo 2, si provvede con le disponibilità esistenti sul Cap. 71102 «Fondo occorrente per fra fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 2) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982».

     La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito Capitolo 3313108 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1983 con la denominazione «Contributo per l'istituzione del Centro studi, ricerche e documentazione su Melissa» con lo stanziamento di lire 30 milioni in termini di competenza e di cassa, ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1982, a norma dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

     Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.


[1] Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[3] Articolo così modificato dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.