§ 6.3.187 - L.R. 11 maggio 2007, n. 9.
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 Art. 3, comma 4, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:11/05/2007
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Fondo per lo sviluppo).
Art. 2.  (Stazione Unica Appaltante).
Art. 3.  (Riforma di Fincalabra S.p.A.).
Art. 4.  (Soppressione dell’AFOR).
Art. 5.  (Soppressione dell’ARSSA).
Art. 6.  (Incentivi per l’esodo al personale degli enti disciolti).
Art. 7.  (Accorpamento delle ASL).
Art. 8.  (Riduzione delle spese per locazioni passive).
Art. 9.  (Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni).
Art. 10.  (Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza).
Art. 11.  (Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali).
Art. 12.  (Ricognizione dei beni immobili).
Art. 13.  (Valorizzazione e dismissione dei beni immobili).
Art. 14.  (Riscossione di tariffe).
Art. 15.  (Rispetto del patto di stabilità).
Art. 16.  (Contenimento della spesa sanitaria).
Art. 17.  (Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale).
Art. 18.  (Servizi psichiatrici di diagnosi).
Art. 19.  (Strutture sanitarie).
Art. 20.  (Interventi in materia di lavoro precario).
Art. 21.  (Disposizioni in materia di LSU-LPU).
Art. 22.  (Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese).
Art. 23.  (Cofinanziamenti regionali).
Art. 24.  (Regimi di aiuto).
Art. 25.  (Disposizioni in materia di addizionale Irpef).
Art. 26.  (Modalità di erogazione delle risorse alle Province).
Art. 27.  (Disposizioni in materia urbanistica).
Art. 28.  (Disposizioni in materia di personale).
Art. 29.  (Disposizioni in materia di enti territoriali).
Art. 30.  (Rischio sismico).
Art. 31.  (Disposizioni diverse).
Art. 32.  (Centro agroalimentare).
Art. 33.  (Finanziamenti ad enti locali per investimenti).
Art. 34.  (Contributi di carattere sociale).
Art. 35.  (Finanziamenti diversi).
Art. 36.  (Copertura finanziaria).
Art. 37.  (Pubblicazione).


§ 6.3.187 - L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002).

(B.U. 21 maggio 2007, n. 9 - S.S. n. 1).

 

TITOLO I

Misure per lo sviluppo socio-economico e per la razionalizzazione dell’azione pubblica

 

Art. 1. (Fondo per lo sviluppo).

     1. Nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2007 è istituito un Fondo finalizzato al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.

     2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono:

     a) il 60 per cento delle maggiori entrate, rispetto a quelle considerate nel bilancio di previsione per il medesimo anno effettivamente realizzate nel corso dell’anno 2007, a valere sui tributi propri della Regione non gravati da vincoli di destinazione;

     b) le somme rese disponibili a seguito della rinegoziazione dei mutui intervenuta in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1.

     3. La Giunta regionale individua con proprie deliberazioni le specifiche tipologie di intervento cui destinare le risorse del Fondo, con priorità per quelle che possono beneficiare di cofinanziamenti da parte di soggetti diversi dalla Regione, nonché le somme da destinare a ciascuna di esse. Le predette deliberazioni sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per il parere, da rendere nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole. Nel caso di interventi non contemplati dalla legislazione vigente la relativa disciplina è disposta con legge regionale.

 

     Art. 2. (Stazione Unica Appaltante).

     1. Al fine di semplificare e rendere omogenea l’azione amministrativa, nonché per la gestione più uniforme, trasparente e conveniente degli appalti di opere, lavori pubblici e forniture di beni e servizi, è istituita la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), con sede in Catanzaro.

     2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, presenta al Consiglio regionale una apposita proposta legislativa che, fra l’altro, disciplini:

     a. la composizione dell’organismo, prevedendo eventuali forme di coinvolgimento di una rappresentanza del Ministero dell’Interno (Ufficio territoriale del Governo) e della Magistratura contabile od amministrativa, da richiedere ai competenti organi di autogoverno, nonché il reclutamento del personale in via prioritaria mediante distacco da parte degli Enti di cui alla lettera c);

     b. le funzioni e le competenze attribuite o devolute alla S.U.A., ivi compresa la redazione di relazioni semestrali sull’andamento degli appalti e delle forniture, da presentare alla Giunta ed al Consiglio regionale;

     c. l’obbligo, per gli organi dell’Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie ed ospedaliere, le Aziende regionali e gli Enti strumentali od ausiliari della Regione, di ricorrere, salvo eccezioni adeguatamente motivate, alla S.U.A. per le procedure di predisposizione e di affidamento degli appalti, fino alla stipula del contratto di affidamento, che rimane nella titolarità dell’Ente beneficiario della prestazione;

     d. la possibilità di attivare specifiche convenzioni o protocolli d’intesa con altri Enti locali e territoriali calabresi, previa apposita richiesta degli stessi;

     e. l’eventuale articolazione dell’organismo in sezioni specializzate per materia e/o tipologia di appalti;

     f. il sistema di monitoraggio e verifica delle procedure di affidamento degli appalti od incarichi comunque rimasti nella disponibilità dei soggetti di cui alla lettera c), anche al fine di prevenire l’esclusione del divieto di frazionamento degli appalti;

     g. l’attribuzione alla S. U.A. delle funzioni di Osservatorio sull’andamento dei prezzi di mercato delle opere, beni e servizi oggetto degli appalti di che trattasi.

     3. La proposta di legge, presentata dalla Giunta regionale, sarà esaminata con procedura di urgenza, secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio regionale.

     4. È fatto divieto assoluto di dare corso al rinnovo anche tacito di contratti in essere per l’acquisto di beni e servizi, ancorché tale facoltà sia espressamente prevista dai contratti stessi. Le disposizioni che precedono non si applicano alla convenzione in essere con l’Osservatorio per il turismo di cui al contratto n. 10273 del 5 settembre 2006, di cui si autorizza il rinnovo.

 

     Art. 3. (Riforma di Fincalabra S.p.A.).

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad assumere le iniziative necessarie ad acquisire alla Regione le quote azionarie di Fincalabra S.p.A. detenute da altri soci, anche attraverso la definizione di appositi accordi che, a titolo di corrispettivo per la cessione, prevedano il coinvolgimento dei soci cedenti quali associati in partecipazione nelle attività da realizzare.

     2. A seguito dell’acquisizione delle quote azionarie di cui al comma 1, nell’esercizio dei diritti dell’azionista la Giunta regionale, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, promuove l’adozione delle iniziative dirette a ridefinire il ruolo e i compiti di Fincalabra S.p.A, nella prospettiva di dotare la Regione di uno strumento tecnico ed operativo per la più efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socioeconomico, con particolare riguardo alla realizzazione di attività e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle P.M.I. operanti nel territorio della Regione Calabria e quindi dell’occupazione, attraverso l’innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, la crescita dell’occupazione, la promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e manageriali.

     3. La società di cui al comma 1 assicurerà l’assistenza ed il supporto nei confronti degli enti locali per favorire lo sviluppo locale dei territori, anche in termini di integrazione infrastrutturale, potenziandone la capacità di gestione, informazione e valorizzazione delle aree industriali anche ai fini della predisposizione di piani e progetti da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Tali attività sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.

     4. I rapporti tra la Regione e Fincalabra S.p.A. sono disciplinati attraverso apposite convenzioni di servizio, da sottoscrivere, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, nell’ambito delle quali sono, tra l’altro, determinati il livello di remunerazione per i servizi resi, nonché le modalità di periodica informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso.

     5. Fincalabra S.p.A., società di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento della propria attività, può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali di carattere strategico nel rispetto dei limiti riportati nei punti successivi:

a) le partecipazioni finanziarie devono essere unicamente finalizzate a fornire supporto finanziario alle società partecipate anche nelle forme di "venture capital" o di "seed capital" e non possono prevedere alcuna forma di gestione diretta delle società partecipate;

b) al fine di garantire il rispetto dei principi normativi che regolano il funzionamento di Fincalabra S.p.A., le partecipazioni strumentali in veicoli operativi di carattere strategico devono essere finalizzate all'acquisizione di quote del capitale di imprese e società i cui prodotti e/o servizi integrino i processi produttivi e/o operativi di Fincalabra S.p.A. e devono consentire l'esercizio del controllo societario o garantire il mantenimento di un rapporto organico con !'impresa partecipata [1].

     5 bis. L'acquisizione delle partecipazioni strategiche, di cui al comma precedente, lettera b), deve essere debitamente autorizzata con apposita delibera di Giunta [2].

     5 ter. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione dalla presente legge, provvede a dettare le linee di indirizzo che consentano l'individuazione delle caratteristiche che le società partecipate da Fincalabra S.p.A. devono possedere al fine dell'attribuzione della rilevanza strategica [3].

     5 quater. Fincalabra S.p.A. dovrà dismettere tutte le partecipazioni che non rientrano in quelle indicate nei commi precedenti [4].

     5 quinques. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l'esercizio dei diritti dell'azionista, i rappresentanti regionali devono garantire il conseguimento delle disposizioni dettate con il presente articolo. A tale fine, con cadenza semestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al Dipartimento "Attività Produttive" e al Dipartimento "Controlli", sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo [5].

     6. Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo e due supplenti nominati dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto soloin caso di sostituzione di uno o due sindaci effettivi, in misura corrispondente alladurata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma alcomponente effettivo sostituito [6].

     6 bis. È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica [7].

     7. Le modifiche dell’oggetto sociale e della struttura societaria costituiscono giusta causa di recesso da tutti i rapporti patrimoniali in essere, non coerenti con i nuovi e diversi compiti attribuiti a Fincalabra S.p.A. dalla presente legge.

     8. Tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, in contrasto con le modifiche statutarie di cui al comma 5, si intendono abrogate alla data di approvazione delle stesse.

 

     Art. 4. (Soppressione dell’AFOR).

     1. L’Azienda forestale regionale – AFOR è soppressa e posta in liquidazione.

     2. [Le funzioni amministrative in materia di demanio forestale e forestazione sono trasferite o delegate alle Province; la Giunta regionale adotta apposite deliberazioni concernenti l’individuazione analitica delle funzioni ed i criteri di esercizio delle stesse, riservando a sé quelle concernenti la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e il controllo, individuate dall’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34] [8].

     3. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissario liquidatore, per la durata di sei mesi, prorogabili per una sola volta di altri sei [9].

     4. Nella medesima deliberazione, la Giunta regionale approva gli indirizzi al Commissario, per la sollecita, efficiente ed economica realizzazione della fase liquidatoria.

     5. Gli organi statutari il direttore generale e i vice direttori generali dell’AFOR cessano di diritto dalle loro funzioni alla data di nomina del Commissario liquidatore, che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione dell’Ente [10].

     6. [Il Commissario liquidatore, entro novanta giorni dall’insediamento, provvede alla redazione di un piano di massima della liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che dovrà prevedere la riscossione dei crediti, l’estinzione dei debiti anche mediante piani di rateizzazione, nonché la restituzione o il trasferimento degli immobili all’Amministrazione regionale, che ne potrà curare la cessione secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, destinandone il relativo ricavo alla copertura delle passività derivanti dalla liquidazione] [11].

     7. [Il Commissario provvede inoltre al trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi, mentre gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale sono assegnati in titolarità alle Province, secondo il criterio della residenza del singolo lavoratore, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2006 e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6. Alle Province, secondo il criterio della residenza, sono altresì assegnati in titolarità i lavoratori inseriti nel «Fondo sollievo» alla data del 31 dicembre 2006, sempre nel rispetto del regime contrattuale in essere] [12].

     7 bis. [I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di assunzione a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i collaboratori a progetto di cui alla delibera del Commissario Liquidatore Afor n. 43 del 29 febbraio 2008, in servizio al 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio dì residenza. Il rapporto di lavoro è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza interruzione di continuità] [13].

     7 ter. [I contratti di cui al primo comma dell’art. 25 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per come individuato in detto primo comma e purché in essere con l’AFOR alla data del 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza dei soggetti interessati] [14].

     8. [I lavoratori sono destinati alla realizzazione di progetti, anche su proposta di altri Enti pubblici, particolarmente in materia di uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo, nei settori forestale, demaniale, del riassetto idrogeologico, della gestione dei parchi ed aree protette, della ricognizione degli usi civici, della lotta agli incendi boschivi, da finanziare prioritariamente con fondi della programmazione unitaria 2007-2013 e per i rimanenti costi con fondi trasferiti dallo Stato e regionali, nel rispetto del principio dell’invarianza degli oneri per la Regione. Il personale idraulico-forestale continua ad essere inquadrato nell’attuale comparto contrattuale e non potrà essere inquadrato o trasferito nei ruoli regionali o provinciali] [15].

     9. [La fase liquidatoria si conclude con l’adozione di un bilancio finale di liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che determina l’estinzione dell’Ente] [16].

     10. [L’insieme dei lavoratori di cui al comma 7 costituisce, nell’ambito di ciascuna Provincia, un bacino ad esaurimento] [17].

 

     Art. 5. (Soppressione dell’ARSSA).

     1. L’Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura – ARSSA è soppressa e posta in liquidazione con le stesse modalità di cui all’articolo 4. Il piano di liquidazione redatto dal Commissario liquidatore deve prevedere altresì la dismissione e la cessione a terzi delle attività di rilevanza economica e/o imprenditoriale, ovvero l’acquisizione, anche temporanea, delle stesse, da parte della Regione o di altri Enti o Aziende indicati dalla Giunta regionale.

     2. Nell’ambito della liquidazione, il commissario dovrà trasferire all’Ente deputato a svolgere le funzioni di forestazione allorquando costituito, l’intero patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi facente parte del patrimonio dell’ARSSA con il relativo personale preposto, che sarà inquadrato nei ruoli dell’Ente subentrante ed al quale si applicheranno le disposizioni di cui alla legge istitutiva dello stesso [18].

     3. [Le funzioni amministrative diverse da quelle di cui al comma 2 sono conferite alle Province, che le esercitano anche in forma associata, permanendo in capo alla Giunta regionale i soli atti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, individuati dall’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34] [19].

     4. [Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, la Giunta regionale procede al trasferimento di personale proprio o già appartenente all’ARSSA, anche in regime di diritto privato, previa determinazione del contingente necessario] [20].

     5. [Il personale residuo dell’ente disciolto è trasferito in soprannumero presso la Regione Calabria, permanendo nello status giuridico ed economico precedente] [21].

     6. [Il personale di cui al comma 5 potrà essere inoltre assunto, con il consenso dello stesso, da Enti pubblici o privati diversi dalle Province che ne facciano richiesta, previa stipula di apposite convenzioni con il Dipartimento regionale competente, le quali potranno prevedere forme di incentivazione economica a fronte di un piano di utilizzo. I contratti di collaborazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale addetto ai servizi amministrativi, sono trasferiti agli enti gestori] [22].

 

     Art. 6. (Incentivi per l’esodo al personale degli enti disciolti).

     1. Ai dipendenti a tempo indeterminato dei due enti posti in liquidazione ai sensi degli articoli 4 e 5, nonché agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale utilizzati dai Consorzi di bonifica alla data del 31 dicembre 2006, sono concessi incentivi per l’esodo anticipato dall’impiego, secondo procedure che saranno individuate dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

     2. Per il finanziamento dell’esodo di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente le risorse finanziarie rivenienti dal risparmio conseguito sulle erogazioni per spese generali di funzionamento degli enti soppressi e per spese generali sui progetti realizzati dai Consorzi di bonifica, nonché le economie rappresentate dalle somme derivanti dalla riduzione della forza lavoro in conseguenza dell’esodo [23].

 

     Art. 7. (Accorpamento delle ASL).

     1. Le undici Aziende sanitarie attualmente presenti sul territorio regionale sono accorpate in cinque Aziende sanitarie locali, che assumono la denominazione di Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone, il cui territorio di riferimento corrisponde alle attuali circoscrizioni provinciali.

     2. Le nuove Aziende subentrano nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi relativi alle Aziende preesistenti, in ragione dell’ambito provinciale di riferimento.

     3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi delle Aziende cessano di diritto dalle loro funzioni. Gli organi delle nuove Aziende sono nominati nel termine di trenta giorni dall’avvenuto accorpamento. Sino ad allora, le relative funzioni sono svolte dagli organi già in carica presso le Aziende sanitarie precedentemente istituite presso i capiluogo di Provincia.

     4. Gli atti aziendali approvati dalla Giunta regionale restano in vigore, per quanto applicabili, per non oltre sei mesi dall’insediamento dei nuovi organi, data entro la quale dovrà procedersi all’approvazione degli atti delle nuove Aziende.

     5. La Giunta regionale adotta ogni altra disposizione esecutiva in epoca antecedente rispetto all’approvazione del Piano Sanitario Regionale 2007/2009.

     6. L’attuazione delle disposizioni che precedono avviene, limitatamente alle Aziende sanitarie n. 9 di Locri e n. 11 di Reggio Calabria, previo accordo con il Ministero dell’interno. Se l'accordo con il Ministero dell'Interno non è più necessario, l'accorpamento delle Aziende sanitarie n. 11 di Reggio Calabria e n. 9 di Locri avviene entro il 31 gennaio 2012, attraverso la nomina dell'organo di vertice della nuova Azienda sanitaria, il cui territorio di riferimento corrisponde alla circoscrizione provinciale di Reggio Calabria e, ove necessario, attraverso la nomina dei commissari liquidatori delle Aziende preesistenti [24].

 

     Art. 8. (Riduzione delle spese per locazioni passive).

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, anche tenendo conto degli effetti derivanti dal trasferimento di personale agli enti locali, un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati quali sedi di uffici dell’amministrazione regionale e di riduzione della spesa per locazioni passive.

     2. È fatto divieto assoluto di dare corso alla stipulazione, ovvero alla proroga ove consentita, ovvero al rinnovo anche tacito ove espressamente previsto, di contratti di locazione passiva in assenza di previa verifica di indisponibilità, allo scopo, di beni demaniali o patrimoniali della Regione.

 

     Art. 9. (Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni).

     1. La Regione assume il principio della riorganizzazione di tutte le attività individuate nel presente articolo in funzione del perseguimento di obiettivi di economicità, razionalizzazione e congruità rispetto a tutte le sue articolazioni interne ed esterne.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché gli amministratori dei soggetti di cui al comma 3, con provvedimento amministrativo provvedono:

     a) ad accertare la perdurante utilità di incarichi professionali, studi, consulenze, comitati, commissioni ed organismi collegiali di qualsiasi natura operanti nell’ambito delle organizzazioni regionali;

     b) a diminuire il numero dei componenti degli organismi di cui alla lettera a) salvo che la determinazione del numero dei componenti non derivi dall’obiettiva, accertata necessità di avvalersi di professionalità diversificate;

     c) a ridurre l’importo di indennità ed eventuali gettoni di presenza spettanti ai predetti componenti, fermo restando il divieto di procedere per il triennio 2007-2009 ad aggiornamenti di ogni tipo di compenso, ancorché soggetto ad incremento per variazione del costo della vita;

     d) a ridurre la spesa per il funzionamento degli organismi di cui alla lettera a), anche attraverso la messa in comune dei supporti organizzativi e di segreteria.

     3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti di enti, agenzie, aziende regionali, ivi comprese quelle sanitarie ed ospedaliere.

     4. Gli organismi per i quali non siano stati accertati i requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soppressi.

     5. Dall’attuazione di ciascuna delle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 deve conseguire una economia di spesa non inferiore al 20 per cento di quella sostenuta mediamente per le medesime finalità nell’anno 2006, fatto salvo il caso di dimostrate economie già conseguite.

     6. I soggetti di cui al comma 3, qualora non vi provvedano in sede di bilancio di previsione per l’anno 2007, sono tenuti a trasmettere al dipartimento regionale Bilancio e Patrimonio copia autentica dei provvedimenti assunti per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, muniti della certificazione di asseveramento da parte dei rispettivi Organi di controllo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali la Giunta regionale procede alla nomina di commissari ad acta.

     7. Le economie realizzate dalla Giunta e dal Consiglio regionale confluiscono nel fondo di cui all’articolo 1.

     8. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l’esercizio dei diritti dell’azionista, la Regione impronta la propria azione di socio all’obiettivo di conseguire o promuovere l’adesione alle disposizioni e alle misure ed azioni richiamate nel presente articolo e nell’articolo 8, da parte delle Società partecipate o interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalla Regione stessa.

 

     Art. 10. (Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza). [25]

     [1. È istituita l’Autorità regionale per la valutazione dei rapporti di consulenza e professionali esterni retribuiti con la Regione e con gli enti di emanazione regionale.

     2. L’Autorità, organo collegiale indipendente e dotata di autonomia organizzativa e finanziaria con sede presso il Consiglio regionale, è costituita dal Presidente e da due componenti, con voto limitato ad uno, nominati ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, in possesso dei seguenti requisiti:

     a. provata professionalità con esperienza di incarichi o funzioni istituzionali di rilevante responsabilità;

     b. non rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche di rappresentanza di partiti politici né di organizzazioni sindacali;

     c. non abbiano intrattenuto rapporti di consulenza, a qualsiasi titolo, con la Regione negli ultimi cinque anni.

     3. Il Presidente e i componenti dell’Autorità durano in carica per l’intera legislatura, non possono essere riconfermati ed il rapporto che si instaura con la Regione è di tipo esclusivo.

     4. Al Presidente compete una indennità di funzione non superiore al 50 per cento dell’indennità base spettante ai Direttori Generali della Giunta regionale, mentre i componenti non possono percepire compensi in misura superiore al 50 per cento di quanto corrisposto al Presidente.

     5. L’Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l’organizzazione interna, il funzionamento e la gestione delle risorse attribuite, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio.

     6. L’Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale, nel campo della valutazione dell’efficienza e produttività delle pubbliche amministrazioni.

     7. L’Autorità svolge le funzioni di valutazione, di indirizzo e supporto anche agli Enti locali e Aziende sanitarie e ospedaliere che ne facciano richiesta e previa stipula di apposita convenzione che ne regoli il rapporto.

     8. È fatto obbligo ai Direttori Generali dei dipartimenti, degli enti strumentali e/o partecipati dalla Regione, delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, entro trenta giorni dall’insediamento dell’Autorità, di trasmettere gli atti relativi a tutti gli incarichi di cui al comma 1 già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge; per quelli conferiti successivamente la trasmissione degli atti deve avvenire nei dieci giorni successivi alla stipula.

     9. È fatto obbligo all’Autorità di segnalare alla Giunta regionale la situazione e il rendimento di tutti gli incarichi e in presenza di accertata inadeguatezza del soggetto incaricato ne propone la revoca ovvero la eliminazione di quelli ritenuti inutili.

     10. È in ogni caso vietato il cumulo degli incarichi di cui al comma 1, a qualunque titolo conferiti; l’accertata esistenza di più conferimenti va rimossa entro trenta giorni dall’insediamento dell’Autorità, trascorsi infruttuosamente i quali la Giunta regionale provvede d’ufficio a suo insindacabile giudizio.

     11. La Giunta regionale assicura risorse umane e finanziarie per il buon funzionamento dell’Autorità.

     12. L’Autorità trasmette semestralmente al Consiglio regionale idonea relazione sulla propria attività.]

 

     Art. 11. (Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali).

     1. L’Agenzia istituita ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.

     2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta apposito disciplinare per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

     3. Fermo restando il sostegno finanziario della Regione, le funzioni svolte dalle Aziende regionali per il diritto allo studio istituite ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite alle Università territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni sottoposte all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Le predette convenzioni dovranno prevedere la rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti da trasmettere al competente Dipartimento regionale. Con la conseguente estinzione delle Aziende regionali cessano gli effetti dei contratti e di ogni altra convenzione stipulata dalle soppresse Aziende regionali, eccetto quelli fatti salvi nelle suddette convenzioni [26].

     4. A decorrere dalla data delle predette convenzioni, le Aziende di cui al comma 3 sono soppresse. Dalla stessa data la Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in proprietà all’università di Reggio Calabria l’immobile dell’ARDIS di Reggio Calabria con vincolo di destinazione a casa dello studente e con obbligo di restituzione ove, per qualsiasi causa, cessi lo svolgimento delle funzioni da parte della stessa Università [27].

     5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a definire un piano per la dismissione delle quote azionarie detenute nelle società Comac, Comalca e Comarc. Le conseguenti procedure di dismissione sono attivate nei trenta giorni successivi, avvalendosi di società specializzate il cui corrispettivo graverà a titolo definitivo sulle risorse rivenienti dalle dismissioni stesse.

     5 bis. All'atto della chiusura del procedimento di liquidazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di Catanzaro, il personale dipendente dalla stessa con contratto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito, mantenendo la posizione giuridica ed economica in godimento, all'Azienda Calabria Lavoro che ne dispone l'utilizzo in proprio o presso la Regione e gli altri Enti strumentali, vigilati e controllati, mediante stipula di apposite convenzioni [28].

     5 ter. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione del trattamento economico, ammontante a regime ad euro 421.709,62, provvede annualmente la Regione Calabria con apposito stanziamento. Per le annualità comprese nel bilancio pluriennale 2015-2017 la copertura della spesa, quantificata per l'anno 2015 in euro 194.635,21 e, per gli anni 2016 e 2017 in euro 421.709,62, è garantita con le risorse allocate al capitolo U0331310901 (UPB U.004.002.002.002), la cui disponibilità è contestualmente ridotta dello stesso importo per ciascuno degli anni considerati [29].

     5 quater. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) [30].

     6. L’esame dei bilanci di società partecipate e di enti strumentali regionali, nonché dei piani e dei programmi, trasmessi al Consiglio Regionale ai sensi della vigente normativa per la definitiva approvazione, avviene secondo la procedura di priorità di cui all’articolo 68 del Regolamento consiliare, in deroga al numero massimo di tre proposte al mese, di cui alla medesima norma.

     7. L’articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, è sostituito dal seguente: «1. Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero variabile da tre a cinque membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l’adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l’elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale».

     8. In recepimento dell’articolo unico, comma 734, della legge finanziaria statale per il 2007, non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, facenti capo all’organizzazione della Regione Calabria, chi, avendo ricoperto incarichi analoghi nei cinque anni precedenti, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

 

     Art. 12. (Ricognizione dei beni immobili).

     1. I beni della Regione sono iscritti nei seguenti inventari:

     a) inventario dei beni demaniali;

     b) inventario dei beni immobili patrimoniali;

     c) inventario dei beni mobili patrimoniali di uso durevole;

     d) inventario automezzi, veicoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri.

     2. Gli inventari di cui al comma 1 sono tenuti e costantemente aggiornati, attraverso la registrazione di ogni variazione intervenuta, dalle competenti strutture del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per ciò che attiene a quelli di cui alle lettere a) e b), e del Settore Economato, per ciò che attiene a quelli di cui alle lettere c) e d).

     3. Gli inventari di cui al comma 1, lettere a) e b), espongono di norma i seguenti dati:

     a) l’ubicazione, la consistenza, la qualità;

     b) i riferimenti catastali e le destinazioni d’uso;

     c) i titoli di provenienza;

     d) i valori catastali aggiornati;

     e) gli usi assentiti e le relative durate;

     f) i redditi prodotti.

     4. I commi da 1 a 6 dell’articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15, sono abrogati.

     5. Al fine di consentire una compiuta e aggiornata azione di verifica, consolidamento ed integrazione dei dati inclusi o da includere negli inventari di cui al comma 1, lettere a) e b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i responsabili dei Dipartimenti regionali raccolgono e trasmettono al Dipartimento Bilancio e Patrimonio ogni informazione e documentazione a qualsiasi titolo detenuta dagli uffici rispettivamente dipendenti in ordine ad immobili rientranti tra quelli di cui alle predette lettere.

     6. Per le medesime finalità di cui al comma 5, agli adempimenti ivi stabiliti provvedono altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a beni del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione utilizzati sulla base di concessioni o a qualsiasi altro titolo, i seguenti soggetti:

     a) enti locali;

     b) enti, agenzie e aziende regionali, ivi comprese quelle sanitarie;

     c) società partecipate dalla Regione, direttamente o attraverso altre società partecipate o enti regionali;

     d) associazioni, fondazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti regionali.

     7. [Tutti i beni immobiliari facenti parte del patrimonio della Regione sono indisponibili, ferma restando la facoltà della Giunta regionale di dichiararne la disponibilità anche ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge] [31].

     8. I soggetti pubblici e privati che, in assenza di titoli giuridici validi, utilizzino beni del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione nonché ogni altro bene trasferito alla Regione per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 14 gennaio 1972 e nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, ovvero riconducibile al patrimonio regionale in virtù di ogni altra normativa statale o regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare istanza alla Regione per la regolarizzazione degli utilizzi in atto. La mancata produzione di istanza entro il predetto termine costituisce ad ogni effetto manifestazione negativa di volontà in ordine alla prosecuzione dell’utilizzo del bene.

 

     Art. 13. (Valorizzazione e dismissione dei beni immobili).

     1. Al fine di favorire la razionalizzazione, l’economica gestione e la dismissione dei beni immobili della Regione, la Giunta regionale provvede:

     a. entro il 31 dicembre 2008 dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire un primo elenco tra i beni già inseriti nel conto del patrimonio, ovvero che risultino censiti sulla base di apposita attività di ricognizione e accertamento, che non rivestano natura di utilità, funzionalità o strumentalità rispetto alle attività della Regione [32];

     b. all’alienazione:

     — di beni del patrimonio immobiliare di cui alla lettera a);

     — di altri beni individuati attraverso successivi elenchi;

     — di diritti reali sui suddetti beni patrimoniali.

     2. L’alienazione o la gestione dei suddetti beni avverrà sulla base di procedimenti che saranno avviati dalla Regione nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale. Per l’individuazione e lo svolgimento di tali procedimenti, la Regione è autorizzata ad avvalersi delle necessarie risorse umane e professionali anche mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie [33].

     3. Le somme derivanti dalla dismissione o dalla economica gestione dei beni di cui al comma 1 confluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per essere destinate, in via esclusiva, alla realizzazione di investimenti di pubblica utilità. L’utilizzazione del fondo ha luogo secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 3.

     4. Gli enti strumentali della Regione non possono procedere all’acquisizione, all’alienazione o alla locazione di beni immobili senza l’autorizzazione della Giunta regionale.

 

     Art. 14. (Riscossione di tariffe).

     1. La riscossione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile, per i quali entro il 30 settembre 2007 non venga presentato il piano di estinzione del debito ai sensi dell’art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale entro i venti giorni successivi alla presentazione, è effettuata ai sensi dell’art. 40 bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 [34].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora il comune debitore non rispetti le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito ovvero non provveda ai pagamenti delle annualità successive a quelle comprese nel piano medesimo.

     3. L’ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, che si avvale, per le attività istruttorie, di So.Ri.Cal. S.p.A., in base a quanto previsto dalla vigente convenzione [35].

 

     Art. 15. (Rispetto del patto di stabilità).

     1. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalle norme relative al Patto di Stabilità per l’anno 2007 il Dipartimento Bilancio e Patrimonio effettua una verifica straordinaria degli impegni assunti fino alla data del 30 giugno 2007. Sulla base dei risultati di tale verifica, qualora se ne ravvisi la necessità, la Giunta regionale adotta appositi provvedimenti finalizzati a stabilire limitazioni dell’operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio, nella misura necessaria a consentire il rientro nei parametri del Patto di Stabilità.

     2. Le delibere e i decreti che comportano impegni a carico di capitoli di spesa correlati ad assegnazioni dello Stato con destinazione vincolata devono essere corredati da una scheda, redatta dai Dipartimenti competenti, relativa allo stato di attuazione dei programmi e/o progetti relativi alle predette assegnazioni: e alla possibilità di effettiva acquisizione delle stesse.

 

TITOLO II

Disposizioni in materia sanitaria

 

     Art. 16. (Contenimento della spesa sanitaria).

     1. Nelle aziende del servizio sanitario regionale l’indizione e l’espletamento di concorsi, le assunzioni, anche a tempo determinato, i trasferimenti, la mobilità, i comandi ed ogni altra forma di copertura di posti della dotazione organica anche mediante forme di lavoro flessibile, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono soggette a preventiva autorizzazione regionale.

     1 bis. L’immissione in servizio dei vincitori di procedure selettive previamente autorizzate, avviene senza ulteriore autorizzazione regionale, purché entro e non oltre un anno dall’autorizzazione, ferma restando la verifica della disponibilità finanziaria [36].

     2. Le assunzioni, i trasferimenti, la mobilità, i comandi e tutte le altre forme di utilizzazione di personale previste dal comma 1, che vengano disposti in assenza di autorizzazione regionale sono nulli di diritto, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2126 del codice civile e sono valutati ai fini della mancata conferma, revoca o decadenza del Direttore Generale; il Dipartimento regionale della tutela della salute cura la trasmissione dei relativi atti e provvedimenti alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, per la valutazione di competenza.

     3. Per tutte le forme di copertura di posti della dotazione organica di cui al comma 1, l’autorizzazione regionale è concessa, tenuto conto delle necessità di assicurare i livelli essenziali di assistenza e della situazione economica-finanziaria di ciascuna azienda, dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei piani attuativi o dei programmi annuali di attività. Qualora i trasferimenti, le mobilità, i comandi e le assunzioni a tempo determinato non siano stati previsti nei piani attuativi o nei programmi annuali, l’autorizzazione regionale può essere concessa, in relazione a comprovate necessità assistenziali, con determinazione non delegabile del Dirigente Generale del Dipartimento tutela della salute.

     4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al conferimento o rinnovo di consulenze esterne, di qualsiasi tipologia, alle progressioni, verticali disciplinate dai contratti collettivi ed agli incarichi dirigenziali di struttura complessa. È comunque fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

     5. Le autorizzazioni concesse prima del 1° gennaio 2007, in qualunque forma, alla copertura dei posti in dotazione organica e non ancora eseguite, devono essere sottoposte a conferma. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le Aziende del Servizio Sanitario, ove permanga la necessità di copertura, inviano apposita richiesta al Dipartimento regionale tutela della salute, che provvede all’istruttoria ed al rilascio dell’autorizzazione entro i successivi sessanta giorni; decorso tale termine, le autorizzazioni si intendono comunque confermate.

     6. Alle assunzioni nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale non si applicano le procedure di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

     7. All’art. 31, comma 10, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 sono abrogate le parole «per ciascuna azienda sanitaria».

     8. L’articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 9 si interpreta nel senso che, ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, la Giunta regionale può, in ogni tempo e secondo le valutazioni del caso, adottare uno o più provvedimenti tra quelli ivi previsti, ovvero revocare o modificare i provvedimenti già assunti [37].

     9. Il termine previsto dall’art. 5 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 è prorogato di ventiquattro mesi.

     10. Gli atti aziendali approvati dalla Giunta regionale non possono essere modificati prima dell’entrata in vigore del Piano Sanitario Regionale 2007/2009, da approvarsi comunque entro il 30 settembre 2007, fatti salvi casi eccezionali ed imprevedibili, opportunamente motivati.

 

     Art. 17. (Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale).

     1. L’articolo 5 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, è così sostituito:

     «Art. 5.

     1. E`istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, quale organismo rappresentativo delle autonomie locali nell’ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria.

     2. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale.

     3. La Conferenza è così composta:

     a) assessore regionale alla tutela della salute o suo delegato, che la presiede;

     b) presidenti delle conferenze dei sindaci delle aziende sanitarie;

     c) sindaci, o loro delegati, delle città capoluogo di provincia, se non presidenti di conferenza dei sindaci;

     d) quattro rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali, dei quali uno dell’ANCI, uno dell’UPI, uno dell’UNCEM ed uno della Lega delle autonomie;

     e) presidenti delle province, o loro delegati, limitatamente alla trattazione delle materie socio-sanitarie.

     4. Se richiesti, partecipano ai lavori della Conferenza, senza diritto di voto, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale tutela della salute, nonché i Direttori Generali delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere.

     5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale alla tutela della salute procede all’insediamento della Conferenza, che provvede all’approvazione del regolamento di funzionamento. Fino all’approvazione del regolamento si applica il regolamento del consiglio comunale della città capoluogo di regione.

     6. La Conferenza esprime i pareri e svolge le funzioni previste dal Piano regionale per la salute.

     7. Il Dipartimento regionale della sanità assicura le attività di supporto logistico e di segreteria necessarie per il funzionamento della Conferenza.

     8. È abrogato l’articolo 17 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29.».

 

     Art. 18. (Servizi psichiatrici di diagnosi).

     1. I Servizi psichiatrici di diagnosi e cura delle Aziende ospedaliere sono trasferiti alle corrispondenti Aziende sanitarie ed afferiscono ai rispettivi Dipartimenti di Salute Mentale, mantenendo la loro collocazione in aree di pertinenza delle aziende ospedaliere.

     2. Il personale medico, infermieristico e del ruolo tecnico in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i servizi di cui al comma 1 è trasferito alle corrispondenti Aziende sanitarie ed assegnato al Dipartimento di Salute Mentale.

     3. In sede di riparto del fondo sanitario regionale sono assegnate alle Aziende sanitarie le quote di finanziamento relative al funzionamento dei servizi di cui al comma 1.

     4. I posti letto di psichiatria delle Aziende ospedaliere previsti dalla tabella n. 7 del vigente Piano regionale della salute, come modificata dall’articolo 14 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, sono attribuiti alle corrispondenti Aziende sanitarie.

 

     Art. 19. (Strutture sanitarie).

     1. Il termine di cui all’articolo 15, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, è prorogato al 30 giugno 2008.

     2. [Il termine per l’adeguamento di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi per l’accreditamento delle strutture private accreditate di sanità è prorogato al 30 giugno 2008] [38].

     3. [Alla riconversione dei posti letto di cui all’articolo 31, comma 7, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, si provvede in sede di Piano Sanitario Regionale 2007- 2009 e comunque non oltre il 30 giugno 2007] [39].

     4. La Giunta regionale, al fine di assicurare la rispondenza alle sopravvenute esigenze territoriali e funzionali, è autorizzata a rifinalizzare l’utilizzo delle strutture sanitarie territoriali realizzate con i fondi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e non ancora attivate, ferma restando la permanenza dei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento.

     5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata ad erogare annualmente e a partire dall’anno 2007, previo prelievo dalla quota di fondo regionale sanitario destinato alla ricerca, la somma di Euro 500.000,00 a favore dell’Azienda sanitaria competente per territorio, da assegnare al Centro Regionale di Neurogenetica, istituito con legge regionale 10 dicembre 1996, n. 37, per le attività di ricerca scientifica. La predetta Azienda sanitaria è tenuta a rendicontare l’impiego delle risorse entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.

 

TITOLO III

Disposizioni in materia di lavoro

 

     Art. 20. (Interventi in materia di lavoro precario).

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce ed approva un piano di stabile assunzione, presso l’Amministrazione regionale e i suoi enti strumentali ed ausiliari, dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità presso gli uffici regionali alla data del 19 gennaio 2007 [40].

     2. Il piano vincola i soggetti di cui al comma 1 ad inserire, in favore dei predetti lavoratori, una quota di riserva non inferiore al 50 per cento dei posti individuati in concorsi banditi o da bandire, nonché a destinare ai detti lavoratori i posti per i quali si può procedere ad assunzione attraverso le liste del collocamento.

     3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone una organica ricognizione di ogni altra forma di precariato lavorativo esistente in ambito regionale, nonché di tutte le opportunità, di carattere anche finanziario, offerte dalle vigenti normative ai fini della relativa stabilizzazione. Sulla base dei risultati di tale attività la Giunta regionale approva con propria deliberazione, sentito il parere della competente Commissione consiliare, un conseguente piano di azione contenente l’insieme delle misure e delle iniziative, ove del caso anche di natura normativa, da adottare già a decorrere dall’anno 2007. Fino all’approvazione del predetto piano non si dà luogo all’adozione di nuove procedure concorsuali, fatte salve quelle dirette ad attivare le risorse del Fondo unico per l’occupazione entro il previsto termine del 30 aprile 2007.

     4. La Regione, anche ai sensi dell’art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, procede all’affidamento esterno del riordino del patrimonio immobiliare regionale e dei servizi di supporto nelle attività amministrative regionali, con specifico riguardo alle attività ausiliarie. Nelle more dell’affidamento delle gare stesse, che dovranno essere bandite entro il 31 dicembre 2007 i relativi servizi sono prorogati [41].

 

     Art. 21. (Disposizioni in materia di LSU-LPU).

     1. Il termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall’articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, è fissato al 31 dicembre 2007.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all’UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. Alle medesime finalità è destinata la somma di Euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1 della presente legge.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l’anno 2007 agli enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l’attuazione delle finalità di cui alle leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4, e 19 novembre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione di leggi regionali e non utilizzate dagli enti medesimi.

     4. La somma di Euro 8.750.000,00 – destinata ai sensi della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, ad azioni politiche attive per la stabilizzazione occupazionale dei bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 2006 – è riprodotta nel bilancio di competenza 2007, con allocazione all’UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020213) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     5. Alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’articolo 2, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7- bis.È consentito il riutilizzo di soggetti disoccupati, con almeno tre anni di anzianità nel bacino, che non abbiano usufruito dei benefici di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b)»;

     b) l’articolo 4, comma 1, è sostituito del seguente: «1. La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita di cui all’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, approva:

     — un Piano triennale coerente con la programmazione regionale;

     — un Piano annuale di attuazione.»;

     c) all’articolo 4, comma 4, le parole «Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «Giunta regionale»;

     d) all’articolo 6, comma 1, lettera c), l’importo «30.000,00» è sostituito dall’importo «40.000,00».

     6. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli considerati nel bilancio a legislazione vigente.

 

     Art. 22. (Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese).

     1. La Regione Calabria sostiene le strategie di politiche attive per il lavoro teso a sviluppare le misure finalizzate all’incremento dell’occupazione ed alla stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese calabresi.

     2. A tal fine è istituito un fondo per il sostegno all’inserimento lavorativo e la stabilizzazione occupazionale, finalizzato a sostenere la competitività di settori strategici quali le ICT, i nuovi bacini d’impiego, l’Ambiente e il comparto Moda.

     3. Il fondo di cui al comma 2 opera ad integrazione della vigente normativa di incentivazione alle assunzioni nel Mezzogiorno, estendendone i benefici per i 3 anni successivi alle forme ordinarie già disposte.

     4. L’erogazione degli aiuti potrà avvenire su richiesta dei soggetti beneficiari, mediante accredito agli enti previdenziali.

     5. La Giunta regionale è autorizzata entro novanta giorni ad approvare il Regolamento di attuazione della presente norma.

     6. All’alimentazione del fondo si provvede con le risorse derivanti dai Regolamenti Comunitari vigenti in materia di aiuti all’occupazione, ed in particolare dal Regolamento CE n. 2204/ 2002 del 12/12/2002 e successive proroghe o integrazioni, nonché con una quota parte delle risorse del fondo di cui all’articolo 1 della presente legge.

 

TITOLO IV

Disposizioni per l’attivazione dei fondi comunitari

 

     Art. 23. (Cofinanziamenti regionali).

     1. Le somme stanziate nel bilancio della Regione per finalità riconducibili a quelle considerate nell’ambito dei programmi di intervento finanziati con fondi comunitari sono prioritariamente utilizzate per assicurare il cofinanziamento regionale occorrente per l’attivazione dei fondi stessi.

     2. I Dipartimenti Bilancio e Patrimonio e Programmazione Nazionale e Comunitaria provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad effettuare d’intesa con i dipartimenti interessati una ricognizione dei capitoli di cui al comma 1 ed a proporre alla Giunta regionale un piano di utilizzo delle suddette somme, in via esclusiva, per le finalità di cui al medesimo comma sulla base degli interventi previsti dalla programmazione comunitaria.

 

     Art. 24. (Regimi di aiuto).

     1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria, nelle more dell’approvazione da parte della Commissione Europea del nuovo regolamento di esenzione per categoria, istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in quanto emanati in conformità ai Regolamenti comunitari di esenzione vigenti.

     2. I regimi di cui al comma 1 riguardano le categorie degli aiuti a favore delle PMI, degli aiuti destinati alla formazione, degli aiuti alla ricerca e sviluppo e degli aiuti destinati all’occupazione e sono definiti in conformità con la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 con gli Orientamenti degli Aiuti a finalità regionale di cui alla GUCE C 54 del 4 marzo 2006 e con i seguenti Regolamenti comunitari di esenzione, la cui validità è stata prorogata al 30 giugno 2008 dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) serie L n. 368 del 23 dicembre 2006:

     — Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli «aiuti destinati alla formazione» pubblicato nella GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella GUCE serie L n. 63 del 28 febbraio 2004;

     — Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli «aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese» pubblicato nella GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 per quanto concerne l’estensione del suo campo di applicazione agli «aiuti alla ricerca e sviluppo» pubblicato nella GUCE serie L n. 63 del 28 febbraio 2004 e dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 pubblicato nella GUCE serie L n. 358 del 16 dicembre 2006;

     — Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli «aiuti di Stato a favore dell’occupazione», pubblicato nella GUCE serie L n. 394 del 24 dicembre 2002.

     3. I regimi di cui al comma 1 potranno prevedere la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero «de minimis», nel rispetto del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore «de minimis» pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

     4. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione approvando specifiche Direttive di Attuazione redatte sulla base dei limiti previsti dalla «Carta degli aiuti a finalità regionale» vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, dei Regolamenti comunitari di cui ai commi 2 e 3, della normativa comunitaria, delle leggi regionali, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell’articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

     5. Le Direttive di Attuazione definiscono per ciascun strumento di incentivazione i seguenti elementi:

     — oggetto e finalità degli aiuti;

     — soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;

     — settori di attività ammissibili;

     — tipologie di aiuti ammissibili;

     — spese ammissibili;

     — forma e intensità di aiuto;

     — criteri di valutazione delle domande di agevolazione;

     — procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazione;

     — procedure per l’erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni.

     6. Le Direttive di attuazione sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per materia che esprime il proprio parere vincolante entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole.

     7. Per il finanziamento degli aiuti di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse del:

     — POR Calabria 2000-2006, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo e dal Complemento di Programmazione approvati dalla Commissione Europea;

     — Bilancio regionale, in conformità con gli indirizzi di spesa;

     — POR Calabria FESR 2007-2013, in conformità a quanto sarà previsto dal Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea;

     — POR Calabria FSE 2007-2013, in conformità a quanto sarà previsto dal Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea.

     8. Potranno, inoltre, essere utilizzate le risorse individuate in specifici Accordi di Programma Quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma o procedure di programmazione negoziata, le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilità di altri soggetti pubblici.

     9. Per la gestione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo possono essere istituiti uno o più fondi presso Istituti di credito o intermediari finanziari da selezionare con procedura di evidenza pubblica.

     10. A seguito dell’approvazione del nuovo regolamento di esenzione per categoria da parte della Commissione Europea, la Giunta regionale è autorizzata, sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, ed il parere della competente Commissione consiliare, a porre in atto le procedure per l’aggiornamento e l’adeguamento dei regimi di aiuto e degli strumenti di agevolazione istituiti in forza del presente articolo.

 

TITOLO V

Disposizioni varie

 

     Art. 25. (Disposizioni in materia di addizionale Irpef). [42]

     [1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’aliquota relativa all’addizionale regionale IRPEF, disposta con l’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30, è determinata per come di seguito specificato:

     a. 0,90 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;

     b. 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, compreso tra 15.001 Euro e 20.000 Euro;

     c. 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, compreso tra i 20.001 Euro e 25.000 euro;

     d. 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.]

 

     Art. 26. (Modalità di erogazione delle risorse alle Province).

     1. Le risorse finanziarie da erogare in favore delle Province per l’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 2002, n. 34 e 11 gennaio 2006, n. 1, allocate nelle UPB appositamente istituite nel bilancio regionale e finanziate con quota parte delle entrate autonome, sono trasferite alle stesse direttamente dal Dipartimento Bilancio e Patrimonio, settore Ragioneria Generale [43].

     2. [Per ciascun esercizio finanziario, le erogazioni successive a quella riferita al primo semestre sono subordinate alla presentazione, da parte degli enti interessati, del monitoraggio fisico e finanziario con riferimento al semestre decorso] [44].

     3. [Le erogazioni di cui ai commi 1 e 2 sono sospese nel caso di mancata presentazione del rendiconto, riguardante anche un solo capitolo di bilancio, qualora l’Ente interessato non abbia dato riscontro al sollecito inoltrato a cura del dirigente della struttura di riferimento o del predetto dipartimento] [45].

     4. [La Ragioneria generale, successivamente all’emissione degli ordinativi di accreditamento, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente per materia; analogamente, i dirigenti delle competenti strutture comunicano alla ragioneria il mancato adempimento da parte dei singoli enti, ai fini della sospensione delle erogazioni] [46].

     5. [È fatto obbligo agli enti di cui al comma 1 di presentare il monitoraggio fisico e finanziario con cadenza trimestrale, nonché il rendiconto delle somme utilizzate alle scadenze stabilite dalla normativa regionale e secondo modalità e termini indicate dalle competenti strutture della Regione] [47].

 

     Art. 27. (Disposizioni in materia urbanistica).

     1. All’articolo 2 delle norme tecniche di Attuazione del Pai (Piano assetto idrogeologico della Calabria) è aggiunto il seguente comma 2 bis:

     «2 bis. Per le aree a rischio elevato e molto elevato e per le aree di attenzione, vincolate dal PAI, per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedono un utilizzo ai fini edificatori, i soggetti interessati possono redigere progetti di messa in sicurezza, corredati da indagini e studi di dettaglio, per eliminare il rischio o ridurlo ad un livello compatibile con l’utilizzo previsto dai suddetti strumenti urbanistici.

     Il Comitato Istituzionale dell’ABR, previo parere del Comitato Tecnico della stessa Autorità, delibererà sulla predetta richiesta di riclassificazione condizionandone l’efficacia, in caso di esito positivo, all’esecuzione e collaudo delle opere, così come previste in progetto.

     La realizzazione di insediamenti sulle aree di cui sopra, potrà avvenire solo dopo la notifica al Comune, da parte dell’ABR, della nuova cartografia del rischio, quale variante della precedente perimetrazione.

     Per ottenere detta notifica il Comune interessato dovrà documentare all’Autorità di Bacino l’avvenuta esecuzione e collaudo di tutti gli interventi di messa in sicurezza previsti nel progetto esaminato favorevolmente dalla stessa ABR.

     Dopo l’approvazione da parte del Comitato Istituzionale di cui al secondo paragrafo del presente comma, il comune è abilitato a rilasciare autorizzazioni o concessioni ad edificazione sulle aree in oggetto. L’esecutività di tali assensi edilizi è condizionata alla notifica di cui ai due precedenti paragrafi.

     2. Alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     — all’articolo 31, comma 1, le parole «individuati nei PAU o nei POT» sono soppresse;

     — al comma 7, le parole «del precedente comma 5» sono sostituite dalle parole «dei precedenti commi»;

     — al comma 7 sono aggiunte in fine le seguenti parole «relativamente al quale il Comune, prima di avviare le procedure previste dal presente articolo, deve applicare le procedure di approvazione previste per i piani attuativi ai sensi della normativa statale e regionale vigente»;

     — all’articolo 32, comma 3, dopo le parole «gli strumenti di pianificazione negoziata» sono aggiunte «e i comparti edificatori».

     3. Nelle more dell’approvazione dei PSC, quanto previsto dalle Linee Guida di attuazione della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, è adeguato e modificato ai sensi del precedente comma 2.

     4. Sono abrogati tutti i riferimenti alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 23 contenuti nella delibera del Consiglio regionale n. 106 deL 10 novembre 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 4 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 1 al n. 22.

 

     Art. 28. (Disposizioni in materia di personale).

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici, di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cui esso presta servizio, fatta salva la possibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmente il detto personale si trova occupato.

     2. Nell’ambito del piano, sono determinati gli importi da utilizzare in ciascun anno, con carattere decrescente, per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle somme iscritte alla pertinente UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007, nonché le quote di finanziamento da porre corrispondentemente a carico del fondo indistinto nazionale per le politiche sociali di cui all’UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) e del fondo sanitario regionale (UBP 6.1.01.01 – capitolo 4211103), in relazione alla natura degli interventi prestati.

     3. Dall’attuazione delle precedenti disposizioni, deve derivare, nell’anno 2007, una minore spesa, a carico dell’UPB 1.2.01.01 (capitolo 1003123) richiamata al comma 2, pari a Euro 5.000.000,00.

     4. Le disposizioni della legge regionale 4 aprile 1986, n. 13, e della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 10, in conformità alle norme contenute nell’articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, e nell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, e successivi atti attuativi, sono estese al personale dipendente dell’Ente Autonomo Fiere di Cosenza in servizio alla data d’inizio della Gestione Commissariale Straordinaria Regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti per l’attuazione della presente norma.

     5. In applicazione dell’articolo 17, comma 11, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, la Provincia di Vibo Valentia è autorizzata ad assumere le 26 unità di personale risultate idonee alle procedure selettive di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15. I relativi oneri, a decorrere dal 2007, sono posti a carico del bilancio regionale, con le risorse finalizzate alla copertura finanziaria del costo del personale trasferito alle Province ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

     6. All’articolo 15, comma 4, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     — le parole: «4 unità di personale selezionate dal Ministero dell’Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «12 unità di personale selezionate dal Ministero dell’Ambiente»;

     — dopo le parole: «funzionalmente dislocate presso la stessa Agenzia» sono inserite le seguenti: «e presso l’Autorità Ambientale Regionale».

 

     Art. 29. (Disposizioni in materia di enti territoriali).

     1. All’articolo 10 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nei Consigli delle Comunità Montane è determinato in 3 componenti».

     2. È fatto obbligo alle Comunità Montane di adeguare la composizione dei Consigli ed i propri Statuti alla disposizione di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, i rappresentanti dei Comuni nei Consigli delle Comunità Montane che siano in numero superiore a quello fissato dal comma 1 decadono in ogni caso dalla carica. I Comuni interessati provvedono conseguentemente, entro i successivi sessanta giorni, alla elezione dei loro rappresentanti in seno ai Consigli delle Comunità Montane, nel rispetto del numero indicato dal comma 1.

     3. Alla legge regionale del 16 gennaio 1985, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     — all’articolo 1, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «nonché per l’assegnazione degli alloggi residenziali realizzati a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio calabrese con l’alluvione del 1951 »;

     — all’articolo 6 dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:

     «7. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, i requisiti soggettivi per l’assegnazione degli alloggi realizzati in attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, sul territorio dei Comuni calabresi sono determinati con apposito regolamento da adottarsi con delibera dei Consigli comunali».

 

     Art. 30. (Rischio sismico). [48]

     [1. All’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7, è soppresso il comma 3.

     2. L’articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 5. Controlli.

     1. Il Dipartimento regionale dei lavori pubblici esercita, attraverso le sue strutture territoriali, il controllo sulle realizzazioni in corso d’opera e sulle opere ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione in riferimento alla normativa vigente.

     2. È soggetta ad autorizzazione preventiva la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, in ragione della destinazione d’uso o della loro complessità strutturale, di opere d’importanza primaria ai fini dell’espletamento dei servizi di protezione civile, nonché di opere che per la loro destinazione, possano dare luogo a particolare rischio o pericolosità.

     3. Negli altri casi, per l’avvio dei lavori, l’autorizzazione prevista dell’art. 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita da dichiarazione di inizio di attività, fatto sempre salvo il controllo successivo eseguito con il metodo a campione.

     4. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma, un regolamento esecutivo, per l’individuazione delle opere soggette al regime di cui ai commi 2 e 3.

     5. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma precedente, sono soggette ad autorizzazione preventiva le sole opere elencate nell’art. 6 del regolamento regionale 12 novembre 1994, n. 1.

     6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di dettaglio in materia di prevenzione del rischio sismico, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, dell’art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.».

     3. Al fine di potenziare le politiche attive di riduzione del rischio sismico, la Giunta regionale promuove la realizzazione, anche attraverso la collaborazione delle Università o di organismi nazionali di ricerca, di studi applicativi sulla vulnerabilità delle strutture ed infrastrutture esistenti e da realizzare, con particolare riguardo a quelle pubbliche.]

 

     Art. 31. (Disposizioni diverse).

     1. Alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

     a. l’articolo 3 è abrogato;

     b. all’articolo 5, comma 3, le parole da «Sulla base» a «di cui all’articolo 3» sono sostituite dalle parole «Sulla base dei programmi presentati e delle proposte formulate dalla Consulta Regionale Antimafia, istituita presso la Presidenza della Giunta regionale, l’Assessore alla Pubblica Istruzione definisce entro il 30 giugno un Piano organico di interventi che, su parere vincolante della competente Commissione consiliare, viene approvato dalla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno.»;

     c. all’articolo 7, comma 2, le parole «Sentito il Comitato di cui all’articolo 3» sono soppresse;

     d. all’articolo 8, comma 1, le parole «del Comitato di cui all’articolo 3» sono sostituite dalle parole «della Consulta Regionale Antimafia».

     2. L’articolo 10, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, è abrogato.

     3. All’articolo 22, comma 5, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, dopo le parole «Arma dei Carabinieri...» sono aggiunte le seguenti: «al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,».

     4. Alla legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

     — il comma 2 dell’articolo 11 è soppresso;

     — il punto 4 del comma 3 dell’articolo 11 è soppresso;

     — la locuzione «b)» del comma 1, lettera a), dell’articolo 12 è soppressa;

     — all’articolo 4 della legge 23 luglio 1998, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

     «2. Le Province concorrono all’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, nelle forme e nei modi stabiliti nel comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 13.».

     5. All’articolo 4, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, dopo le parole «per il triennio», le parole «2004- 2006» sono sostituite dalle parole «2007-2009».

     6. All’articolo 16, comma 5, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, le parole da «viene» fino a «perimetro del parco» sono sostituite dalle seguenti: «e stabilisce la misura del gettone di presenza loro spettante per ogni seduta nella misura non superiore ad Euro 150,00 oltre il rimborso di 15 del costo di un litro di benzina super moltiplicato per la distanza chilometrica A/R intercorrente tra la sede di residenza e la sede del Parco, se superiore a 10 chilometri.

     7. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 gennaio 1987, n. 4 le parole «tre anni» sono sostituite dalle parole «cinque anni». La disposizione di cui al presente comma è applicata a partire dalla legislatura in corso.

     8. All’articolo 27, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 le parole «...e non possono modificare il piano di restituzione del capitale» sono sostituite dalle parole: «... né prevedere che i flussi ricevuti dalla Regione Calabria siano diversi da quelli pagati sulla passività sottostante. Inoltre, i derivati di ristrutturazione della quota capitale dell’indebitamento finanziario non possono prevedere, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento».

     9. All’art. 1, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2007, n. 7 le parole «All’art. 5, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7» sono sostituite dalle parole «All’art. 57, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, come modificato dall’art. 5, comma 3, della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7,».

     10. L’articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di sostenere le manifestazioni per la ricorrenza del V centenario della morte e del VI centenario della nascita di San Francesco di Paola, Patrono della Calabria, da realizzarsi nel periodo 2007-2016, previsto dal programma «È vento di Santo Francesco», la Giunta regionale è autorizzata a definire un programma strategico integrato, finalizzato alla creazione di condizioni per uno sviluppo che valorizzi l’intero territorio regionale, coordinato e diretto dal Presidente della Regione, di concerto con i Dipartimenti competenti, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco del Comune di Paola, o da loro delegati, avvalendosi delle strutture degli Enti sopraindicati, in collaborazione con l’Ordine dei Minimi».

     11. All’art. 22 della legge 26 giugno 2003, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

     — al comma 1, l’ultimo periodo «e, a tal fine, le disponibilità finanziarie dei predetti conti speciali sono iscritte nel conto “Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie”» è sostituito dal periodo: «e devono formare oggetto, ai sensi dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di una apposita gestione a stralcio che è affidata ai Servizi di ragioneria di ciascuna Azienda Sanitaria, ove confluiscono le disponibilità finanziarie dei predetti conti speciali»;

     — il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La separata rilevazione nei capitoli di bilancio finanziario che saranno appositamente individuati, assicurerà la distinzione economica-finanziaria della pregressa gestione rispetto alla gestione corrente di ciascuna nuova ASL. Analogamente, verrà assicurata la rilevazione separata dei risultati della gestione di competenza e di cassa».

     — 12. Alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     — all’articolo 50, comma 2, lettera d), le parole «le determinazioni dirigenziali» sono sostituite dalle parole «le determine ed i decreti dirigenziali»;

     — all’articolo 50, comma 2, è aggiunta la seguente lettera «e) ogni altro atto che comporti oneri a carico del bilancio regionale;

     — all’articolo 51, comma 3, le parole «senza ritardo» sono sostituite dalle parole «entro quindici giorni dall’emanazione»

     13. All’articolo 11, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 l’ultimo periodo «rimane di competenza delle UUSSLL» è sostituito dal seguente: «è realizzata dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere e dalle istituzioni pubbliche e private accreditate».

     14. Alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     — all’articolo 2, lettera c), le parole «l’Università della Calabria» sono sostituite dalle parole: «le Università calabresi»;

     — l’articolo 3 è così sostituito:

     «Art. 3.

     1. Il funzionamento del Centro è regolato dallo Statuto, da approvarsi, con delibera del Consiglio comunale di Melissa.

     2. Lo Statuto di cui al precedente comma è trasmesso per conoscenza al Dipartimento della Cultura della Regione Calabria.»

     — all’articolo 4 le parole «della Regione» sono sostituite dalle parole «del Comune di Melissa».

     15. La deliberazione da parte del comune di Melissa ai sensi dell’articolo 3 della legge 21 marzo 1983, n. 11, così come modificato dal precedente comma 14, deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 32. (Centro agroalimentare).

     1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione competente, è autorizzata a procedere alla trasformazione del Centro Servizi Avanzati Ricerca, Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria S.p.A. in fondazione onlus, denominata Fondazione Mediterranea Terina onlus, quale centro di ricerca internazionale con il compito di promuovere, sostenere e realizzare attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, trasferimento dell’innovazione, alta formazione e diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento ai settori agricolo, agro-alimentare, agro-industriale ed ambientale.

     2. [Con apposite convenzioni, da inviare alla competente Commissione consiliare che esprime parere vincolante, sono disciplinati i rapporti tra la Fondazione e la Regione Calabria, sulla base delle somme che verranno stanziate in sede di approvazione di bilanci annuali della Regione per il perseguimento delle finalità istituzionali della stessa Fondazione] [49].

 

TITOLO VI

Disposizioni di carattere finanziario

 

     Art. 33. (Finanziamenti ad enti locali per investimenti).

     1. Al fine di consentire al Comune di Vibo Valentia la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali da destinare ai risanamento, riqualificazione e recupero del territorio colpito dall’alluvione del 3 luglio 2006, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo costante poliennale decorrente dall’esercizio finanziario 2008 di Euro 1.500.000,00, finalizzato alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 25 anni ed allocato all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

     2. Al fine di consentire la realizzazione di un Auditorium in memoria di Angelo Frammartino nel Comune di Caulonia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al suddetto Comune un contributo costante poliennale decorrente dall’esercizio finanziario 2008 di euro 100.000,00 finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di venti anni, ed allocato all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi [50].

     3. Al fine di consentire al Comune di Chiaravalle la ricostruzione della sede del Palazzo Municipale, oggetto di un grave episodio di terrorismo mafioso, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo costante poliennale decorrente dall’esercizio finanziario 2008 di Euro 60.000,00, finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 10 anni, ed allocato all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

     4. Al fine di consentire ai comuni di Plataci e Torre Ruggiero la realizzazione di programmi di risanamento ambientale, idrogeologico e di messa in sicurezza del proprio territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli stessi Comuni contributi costanti poliennali decorrenti dall’esercizio finanziario 2008 rispettivamente di Euro 150.000,00 ed Euro 50.000,00, finalizzati alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 20 anni, ed allocati all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

     5. [Al fine di promuovere e sostenere il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere a Comuni, singoli o associati, un contributo costante poliennale decorrente dall’esercizio finanziario 2008 di Euro 1.000.000,00 finalizzato alla contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 25 anni ed allocato all’UPB 5.2.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi] [51].

     6. [La concessione dei contributi di cui al precedente comma 5 è subordinata alla definizione di uno specifico programma da approvarsi da parte della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di avviso pubblico con procedure da concludersi nei 45 giorni precedenti, e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare. Le modalità di concessione dei contributi sono attuate in analogia a quanto disposto dall’articolo unico della legge regionale 14 aprile 2004, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni] [52].

     7. Al fine di garantire la manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale danneggiato da calamità naturali ed avversità atmosferiche, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, singoli o associati, un contributo costante poliennale decorrente dall’esercizio finanziario 2008 di Euro 500.000,00 finalizzato alla contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 15 anni, ed allocato all’UPB 2.02.04.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

     8. La concessione dei contributi di cui al comma 7 è subordinata alla definizione di uno specifico programma, da approvarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta Regionale, che individui, sulla base delle richieste pervenute, i Comuni interessati, la tipologia ed il costo degli interventi, nonché la misura dell’importo massimo del contributo regionale.

     9. Al fine di realizzare, sulla base di un programma formulato secondo le indicazioni della Conferenza episcopale regionale e sulla scorta delle istanze pervenute, interventi di ristrutturazione delle opere di culto, la Giunta regionale, è autorizzata a ricorrere all’indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.

     10. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al comma 9, quantificato nella misura massima di Euro 20.000.000,00 – sarà contratto, per una durata massima di anni venti, anche in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dall’Istituto finanziario ai fini del suo intervento.

     11. Il piano di riparto ai sensi del comma 10, da approvarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, individua, sulla base delle richieste pervenute, i beneficiari delle risorse, nonché la tipologia ed il costo degli interventi da realizzare.

 

     Art. 34. (Contributi di carattere sociale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alle sezioni provinciali dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), per il tramite della sezione regionale, sulla base delle attività effettivamente svolte.

     2. Per l’esercizio finanziario 2007 il contributo di cui al comma 1 è determinato in Euro 70.000,00 con allocazione all’UPB 6.2.01.07 (capitolo 62010716) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

     3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede con la contestuale riduzione dell’UPB 6.2.01.06 (capitolo 62010606) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio finanziario 2007 un contributo di Euro 10.000,00 all’Associazione Nuovi Sentieri onlus di Reggio Calabria per il raggiungimento degli obiettivi e scopi statutari, con allocazione all’UPB 6.2.01.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

     5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio finanziario 2007 un contributo di Euro 10.000,00 al Centro calabrese di Studi Filosofici Onlus di Reggio Calabria per l’istituzione di un Certamen Campanelliano dedicato alla figura del filosofo Tommaso Campanella, con allocazione all’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

 

     Art. 35. (Finanziamenti diversi).

     1. Al fine di provvedere al pagamento di debiti pregressi nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell’Amministrazione regionale accertati e riconosciuti, anche a seguito di transazioni, è istituito, per l’esercizio finanziario 2007, un fondo di Euro 1.100.000,00 con allocazione all’UPB 1.2.04.09 (capitolo 12040911) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

     2. All’utilizzo del fondo di cui al comma 1 si provvede con una o più delibere della Giunta regionale predisposte sulla base delle richieste inoltrate dai competenti dipartimenti, fermo il disposto di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

     3. Una quota parte dei fondi per l’edilizia sovvenzionata già attribuiti alla Regione Calabria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, allocati all’UPB 3.2.02.01 (capitolo 32020132), è destinata per un importo di Euro 10.000.000,00 al Fondo regionale per favorire l’accesso alle abitazioni in locazione, istituito ai sensi dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, con allocazione all’UPB 3.2.02.06 (capitolo 4344104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

     4. Al fine di procedere alla restituzione delle somme anticipate dal Ministero delle Attività produttive e non rendicontate dal dipartimento competente relative al POM Turismo Sviluppo e Valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell’obiettivo 1 nell’ambito del QCS 1994/1999 – così come specificato nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1546594 del 2 novembre 2006 – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2007 la spesa di Euro 248.415,42 con allocazione all’UPB 2.5.02.01 (capitolo 25020105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

     5. Le risorse finanziarie trasferite alla Regione a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali a destinazione indistinta sono utilizzate, ai sensi dell’articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per il finanziamento del Fondo destinato all’armonizzazione dei tempi delle città, sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore all’urbanistica e al governo del territorio. Per le predette finalità è istituito nel bilancio regionale, nell’ambito dell’UPB 6.2.01.02, il capitolo 62010206, la cui dotazione per l’esercizio finanziario 2007 è determinata in Euro 318.574,81 relativa alla quota specificatamente prevista nel decreto di trasferimento delle risorse da parte dello Stato per l’annualità 2003. Agli oneri relativi si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 4331105 (UPB 6.2.01.02) dello stato di previsione della spesa dei bilancio 2007, che presenta la necessaria disponibilità.

     6. La somma di Euro 1.271.896,50 – destinata ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri relativi all’anno 2005 derivanti dal passaggio a tempo indeterminato degli operai dei comparto idraulico-forestale utilizzati dall’AFOR e dagli Enti convenzionati e non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 2006 – è riprodotta nel bilancio di competenza 2007, con allocazione all’UPB 3.2.04.05 (capitolo 32040512) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     7. Al fine di potenziare gli interventi regionali in materia di salvaguardia, tutela ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile è autorizzata per l’esercizio finanziario 2007 la spesa complessiva di Euro 250.000,00, con allocazione all’UPB 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     8. L’importo di cui al comma 7 è destinato per Euro 50.000,00 al sostegno di iniziative rivolte alla formazione della coscienza ecologica (capitolo 2131102), per Euro 100.000,00 alla realizzazione di un programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (capitolo 32010147) e per Euro 100.000,00 all’istituzione e al funzionamento del Servizio volontario di vigilanza ecologica (capitolo 32010148).

     9. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2003 e 2004 derivanti dall’applicazione dell’articolo 30, comma 3, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, è autorizzata l’ulteriore spesa di Euro 1.600.000,00 da ripartire negli esercizi finanziari 2007 e 2008 in due annualità di Euro 800.000,00 ciascuna, con allocazione all’UPB 2.3.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2007- 2009.

     10. I mutui autorizzati con legge regionale per l’anno 2006 e non perfezionati nel corso del medesimo anno possono essere stipulati nell’anno 2007.

     11. Agli interventi previsti dall’articolo 31-bis della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, così come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36, inerenti alla concessione di contributi in conto interessi in favore delle PMI interessate a ricorrere ad operazioni di credito ordinario a medio termine finalizzate alla realizzazione di investimenti fissi, è destinata una quota parte delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1 della presente legge.

     12. Al fine di assicurare, anche in vista della prossima stagione turistica, il necessario supporto ai maggiori oneri organizzativi e logistici che deriveranno al sistema aeroportuale calabrese per effetto delle programmate limitazioni al traffico veicolare in connessione con i lavori che interessano il principale asse di collegamento con il resto del Paese, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2007 la spesa complessiva di Euro 2.250.000,00, con allocazione all’UPB 2.3.04.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La predetta somma è destinata per Euro 1.500.000,00 alla SOGAS S.p.A., per Euro 500.000,00 alla SACAL S.p.A. e per Euro 250.000,00 alla Società di gestione dell’aeroporto Sant’Anna di Crotone S.p.A., sulla base di piani di utilizzo predisposti dalle su indicate Società ed approvati dalla Giunta regionale con propria delibera.

     13. Al fine di provvedere all’apertura, in attuazione di apposite convenzioni da sottoscrivere con la competente Società Ferroviaria statale, di uno sportello di informazioni ed accoglienza turistica ed alla realizzazione delle connesse attività e dei servizi necessari nelle stazioni più importanti delle rete ferroviaria calabrese, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l’esercizio finanziario 2007 un contributo straordinario di Euro 200.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.01.04 dello stato di promozione della spesa del bilancio medesimo. Agli oneri relativi si provvede con la contestuale riduzione, per Euro 100.000,00 delle risorse allocate all’UPB 8.1.01.02 e per Euro 100.000,00 delle risorse allocate all’UPB 2.2.01.04 (capitolo 6133103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

     14. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere all’Associazione regionale allevatori un contributo, per l’esercizio finanziario 2007, di Euro 3.000.000,00, allocato all’UPB 2.2.04.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, da destinare al finanziamento dei programmi pluriennali 2007- 2013, conformi alle nuove disposizioni di cui al regolamento (CE) 1857/2006, ai programmi di assistenza tecnica realizzati dalle Associazioni Provinciali Allevatori nonché per i Programmi Qualità realizzati dalle Associazioni Produttori riconosciute associate all’ARA, sulla base di un piano di riparto da approvarsi con propria delibera.

     15. Al fine di garantire la copertura finanziaria di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, ai sensi delle legge regionale 24 giugno 1986, n. 26, con deliberazione della Giunta regionale n. 3810 del 29 dicembre 1999, nei confronti della cooperativa «Assolac» di Cosenza, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2007 la spesa di Euro 907.870,40 allocata all’UPB 2.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

     16. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torre di Ruggiero, per l’esercizio finanziario 2007, un contributo straordinario di Euro 35.000,00 da destinare alla realizzazione del progetto di carattere sociale denominato «Spazio incontro nel tempo libero», con allocazione all’UPB 5.2.02.01 (capitolo 52020107) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

     17. Al fine di sostenere le società sportive calabresi militanti nei campionati nazionali, in riferimento alla stagione 2006/2007, per lo svolgimento delle loro attività e per il mantenimento delle rispettive scuole e settori giovanili, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario complessivo di Euro 600.000,00 da suddividere tra le aventi diritto in parti uguali, allocato all’UPB 5.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. L’ulteriore somma di Euro 150.000,00 è stanziata a carico della stessa UPB 5.2.02.01 per far fronte alle spese di organizzazione del campionato intercontinentale di pugilato.

     18. Avalere sulle risorse stanziate per l’attuazione della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, la somma di Euro 50.000,00 è destinata alle attività della Fondazione «I sud del Mondo».Atale fine lo stanziamento di cui all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132134) è incrementato per l’esercizio finanziario 2007, dello stesso importo.

     19. Per la parziale sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della So.Ri.Cal. S.p.A. – già deliberato dall’Assemblea dei soci – in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (53,5%), è autorizzata per l’esercizio finanziario 2007 la spesa di Euro 1.500.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.05.02 (capitolo 32050201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

     20. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione per lo sviluppo della formazione e per l’attuazione di politiche per l’emersione del lavoro irregolare (FIELD), istituita con l’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, il contributo annuo di Euro 600.000,00 a decorrere dal 2007, con allocazione all’UPB 4.3.02.05 (capitolo 43020505) dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

     21. Al fine di consentire la realizzazione da parte di associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro di iniziative finalizzate alla promozione della realtà produttiva della Regione, e autorizzata per l’esercizio finanziario 2007 la spesa di Euro 417.134,00, con allocazione all’UPB 2.2.02.02 (capitolo 22020206) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. Alla relativa copertura si provvede con le risorse disponibili nella stessa UPB 2.2.02.02 ed allocate ai capitolo 6125201, che è contestualmente ridotto dello stesso importo.

     22. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Circolo del Tennis «Rocco Polimeni» di Reggio Calabria, per l’esercizio finanziario 2007, un contributo di Euro 60.000,00 per lo svolgimento delle manifestazioni internazionali femminili previste per il mese di ottobre 2007, con allocazione all’UPB 5.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

     23. Al fine di consentire l’immediata operatività dell’APQ Sicurezza e Legalità – Linea d’intervento «Dare funzionalità e presenza alle Amministrazioni» di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 30 gennaio 2007, la stessa Giunta regionale è autorizzata a disporre, a titolo di anticipazione rispetto al trasferimento dei finanziamenti statali destinati allo scopo, l’erogazione delle occorrenti risorse nel limite complessivo di Euro 2.000.000,00, allocati all’UPB 7.2.03.01 (capitolo 72030104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

     24. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Termale di Antonimina-Locri un contributo straordinario di Euro 70.000,00 per far fronte alle spese di funzionamento relative alla stagione turistica 2006-2007, con allocazione all’UPB 2.02.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

     25. A valere sulle risorse stanziate all’UPB 4.3.02.04 (capitolo 43020402), destinate al sostegno delle cooperative sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata, la somma di Euro 50.000,00 è assegnata alla cooperativa «Valle del Marro», sita in località Ponte Vecchio di Gioia Tauro.

 

     Art. 36. (Copertura finanziaria).

     1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge, laddove non diversamente stabilito, si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili con la manovra di bilancio approvata contestualmente alla presente legge.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 37. (Pubblicazione).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[2] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[3] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[4] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[5] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[6] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 16 maggio 2013, n. 24 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 2016, n. 27.

[7] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

[8] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

[9] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

[10] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

[11] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

[12] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

[13] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2008, n. 21 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

[15] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

[16] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

[17] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

[18] Comma modificato dall'art. 25 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15 e così sostituito dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 66.

[19] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 66.

[20] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 66.

[21] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 66.

[22] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 66.

[23] Comma così sostituito dall'art. 53 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

[24] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[25] Articolo abrogato dall'art. 11 della della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

[26] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[27] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

[28] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 2015, n. 16.

[29] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 2015, n. 16.

[30] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 2015, n. 16.

[31] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[32] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[33] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

[34] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2007 dall'art. 11 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

[35] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2007, n. 15.

[36] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 15 gennaio 2009, n. 1.

[37] Rectius, leggasi "L’articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29..."

[38] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 2008, n. 24, con la decorrenza ivi prevista.

[39] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 2008, n. 24, con la decorrenza ivi prevista.

[40] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[41] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 20 giugno 2007, n. 12 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2007, n. 24.

[42] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[43] Comma modificato dall'art. 11 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22, dall'art. 25 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[44] Comma modificato dall'art. 25 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[45] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[46] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[47] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[48] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 19 ottobre 2009, n. 35, fatto salvo quanto ivi previsto e con la decorrenza di cui all'art. 20 della stessa L.R. 35/2009.

[49] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 15.

[50] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

[51] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 9.

[52] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 9.