§ 5.3.27 - L.R. 7 agosto 1999, n. 23.
Norme per il trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:07/08/1999
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Trasporto pubblico locale.
Art. 3.  Funzioni e competenze della Regione.
Art. 4.  Funzioni e competenze delle Province.
Art. 5.  Funzioni e competenze dei Comuni.
Art. 6.  Funzioni e competenze delle Comunità Montane.
Art. 7.  Osservatorio della mobilità.
Art. 8.  Comitato della mobilità.
Art. 9.  Accordi di programma.
Art. 10.  Programma del Trasporto Pubblico Locale.
Art. 11.  Piani di Bacino.
Art. 12.  Unità di rete.
Art. 13.  Investimenti.
Art. 14.  Servizi minimi.
Art. 15.  Ricavi e Costi.
Art. 16.  Contratti di servizio.
Art. 17.  Subentri e cessazioni.
Art. 18.  Sub-affidamento di servizi di trasporto.
Art. 19.  Servizio di trasporto pubblico urbano.
Art. 20.  Vigilanza.
Art. 21.  Sanzioni.
Art. 22.  Agevolazioni tariffarie.
Art. 23.  Tessera di riconoscimento e possesso dei requisiti.
Art. 24.  Oneri.
Art. 25.  Norme finanziarie.
Art. 26.  Interventi sostitutivi.
Art. 27.  Norme transitorie.
Art. 28.  Funzioni soppresse.
Art. 29.  Abrogazioni.


§ 5.3.27 - L.R. 7 agosto 1999, n. 23. [1]

Norme per il trasporto pubblico locale.

(B.U. 13 agosto 1999, n. 83).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Calabria nell'esercizio delle funzioni attribuite con il D.P.R. n. 616/1977, di quelle delegate ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, persegue la razionalizzazione, lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto regionale.

     2. La Regione riconosce al trasporto pubblico locale il carattere di servizio sociale primario e promuove, anche con il concorso degli Enti Locali, interventi finalizzati alla realizzazione del sistema integrato dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché agli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico.

 

     Art. 2. Trasporto pubblico locale.

     1. Per trasporto pubblico locale si intendono i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo in ambito regionale di persone e di cose, effettuati con ogni modalità ed in modo continuato o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata.

     2. I servizi di trasporto pubblico locale si distinguono in:

     a) servizi ferroviari, costituenti un sistema di trasporto locale di interesse regionale svolto dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalle Ferrovie della Calabria nei limiti di quello che sarà trasferito ed accettato dalla Regione a conclusione dell'azione di risanamento tecnico- economico attualmente in corso;

     b) servizi su impianti fissi e su sistemi a guida vincolata effettuati in ambito comunale o in area costituita dal territorio di più comuni limitrofi;

     c) servizi di linea effettuati su strada e distinti in:

     c1. urbani, se svolti nell'ambito del territorio di un Comune caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in presenza di una sostanziale continuità di insediamenti urbani, oppure necessari a collegare il centro urbano con lo scalo ferroviario e/o con l'aeroporto situati anche nel territorio di Comuni limitrofi;

     c2. interurbani, se svolti nel territorio di più comuni o consorzi di comuni e per soddisfare una domanda debole di trasporto;

     c3. provinciali, se collegano in modo continuativo il territorio di due o più Comuni, ovvero il territorio dei Comuni e il capoluogo di Provincia, nonché se collegano il territorio di una Provincia con una provincia limitrofa;

     c4. regionali, se collegano il territorio di due o più Province nell'ambito del territorio regionale;

     c5. interregionali, se collegano il territorio della regione Calabria con quello di una regione limitrofa;

     c6. di gran turismo, se hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegati.

 

     Art. 3. Funzioni e competenze della Regione.

     1. La Regione in materia di trasporto pubblico locale:

     a) approva il Piano Regionale dei Trasporti ed i relativi aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli Enti Locali, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della Regione;

     b) approva il programma del Trasporto Pubblico Locale in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti;

     c) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, in particolare per i piani di bacino, per i piani urbani del traffico e per i programmi triennali predisposti dalle Province;

     d) predispone la programmazione degli investimenti raccordandola con quella dello Stato e degli Enti Locali, mediante la sottoscrizione di accordi di programma;

     e) determina, d’intesa con gli Enti Locali, il livello essenziale dei servizi, i servizi minimi di cui al successivo articolo 14, nonché i criteri e le modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale da affidare ad imprese in possesso dei requisiti per esercitare servizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada [2];

     f) stabilisce le modalità per la determinazione delle tariffe, anche allo scopo di completare la realizzazione dell'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto;

     g) provvede, tenendo conto della rete dei servizi minimi, alla ripartizione tra le Province delle risorse disponibili per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del successivo articolo 4, nonché per l'esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della presente legge;

     h) assume dall’1 gennaio 2001 le funzioni e le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e stipula, sentita la Commissione Consiliare competente, i contratti di servizio per l’affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale [3];

     i) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e sostituzione sulle attività delegate ai sensi della presente legge.

     l) vigila, tramite il Dipartimento ai Trasporti, attraverso appositi monitoraggi e controlli, sulla regolarità dell’esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo, anche al fine di uniformare la qualità dei servizi [4].

 

     Art. 4. Funzioni e competenze delle Province.

     1. Entro il periodo transitorio previsto dalla presente legge le funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, sono delegate alle Province che provvedono a [5]:

     a) adottare i piani di bacino di cui al successivo articolo 11;

     b) svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e per la stipula dei contratti di cui al successivo articolo 16;

     c) promuovere l'intesa con la Provincia limitrofa per lo svolgimento di servizi che collegano il territorio di due o più Province, sulla base delle linee individuate ai sensi del successivo articolo 9, con attribuzione delle funzioni amministrative alla Provincia nel cui territorio ha origine il traffico;

     d) approvare i programmi triennali per definire la rete dei servizi minimi sulla base delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione, privilegiando la integrazione tra le varie modalità e favorendo quella di minore impatto ambientale;

     e) istituire eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio;

     f) vigilare sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;

     g) svolgere le funzioni in materia sanzionatoria nei confronti delle imprese concessionarie;

     h) erogare il corrispettivo previsto dai contratti di servizio e porre in essere tutti gli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;

     i) assegnare ai Comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti ed appartenenti ai bacini di competenza le risorse necessarie ad assicurare esclusivamente i servizi minimi urbani ed interurbani. Per i comuni con popolazione inferiore è necessario consorziarsi per il raggiungimento del suddetto limite;

     l) svolgere le funzioni relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 relative al riconoscimento, ai fini della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

     m) svolgere le competenze previste dal Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 in materia di personale dipendente delle Aziende concessionarie di servizio nonché vigilare sulla esatta applicazione di leggi, contratti e regolamenti relativi al trattamento del personale.

     2. Sono attribuite altresì alla competenza delle Province:

     a) lo svolgimento delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi ed impianti a fune di ogni tipo, ai sensi del D.P.R. n. 753/80, qualora l'impianto non insista nel territorio di una Comunità Montana e sia collocato sul territorio di due o più Comuni;

     b) l'autorizzazione all'apertura delle scuole nautiche e la vigilanza sull'attività delle scuole medesime, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 431/1997;

     c) la concessione all'esercizio delle autostazioni funzionali al servizio di trasporto di competenza;

     d) le funzioni di cui al successivo articolo 28, lettere a), b), d) ed e).

 

     Art. 5. Funzioni e competenze dei Comuni.

     1. I Comuni, relativamente ai servizi di linea urbani ed interurbani di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera c, punti c1) e c2), provvedono a:

     a) redigere ed approvare i piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, ivi compresi i piani per la mobilità delle persone handicappate di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     b) definire la rete dei servizi minimi di propria competenza ed approvare, d'intesa con la Provincia competente, i relativi programmi triennali, tenendo conto delle risorse finanziarie loro attribuite, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità e favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta i minori costi;

     c) far fronte agli adempimenti previsti dall'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 422/97, previa intesa con i Comuni limitrofi, relativi rispettivamente ai servizi pubblici in territori a domanda debole ed alla possibilità di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio mediante l'utilizzo di veicoli fino a nove posti;

     d) promuovere l'intesa con i Comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera c), punti c1) e c2);

     e) istituire eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla precedente lettera b) con oneri finanziari a carico del proprio bilancio;

     f) svolgere le procedure concorsuali, per l'affidamento dei servizi di competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e per la stipula dei contratti di cui al successivo articolo 16;

     g) erogare il corrispettivo previsto dai contratti di servizio e porre in essere tutti gli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;

     h) inviare alla Regione ed alla Provincia competente i dati nonché i risultati della rendicontazione annuale, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi Enti.

     2. Al fine di assicurare i collegamenti con gli aeroporti calabresi, i Comuni che intendono istituire servizi di linea interurbana o provinciale sono tenuti a promuovere l'intesa, anche in concorso con le Società di gestione, con il Comune dove ha sede l'aeroporto, previo nulla-osta delle Province se i territori interessati ricadono in Province diverse, e senza oneri per il bilancio regionale.

     3. Sono, inoltre, attribuite ai Comuni le competenze di cui al successivo articolo 28, lettera c).

 

     Art. 6. Funzioni e competenze delle Comunità Montane.

     1. Sono attribuite alla competenza delle Comunità Montane funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale che riguardano il territorio di loro competenza e relativi a:

     a) impianti a fune di ogni tipo, quali funivie, seggiovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio quando insistono sul territorio di due o più comuni facenti parte della Comunità Montana;

     b) espletamento del servizio di vigilanza sull'esercizio degli impianti di cui alla precedente lettera a).

     2. In caso di impianti ricadenti interamente sul territorio di un solo Comune, quest'ultimo può delegarne l'espletamento alla Comunità Montana competente.

     3. Le Comunità Montane possono organizzare, su delega dei comuni, ai sensi dell'articolo 23 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, i servizi di trasporto pubblico di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera c), punto c2).

 

     Art. 7. Osservatorio della mobilità.

     1. Per la finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale costituisce presso l'Assessorato ai Trasporti l'"Osservatorio della mobilità" con il compito di:

     a) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati sull'interazione ambiente-trasporti, nonché quelli connessi alla mobilità regionale, anche ai fini di seguirne la relativa tendenza;

     b) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati, di cui al punto a), in collaborazione con le Province, Comuni, Comunità Montane e Aziende interessate.

     2. Per i Comuni superiori a 15.000 abitanti é fatto obbligo all’ARPACAL di provvedere al monitoraggio fisso dei parametri di inquinamento atmosferico [6].

 

     Art. 8. Comitato della mobilità.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai trasporti, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituisce con decreto il Comitato della mobilità che dura in carica l'intera legislatura, composto da:

     a) il Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti o suo delegato [7];

     b) un rappresentante dell'ANCI;

     c) un rappresentante dell'UPI;

     d) un rappresentante dell'UNCEM;

     e) un rappresentante dell'ANAV [8];

     f) un rappresentante dell’ASS.TRA. [9];

     g) un rappresentante di Trenitalia S.p.A., Direzione regionale del Trasporto Locale [10];

     h) un rappresentante di Ferrovie della Calabria S.r.l. [11];

     i) un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale stipulante i contratti collettivi nazionali di lavoro;

     l) tre rappresentanti delle associazioni degli utenti in rappresentanza rispettivamente degli studenti pendolari, dei pensionati e dei soggetti portatori di handicap;

     m) un rappresentante delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello nazionale;

     n) tre esperti in materia di pianificazione dei trasporti, economia aziendale e diritto amministrativo;

     o) un rappresentante della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. [12].

     p) un rappresentante delle Società di gestione aeroportuali della Calabria [13];

     q) un rappresentante designato dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro [14];

     r) un rappresentante designato congiuntamente dalle Capitanerie di Porto della Calabria [15];

     s) un rappresentante dell’Anas S.p.A. [16];

     t) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di categoria per le attività produttive [17];

     u) un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria [18];

     v) un rappresentante della FITTEL [19];

     z) un rappresentante designato dalle Associazioni di difesa dei diritti dei disabili [20].

     2. Il Comitato della mobilità è presieduto dall'assessore regionale ai trasporti.

     3. Il Comitato della mobilità, quale organo consultivo, formula proposte in ordine alle leggi, ai regolamenti, alle direttive regionali, alle iniziative per la attività dell'Osservatorio della mobilità ed alle iniziative di programmazione nel settore dei trasporti, nonché esprime parere sulla pianificazione e gestione del trasporto.

     4. Ai componenti del Comitato della mobilità, estranei all'Amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura determinata annualmente con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 9. Accordi di programma.

     1. La Regione, le Province, le Comunità Montane, con riferimento anche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e i comuni possono stipulare accordi di programma, eventualmente con il concorso delle aziende di trasporto pubblico locale, al fine di promuovere interventi e investimenti volti alla riorganizzazione della mobilità e nell'interesse del trasporto pubblico locale, individuando le risorse necessarie.

 

     Art. 10. Programma del Trasporto Pubblico Locale.

     1. La Giunta regionale, una volta determinato il livello essenziale dei servizi minimi secondo le procedure previste dal successivo articolo 14, provvede ad approvare, sentita la competente Commissione Consiliare che deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento del progetto, trascorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente, il Programma del trasporto pubblico locale, a validità triennale, in coerenza con gli indirizzi del Piano Regionale dei Trasporti allo scopo di garantire un efficace uso delle risorse erogate per il trasporto pubblico locale ed un'efficiente organizzazione dei relativi servizi ed al fine di [21]:

     a) fornire una organizzazione regionale del trasporto pubblico locale finalizzata a realizzare sull'intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità e ridotto impatto ambientale;

     b) garantire misure di indirizzo e coordinamento delle altre forme di pianificazione dei trasporti operate dagli Enti Locali regionali, con particolare riferimento ai Piani di Bacino ed ai Piani di Trasporto Pubblico Urbano dei Comuni;

     c) disporre che le attività del settore di trasporto pubblico locale siano prioritariamente orientate a raggiungere risultati di maggiore integrazione delle diverse modalità di trasporto, sia pubbliche che private, di decongestionamento del traffico nelle aree critiche, di riduzione dei tempi di percorrenza, di abbattimento dell'inquinamento ambientale;

     d) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e la concorrenzialità tra i diversi vettori;

     e) individuare le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto;

     f) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale con obiettivi di intervento a breve, medio e lungo termine;

     g) prevedere le modalità di determinazione delle tariffe;

     h) indicare il sistema di monitoraggio dei servizi;

     i) [individuare i servizi minimi di cui al successivo articolo 14] [22].

     2. [La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato della Mobilità di cui al precedente articolo 8, adotta il Programma di cui al comma 1 e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione] [23].

 

     Art. 11. Piani di Bacino.

     1. I Piani di bacino costituiscono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale nell'ambito dei bacini individuati dal Piano Regionale dei Trasporti.

     2. I Piani di bacino debbono conformarsi agli indirizzi del Programma regionale del trasporto pubblico locale e individuano le Unità di rete di cui al successivo articolo 12.

     3. Il Piano di Bacino è adottato dalla Provincia competente per territorio ed è approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali si intende approvato.

 

     Art. 12. Unità di rete.

     1. Il territorio regionale, ai fini dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, è suddiviso in unità di rete.

     2. Si definisce unità di rete di trasporto pubblico locale un insieme di linee tra loro connesse funzionalmente ai fini di una maggiore economia ed efficienza di gestione e di un migliore grado di integrazione modale.

     3. L'unità di rete costituisce l'entità da porre a base delle offerte per l'affidamento del servizio.

 

     Art. 13. Investimenti.

     1. La Giunta regionale, sentito il Comitato della Mobilità ed in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti, predispone la programmazione degli investimenti, distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature e beni strumentali da acquistare.

     2. Per la individuazione delle infrastrutture, l'ammontare delle risorse necessarie, le fonti di finanziamento, si applicano le norme di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 422/97.

 

     Art. 14. Servizi minimi. [24]

     1. Per servizi minimi si intendono i servizi atti a garantire le esigenze essenziali della mobilità per le strutture regionali socio-sanitarie, i principali poli di istruzione, di produzione, terziari e turistici. Ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 422/97, la rete dei servizi minimi é definita tenendo conto:

     a) dell’integrazione tra le reti di trasporto;

     b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

     c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l’accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e turistici;

     d) della necessità di ridurre la congestione e l’inquinamento;

     e) della necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.

     2. La Regione, dopo aver sentito l’ANCI e tutti i Comuni della Calabria, il Comitato della Mobilità, le Organizzazioni sindacali di categoria, le Associazioni delle imprese di trasporto e quelle dei consumatori, determina, entro il 31 dicembre 2005, d’intesa con le Province, le Comunità Montane ed i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il livello essenziale dei servizi, i servizi minimi di trasporto pubblico locale i cui costi sono a carico del bilancio regionale.

     3. Per il raggiungimento dell’intesa di cui al precedente comma 2, la Regione, convoca apposita conferenza di servizio ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 422/1997. Ove in tale sede non si raggiunga l’intesa, la Giunta regionale assume la decisione, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare, che deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il parere favorevole si intende acquisito.

 

     Art. 15. Ricavi e Costi.

     1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 8, fissa annualmente quale parametro per i contratti di servizio il rapporto minimo ricavi/costi.

     2. La Regione assume come obiettivo il raggiungimento, a partire dal 1° gennaio 2000, di un tetto di copertura tra ricavi da traffico e costi operativi non inferiore al 35 per cento, al netto dei costi per infrastrutture.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 2, l'Ente affidante può prorogare la scadenza di un biennio, previa presentazione, da parte dell'affidatario, di un piano biennale di riequilibrio del rapporto tra ricavi e costi.

 

     Art. 16. Contratti di servizio.

     1. L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato da contratti di servizio stipulati tra la Provincia e l'impresa aggiudicataria tenendo presente:

     a) l'omogeneità dei livelli tariffari nell'ambito del territorio regionale;

     b) la quantità, la qualità e la sicurezza del servizio assicurato nella scelta del gestore;

     c) le priorità tra le linee e corse maggiormente rispondenti all'interesse pubblico da soddisfare tenendo conto delle scelte contenute nei piani di bacino.

     2. I contratti di servizio devono prevedere:

     a) la rete dei servizi oggetto del contratto con l'indicazione analitica del programma di esercizio;

     b) il corrispettivo e l’eventuale revisione dello stesso nei limiti percentuali in cui può essere prevista anche sulla base di quanto previsto dall’art. 6 della legge 537/93, come modificata dall’art. 44 della legge 724/94 [25];

     c) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale e i dati di gestione su supporto cartaceo ed informatico;

     d) l'obbligo dell'affidatario a utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;

     e) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle singole corse, di comunicazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente e di rispetto della carta dei servizi;

     f) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi utilizzati per il rilevamento dell'utenza;

     g) la disciplina da applicare nel caso di sub-affidamento dei servizi;

     h) le procedure da osservare in caso di controversie ed il foro competente in caso di contenzioso;

     i) l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626/1994;

     l) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio;

     m) le modalità di attuazione e di revisione;

     n) la durata, le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'Ente affidante;

     o) le sanzioni e i casi di revoca, decadenza e risoluzione per inosservanza contrattuale.

     3. L’affidamento dei servizi avviene in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente nella cui cornice gli indirizzi vincolanti sulle modalità di affidamento prescelte possono essere disposti negli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza regionale [26].

     4. I contratti di servizio sono predisposti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. Indirizzi e schemi vincolanti in materia possono essere disposti negli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza regionale, nel rispetto delle procedure e delle garanzie di partecipazione a tutela dei soggetti coinvolti previste dalla normativa vigente [27].

     5. [L'operatività dei contratti di servizio decorre a far data dall'1 gennaio 2002] [28].

     6. [L'affidamento ha durata ottennale ed è indissolubile dal contratto di servizio] [29].

     7. I soggetti aggiudicatari hanno l'obbligo di:

     a) rispettare i contratti collettivi nazionali ed integrativi aziendali degli autoferrotranviari;

     b) effettuare il servizio come previsto dal contratto;

     c) garantire un servizio di qualità ed un'adeguata informazione all'utenza;

     d) fornire all'Ente affidante ed alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli stessi, utilizzando anche supporti informatici;

     e) adottare la carta dei servizi per il settore dei trasporti.

     8. Gli Enti Locali, qualora intendessero attivare servizi aggiuntivi a quanto previsto dai contratti di servizio dovranno fare fronte agli ulteriori oneri con risorse proprie.

     9. I costi ed i fattori di produzione, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale, provinciale e comunale, devono essere distinti dai costi di ogni altra attività e servizio di trasporto facenti capo alla stessa azienda.

     10. La Giunta regionale, sentito il Comitato per la mobilità di cui al precedente articolo 8, emana direttive tendenti ad incentivare la trasformazione dei Consorzi e delle Aziende speciali in S.p.A., ovvero in società cooperative tra i lavoratori delle stesse aziende.

 

     Art. 17. Subentri e cessazioni.

     1. In tutti i casi di subentro o cessazione di un'impresa al precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni:

     a) al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo anche in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio, di revoca, di risoluzione o di decadenza dal contratto ovvero dall'affidamento;

     b) il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'articolo 26, allegato A, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, con applicazione dei contratti collettivi ed integrativi aziendali di categoria;

     c) il materiale rotabile destinato al servizio di trasporto pubblico locale al momento della cessazione o del subentro è ceduto all'impresa subentrante al valore di mercato, al netto dei contributi pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto del materiale anzidetto.

 

     Art. 18. Sub-affidamento di servizi di trasporto.

     1. E' consentito il sub-affidamento dei servizi, allo scopo di realizzare economie nei costi dei servizi di trasporto previsti dalla presente legge.

     2. L'affidatario, previo assenso dell'Ente affidante, può applicare l'istituto dell'affidamento ad altra impresa, entro il limite massimo del 10 per cento dei servizi eserciti, nel rispetto delle modalità di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, articolo 12, comma 2, lettera a). L'affidatario rimane, comunque, unico responsabile del servizio.

     3. Le cooperative costituite a maggioranza tra lavoratori provenienti da aziende dismesse hanno precedenza nel sub-affidamento dei servizi.

     4. L'impresa sub-affidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori ed è tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone, di sicurezza, di regolarità, di qualità del servizio e del trattamento contrattuale del personale, pena la decadenza.

     5. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun indennizzo da parte dell'Ente affidante.

 

     Art. 19. Servizio di trasporto pubblico urbano.

     1. I Comuni che intendono istituire un servizio urbano di trasporto esercitato in una delle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, dovranno adottare il piano urbano del traffico in conformità alla direttiva 12 aprile 1995, n. 77 del Ministero dei Lavori Pubblici.

     2. Il Piano deve comunque contenere disposizioni dirette a garantire alle Aziende urbane di trasporto una idonea fluidità di transito al fine di conseguire la massima efficacia ed efficienza di trasporto, nonché ad assicurare la mobilità dei soggetti di cui all'articolo 26, terzo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     3. Le disposizioni di cui al comma precedente debbono essere riportate nel contratto di servizio che deve regolare i rapporti tra Comuni ed aziende di trasporto urbano.

     4. Nel medesimo contratto di servizio debbono essere individuati i servizi ulteriori rispetto a quelli minimi fissati e finanziati dalla Regione, i cui oneri rimangono a totale carico del Comune interessato.

     5. Nel quadro di un'attività sperimentale diretta ad incentivare il trasporto pubblico urbano la Giunta regionale, sentito il Comitato della Mobilità di cui al precedente articolo 8, può autorizzare l'attuazione di progetti-pilota per il trasporto integrato in almeno una delle città capoluogo della Regione.

 

     Art. 20. Vigilanza.

     1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, effettuano la vigilanza:

     a) sull'osservanza degli obblighi derivanti dai contratti di servizio;

     b) sulla efficienza degli impianti e del materiale circolante;

     c) sul regolare funzionamento dei servizi affidati.

     2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al primo comma possono essere richiesti alle aziende dati ed informazioni e possono essere svolte ispezioni e verifiche. Le aziende sono tenute a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette ispezioni e verifiche, fornendo la collaborazione necessaria.

     3. Per lo svolgimento dei compiti di vigilanza è costituita una apposita struttura presso l'Assessorato ai Trasporti con adeguata dotazione di risorse e personale.

 

     Art. 21. Sanzioni.

     1. Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o forniscono informazioni e dati non veritieri o inesatti, si applica la sanzione amministrativa di 1.032,00 euro [30].

     1.bis. Alle Aziende che violano, in maniera grave e recidiva, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di secondo livello é applicata una sanzione amministrativa fino al 10% del contratto di servizio [31].

     2. L'affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

     a) nel caso che vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del D.M. 20/12/1991, n. 448;

     b) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio.

 

     Art. 22. Agevolazioni tariffarie.

     1. Le tessere di libera circolazione in vigore cessano di validità il 31 dicembre 1999.

     2. Hanno diritto ad usufruire delle tessere di libera circolazione, limitatamente ad una sola tratta di viaggio o per l'intera area urbana, le seguenti categorie di cittadini:

     a) i Cavalieri di Vittorio Veneto;

     b) gli invalidi di guerra, gli invalidi per servizio e gli invalidi civili di guerra, dalla 1ª alla 5ª categoria, ed i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

     c) i ciechi civili con cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione ed i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

     d) gli invalidi del lavoro, ai quali sia stata accettata una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;

     e) gli invalidi civili che siano pensionati ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, e gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

     f) i sordomuti che siano pensionati ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni [32].

     2 bis. Ai fini del rilascio delle tessere di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionale, la documentazione necessaria deve essere inoltrata al competente Assessorato regionale ai trasporti per il tramite delle associazioni delle categorie interessate, che ne hanno, per legge, la rappresentanza e la tutela [33].

     2 ter. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la concessione delle tessere di libera circolazione alle categorie di cittadini di cui al comma precedente, anche definendone gli ambiti territoriali di validità delle agevolazioni, la cui spesa comunque non può essere complessivamente superiore allo stanziamento annuale previsto a tale titolo nel bilancio regionale [34].

     2 quater. Hanno diritto a usufruire della tessera di libera circolazione sull’intera rete regionale urbana ed extraurbana i non vedenti con cecità assoluta e gli invalidi di qualsivoglia categoria con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con diritto all’accompagnamento. La tessera di libera circolazione sull’intera rete con validità annuale é rilasciata, a richiesta dell’avente diritto, dal Dipartimento Trasporti, in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore [35].

     3. Hanno diritto ad usufruire di agevolazioni tariffarie le seguenti categorie di cittadini:

     a) i soggetti titolari di pensione minima o integrata al minimo corrisposta dall'INPS o da altri Istituti previdenziali;

     b) gli studenti ed i lavoratori dipendenti che utilizzano autoservizi extraurbani di linea per raggiungere la scuola ed il posto di lavoro.

     4. L'agevolazione tariffaria di cui al comma precedente è determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore al 50 per cento del premio previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio corrispondenti e limitatamente ad una sola relazione di viaggio.

     5. E' riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo della Guardia di Finanza, agli Agenti di Polizia Penitenziaria, purchè in possesso della tessera di riconoscimento rilasciata dalla rispettiva amministrazione di appartenenza, nonché a favore dei titolari di tessere di servizio rilasciate dalla direzione generale della M.C.T. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Restano ferme le eventuali agevolazioni di viaggio per i dipendenti delle aziende di trasporto, ove ciò sia previsto da specifiche norme del contratto collettivo di lavoro o da altri regolamenti [36].

     6. Le condizioni e le modalità per il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle aree urbane sono stabilite dai Comuni ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142.

 

     Art. 23. Tessera di riconoscimento e possesso dei requisiti.

     1. Per fruire delle agevolazioni di cui al precedente articolo 22, con esclusione del sesto comma, gli interessati devono munirsi di apposita tessera personale di riconoscimento, a validità triennale, rilasciata dal Comune di residenza, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Detta tessera costituisce titolo per la libera circolazione o per l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti.

     2. Nel caso in cui il titolare della tessera abbia diritto all'accompagnatore, la validità della medesima è estesa a quest'ultimo e la circostanza dovrà risultare anche dal documento di viaggio.

 

     Art. 24. Oneri.

     1. Gli oneri conseguenti all'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 22 sono a carico dell'Amministrazione regionale e troveranno copertura nell'ambito dei contratti di servizio.

     2. In caso di concessione di agevolazione tariffarie per l'effettuazione di viaggi sui servizi pubblici urbani ed interurbani, gli Enti competenti si attengono alle disposizioni della presente legge, fermo restando l'onere a carico degli enti suddetti di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minore introito derivante dal rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.

 

     Art. 25. Norme finanziarie.

     1. E' costituito il Fondo regionale Trasporti, il cui ammontare viene determinato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422/97.

     2. Le risorse necessarie a soddisfare gli oneri economici previsti dai contratti di servizio sono trasferite alle Province entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di bilancio. Le Province sono tenute alla rendicontazione entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

     3. Le Provincie non possono iscrivere annualmente in bilancio somme inferiori a quelle che vengono loro trasferite dalla Regione per la copertura degli oneri nascenti dalla stipula dei contratti di servizio.

 

     Art. 26. Interventi sostitutivi.

     1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle Amministrazioni provinciali delle funzioni e delle competenze delegate ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone interventi sostitutivi.

 

     Art. 27. Norme transitorie.

     1. I servizi di trasporto eserciti in concessione alla data del 31 dicembre 2003, ovvero a conclusione dei procedimenti avviati in esecuzione dell’atto di indirizzo di cui al successivo comma 5 nei confronti delle aziende che hanno manifestato la volontà di associarsi, sono provvisoriamente considerati servizi minimi fino alla completa attuazione dell’art. 16, comma 3, della presente legge e fatta salva la prosecuzione dell’attività di verifica e razionalizzazione del trasporto pubblico locale avviata dalla Giunta regionale con la delibera n. 580/2002 [37].

     1 bis. Il 31 dicembre 2006 é il termine ultimo di gestione dei servizi di cui al comma 1, in regime di concessione, da parte delle Aziende che già li esercitano, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5. [38]

     1 ter. L’affidamento a Trenitalia S.p.A. ed a Ferrovie della Calabria S.r.l. dei servizi previsti dagli Accordi di programma di cui agli articoli 8, 9 e 12 del D.Lgs. 422/1997 e successive modifiche ed integrazioni, é prorogato fino al 31 dicembre 2006, tramite contratto di servizio, secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale [39].

     1 quater. La Giunta regionale approva il primo Programma Triennale del Trasporto Pubblico Locale di cui all’art. 10 entro il 30 giugno 2005. Le Province approvano entro il 30 settembre 2005 i Piani di bacino di cui all’art. 11 ed i Programmi triennali di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), in attuazione del Programma Triennale del Trasporto Pubblico Locale. Qualora le Province non provvedano ad approvare nei termini stabiliti i piani di bacino ed i programmi triennali, vi provvede la Giunta regionale con l’attivazione dei poteri sostitutivi, ai sensi del precedente articolo 26 [40].

     2. [In sede di prima applicazione, i servizi minimi delle unità di rete sono affidati, a cura delle Province competenti per territorio, con contratti di servizio scadenti il 31 dicembre 2001 alle Aziende di trasporto che attualmente esercitano in base ad atti di concessione emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge] [41].

     3. Entro 180 giorni dall'avvio delle attività di cui al comma precedente le imprese che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 600.000 chilometri devono far pervenire alla Regione propria dichiarazione con la quale manifestano l'intenzione di abbandonare l'esercizio del servizio di trasporto previo contributo del 30 per cento sull'importo determinato sulla base del costo standardizzato al 31 dicembre 1998 in relazione alle percorrenze chilometriche sviluppate.

     4. In tal caso l'impresa che subentrerà ai servizi esercitati è obbligata a rilevare le attrezzature ed il materiale mobile strumentale all'esercizio, fatte salve diverse pattuizioni fra le parti, ed a rilevare il personale inerente i servizi medesimi, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata.

     5. Qualora le suddette imprese non esercitano, nel termine del trenta giorni dalla pubblicazione dell’apposito atto di indirizzo, la facoltà di cui al precedente comma 3, possono continuare ad esercire a condizione che si associno con altre imprese, in una delle forme di società di capitale previste dal codice civile, anche come Associazione temporanea di imprese, realizzando una unicità di gestione di servizi di entità superiore ad una percorrenza annua di 600.000 chilometri, nell'ambito dei servizi rispettivamente limitrofi e finitimi, che corrisponda agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo emanato dalla Giunta regionale previo parere conforme della Commissione Consiliare competente da acquisire entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali il parere si intende acquisito favorevolmente. Per i servizi in atto gestiti dalle suddette imprese, che non si avvalgono neanche della facoltà di associarsi di cui al presente comma, l'ente concedente è autorizzato a disporne la revoca, senza pagamento di alcun contributo, e assegnare i servizi stessi, previa razionalizzazione, ad altra impresa nel rispetto di quanto stabilito dall'atto di indirizzo [42].

     5 bis. Dopo il 31 dicembre 2005 le Associazioni Temporanee di Imprese e le Società Consortili a r.l. costituitesi in esecuzione del precedente comma 5, affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, potranno continuare a esercire i suddetti servizi, mediante affidamento diretto, fino alla completa attuazione dell’art. 16, comma 3, della presente legge, a condizione che si siano trasformate in Società per azioni ovvero a responsabilità limitata. [43]

     [5 ter. Nel caso le Associazioni Temporanee di Imprese e le Società consortili a r.l. non si trasformino in società per azioni ovvero a responsabilità limitata entro il termine di cui all’articolo 5 bis, si applicano le norme previste dall’articolo 2 dalla legge regionale n. 18 del 13 agosto 2001 con le procedure recate nell’atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 30 giugno 2003.] [44]

     6. In sede di prima applicazione della presente legge e, tenuto conto delle caratteristiche dell'imprenditoria locale, i bandi di gara possono prevedere che la ditta in forma singola o associata e cooperative regolarmente costituite che partecipino alle gare per l'affidamento dei servizi possono risultare aggiudicatari di una percentuale non superiore al 25 per cento del totale regionale dei servizi da esercire.

     6 bis. Allo scopo di attuare nei termini prefissati la riforma del trasporto pubblico locale, in caso di mancata pubblicazione, entro sei mesi dalla data entro la quale la Giunta regionale è tenuta a deliberare ai sensi dell’art. 14, comma 2, dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi di T.P.L., conformi alle disposizioni di cui all’art. 16 della presente legge regionale, la Giunta regionale é autorizzata a provvedervi nelle forme di urgenza con l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del precedente articolo 26 [45].

     7. Nel caso di trasformazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Leg.vo n. 422/97, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle Aziende speciali o dei Consorzi che attualmente sono affidatari dei servizi della Regione, i servizi possono essere affidati direttamente alla società derivante dalla trasformazione, mediante la stipula dei relativi contratti di servizio per un periodo non superiore a tre anni.

     8. Decorso il periodo di validità del contratto di servizio, ivi compreso quello stipulato ai sensi del comma 4, i servizi devono essere affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui alla presente legge.

     9. La Conferenza di servizio di cui all’articolo 14 comma 3 é convocata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge di modifica della legge regionale n. 23 del 7 agosto 1999 [46].

 

     Art. 28. Funzioni soppresse.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le funzioni amministrative facenti capo finora alla Regione e relative:

     a) all'approvazione degli organici delle aziende di Trasporto;

     b) all'assenso alla nomina dei direttori e responsabili di esercizio degli impianti fissi;

     c) all'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell'articolo 85 del D.P.R. n. 616/1977, nonché mediante autovetture da noleggio di rimessa e da piazza;

     d) alla determinazione del parco macchine aziendale per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale d'interesse regionale;

     e) alle funzioni amministrative relative al personale delle aziende di trasporto collettivo.

 

     Art. 29. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le norme e le disposizioni contenute nelle leggi regionali che contrastano con la normativa di cui alla presente legge e specificamente:

     1) a decorrere dalla data d'applicazione dei contratti di servizio per l'espletamento dei servizi di cui alla presente legge, cesseranno di avere efficacia le leggi regionali 24 marzo 1982, n. 7 e 11 luglio 1983, n. 22;

     2) è abrogata la legge regionale 11 luglio 1983, n. 23;

     3) è abrogata ogni disposizione della legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 in contrasto con le disposizioni della presente legge. Sono in particolare abrogati: il comma b) dell'articolo 4; gli articoli 7 ed 8; l'articolo 12; il comma b) dell'articolo 16 specificamente per quanto riguarda la competenza sui collegamenti scali ferroviari, aeroporti con i centri urbani dei comuni ove dette infrastrutture insistono; il primo comma dell'articolo 31; l'articolo 33;

     4) è abrogato il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 35.

[2] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[5] Alinea così modificato dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[7] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[8] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[9] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[10] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[11] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[12] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[13] Lettera inserita dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[14] Lettera inserita dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[15] Lettera inserita dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[16] Lettera inserita dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[17] Lettera inserita dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[18] Lettera inserita dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[19] Lettera inserita dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[20] Lettera inserita dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[21] Alinea così modificato dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[22] Lettera abrogata dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[23] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[24] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[25] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[26] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 67.

[27] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 67.

[28] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[29] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 67.

[30] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[31] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[32] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis e 2 ter per effetto dell'art. 4 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[33] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36. L'originario comma 2 è stato sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis e 2 ter per effetto dell'art. 4 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[34] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis e 2 ter per effetto dell'art. 4 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[35] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[36] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36, dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 56 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

[37] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[38] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36. La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[39] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[40] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[41] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[42] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 agosto 2001, n. 18 e così modificato dall’art. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 33.

[43] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36. La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[44] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 18.

[45] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

[46] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.