§ 5.3.39 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 67.
Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:27/12/2012
Numero:67


Sommario
Art. 1.  (Adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale)
Art. 2.  (Disposizioni transitorie)
Art. 3.  (Disposizioni in materia tariffaria)
Art. 4.  (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di agevolazione tariffaria)
Art. 6.  (Modifiche alla L.R. 20/2011)
Art. 7.  (Pubblicazione)


§ 5.3.39 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 67. [1]

Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.

(B.U. 17 dicembre 2012, n. 23 - S.S. 28 dicembre 2012, n. 6)

 

Art. 1. (Adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale)

1. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23 (Norme per il trasporto pubblico locale) è sostituito dal seguente: «3. L’affidamento dei servizi avviene in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente nella cui cornice gli indirizzi vincolanti sulle modalità di affidamento prescelte possono essere disposti negli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza regionale».

 

2. Il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 23/1999 è sostituito dal seguente: «4. I contratti di servizio sono predisposti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. Indirizzi e schemi vincolanti in materia possono essere disposti negli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza regionale, nel rispetto delle procedure e delle garanzie di partecipazione a tutela dei soggetti coinvolti previste dalla normativa vigente».

 

3. Il comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale n. 23/1999 è abrogato.

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie)

1. Fino a quando la Giunta regionale, con proprio provvedimento, non individui il costo standard di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e ss.mm. e ii. (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), si applicano i commi 4 e 7 dell’articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18 (Norme urgenti in materia di trasporto pubblico locale), così come modificata dall’articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

 

2. Fino alla completa attuazione del processo di pianificazione e programmazione previsto dalla normativa regionale, nonché dell’individuazione del livello essenziale dei servizi minimi, da ultimarsi entro il termine del 30 giugno 2014, fatta salva la possibilità di unica proroga semestrale della Giunta regionale, la razionalizzazione della rete dei servizi, nell’ottica dell’integrazione vettoriale e tariffaria e dell’efficienza, costituisce interesse pubblico preminente. A tal fine la Giunta regionale può apportare le opportune modifiche nell’ambito della rete dei servizi affidati a ciascun soggetto gestore, nei limiti delle disposizioni normative, adeguando i servizi alle compatibilità finanziarie, inclusa la tipologia prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 18/2006, nei limiti in cui il prolungamento non costituisca sovrapposizione con servizi di linea affidati a diverso soggetto gestore, in esercizio al momento di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, d’intesa con le province, può altresì approvare l’istituzione dei nodi di interscambio dove devono essere attestate le linee esistenti, anche in difformità agli attuali itinerari.

 

3. Al fine di assicurare l’organizzazione e la gestione del servizio pubblico di trasporto su gomma e ferro in conformità all’articolo 3 bis decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, e al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14 dell’articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché per fronteggiare l’interruzione o pericolo imminente di interruzione del servizio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, par. 2 e 5 del Regolamento CEE 1370/2007, i soggetti che espletano il servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestirlo, anche oltre le scadenze, fino al subentro del nuovo gestore di ambito o bacino territoriale ottimale e comunque per un periodo complessivamente non superiore ai due anni; la Giunta regionale adotta gli atti necessari ad assicurare la continuità dei predetti servizi, ed in particolare determina per ciascun anno entro 45 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, fatte salve successive rimodulazioni, i servizi da espletare da prevedersi in apposito atto integrativo dei contratti di servizio; nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente comma.

4. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 5, 6 e 8 della legge regionale n. 18/2006 ed è altresì abrogato l’articolo 3 della stessa legge ad eccezione dei commi 4 e 7.

 

5. Nelle more dell’approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla normativa regionale gli indirizzi e gli schemi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 sono determinati con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia tariffaria)

1. Eventuali diritti di esenzione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi possono essere previsti a condizione dell’esistenza di adeguati canali di vendita alternativi. L’importo di tali diritti non può essere superiore alla metà dell’importo minimo della sanzione amministrativa applicabile agli utenti sprovvisti di idoneo e valido titolo di viaggio. La Giunta regionale determina l’importo di tali diritti aggiuntivi e le condizioni alle quali i canali di vendita alternativi sono considerati adeguati.

 

     Art. 4. (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta degli agenti accertatori.

 

2. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 100,00 euro, oltre l’importo del titolo di viaggio. Nel caso di reiterazione della violazione entro cinque anni o nel caso in cui il pagamento della sanzione non avvenga entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, la sanzione è raddoppiata.

 

3. La sanzione di cui al comma 2 è ridotta a 5,00 euro per gli utenti titolari di idoneo e valido abbonamento nominativo, a condizione che esso sia esibito, contestualmente al pagamento della predetta sanzione, entro dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, presso la sede legale dell’azienda di trasporto, fatte salve le ulteriori sedi indicate nel verbale di contestazione.

 

4. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie sono puniti con la sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1000,00 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. È fatta salva l’eventuale responsabilità penale.

 

5. Le misure minime e massime delle sanzioni amministrative sono aggiornate ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. La prima decorrenza dell’aggiornamento è dal 1o agosto del secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

 

6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Tale norma trova diretta applicazione per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

 

7. Su designazione di ciascuna azienda di trasporto la regione autorizza gli agenti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, che acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa. I soggetti sono designati fra i dipendenti dell’azienda di trasporto. Essi devono essere dotati di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’azienda.

 

8. Gli agenti accertatori possono effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla legge n. 689/81, compresi quelli necessari per l’identificazione del trasgressore. Gli agenti hanno competenza su tutti i servizi per i quali l’azienda è beneficiaria dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, anche eventualmente in parte per effetto di integrazione tariffaria.

 

9. Gli agenti accertatori contestano ove possibile immediatamente e personalmente al trasgressore le violazioni di cui al presente articolo. Se non è possibile la contestazione immediata, copia del verbale di contestazione deve essere notificato all’interessato o a chi è tenuto alla sua sorveglianza entro il termine di novanta giorni dalla contestazione ed in questo caso sono dovute le spese di notifica.

 

10. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, l’azienda di trasporto provvede all’ordinanza-ingiunzione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 18 della legge n. 689/81. L’ordinanza ingiunzione è emessa dal rappresentante legale dell’azienda di trasporto o da un suo delegato e costituisce titolo esecutivo.

 

11. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituiscono proventi del traffico dell’azienda che ha irrogato la sanzione, con l’obbligo di rendicontazione separata rispetto a proventi ordinari.

 

12. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 8, dell’articolo 28 della legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto collettivo di interesse regionale). Al comma 11 dello stesso articolo, le parole «di cui al precedente comma 6» sono sostituite con le seguenti: «delle aziende di trasporto».

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di agevolazione tariffaria)

1. All’articolo 22, comma 5, della legge regionale n. 23/99 così come modificato dall’articolo 10, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23 – Norme per il trasporto pubblico locale) le parole «nell’uniforme prevista dall’ordine di servizio» sono sostituite dalle seguenti «in possesso della tessera di riconoscimento rilasciata dalla rispettiva amministrazione di appartenenza».

 

     Art. 6. (Modifiche alla L.R. 20/2011)

1. All’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 20/2011, dopo le parole «riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie della Regione» sono aggiunte le parole «di realizzazione di infrastrutture per l’intermodalità e per l’ammodernamento del materiale rotabile ferroviario».

 

     Art. 7. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 35, ad eccezione dell’articolo 6.