§ 6.3.208 - L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.
Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:12/12/2008
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Sistemi di Incentivazione per lo Sviluppo del Sistema Produttivo Regionale)
Art. 2.  (Fondo di Rotazione per la Ricapitalizzazione e la Ristrutturazione Finanziaria delle Piccole e Medie Imprese)
Art. 3.  (Autorizzazione all’indebitamento)
Art. 4.  (Società partecipate)
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie diverse)
Art. 6.  (Copertura finanziaria)
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8)
Art. 8.  (Trasferimento delle risorse alle Province)
Art. 9.  (Disposizioni diverse)
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale n. 8/2002)
Art. 11.  (Disposizioni taglia carta)
Art. 12.  (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
Art. 13.  (Scioglimento dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria)
Art. 14.  (Autotutela demaniale)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale n. 18/85)
Art. 16.  (Differimento dei termini per l’alienazione degli alloggi)
Art. 17.  (Contenimento dei prezzi al pubblico dei carburanti)
Art. 18.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.208 - L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(B.U. 16 dicembre 2008, n. 24 - S.S. 18 dicembre 2008, n. 1)

 

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

 

Art. 1. (Sistemi di Incentivazione per lo Sviluppo del Sistema Produttivo Regionale)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in quanto emanati in conformità al vigente Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto 2008).

 

2. I regimi di cui al comma 1 riguardano le seguenti categorie di aiuti:

Aiuti a finalità regionale

- Aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione.

- Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione.

Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI

- Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI .

Aiuti all’imprenditoria femminile

- Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile.

Aiuti per la tutela ambientale

- Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie.

- Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie.

- Aiuti alle PMI per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore.

- Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente in misure di risparmio energetico.

- Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento.

- Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

- Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale.

- Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere

- Aiuti alle PMI per servizi di consulenza.

- Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere.

Aiuti sotto forma di capitale di rischio

- Aiuti sotto forma di capitale di rischio.

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

- Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

- Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica.

- Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale.

- Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell’agricoltura e della pesca.

- Aiuti a nuove imprese innovative.

- Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione.

- Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

Aiuti alla formazione

- Aiuti alla formazione.

Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

- Aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali.

- Aiuti all’occupazione ai lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali.

- Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all’occupazione di lavoratori disabili.

- Aiuti per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

I regimi sono definiti in conformità con la Carta degli Aiuti a Finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007, con gli Orientamenti degli Aiuti a finalità regionale di cui alla GUCE C 54 del 4 marzo 2006 e con il Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto 2008).

 

3. Nell’ambito dei sistemi di incentivazione alle imprese potrà essere prevista la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero "de minimis", nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore "de minimis" pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. In tale ambito sono attuati anche gli interventi disciplinati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, con la concessione di un contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 30% degli investimenti ammissibili, ed in conto interessi per un importo pari al tasso di riferimento, previa predisposizione da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un apposito regolamento.

 

4. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione approvando specifiche Direttive di Attuazione redatte sulla base dei limiti previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale" vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, dei Regolamenti comunitari di cui ai commi 2 e 3, della normativa comunitaria, delle leggi regionali, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell’articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

 

5. Le Direttive di Attuazione definiscono per ciascun strumento di incentivazione i seguenti elementi:

- oggetto e finalità degli aiuti;

- soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;

- settori di attività ammissibili;

- tipologie di aiuti ammissibili;

- spese ammissibili;

- forma e intensità di aiuto;

- criteri di valutazione delle domande di agevolazione;

- procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazione;

- procedure per l’erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni.

 

6. Le Direttive di Attuazione sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per materia che esprime il proprio parere vincolante entro sessanta giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole.

 

7. Per il finanziamento degli aiuti di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse provenienti da:

- Risorse rinvenienti dalla certificazione di progetti coerenti al POR Calabria 2000-2006 ai sensi del paragrafo 6.3.6 del QCS Obiettivo l 2000-2006 in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo e dal Complemento di Programmazione approvati dalla Commissione Europea;

- Bilancio regionale, in conformità con gli indirizzi di spesa;

- POR Calabria FESR 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo stesso approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6322 del 07/12/2007;

- PAR Calabria FAS 2007/2013 in conformità alla Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007;

- POR Calabria FSE 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo stesso approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6711 del 17/12/2007.

 

8. Potranno, inoltre, essere utilizzate le risorse individuate in specifici Accordi di Programma Quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma o procedure di programmazione negoziata, le risorse nella disponibilità di altri soggetti pubblici.

 

9. Per la gestione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo possono essere utilizzati anche Istituti di credito o intermediari finanziari da selezionare con procedura di evidenza pubblica, presso i quali vengono istituiti specifici Fondi.

 

     Art. 2. (Fondo di Rotazione per la Ricapitalizzazione e la Ristrutturazione Finanziaria delle Piccole e Medie Imprese)

1. È istituito, in conformità con gli obiettivi e le linee di intervento del POR Calabria FESR 200712013, il Fondo di Rotazione per la Ricapitalizzazione e la Ristrutturazione Finanziaria delle Piccole e Medie Imprese (PMI) per sostenere operazioni di nuovi investimenti, ammodernamenti e sviluppo delle strutture aziendali dei settori commerciali, industriali, di servizio ed artigianali.

 

2. Il Fondo di Rotazione, di cui al precedente comma 1, è istituito in conformità al Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di

esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 21413 del 9 agosto 2008.

 

3. Il Fondo di Rotazione, di cui al precedente comma 1, è costituito dalle seguenti risorse:

- Risorse liberate dalla certificazione di progetti coerenti delle Misure 4.1 e 4.2 del POR Calabria 2000-2006 ai sensi del paragrafo 6.3.6 del QCS obiettivo 1 2000-2006 e in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo e dal Complemento di Programmazione approvati dalla Commissione Europea.

- Risorse delle Linea di Intervento 7.1.3.2 "Azioni per la promozione e l’utilizzazione di strumenti di finanza innovativa" dell’Asse VII – Sistemi Produttivi del POR Calabria FESR 2007-2013.

- Risorse del PAR Calabria FAS 2007/2013 in conformità alla Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007.

 

4. Il Fondo di Rotazione, di cui al precedente comma 1, è gestito da un Soggetto Gestore (una banca o un intermediario finanziario) selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica.

 

5. Al fine di potenziare ed agevolare il sistema di accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese ed incoraggiare le banche a sviluppare la loro capacità di credito, la Giunta regionale è autorizzata a prevedere nell’ambito di un contratto quadro di prestito con la Banca Europea degli Investimenti una linea di finanziamento, per un importo pari a € 50.000.000,00, da erogarsi al Soggetto Gestore di cui al precedente comma 4 per l’alimentazione del Fondo di Rotazione di cui al precedente comma 1 .

 

6. Il Consiglio regionale, entro la data del 31 dicembre 2008, approva un provvedimento legislativo per disciplinare compiutamente:

a) i sistemi di incentivazione a favore del sistema produttivo regionale;

b) l’istituzione di un fondo di rotazione per la ricapitalizzazione e la ristrutturazione finanziaria delle piccole e medie imprese.

 

     Art. 3. (Autorizzazione all’indebitamento)

1. [Al fine di potenziare il programma di investimenti di cui all’Accordo di programma fra la Regione e i Comuni indicati nell’articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, finalizzato allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche e la riqualificazione ambientale, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre con la Banca Europea per gli investimenti un mutuo a tasso fisso quantificato nella misura massima di € 64.520.396,00 della durata massima di anni venti, anche in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza] [1].

 

2. [Alla copertura degli oneri relativi si provvede interamente con le risorse derivanti dal valore dell’aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2007 e successive ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche e integrazioni, allocate all’UPB 3.2.01.05 (capitolo 32010504) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi] [2].

 

3. All’articolo 6, comma 2, lettera c), della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 dopo la parola "regionali" sono aggiunte le parole "derivanti dal ricorso all’indebitamento attuato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8".

 

     Art. 4. (Società partecipate)

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 è abrogato.

 

2. Al fine di concorrere al ripianamento delle perdite relative agli anni 2005 e 2006 della Società di Gestione per l’Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S) S.p.A. accertate in sede di approvazione dei relativi bilanci, nelle assemblee del 30 giugno 2005 e del 30 giugno 2006, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 la spesa, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (6,7478 per cento), di euro 1.824.964,00, di cui euro 696.450,00 per l’anno 2004 ed euro 1.128.514,00 per l’anno 2005, con allocazione all’UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per il versamento della quota a carico della Regione subordinatamente al parere di compatibilità da parte della Commissione Europea.

 

4. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare il diritto di opzione ed a sottoscrivere, in proporzione alle azioni possedute (14,11 per cento), l’aumento di capitale sociale della Società Aeroporto Sant’Anna S.p.A, - deliberato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 7 aprile 2008 - per complessivi euro 182.903,00. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate all’UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare tutti gli atti necessari per l’attuazione di quanto disposto dal presente comma.

 

5. È autorizzata la sottoscrizione della rimanente quota di aumento del capitale sociale della SoRiCal S.p.A. - deliberato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 27 settembre 2005 - necessaria ad adeguare la partecipazione della Regione in misura proporzionale alla quota posseduta (53,5 per cento), per un importo di euro 3.500.000,00, con allocazione all’UPB 3.2.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

 

6. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 32050124, allocato nella stessa UPB 3.2.05.01. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare tutti gli atti necessari per l’attuazione di quanto disposto dal precedente comma 5.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie diverse)

1. La somma di euro 200.000,00 - destinata ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 all’avvio ed al funzionamento della scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche promossa dall’Università della Calabria - non utilizzata nel corso dello stesso esercizio finanziario - è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all’UPB 4.2.02.03 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasmessa una relazione al Presidente della Giunta regionale sulle attività avviate il quale, a sua volta, ne dà informazione alla competente Commissione consiliare.

 

2. La somma di euro 150.000,00 - destinata ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. l all’Istituto Zoo profilattico sperimentale per la Calabria e la Campania - non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 2007 - è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all’UPB 6.1.04.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

3. All’articolo 4, comma 6, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 le parole "per i lavori di consolidamento del complesso monumentale S. Giovanni e via Carlo V" sono sostituite dalle parole "per il restauro della Chiesa di San Giovanni Battista".

 

4. A valere sulle risorse allocate all’UPB 2.2.04.03 (capitolo 5122206) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008, l’importo di euro 400.000,00 è destinato all’attuazione dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7.

 

5. Per la copertura finanziaria delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte nei confronti dei soggetti attuatori dei lavori di risanamento della media fascia costiera jonica catanzarese - lotto A - Progetto FIO - n. 97, è autorizzata la spesa di euro 565.620,11 con allocazione all’UPB 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008. Alla relativa copertura si provvede con le risorse allocate all’UPB 3.2.03.03 (capitolo 2134205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

 

6. Al fine di garantire la totale copertura finanziaria del costo inerente all’anno 2008 del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici effettivamente trasferito alle Asp ai sensi dell’articolo 28, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, la somma da porre a carico del fondo sanitario regionale (UPB 6.1.01.01 - capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 è incrementata di euro 618.121,46.

 

7. Ai fini dell’attuazione delle attività previste nel protocollo d’intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 827 dell’11 novembre 2008, inerente alla realizzazione di una discarica nel Comune di San Giovanni in Fiore, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo pari ad euro 368.000,00, con allocazione all’UPB 3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

 

8. L’importo di euro 370.000,00 stanziato con la tabella C allegata alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 16 per il finanziamento dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria è destinato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale.

 

9. All’articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è aggiunto il seguente comma:

"12. L’indicatore di situazione economica equivalente di cui al comma 3 è aggiornato in modo dinamico dal Dipartimento Politiche Sociali sulla base dell’aggiornamento annuale ISTAT della soglia di povertà."

 

10. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lamezia Terme un contributo straordinario di euro 100.000,00 per la celebrazione del quarantennale della nascita del Comune medesimo. Le relative risorse sono allocate all’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

 

11. Ai fini del completamento dei teatri di Crotone e Vibo Valentia, la Giunta regionale è impegnata ad utilizzare le risorse rinvenienti dal Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013 allocate all’UPB 5.6.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e pluriennale 2008-2011.

 

12. Al fine di favorire l’inserimento di nuove istituzioni educative che abbiano già presentato domanda così come previsto dal bando del Ministero dell’Istruzione sulle "Sezioni Primavera", per quanto stabilito dall’art. 2 dell’accordo stipulato dalla Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 100.000,00 a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 allocate all’UPB 5.2.01.02 della spesa, capitolo 3132101, che è incrementato dello stesso importo.

 

13. Al fine di garantire il completamento della struttura denominata "La Città del Sole", sita a Cosenza e gestita dall’Associazione "Comunità Regina Pacis - Onlus", centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche e per l’accoglienza di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di 3.940.986,47 euro, a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, è determinato dal dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l'intervento, tenendo anche conto dei contributi già distribuiti dalla Regione per lo stesso fine [3].

 

14. All’articolo unico della legge regionale 14 aprile 2004, n. 13 il periodo "e quelli non in regola con il patto di stabilità ai sensi e per gli effetti della legge n. 311/2004" è sostituito dal periodo, “quelli non in regola con il patto di stabilità ai sensi e per gli effetti della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché quelli privi della capacità di indebitamento ai sensi dell’articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

 

15. L’attuazione della disposizione di cui al precedente comma è subordinata ad una verifica di compatibilità finanziaria da parte del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" e del Dipartimento "Lavori Pubblici".

 

16. In fase di rimodulazione dei fondi FAS la Giunta regionale è impegnata a trovare congrua copertura al finanziamento degli interventi che derivano dall’espletamento del Bando pubblico "Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri Storici della Calabria - delibere CIPE 35/05 e 3/06" - pubblicato sul BURC n. 22, parte III, del 30 maggio 2008.

 

17. Gli interventi di cui al precedente comma trovano altresì congrua copertura con i Fondi del POR Calabria FERS 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione CE 2007-6322 del 7 dicembre 2007.

 

18. Una quota parte dei fondi per l’edilizia sovvenzionata già attribuiti alla Regione Calabria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed allocati all’UPB 3.2.02.01, è destinata per un importo di euro 15.000.000,00 al Fondo regionale per favorire l’accesso alle abitazioni in locazione, istituito ai sensi dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, allocato all’UPB 3.2.02.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

 

     Art. 6. (Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e al bilancio pluriennale 2008-2010 approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

TITOLO II

(Disposizioni di carattere normativo)

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8)

1. Alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

a) all’articolo 31 sono abrogati i commi 4, 5, 6, 7 e 8;

 

b) all’articolo 32, le lettere a), b) ed e) del comma 1 e i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

 

c) all’articolo 39, lettera c), è abrogata la parola "Titolo II"

 

     Art. 8. (Trasferimento delle risorse alle Province)

1. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è sostituito dal seguente: "1. Le risorse finanziarie da erogare in favore delle Province per l’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 2002, n. 34 e 11 gennaio 2006, n. 1, allocate nelle UPB appositamente istituite nel bilancio regionale e finanziate con quota parte delle entrate autonome, sono trasferite alle stesse direttamente dal Dipartimento Bilancio e Patrimonio, settore Ragioneria Generale.

 

2. I trasferimenti di cui al comma 1, ad esclusione di quanto previsto dal successivo comma 5, dovranno avvenire in due rate di pari importo con scadenza 30 aprile e 30 ottobre di ciascun anno, salvo che il trasferimento semestrale non sia conciliabile con specifiche norme di settore.

 

3. Le risorse sono trasferite in acconto con l’obbligo delle Province di presentare il rendiconto delle spese relative alle funzioni entro il 15 marzo dell’anno successivo ai Dipartimenti regionali competenti per materia i quali, previa verifica, potranno richiedere alla Ragioneria generale di provvedere al recupero delle somme non rendicontate correttamente sulla prima rata di aprile. La mancata presentazione del rendiconto comporta la sospensione della corresponsione della prima rata semestrale dell’anno successivo.

 

4. Sono escluse dalla rendicontazione le spese per il personale trasferito e per le spese di funzionamento.

 

5. AI fine di evitare il sorgere di problemi di liquidità finanziaria alle Amministrazioni Provinciali, il trasferimento delle rate semestrali delle risorse di cui al comma 4 dovrà avvenire entro il 31 gennaio ed il 31 luglio dell’esercizio di riferimento.

 

6. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 26 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 sono abrogati.

 

     Art. 9. (Disposizioni diverse)

1. Ai fini della concreta attuazione delle attività previste dall’articolo 12 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, ed in particolare per la ricostruzione e l’analisi dei dati inerenti alla filiera finanziaria necessaria alla redazione dei bilanci sociale, generazionale e di genere, i beneficiari intermedi dei flussi regionali di spesa (Province, Comuni, Asp, Università e gli altri enti del Settore pubblico allargato nonché gli enti sub-regionali) sono obbligati a fornire, su specifica richiesta del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", tutti i dati relativi all’età, al sesso e alla allocazione territoriale dei beneficiari ultimi della spesa azionata con i fondi regionali.

 

2. All’articolo 19, comma 7, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, le parole "almeno trimestrale" sono sostituite da "semestrale".

 

3. All’articolo 46 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è aggiunto il seguente comma: "4. In sede di prima applicazione ed in deroga ad altre disposizioni legislative, il parere è espresso entro e non oltre il 31 dicembre 2008".

 

4. La Giunta regionale adotta idonee misure per il contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture anche attraverso l’adozione di appositi piani in attuazione dell’articolo 2, commi da 594 a 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

5. L’articolo 10, comma 1, della legge 9 febbraio 2004, n. 3 è così sostituito: "1. La Giunta regionale approva il Programma triennale in materia di teatro, previo parere della competente Commissione consiliare permanente".

 

6. All’articolo 17, comma 5, della legge 13 giugno 2008, n. 15, la parola "trimestralmente" è sostituita dalla parola "semestralmente" e dopo le parole "Corte dei Conti" si aggiungono le parole "nonché alla competente Commissione consiliare".

 

7. All’articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32 il numero dell’UPB 4.2.02.03 è modificato in 3.2.02.01.

 

8. All’articolo 50 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 è aggiunto il seguente comma: "5. Entro 5 giorni dalla numerazione gli atti ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale."

 

9. Nell’ambito della tabella approvata con l’articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 è aggiunta in fine la categoria di beneficiari "- Appartenenti alle Forze dell’ordine = 2%".

 

10. Al comma 13 bis dell’articolo 34 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 le parole "con il 10%" sono sostituite con le parole "con il 15%" e le parole "da almeno tre anni" sono soppresse.

 

11. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è così sostituito: “7. L’attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti è demandata alle Amministrazioni Provinciali ed al competente Dipartimento per le materie di competenza della Regione”.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale n. 8/2002)

1. Alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

a) all’articolo 10, comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole "statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3.";

 

b) all’articolo 14, comma 2, è aggiunta la seguente lettera: "d) nota dimostrativa degli oneri ed impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari.";

 

c) all’articolo 27, comma 2, è aggiunto il seguente periodo "Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio provvede agli adempimenti conseguenti ed alla stipula dei contratti.";

 

d) all’articolo 43 è aggiunto il seguente comma: " 11. Le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate e liquidate nell’anno in cui vengono a maturazione.";

 

e) all’articolo 57 è aggiunto il seguente comma: "8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente."

 

2. La disposizione di cui all’articolo 43, comma 10, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, si applica anche alle acquisizioni di beni e servizi degli enti strumentali della Regione, nonché agli Istituti, Agenzie, Aziende ed altri enti dipendenti o vigilati della stessa Regione.

 

     Art. 11. (Disposizioni taglia carta)

1. In adeguamento ai principi di cui all’art. 27 decreto legislativo 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, ai responsabili delle strutture amministrative della Regione è fatto obbligo:

 

a) di fare uso, dal 1° marzo 2009, nelle comunicazioni interne e verso l’esterno, dello strumento della posta elettronica certificata. A tale scopo, l’amministrazione effettua appositi corsi di addestramento, impiegando personale interno. Per fare fronte alle disfunzioni derivanti dall’insufficienza della dotazione informatica o dall’inidoneità del personale all’uso di questa, i responsabili apicali delle relative strutture adottano ogni idoneo rimedio organizzativo interno;

 

b) a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono abrogate le disposizioni che prevedono la distribuzione gratuita del Bollettino Ufficiale della Regione.

 

c) di rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il costo dell’abbonamento al Bollettino Ufficiale in misura adeguata rispetto ai costi sostenuti dall’Amministrazione per la stampa e la spedizione.

 

2. La mancata attuazione di quanto sopra, costituisce causa di danno erariale e di grave inadempimento ai doveri d’ufficio, ai fini delle conseguenti responsabilità amministrative.

 

     Art. 12. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Allo scopo di accelerare i processi di razionalizzazione dell’offerta dei servizi di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alla ridefinizione territoriale degli assetti consortili della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18, i soggetti esercenti i servizi, possono presentare modifiche dei piani aziendali in coerenza all’individuazione dei bacini territoriali di riferimento e agli obiettivi dell’articolo 4 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22.

 

2. La Regione provvede alla modifica dei programmi, nei trenta giorni dalla proposizione, previa consultazione delle Province, dei Comuni, delle Associazioni dei vettori e delle Organizzazioni sindacali.

 

3. All’ultimo capoverso del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18, così come sostituito dall’articolo 41, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, le parole "31 luglio 2008" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008".

 

4. Alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18 sono aggiunti, inoltre, i seguenti commi:

 

"3.bis I servizi di trasporto pubblico locale esercitati dai nuovi soggetti che non hanno sottoscritto il contratto di servizio entro il 31 dicembre 2008, sono affidati - con decorrenza dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 – dalla Regione tramite trattativa privata ad evidenza pubblica mediante diffusione su almeno due quotidiani a tiratura regionale ed uno a tiratura nazionale e nelle forme d’urgenza e nei limiti delle risorse finanziarie definite dalla spesa storica dei medesimi servizi.

 

3.ter Nelle more di espletamento delle gare i servizi sono affidati a titolo precario ai soggetti che li hanno esercitati nell’anno 2008 alle condizioni economiche e di diritto stabilite dalla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18.

 

3.quater In caso di rifiuto all’esercizio precario da parte dei soggetti affidatari, i servizi medesimi possono essere affidati direttamente ad altri soggetti che esercitano i servizi regionali tramite contratto di servizio alle medesime condizioni di esercizio.

 

3.quinquies Gli affidamenti di cui ai commi precedenti non devono essere di durata superiore a sessanta giorni.".

 

5. All’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18 è aggiunto il seguente comma: "7. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la Giunta regionale aggiorna con propria deliberazione i corrispettivi determinati dal comma 4 nei limiti dell’inflazione annuale programmata.".

 

6. La Giunta Regionale è impegnata a reperire le risorse necessarie per la copertura della quota regionale riguardante il rinnovo del CCNL 2004-2007.

 

7. In sede di esercizio per l’anno 2009 le maggiori risorse rinvenienti dal Fondo Nazionale e da processi di razionalizzazione e di riorganizzazione delle reti sono destinate prioritariamente ai sistemi urbani, partendo dalle aree in cui insistono servizi sottodimensionati rispetto ai parametri esistenti nel trasporto urbano calabrese in rapporto al coefficiente Km/abitanti.

 

     Art. 13. (Scioglimento dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria)

1. L’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria, costituito ai sensi della legge regionale n. 13 del 4 aprile 1986, è sciolto e posto in liquidazione.

 

2. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina per la durata di un anno, prorogabili, per una sola volta, per periodi non superiori complessivamente a dodici mesi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, un Commissario liquidatore che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione dell’Ente [4].

 

3. Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 111 del 17 maggio 2008 cessa di diritto dalle proprie funzioni alla data di nomina del Commissario liquidatore.

 

4. Il Commissario liquidatore, entro duecento giorni dall’insediamento, provvede alla redazione di un piano di massima della liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che dovrà prevedere la riscossione dei crediti, l’estinzione dei debiti anche mediante piani di rateizzazione, nonché la ripartizione del personale dipendente tra i soci fondatori e sostenitori che manifestino disponibilità.

4-bis. In caso di predisposizione del piano di massima della liquidazione in difformità alle prescrizioni di cui al precedente comma, alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, la Giunta regionale nomina un nuovo Commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla nomina, provvede ad adeguare il piano di liquidazione ai contenuti richiesti dal precedente comma. Il piano di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale [5].

5. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di liquidazione da parte della Giunta regionale, il Commissario liquidatore provvede all'adozione del bilancio finale di liquidazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, che determina lo scioglimento dell'Ente [6].

6. Nelle more della definizione delle procedure conclusive di liquidazione, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre tutti gli atti necessari alla definizione della ripartizione del personale dipendente tra i soci fondatori e sostenitori dell'Ente [7].

 

     Art. 14. (Autotutela demaniale)

1. La Regione e i suoi Enti strumentali procedono anche in via amministrativa alla tutela esecutiva dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

 

2. A tal fine, il dirigente della struttura competente, accertata la detenzione senza titolo di un bene pubblico, dispone con suo provvedimento il rilascio dell’immobile, emanando ogni altra disposizione esecutiva per la formazione dello stato di consistenza, la ricognizione dell’immobile e del suo contenuto e la immissione in possesso dell’Amministrazione, nell’osservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 21 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

 

3. Qualora sia riscontrata l’esecuzione di opere abusive od innovazioni non autorizzate, ovvero l’esistenza di manufatti realizzati nel corso del rapporto, ma con obbligo di rimozione al termine del rapporto stesso, l’Amministrazione può acquisire tali opere al suo patrimonio ed utilizzarle senza alcun compenso, indennità o rimborso; in alternativa, ordina al responsabile di rimettere le cose in pristino entro un termine, che non può essere inferiore a sessanta giorni e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede di ufficio in danno e a spese dell’interessato.

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale n. 18/85)

1. Alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

 

- all’articolo 2, comma 3, dopo le parole "sociale e professionale" è aggiunto il seguente periodo "riconoscendo come nuovi ed efficaci strumenti l’uso delle nuove tecnologie, l’interactive distance learning o formazione a distanza, che consente di superare gli ostacoli esistenti".

 

- all’articolo 4, comma 3, è aggiunto il seguente punto "e) integrazione tra formazione tradizionale e formazione a distanza".

 

- all’articolo 6, comma 2, lettera b), dopo le parole "formazione professionale" è aggiunto il seguente periodo "con soluzioni come il learning center o learning point entrambi luoghi di apprendimento decentrato".

 

- all’articolo 7, comma 1, lettera f), dopo le parole "professionali pubblici e convenzionati" è aggiunto il seguente periodo "ai nuovi percorsi formativi in formazione a distanza (FAD), mediante una piattaforma tecnologica che consente di sviluppare tutte le attività dell’intervento formativo, dalla distribuzione dei corsi, al monitoraggio dell’attività formativa attraverso i report di fruizione o erogazione dei moduli formativi".

 

- all’articolo 22, comma 2, dopo la parola "professionale" è aggiunto il seguente periodo "Gli allievi che hanno partecipato all’iter formativo attraverso i nuovi sistemi di formazione a distanza (FAD), al termine del corso dovranno sostenere l’esame di qualifica o frequenza e profitto o specializzazione nella sede del centro che ha erogato i contenuti della formazione".

 

- all’articolo 27, comma 1, dopo le parole "attività concorsuali" è aggiunto il periodo "tenuto conto per il controllo tecnico didattico delle nuove tecnologie di apprendimento, delle piatteforme e- learning, dei report degli accessi rilasciati dal sistema".

 

     Art. 16. (Differimento dei termini per l’alienazione degli alloggi)

1. I termini per l’alienazione ed eventuale cambio di destinazione d’uso degli alloggi acquistati dagli enti pubblici e dall’ATERP, sono fissati a cinque anni nei seguenti casi:

 

- invalidità dell’acquirente o di un componente del nucleo familiare convivente con l’acquirente pari o superiore al 66% tale da non consentire la fruizione dell’alloggio, documentata con certificazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP);

 

- trasferimento della residenza per motivi di lavoro in altra regione, da documentarsi con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell’attività lavorativa e il suo carattere non provvisorio, a condizione che siano decorsi almeno due anni continuativi dal trasferimento della residenza stessa.

 

2. La deroga di cui al comma precedente si applica, ope legis, a tutti i contratti di acquisto già stipulati.

 

3. Restano fermi tutti gli altri obblighi e vincoli già previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

 

     Art. 17. (Contenimento dei prezzi al pubblico dei carburanti)

1. Fatti salvi i principi generali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 e quant’altro previsto dalla normativa nazionale vigente in materia, al fine di garantire il contenimento dei prezzi al pubblico dei carburanti, il miglioramento del servizio e l’efficienza della distribuzione carburanti e delle attività collaterali e/o integrative svolte lungo le tratte autostradali ovvero lungo i raccordi autostradali in relazione alle attività turistiche ed all’espansione e consolidamento dell’imprenditoria regionale di cui all’articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, l’aver svolto l’attività di gestione, consecutivamente e per almeno 10 anni di un’Area di servizio lungo la viabilità della Regione Calabria costituisce, ai fini dell’assegnazione di nuovi impianti ovvero rinnovo delle subconcessioni e/o degli affidamenti, capacità tecnico organizzativa presunta.

 

2. Tale presunzione è sostitutiva di eventuali titoli richiesti per la partecipazione a gare espletate anche dall’ANAS per i nuovi affidamenti, a condizione che i partecipanti così qualificati sotto l’aspetto delle capacità tecnico-organizzative, intervengano direttamente o attraverso società consortili ovvero costituiti in Associazione Temporanea di impresa, prestando idonee garanzie fidejussorie all’Ente concedente, depositando contratti pluriennali per la fornitura e l’approvvigionamento di prodotti petroliferi necessari a coprire l’erogato previsto per tutta la durata dell’affidamento e/o sub concessione e un’idonea progettazione che colga tutte le esigenze dell’Ente concedente nonché quelle di miglioramento dell’offerta complessiva di prodotti e servizi rivolti all’utenza.

 

     Art. 18. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 2012, n. 15.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 2012, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2018, n. 31.

[4] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

[5] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[6] Comma modificato dall'art. 58 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 e così sostituito dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[7] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.