§ 5.2.14 – L.R. 14 aprile 2004, n. 13.
Piano opere pubbliche -Autorizzazione limite d’impegno.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:14/04/2004
Numero:13


Sommario
Art. Unico.      1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di cui all’art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, compresi nei programmi di cui all’art. 1 della legge regionale 31 luglio [...]


§ 5.2.14 – L.R. 14 aprile 2004, n. 13.

Piano opere pubbliche -Autorizzazione limite d’impegno.

(B.U. 17 aprile 2004, n. 7 – S.S. n. 1).

 

Art. Unico.

     1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di cui all’art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, compresi nei programmi di cui all’art. 1 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, la Regione è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, a concedere ai Comuni, alle Province e agli altri Enti autorizzati alla contrazione di mutui con la Cassa DD.PP. nonché alle Chiese e alle Fondazioni regolarmente riconosciute un contributo costante poliennale, per la contrazione di specifici mutui con Istituti di Credito abilitati, della durata massima di 25 anni.

     2. L’importo massimo del contributo è pari all’80% della rata di ammortamento per le Province, le Comunità montane e i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ed all’85 e 90% rispettivamente per i Comuni aventi popolazione fino a 15.000 abitanti e fino a 5000 abitanti. Per le Chiese e le Fondazioni regolarmente riconosciute e per i Comuni in stato di dissesto ai sensi e per gli effetti del titolo VIII del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 quelli non in regola con il patto di stabilità ai sensi e per gli effetti della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché quelli privi della capacità di indebitamento ai sensi dell’articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i relativi mutui sono contratti dalla Regione e posti a suo totale carico [1].

     3. La concessione dei contributi da destinare prioritariamente ad interventi di completamento di opere già avviate e non definite è subordinata alla definizione di uno specifico programma, da approvarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore, della presente legge, con delibera di Giunta regionale in deroga alla normativa vigente, che individui i Comuni interessati, la tipologia degli interventi ed i relativi costi, la misura e la durata del contributo costante poliennale.

     4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi, è autorizzato per l’esercizio finanziario 2004 il limite d’impegno complessivo di Euro 7.000.000,00 con allocazione all’UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     5. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 4 si provvede col bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004/2006.


[1] Comma corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 3 maggio 2004, n. 8 – S.S. n. 1, già modificato dal’art. 31 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.